ORDINANZA N. 107
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 121,comma terzo, del d.P.R.
15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976,
n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), promossi con ordinanze
emesse il 4 e l'11 aprile 1981 dal pretore di Orvieto, il 25 marzo 1981 dal
pretore di Cosenza e il 7 luglio 1981 dal pretore di Livorno
rispettivamente iscritte ai nn. 575, 576, 661 e 707
del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 338 e 357 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il
Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., le medesime questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito
dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con
l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di
arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il
peso complessivo consentito, già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del
1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 147,167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158 del 1981, 4 del 1982;
Considerato che, peraltro, dopo l'emanazione delle su
indicate ordinanze il predetto testo dell'art. 121 del t.u. delle norme sulla
circolazione stradale é stato sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio
1982, n. 38, il quale tra l'altro, prevede l'applicazione della sanzione
amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che
superino di oltre il 5 per cento il peso complessivo consentito; commina
sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di
eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di
oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente,
infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed
uno massimo;
Ritenuto che, di conseguenza, si rende necessario che i
giudici a quibus
procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate, tenendo conto della norma sopravvenuta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti,
rispettivamente, ai pretori di Cosenza Livorno ed
Orvieto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1982.