Ordinanza n. 147 del 1982
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ORDINANZA N. 147

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificato dalla legge 5 maggio 1976, n. 313 promossi con otto ordinanze emesse il2 ottobre l981 e con quattro ordinanze emesse il 9 ottobre 1981 dal Pretore di Pontedecimo, e con ordinanza emessa il12 ottobre 1981 dal Tribunale di Bergamo iscritte ai nn. da 759 a 769, 776 e 783 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 68 e 75 del 1982.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che le dodici ordinanze del Pretore di Pontedecimo indicate in epigrafe propongono, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del T. U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 147, 167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158 del 1981, 4 del 1982;

considerato che, peraltro, dopo l'emanazione delle suindicate ordinanze, il predetto testo dell'art. 121 del T. U. delle norme sulla circolazione stradale é stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo;

ritenuto, altresì, che l'ordinanza del Tribunale di Bergamo indicata in epigrafe propone l'ulteriore questione secondo cui l'art. 121 citato, prevedendo espressamente la responsabilità penale del solo conducente del veicolo (terzo comma) ed escludendo implicitamente quella del conducente e del proprietario in quanto li dichiara civilmente responsabili in solido (quarto comma), concreterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in danno del primo, con violazione dell'art. 3 Cost.;

considerato che - come questa Corte ha già precisato, con l'ordinanza n. 167 del 1980 - tale questione poggia su un equivoco interpretativo, in quanto la partecipazione sia dolosa che colposa a reati contravvenzionali, secondo la comune opinione dottrinale e giurisprudenziale, assume rilevanza penale in forza dei principi generali sul concorso di persone;

che, peraltro, il sopracitato art. 12 della legge n. 38 del 1982, entrata in vigore dopo l'emanazione dell'ordinanza in questione, stabilisce ora espressamente, al decimo comma, che le sanzioni amministrative previste a carico di "chiunque circoli" con veicoli di peso complessivo superiore al consentito "si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo";

ritenuto che, di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, tenendo conto delle norme sopravvenute.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti, rispettivamente al Pretore di Pontedecimo ed al Tribunale di Bergamo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1982.