SENTENZA N. 123
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge approvata dal Consiglio regionale della Toscana l'11 marzo 1974 e
riapprovata il 17 giugno 1974, recante "trattamento economico del
personale per missioni e per trasferimenti", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5 luglio 1974, depositato
in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1974.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Toscana;
udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975
il Giudice relatore Michele Rossano;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, e l'avvocato Enzo Cheli, per
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 5 luglio 1974, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha
impugnato la legge della Regione Toscana concernente il "trattamento
economico del personale per missioni e per trasferimenti", riapprovata dal
Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di voti, nella seduta del 17 giugno
1974, nel medesimo testo già approvato nella seduta dell'11 marzo 1974 e
rinviato dal Governo.
Ha dedotto, con due motivi, che la suddetta legge regionale viola l'art.
117, primo comma, della Costituzione in relazione alla legge 18 dicembre 1973,
n. 836, all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n.62,
ed a tutto il complesso concernente lo status di dipendente dello Stato o di
Enti locali; e viola, altresì, gli artt. 97,36 e 81
della Costituzione.
Ha affermato, con il primo motivo, che la legge regionale impugnata
supera i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato -
limiti posti dall'art. 117, primo alinea, della Costituzione, alla potestà legislativa
delle Regioni - poiché dispone, per il proprio
personale, un trattamento economico più favorevole di quello spettante al
personale statale in quanto:
a) prescinde dal principio costante dell'ordinamento
statale (art. 1 legge 18 dicembre 1973, n. 836; art. 1 legge 15 aprile 1961, n.
291), secondo cui il trattamento di missione non può, di massima, superare i
180 giorni in un anno;
b) attribuisce, con l'art. 2, indennità di missione in misure superiori a
quelle stabilite dalla citata legge dello Stato 18 dicembre 1973, n. 836, per
gli impiegati statali, così violando l'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n.
c) determina l'indennità di missione in misura eguale
per tutti i dipendenti regionali, prescindendo dalla qualifica e dalle mansioni
svolte, in violazione: di principi fondamentali della legislazione statale;
dell'art. 97 della Costituzione, che costituisce uno dei parametri per
l'organizzazione di tutti i pubblici uffici; nonché dell'art. 36 della
Costituzione, che sancisce il principio della naturale e necessaria
differenziazione delle retribuzioni in relazione alla qualità delle prestazioni
effettuate;
d) prevede, nell'art. 5, indennità di comando o di trasferimento, così
istituendo una ipotesi nuova di retribuzione nel
settore del pubblico impiego, che non trova corrispondenza con i principi
fondamentali delle leggi dello Stato.
Con il secondo motivo ha sostenuto che la legge regionale viola l'art. 81
della Costituzione in quanto l'art. 8 di essa non reca
alcuna copertura sostanziale della maggiore spesa introdotta, tra l'altro,
neanche approssimativamente calcolata, ma prevede soltanto una imputazione di
spesa ai capitoli di bilancio indicati.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
La stessa Regione ha depositato in data 9 gennaio 1975 memoria, nella
quale ha esposto con maggiore ampiezza le considerazioni già specificate
nell'atto di costituzione del 25 luglio 1974.
Considerato in diritto
1. - Nel primo motivo del ricorso - censura sub a) - il
ricorrente denuncia che la legge impugnata espressamente prescinde dal
principio costante dell'ordinamento statale, secondo cui il trattamento di
missione per il personale statale non può, di massima, superare i 180 giorni in
un anno.
É fondata l'eccezione d'inammissibilità di tale censura sollevata dalla
Regione.
Invero la legge, ora impugnata dal Governo, fu, a seguito di rinvio ai
sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione, approvata di nuovo dal
Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ma la
questione di costituzionalità, proposta con la censura suindicata,
non fu formulata e neppure sinteticamente accennata nel telegramma di rinvio,
che rivela la volontà del Governo di chiedere un
riesame della stessa legge tenendo conto soltanto delle censure che sono state
specificate nello stesso telegramma di rinvio e, poi, dedotte nel ricorso dopo
quella in oggetto.
Ora a termini del citato art. 127, terzo comma,
della Costituzione "Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una
legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia
al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto". E
- se si considera che il quarto comma dell'art. 127 della Costituzione in
coerenza con tale disciplina prescrive che, se il Consiglio regionale approva
di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo
"può" promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti
alla Corte costituzionale - é da ritenere che ogni questione di legittimità
costituzionale debba essere prospettata nell'atto di rinvio, in modo da
consentire al Consiglio regionale una consapevole deliberazione e al Governo di
valutare, tenuto conto di siffatta manifestazione di volontà, se sia opportuno
promuovere la questione di legittimità costituzionale.
2. - É preliminare l'esame del secondo motivo in quanto assorbente delle
altre censure del primo motivo sub b), sub c) e sub d), dato che con esso si denuncia la violazione dell'art. 81 della
Costituzione, che direttamente attiene alla legittimità della legge impugnata
nel suo insieme, mentre le altre censure concernono singole disposizioni della
stessa legge.
Con tale motivo il ricorrente sostiene che la legge viola l'art. 81 della
Costituzione in quanto l'art. 8 di essa non reca
alcuna copertura sostanziale della maggiore spesa introdotta, neanche
approssimativamente calcolata, ma prevede soltanto una imputazione di spesa ai
capitoli del bilancio indicati.
La censura é fondata.
Invero la legge impugnata determina, nell'art.
Questa particolare normativa comporta "nuova spesa", come la stessa
Regione Toscana implicitamente ammette.
Consegue che, a termini del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione,
la legge avrebbe dovuto precisare l'ammontare della
spesa e indicare i mezzi per farvi fronte, come questa Corte ha avuto occasione
di affermare anche nei confronti delle Regioni, non potendo queste sottrarsi a
quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità di bilancio cui la
predetta norma si ispira, in vista anche della stretta correlazione in cui
l'attività e i mezzi finanziari dello Stato e delle Regioni vengono
reciprocamente a trovarsi (sentenze n 9 del
25 febbraio 1958; n. 54 del 9 luglio
1958; n. 30
del 30 aprile 1959; n. 31 del 6 giugno
1961; n. 5
del 7 gennaio 1966; n. 41 del 3 maggio
1966; n. 96
del 22 giugno 1966; n. 47 del 12 aprile
1967; n. 17
del 21 marzo 1968; n. 135 del 17
dicembre 1968; n. 37 del 23
gennaio 1972).
La legge impugnata, invece, non indica né l'ammontare della nuova e
maggiore spesa, né i mezzi per farvi fronte, dato che si limita, nell'art.
L'indicazione in bilancio di uno o più capitoli relativi a una o più
spese non può, di per sé, significare che per quelle spese sia
soddisfatta l'esigenza dell'indicazione della corrispondente copertura
voluta dall'art. 81, ultimo comma, della Costituzione (sentenza di questa
Corte n. 66 del 16 dicembre 1959). Peraltro, va rilevato che dei capitoli
sopra citati il n. 01300 "entrate eventuali diverse concernenti
tasse" non contiene alcuna indicazione delle entrate; ed il n. 06900 si
riferisce a generica "contrazione di mutui".
In contrario non é appropriato l'argomento della Regione, secondo cui le
spese inerenti al trattamento per missioni e per trasferimenti, in quanto spese
ricorrenti, sono state in concreto imputate ai
capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974 concernenti le
spese per il personale, con rinvio ai corrispondenti capitoli per i bilanci
futuri, e, secondo un'interpretazione ormai affermata dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, la copertura delle nuove spese di carattere
permanente e di indole generale, che attengono alla organizzazione dell'ente,
può essere correttamente operata mediante il richiamo a capitoli già previsti
in bilancio che offrano capienza sufficiente.
Le sentenze di questa Corte n. 30 e n. 47 del 1959,
che
Sulla decisione non si può riconoscere rilevanza al "disegno di
legge in tema di bilancio e di contabilità regionale di recente approvato dal
Consiglio dei ministri", al quale si é riferita la difesa della Regione
Toscana nella memoria depositata il 9 gennaio 1975. Questa Corte, infatti, non
può giudicare sul fondamento di un disegno di legge, che non é ancora legge, né
condizionare il suo giudizio a un mero disegno di legge.
Conseguentemente deve essere accolto il secondo motivo e sono assorbite
le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le censure sub b), c)
e d) del primo motivo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale della
legge della Regione Toscana concernente il "trattamento economico del
personale per missioni e per trasferimenti", riapprovata dal Consiglio
regionale nella seduta del 17 giugno 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 21 maggio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1975.