SENTENZA N.50
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo
5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli
industriali), promossi con le ordinanze emesse dai Pretori di: S. Donà di Piave, il 15 giugno 1977; Udine, il 21 maggio 1977;
Adria, il 10 maggio 1977; Cittadella, il 19 settembre (n. 2 ordinanze) e il 26
settembre 1977; S. Vito al Tagliamento, il 26 gennaio 1978 (n. 5 ordinanze); S.
Donà di Piave il 18 gennaio 1978; Biella il 10
febbraio 1978; Agordo, il 22 marzo 1978; Piana degli
Albanesi, l'11 aprile 1978; Portogruaro, il 2 maggio
1978; Cento, il 19 aprile 1978; Porto Torres, il 19 aprile 1978 (n. 2
ordinanze); Pattada, il 27 aprile 1978; dal Tribunale
di Orvieto, il 12 aprile 1978; dai Pretori di: Città di Castello, il 12 maggio
1978 (n. 2 ordinanze); Sorgono, il 20 aprile 1978; Cittadella, il 19 giugno
1978 (n. 2 ordinanze); Cervignano del Friuli, il 21
febbraio 1978; Cittadella, il 19 giugno 1978; Piacenza, l'11 dicembre e il 24
novembre 1978; Codogno, il 19 dicembre 1978;
Grosseto, l'11 dicembre 1978; Cervignano del Friuli,
il 21 febbraio 1978; Casalmaggiore, il 1o dicembre
1978; S. Donà di Piave, il 3 febbraio 1979; Codroipo, il 22 novembre 1978; Codogno,
il 14 marzo 1979; Pergine Valsugana, il 3 marzo 1979;
Trento, l'8 marzo 1979; Codogno, il 30 gennaio 1979; Gemona del Friuli, il 10 febbraio 1979; Piombino, il 20
marzo 1979; Massa, l'8 marzo 1979; Codogno, il 26
aprile 1979; Empoli, il 24 aprile 1979; Massa, l'8 marzo 1979; Castelfranco
Veneto, il 4 maggio 1979; Grumello del Monte, il 10 aprile 1979 (n. 4 ordinanze);
Trento, l'11 maggio 1979, iscritte ai numeri 358, 387, 410, 509, 510, e 561 del
Registro ordinanze 1977; 174, 175, 176, 177, 178, 215, 235, 306, 335, 342, 381,
387, 388, 395, 405, 409, 410, 490, 558, 559, 668 del registro ordinanze 1978;
3, 59, 60, 87, 106, 112, 260, 286, 306, 388, 389, 395, 396, 397, 432, 433, 462,
469, 490, 495, 502, 503, 504, 505, 518 del registro ordinanze 1979 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 272, 286, 299/1977; 11, 46,
164, 179, 186, 257, 271, 278, 300, 307, 313/1978; 17, 59, 73, 87, 95, 102, 154,
168, 189, 203, 217, 230, 237, 244/1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1979 il
Giudice relatore Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Tutte le ordinanze di
rimessione sopra indicate denunciano la medesima disposizione di legge, con
riferimento a diversi parametri costituzionali, ma sotto il medesimo profilo riguardante la legittimità della previsione della pena in
misura fissa. I procedimenti vanno, pertanto, riuniti e decisi
con unica sentenza.
2. - I giudici a quibus
dubitano che l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 nella parte in cui
sostituendo il terzo comma dell'art. 121 del t.u. delle norme concernenti la
disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, prevede la pena, in misura fissa, di lire 800.000 di ammenda
e 15 giorni d'arresto per chiunque circoli con un veicolo che superi il peso
complessivo a pieno carico consentito di oltre 30 quintali contrasti con l'art.
3 Cost., in quanto equipara rigidamente quoad poenam situazioni diverse, come comportamenti dolosi e
colposi, ed in genere violazioni di diversa gravita, sotto il profilo oggettivo
e/o soggettivo, della medesima norma.
Alcune ordinanze
ipotizzano, inoltre, che tale previsione della pena in misura fissa contrasti
con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.; con
i principi sulla funzione giurisdizionale, di cui agli artt. 101 e 102 Cost.; con i principi della responsabilità personale e della
funzione rieducativa della pena (art. 27, primo e terzo comma, Cost.).
Le questioni non sono
fondate.
3. - Questa Corte, con la sentenza n. 67 del
1963, ha già dichiarato non fondate, con riferimento agli artt. 3 e 27,
primo e terzo comma, Cost., analoghe questioni di
legittimità costituzionale di altra disposizione comminante una pena pecuniaria
in misura fissa (art. 54 del d.l. 15 ottobre 1925, n. 1033), pur rilevando in
motivazione come lo strumento più idoneo al conseguimento delle finalità della
pena, e più congruo rispetto al principio d'uguaglianza, sia < la mobilità
della pena, cioè la predeterminazione della medesima da parte del legislatore
fra un massimo ed un minimo >.
In via di principio,
invero, l'< individualizzazione > della pena, in modo da tenere conto
dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone
come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto
attinenti direttamente alla materia penale. Lo stesso principio di <
legalità delle pene >, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., dà forma ad un sistema che trae contenuti ed orientamenti
da altri principi sostanziali come quelli indicati dall'art. 27, primo e terzo
comma, Cost. ed in cui < l'attuazione di una riparatrice giustizia
distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità > (sentenza n. 104 del
1968). Di qui il ruolo centrale, che nei sistemi penali
moderni è proprio della discrezionalità giudiziale, nell'ambito e secondo i
criteri segnati dalla legge (artt. 132 e 133 cod.pen.; e si veda al riguardo la sentenza n. 118 del
1973).
L'adeguamento delle risposte
punitive ai casi concreti in termini di uguaglianza
e/o differenziazione di trattamento contribuisce da un lato, a rendere quanto
più possibile < personale > la responsabilità penale, nella prospettiva
segnata dall'art. 27, primo comma; e nello stesso tempo è strumento per una
determinazione della pena quanto più possibile < finalizzata >, nella
prospettiva dell'art. 27, terzo comma, Cost. Il principio d'uguaglianza trova
in tal modo dei concreti punti di riferimento, in materia penale, nei
presupposti e nei fini (e nel collegamento fra gli uni e gli altri)
espressamente assegnati alla pena nello stesso sistema costituzionale.
L'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, <
proporzione > della pena rispetto alle < personali > responsabilità ed
alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo
una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle
posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statuale.
4. - In questi termini,
sussiste di regola l'esigenza di una articolazione
legale del sistema sanzionatorio, che renda possibile tale adeguamento
individualizzato, < proporzionale >, delle pene inflitte con le sentenze
di condanna. Di tale esigenza, appropriati ambiti e
criteri per la discrezionalità del giudice costituiscono lo strumento normale.
In linea di principio, previsioni sanzionatorie
rigide non appaiono pertanto in armonia con il < volto costituzionale >
del sistema penale ed il dubbio d'illegittimità costituzionale potrà essere,
caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito
sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente < proporzionata > rispetto
all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato.
5. - Nel caso in esame, la
previsione di una pena edittale fissa (a prescindere dalla eventuale
applicabilità di circostanze aggravanti od attenuanti) non fuoriesce dai limiti
apposti (in funzione di tutela individuale e di giustizia proporzionale) dalla
Costituzione alla potestà punitiva.
La misura della sanzione
appare, nel quadro delle scelte complessive operate
dal legislatore penale, ragionevolmente rapportabile al tipo di illecito. La
violazione sanzionata (circolazione di veicolo industriale con carico
notevolmente eccedente il consentito) è un illecito di pericolo, posto a
prevenzione di sinistri stradali, la cui realizzazione
presuppone lo svolgimento di un'attività normalmente lucrativa (e il fine di
lucro e perseguito a costo d'aumentare i pericoli inerenti alla circolazione).
La pena pecuniaria (lire ottocentomila di ammenda) non
appare sproporzionata in relazione al contenuto (oggettivo e soggettivo) <
tipico > dell'illecito sanzionato; la pena detentiva (quindici giorni
d'arresto) è fissata ai livelli inferiori della specie di pena in questione, di
per sé non incompatibile con illeciti come quello già considerato. Porre in
discussione la generale < proporzione > fra il tipo di illecito
ed il livello sanzionatorio significherebbe sovrapporre altre valutazioni di
merito a quella operata dal legislatore nell'ambito di una sua competenza
esclusiva.
Una volta riconosciuto che
la generale valutazione legislativa, incorporata nel livello sanzionatorio, non
può di per sé ritenersi sproporzionata rispetto alla figura di reato, le
differenze, che pure si ravvisano fra i casi rientranti nella previsione
normativa, non appaiono nella specie di tale rilievo da imporre formali
diversificazioni nella sanzione. Non decisiva e la differenza fra fatti dolosi
e colposi: la loro congiunta considerazione, sia pure a fronte di cornici edittali aperte, e la regola in materia contravvenzionale,
e come tale chiaramente esprime la non necessaria corrispondenza fra <
qualità > dell'elemento soggettivo del reato contravvenzionale, e <
quantità > della risposta punitiva. Nella specie, la funzione preventiva o
cautelare del divieto, sollecitante i più scrupolosi controlli sui carichi
trasportati, non consente di ritenere irrazionale la equiparazione
fra dolo e colpa rispetto all'illecito di pericolo.
Non decisiva, del pari, è
la differenza quantitativa, fra carichi eccedenti, posto che l'oggettiva
esistenza e consistenza del pericolo è sufficientemente definita (nella
prospettiva adottata dal legislatore) dalla di per sé
notevolissima eccedenza di carico (30 quintali) al di sopra della quale la
contravvenzione è integrata; eccedenza tale da far ritenere trascurabili
ulteriori variazioni in aumento.
Resta in ogni caso aperta,
ovviamente, l'applicabilità delle circostanze aggravanti (compresa, per la pena
dell'ammenda, quella di cui all'art. 26, secondo comma,
cod. pen.) e delle attenuanti (comprese le generiche). Il che significa
possibilità di considerare, ai fini dell'adeguamento della sanzione, da un lato
i più rilevanti fra i profili della personalità dell'imputato (quali le <
circostanze inerenti alla persona del colpevole >), e dall'altro lato,
qualsiasi profilo, oggettivo e soggettivo, che appaia meritevole di
considerazione (e suscettibile di considerazione come attenuante < generica
>) al fine di meglio < proporzionare > la pena nella prospettiva (di
tutela, o di limite della potestà punitiva) segnata dagli invocati principi
costituzionali .
6. - Alcune fra le
ordinanze di rimessione richiamano, contro l'ammissibilità di < pene fisse
>, anche i principi sul diritto di difesa e sulla funzione giurisdizionale,
l'uno e l'altra considerati svuotati dalla meccanicità del vincolo normativo.
Tali censure sono
manifestamente infondate. Esse confondono, infatti, il piano delle condizioni
formali d'esercizio dell'attività difensiva e della funzione giurisdizionale,
con il piano della struttura o contenuto delle norme sostanziali da applicare
in sede giurisdizionale. Principi attinenti alla forma della giurisdizione, al
rapporto fra giudice e legge, vengono invocati quali
criteri d'interna conformazione delle leggi; che è questione logicamente e
giuridicamente rapportabile ad un diverso ordine di principi, nella specie,
quelli già sopra considerati sulla struttura del sistema penale. La natura
vincolata o discrezionale delle operazioni da compiere dall'applicatore del
diritto, incide sul modo di svolgimento e motivazione, non invece sulla
praticabilità e la natura di una funzione istituzionale, che incorpora in via
di principio sia vincoli tassativi sia ambiti di
discrezionalità, rimettendosi la scelta fra le diverse tecniche normative
(salvi ulteriori, specifici vincoli costituzionali nelle diverse materie) alla
legge stessa cui i giudici < sono soggetti > (art. 101 Cost.).
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la
disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella
parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto
chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso
complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma,
101 e 102 Cost. sollevate dai Pretori di S. Donà di
Piave, Udine, Adria, Cittadella, San Vito al Tagliamento, Biella, Agordo, Piana degli Albanesi, Portogruaro,
Cento, Porto Torres, Pattada, Città di Castello,
Sorgono, Cervignano, Piacenza, Codogno,
Grosseto, Cervignano del Friuli,
Casalmaggiore, Codroipo, Pergine Valsugana, Trento, Gemona
del Friuli, Piombino, Massa, Empoli, Castelfranco Veneto, Grumello del Monte nonchè dal Tribunale di Orvieto con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 02/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -
Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14/04/80.