SENTENZA N. 6
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 47 e 51 della legge 2
luglio 1952, n. 703 (disposizioni in materia di finanza locale), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 7 novembre 1966 dal tribunale di Ravenna nel procedimento civile
vertente tra Minguzzi Adriano, il Comune e
2) ordinanza
emessa il 12 giugno 1967 dal tribunale di Bassano del
Grappa nel procedimento civile vertente tra Giacobbe Silvio e Tessari Luigi ed altri, iscritta
al n. 219 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967;
3) ordinanza
emessa il 1 agosto 1967 dalla Commissione comunale per i tributi locali di
Montecatini Terme sul ricorso di Berardi Mario contro
il Comune di Montecatini Terme, iscritta al n. 223 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967;
4)
ordinanza emessa il 9 settembre 1967 dalla Commissione comunale per i tributi
locali di Torchiara sul ricorso di Russo Raffaele
contro il Comune
di Torchiara, iscritta al n. 239 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307
del 9 dicembre 1967.
Visti gli
atti di costituzione di Minguzzi Adriano e del Comune
di Ravenna, e di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6
novembre 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi l'avv. Gian Marco Dallari, per il Minguzzi, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Con
ordinanza emessa il 7 novembre 1966 nel procedimento pendente fra il signor Minguzzi Adriano, il Comune e
Nell'ordinanza
si osserva che il citato art. 47 - che, fra l'altro, dispone che i due terzi
dei componenti della Commissione comunale dei tributi
locali sono nominati dal Consiglio comunale - appare illegittimo sotto diversi
profili: a) la disposizione non fissa alcun criterio direttivo e limitativo per
la nomina dei membri della Commissione, e ciò a differenza di quanto avviene
per le Commissioni tributarie erariali, ritenute legittime dalla Corte (sent.
n. 103 del 1964) proprio in presenza di criteri di
nomina stabiliti dal legislatore; b) la statuizione relativa alla decadenza dei
componenti che abbiano contestazioni pendenti per tributi da essi dovuti e la
brevità del periodo della durata in carica, fissato in due anni, danno luogo ad
una disciplina che influenza negativamente la garanzia di inamovibilità e di
indipendenza; c) in via di principio la neutralità della funzione
giurisdizionale é assicurata, anzitutto, dalla "neutralità ed estraneità
della nomina dell'organo giudicante": ed invece la legge in esame - ancora
una volta a differenza del regime relativo alle Commissioni erariali, per le
quali l'Intendente di finanza deve scegliere i componenti nell'ambito di
designazioni fatte da altri soggetti - affida la nomina dei due terzi alla
libera scelta dell'amministrazione comunale e, per di più consente che
La stessa
ordinanza, come si é già detto, impugna anche l'art. 51 della legge n. 703 del
1952, secondo il quale possono essere provvisoriamente iscritte a ruolo le
partite contestate, dopo la decisione di prima istanza
e nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla
Commissione. Tale disposizione, ad avviso del giudice a quo, consente al
Comune, che é parte in causa, di rendere provvisoriamente e parzialmente
esecutive le decisioni di primo grado, senza che siano fissati criteri
direttivi ed anche in mancanza di quei presupposti che a norma dell'art. 282
del Cod. proc. civile condizionano l'analogo potere del giudice civile.
Escluso che la fattispecie possa inquadrarsi nel paradigma dell'esecutorietà dell'atto amministrativo, la circostanza che la disposizione
in esame rimette all'arbitrio di una delle parti in causa la determinazione
della concreta forza giuridica della decisione ne rivela la illegittimità per
violazione dell'eguaglianza fra le parti e della neutralità della funzione
giurisdizionale; la stessa disposizione, in quanto consente al Comune di usare
o di non usare la descritta facoltà, appare anche in contrasto con i principi
di eguaglianza fra i soggetti e di adeguamento del prelievo tributario alla
reale capacità contributiva.
Il
tribunale, dopo aver messo in evidenza i motivi che
dimostrano la rilevanza delle proposte questioni, rimette alla Corte l'esame
delle citate disposizioni in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 102, 104 e
108 della Costituzione.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata
alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 1967.
Nel presente
giudizio si sono costituiti il signor Minguzzi
Adriano (atto depositato il 28 marzo 1967) ed il Comune di Ravenna (atto
depositato il 23 marzo 1967); é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato (atto depositato
il 16 marzo 1967).
3. - La
difesa del signor Minguzzi, dopo aver messo in rilievo che le Commissioni tributarie, secondo una
costante giurisprudenza, hanno carattere giurisdizionale e che le disposizioni
impugnate sono posteriori alla Costituzione, sostiene che l'illegittimità del
modo di composizione delle Commissioni per i tributi locali risulta evidente se
si tengono presenti i principi affermati da questa Corte in molteplici occasioni:
la sentenza n.
103 del 1964 escluse l'illegittimità delle Commissioni erariali in quanto
la legge ad esse relativa contiene la prefissione dei
criteri per la scelta dei componenti, prefissione
che, tranne l'onnicomprensivo rinvio ai requisiti per l'elezione a consigliere
comunale, é del tutto assente nella disposizione denunciata dal tribunale di
Ravenna; la sentenza
n. 93 del 1965 ha dichiarato l'illegittimità di norme sul contenzioso
elettorale in considerazione del difetto delle garanzie di imparzialità
dell'organo giudicante, per un vizio, cioé, che
inficia anche la disciplina in esame sia perché il Comune può provocare la
decadenza dei componenti della Commissione sia perché, a causa della brevità
della durata della carica, non vengono assicurate l'inamovibilità e
l'indipendenza del giudice; in base alle regole enunciate nella già citata sentenza n. 103 del 1964 bisogna riconoscere che l'art. 47
non garantisce l'imparzialità e l'estraneità della nomina dei componenti delle
Commissioni; se la sentenza n. 92 del 1962 affermò che l'esigenza che gli
organi giurisdizionali collegiali siano almeno in parte costituiti da giudici
ordinari e siano sempre collegi perfetti non si può riferire agli organi
anteriori alla Costituzione, é vero che l'impugnato art. 47 é a questa
posteriore e che comunque
Quanto alla
questione concernente l'art. 51 della stessa legge, la difesa del Minguzzi ribadisce l'esattezza di
tutti i rilievi prospettati dal giudice a quo.
4. - L'infondatezza
di tutte le questioni in esame viene invece sostenuta
sia dal Comune di Ravenna che dall'Avvocatura dello Stato.
La difesa
del Comune, pur riconoscendo che la giurisprudenza segue un opposto
orientamento, mette anzitutto in evidenza che molteplici
ragioni concorrono a dimostrare che le Commissioni comunali per i tributi
locali sono organi amministrativi, non giurisdizionali. E, tuttavia, anche se
si vuol ritenere che si tratti di una vera e propria giurisdizione speciale,
nessun precetto costituzionale risulta violato: il
modo di nomina dei due terzi dei componenti della Commissione é un sistema
elettivo, che esclude ogni dipendenza dell'eletto (esso, anzi, risulta più
riguardoso di tale esigenza di quanto non fosse il precedente meccanismo, che dava
prevalenza alla designazione delle varie categorie economiche, indirettamente
interessate alla decisione delle liti tributarie); l'autonomia della
Commissione, riconosciuta da una decisione della Commissione centrale (n. 82974
del 22 aprile 1966) che dichiarò manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale, é assicurata per il fatto che gli eletti non sono
soggetti ad un vincolo di gerarchia e di dipendenza rispetto all'organo che
provvede alla nomina, giacché il sistema é rigorosamente ancorato al divieto di
mandato imperativo, né esiste alcun parametro per ritenere non congruo il
biennio di durata in carica; infine la decadenza dei componenti per
sopravvenuta incompatibilità opera ex lege e non per dichiarazione dell'amministrazione
comunale e perciò l'imparzialità e l'indipendenza del giudicante é qui
garantita meglio di quanto non accada per i componenti delle Commissioni
erariali, la cui decadenza é pronunciata dall'Intendente di finanza. Del pari infondata, secondo la difesa del Comune, é la
questione concernente l'art. 51 della legge. Il procedimento tributario,
infatti, non può essere regolato dalle stesse norme del processo civile, perché
esso ubbidisce ad esigenze particolari, e la particolare forma riconosciuta
alle decisioni della Commissione comunale é predisposta al fine di consentire
l'indefettibile funzionamento della pubblica amministrazione, evidentemente
compromessa se l'esazione si dovesse arrestare fino
alla definitiva decisione dei ricorsi tributari: ed in effetti la norma in
esame deve essere interpretata nel senso che é proprio la legge, e non già la
volontà della Giunta comunale, a conferire quella particolare forza alla
decisione, nell'ambito di un sistema che assicura al contribuente ogni
possibile garanzia. La difesa, infine, tornando al problema relativo
alla composizione delle Commissioni, richiama le ragioni poste dalla
Corte a fondamento della sentenza n. 1 del
1967 e pone in rilievo che occorre distinguere fra funzioni amministrative
e funzioni rappresentative del Consiglio comunale: é nell'esercizio delle
seconde, e non delle prime, che il Consiglio procede a varie nomine e fra
queste a quella dei componenti della Commissione tributaria, che non assume una
rappresentanza organica del Comune. ma é del tutto
indipendente.
L'Avvocatura
dello Stato conclude, a sua volta, chiedendo che le
questioni sollevate dal tribunale di Ravenna vengano dichiarate non fondate.
Nell'atto di costituzione ed in una memoria depositata il 24 ottobre 1968 si
osserva che i vari profili sotto i quali il giudice a
quo ha ritenuto sussistano i dubbi di costituzionalità dell'art. 47 sono tutti
da disattendere: i criteri da seguire nella scelta dei componenti della Commissione
sono sufficienti a garantirne l'idoneità; la decadenza dall'ufficio per
incompatibilità derivante dalla pendenza nei loro confronti di una
contestazione tributaria garantisce la neutralità del giudice, perché esclude
dall'esercizio della funzione giurisdizionale le persone portatrici di un
interesse personale, inconciliabile con la distaccata obiettività che deve
essere propria di chi giudica; la durata in carica per un biennio non é
incongrua, come immotivatamente assume il giudice a
quo; per la parte in cui derivano dalla nomina consiliare, le Commissioni
appaiono come organi elettivi, e la nomina elettiva, quale espressione
fondamentale di democrazia, assicura automaticamente l'indipendenza e
l'inamovibilità del giudice; la variabilità della composizione del collegio non
dà luogo a vizio di costituzionalità sia per le ragioni che precedono sia
perché nella specie non si é in presenza di una rappresentanza di interessi
settoriali. Sui singoli punti l'Avvocatura richiama i principi desumibili dalla
giurisprudenza di questa Corte ed assume che nessuna delle supposte violazioni
costituzionali appare sussistere: le norme relative alla
composizione ed al funzionamento della Commissione non toccano in alcun modo il
diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione: alla
luce della giurisprudenza costituzionale in argomento é da escludere ogni
contrasto con l'art. 102 della Costituzione; in riferimento agli artt. 104 e 108 della Costituzione l'impugnato art. 47
appare immune da ogni vizio, perché determina i principi necessari per il
regolare funzionamento dell'organo giurisdizionale, fissa il numero, i
requisiti e le modalità di elezione dei componenti
della Commissione e, in quanto demanda al Consiglio comunale il potere di
eleggere i due terzi di essi, pone il presupposto di una maggiore garanzia di
imparzialità e di neutralità del giudice, non diminuita né dalla norma sulla
decadenza né da quella sulla durata in carica né infine dalla possibilità che
Passando
alla questione concernente l'art.
5. - Analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47
della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono state sollevate dal tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza 12 giugno 1967, emessa nel
procedimento pendente fra Giacobbe Silvio e Tessari
Luigi ed altri; dalla Commissione comunale per i tributi locali di Montecatini
Terme con ordinanza 1 agosto 1967, emessa nel procedimento tra Berardi Mario ed il Comune di Montecatini Terme; e dalla
Commissione comunale dei tributi locali di Torchiara
con ordinanza 9 settembre 1967, emessa nel procedimento tra Russo Raffaele ed
il Comune di Torchiara.
Il tribunale
di Bassano del Grappa, accogliendo l'eccezione
sollevata da uno dei convenuti, ha ritenuto che l'art. 47 citato violi gli artt. 101 e 108 della
Costituzione per il fatto che i due terzi dei componenti
della Commissione comunale per i tributi locali non si trovano in condizione di
indipendenza verso il Consiglio comunale dal quale derivano la nomina e che la
disposizione impugnata crea una situazione giuridica analoga a quella che
indusse
Secondo
Le
ordinanze sono state ritualmente notificate alle parti
in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicate ai Presidenti
dei due rami del Parlamento, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale: l'ordinanza
del tribunale di Bassano del Grappa nel n. 282
dell'11 novembre 1967; l'ordinanza della Commissione comunale tributi locali di
Montecatini Terme nel n. 282 dell'11 novembre 1967; l'ordinanza della
Commissione comunale tributi locali di Torchiara nel
n. 307 del 9 dicembre 1967. Innanzi a questa Corte nessuno si é
costituito.
6. - Nella discussione orale la difesa del signor Minguzzi ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità
della costituzione dell'Avvocatura generale dello Stato. Dopo la replica di quest'ultima
Considerato
in diritto
1. - Le quattro ordinanze indicate in epigrafe - salvo quanto si
dirà al n. 7 - propongono identiche questioni di legittimità costituzionale e
pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - In sede
di discussione orale la difesa del sig. Adriano Minguzzi,
parte nel giudizio promosso dall'ordinanza del tribunale di Ravenna, ha
eccepito l'inammissibilità della costituzione dell'Avvocatura generale dello
Stato, rilevando la mancanza di ogni atto dal quale
risulti la determinazione del Governo di intervenire nel presente giudizio.
L'eccezione
é infondata. Ai sensi del terzo comma dell'art. 20 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il Governo, quando intervenga innanzi alla Corte
costituzionale in persona del Presidente del Consiglio, é rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato o da un suo sostituto, ed in forza dell'art.
1 del T. U. 30 ottobre 1933,
n. 1611, delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato non
é richiesta, per la rituale sua costituzione, l'esibizione di un
mandato. L'attribuzione all'Avvocatura, ope legis, dell'ius postulandi
non significa, ovviamente, che essa possa di sua iniziativa procedere alla
costituzione in giudizio, giacché la legge conferisce il relativo potere al
Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 25, ultimo comma, legge n. 87 del
1953), che ne assume la responsabilità politica: tuttavia, poiché l'Avvocatura
é posta alle dirette dipendenze del Presidente stesso - art. 17 del citato T. U. - non é necessario che la volontà
di questi risulti da uno specifico atto.
La difesa
del Minguzzi ha prospettato altresì il dubbio che
l'intervento del Presidente del Consiglio debba essere autorizzato da una
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Anche sotto questo
secondo profilo l'eccezione é infondata. All'uopo é
sufficiente rilevare che la citata legge del 1953 - art. 31, secondo comma -
prevede la necessità di tale deliberazione solo nell'ipotesi in cui debba
essere promossa in via principale una questione di legittimità costituzionale
di una legge regionale, e ciò in conformità dell'ultimo comma dell'art. 127
della Costituzione, che affida al Governo della Repubblica l'iniziativa in
proposito (cfr. Corte cost. sent. n. 119
del 1966): sicché é
da ritenere che quando la stessa legge - art. 25, ultimo comma - prevede
l'intervento del Presidente del Consiglio nei giudizi incidentali essa
attribuisca direttamente a lui il relativo potere.
3. - Tutte
le ordinanze di rimessione impugnano l'art. 47 della
legge 2 luglio 1952, n. 703 - che sostituisce il testo dell'art. 278 del T. U. per la finanza locale 14
settembre 1931, n. 1175 - nella parte in cui viene affidata ai Consigli
comunali la nomina dei due terzi dei componenti delle Commissioni comunali per
i tributi locali. Le varie censure e le argomentazioni che le sorreggono si
riassumono sostanzialmente nella denunzia della mancanza di indipendenza
di tali componenti, determinata sia dal sistema di nomina sia dalla disciplina
giuridica della posizione che essi conseguono dopo la nomina: nella denunzia,
cioè, della violazione di un fondamentale principio costituzionale, che deve
essere osservato nei riguardi di ogni giudice, ordinario o speciale che sia, e
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, é operante anche per
quei giudici speciali che, preesistendo alla Costituzione, dovranno essere
oggetto di revisione ai sensi della VI disposizione transitoria.
La questione
di legittimità costituzionale così definita muove dall'implicita premessa che
le Commissioni comunali per i tributi locali siano
organi giurisdizionali.
4. - La
natura amministrativa o giurisdizionale delle competenze attribuite alle
Commissioni comunali per i tributi locali é tuttora oggetto di gravi
incertezze, ed é noto che mentre la giurisprudenza, modificando il suo
primitivo orientamento, negli ultimi tempi ha risolto l'alternativa
nel secondo senso, parte notevole della dottrina continua a ritenere che ci si
trovi di fronte ad attività amministrative: si deve convenire, perciò, che
nella complessiva esperienza giuridica contemporanea la soluzione del problema
non può essere considerata pacifica e la giurisdizionalità
delle Commissioni non può essere assunta come dato incontroverso.
Nel
riprendere l'esame del tema
Giova in
proposito osservare che alla frequente qualificazione delle Commissioni come
organi comunali non può essere riconosciuta una
incidenza risolutiva sulla definizione delle loro funzioni.
5. -
Dall'esame complessivo degli indici di valutazione offerti dalla disciplina
relativa alla composizione, ai poteri ed al
funzionamento delle Commissioni risulta, dunque, che tutti gli argomenti
deducibili dalle norme positive concorrono a convalidare la qualifica
amministrativa con la quale la stessa legge definisce quegli organi (cfr. l'ultimo comma dell'art. 285
del T.U.); e, d'altro canto, é agevole rilevare che altri elementi di carattere
procedurale (come i termini "ricorso", "appello",
"decisioni"; il contraddittorio, sia pur semplificato; l'obbligo
della motivazione) sono pienamente conciliabili col carattere amministrativo di
un'attività che é pur sempre contenziosa.
La
conclusione così raggiunta trova, ad avviso della Corte, una decisiva conferma
se l'esame dell'interprete si volge a considerare, su un piano più generale,
l'intero sistema relativo alla tutela delle situazioni soggettive che formano
oggetto del contenzioso tributario locale.
In proposito
Va aggiunto
che
6. - Stante
la natura amministrativa delle Commissioni o della loro attività deve essere
dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703, proposta dal tribunale di
Ravenna e dal tribunale di Bassano del Grappa; a
causa della mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, deve essere dichiarata inammissibile la
stessa questione sollevata dalle Commissioni comunali di Montecatini Terme e di
Torchiara.
7. -
L'ordinanza del tribunale di Ravenna denunzia anche l'illegittimità
costituzionale dell'art. 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703 - che modifica
l'art. 286 del T.U. per la finanza locale - nella parte in cui si consente alla
Giunta comunale di disporre, dopo la decisione di prima istanza
e nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla
Commissione, la provvisoria iscrizione a ruolo delle partite contestate.
Successivamente all'ordinanza é stata emanata la
legge 18 maggio 1967, n. 388, che ha ulteriormente modificato l'art. 286 del T.U., stabilendo, nella parte che qui interessa, che le
partite contestate, sempre nei limiti dei due terzi dell'imponibile fissato
dalla Commissione, "debbono" essere iscritte provvisoriamente a
ruolo.
8. - Nel
merito la questione non é fondata. Una parte delle censure che il tribunale
muove alla disposizione impugnata - l'illegittimità, cioè,
del conferimento ad una delle parti in causa del
potere di rendere esecutiva la decisione del giudice - presuppone la natura
giurisdizionale della pronunzia della Commissione comunale, e per essa valgono
le considerazioni svolte nei numeri precedenti. Per quanto
attiene, invece, alla supposta violazione degli artt.
3 e 53 della Costituzione,
PER
QUESTI MOTIVI
a) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge
2 luglio 1952, n. 703, contenente "disposizioni in materia di finanza
locale", sollevata dalla Commissione comunale per i tributi locali di
Montecatini Terme in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione e dalla Commissione
comunale per i tributi locali di Torchiara in riferimento agli artt. 3, 24,
104 e 108 della Costituzione;
b) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 e dell'art.
51 della stessa legge, sollevata dal tribunale di Ravenna in
riferimento agli artt. 3, 24, 53, 102, 104 e 108
della Costituzione;
c) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della
stessa legge, sollevata dal tribunale di Bassano del
Grappa in riferimento agli artt.
101 e 108 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 29 gennaio 1969.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA -
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ -
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
- Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata
in cancelleria il 6 febbraio 1969.