Ordinanza n.147 del 1980
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ORDINANZA N.147

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali), promossi con ordinanze 16, 23 e 30 gennaio 1980 del tribunale di Pisa, 30 gennaio 1980 del pretore di Arona, 6 febbraio 1980 del pretore di Cecina, 29 febbraio 1980 del pretore di Milano, 23 novembre 1979 del pretore di Bressanone, 26 marzo 1980 del pretore di Forlì, 29 gennaio 1980 (nove ordinanze) del pretore di Adria, 13 febbraio 1980 del pretore di Casale Monferrato, 15 marzo 1980 del pretore di Pontedera, 2 febbraio 1980 del pretore di Adria, 28 marzo l980 del pretore di Bressanone, 24 gennaio e 6 marzo 1980 del pretore di Pontassieve, 5 marzo 1980 del tribunale di Pisa, 14 aprile 1980 del pretore di Lugo e 26 marzo 1980 del pretore di Caprino Veronese, iscritte rispettivamente ai nn. 266, 267, 268, 269, 270, 298, 300, 304, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 340, 353, 354, 368, 369 e 370 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 152, 159 e 166 dell'anno 1980.

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 102 Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980;

che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate, previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 102 Cost., sollevate dal tribunale di Pisa e dai pretori di Arona, Cecina, Milano, Bressanone, Forlì, Adria, Casale Monferrato, Pontedera, Pontassieve, Lugo, Caprino Veronese con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/10/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12/11/80.