ORDINANZA
N.167
ANNO
1980
REPUBBLICA
ITALIANA
In
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121
udito nella camera di consiglio
Considerato che l'ordinanza indicata in epigrafe propone le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno l959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione all'art. 3 Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980;
che tali questioni, fondate sui medesimi argomenti già
esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate; che nuova è
invece l'ulteriore questione secondo cui l'art. 121 citato, nell'ipotesi di
commissione colposa, si limiterebbe a punire il conducente
che l'assunto del giudice a quo poggia su un equivoco interpretativo, posto che la partecipazione colposa a reati contravvenzionali assume rilevanza penale non diversamente dalla partecipazione dolosa, in forza dei principi legali generali sul concorso di persone, come del resto è ritenuto dalla comune opinione dottrinale e giurisprudenziale;
che pertanto anche tale questione, sollevata su premesse ermeneutiche fallaci, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 121, terzo comma,
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA – Michele ROSSANO –
Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15/12/80.