Ordinanza n. 107 del 1982
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ORDINANZA N. 107

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121,comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), promossi con ordinanze emesse il 4 e l'11 aprile 1981 dal pretore di Orvieto, il 25 marzo 1981 dal pretore di Cosenza e il 7 luglio 1981 dal pretore di Livorno rispettivamente iscritte ai nn. 575, 576, 661 e 707 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 e 357 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 147,167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158 del 1981, 4 del 1982;

Considerato che, peraltro, dopo l'emanazione delle su indicate ordinanze il predetto testo dell'art. 121 del t.u. delle norme sulla circolazione stradale é stato sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo;

Ritenuto che, di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, tenendo conto della norma sopravvenuta.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, ai pretori di Cosenza Livorno ed Orvieto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1982.