Ordinanza n.169 del 1980
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ORDINANZA N.169

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali), promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Belluno il 5 febbraio 1980, dal Tribunale di Treviso il 23 aprile 1980 e dai Pretori di: Avigliana l'11 aprile 1980; Belluno il 29 gennaio 1980; Arzignano il 9 aprile 1980 (n. 2 ordinanze); Iglesias il 21 febbraio 1980 (n. 2 ordinanze); Bressanone l'11 aprile 1980; Iglesias il 13 marzo ed il 21 febbraio 1980; Adria il 15 aprile 1980; Finale Ligure il 25 settembre 1979 e Feltre il 31 gennaio 1980 (n. 2 ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 403, 404, 405, 406, 408, 409, 417, 418, 422, 426, 427, 436, 450, 454 e 455 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 194, 201, 208, 215, 222 e 235 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 27 e 10 (rectius 101) Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980;

che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate, previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 27 e 101 Cost., sollevate dal Tribunale di Treviso e dai Pretori di Belluno, Avigliana, Arzignano, Iglesias, Bressanone, Adria, Finale Ligure e Feltre con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15/12/80.