ORDINANZA
N. 66
ANNO 1981
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto
AMADEI, Presidente
Dott. Giulio
GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele
ROSSANO
Prof. Leopoldo
ELIA
Prof. Guglielmo
ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo
MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio
ANDRIOLI
Prof. Giuseppe
FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge 5 maggio
1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali) che ha sostituito
l'art. 121, comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, promosso con
ordinanza emessa il 16 gennaio 1980 dal pretore di Polizzi Generosa, nel
procedimento penale a carico di Richiusa Giuseppe, iscritta al n. 723 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 311 dell'anno 1980.
Udito nella
camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Considerato che con l'ordinanza in
epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.
121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo
sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui
punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di arresto
chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso
complessivo consentito, in relazione all'art. 3 Cost., già dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e
manifestamente infondata con ordinanze nn. 167 e 195 del 1980;
Ritenuto che tale questione, motivata
con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, va dichiarata
manifestamente infondata;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo
comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale, approvate con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito
dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con
l'ammenda di L. 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un
veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito,
sollevata in relazione all'art. 3 Cost. dal pretore di Polizzi Generosa con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 2 aprile 1981.
Leonetto AMADEI
– Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN
- Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 aprile
1981.