Ordinanza n.158 del 1981
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ORDINANZA N. 158

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), promossi con ordinanze emesse dal Pretore di Tirano il 29 settembre 1980, dal Tribunale di Ravenna il 16 dicembre 1980 (n. 2 ordinanze), dai Pretori di Albenga il 19 novembre 1980, di Ancona il 12 dicembre 1980, di Riesi il 3 dicembre 1980 ed il 14 gennaio 1981 e di Cosenza il 17 dicembre 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 111, 116, 117, 166, 179, 220, 221 e 241 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 123, 130 e 144 dell'anno 1981.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state proposte questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvata con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito;

che tali questioni sono state sollevate in relazione: all'art. 3 Cost., dai Pretori di Tirano, Albenga e Cosenza e dal Tribunale di Ravenna; in relazione al medesimo art. 3 nonché agli artt. 24 e 27, terzo comma, Cost., dal Pretore di Ancona; in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. dal Pretore di Riesi;

che le medesime questioni sono state già dichiarate infondate sotto tutti i profili sopra richiamati - con la sentenza n. 50/1980 e manifestamente infondate - in riferimento all'art. 3 e talora anche all'art. 27, primo e/o terzo comma, Cost. - con le ordinanze nn. 167, 168, 169 e 195 del 1980 e 66 del 1981;

Considerato che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, sollevate in relazione agli artt. 3, 24 e 27, primo e terzo comma, Cost. dai Pretori di Tirano, Albenga, Cosenza, Ancona e Riesi nonché dal Tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.

Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1981.