SENTENZA N. 150
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 630, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 5 novembre 1970 dal pretore di Napoli nel procedimento d’esecuzione
penale a carico di Vanacore Giovanni, iscritta al n. 371 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27
gennaio 1971.
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno
1972 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Ritenuto in fatto
Con sentenza istruttoria del 14 luglio 1966,
il pretore di Napoli dichiarava non doversi procedere perché estinti i reati
per amnistia a carico di tal Giovanni Vanacore, imputato, tra l'altro, di
detenzione e porto abusivi d’arma (pistola Beretta, cal. 7,65 con otto
cartucce), omettendo di provvedere sull'arma sequestrata.
Per riparare tale omissione, lo stesso
pretore instaurava il procedimento incidentale preveduto dall'art. 655 c.p.p.
nelle forme di cui all'art. 630, con citazione dell'interessato e comunicazione
del giorno fissato per la soluzione dell'incidente al difensore nominatogli
d'ufficio, ma nessuno compariva.
Il pretore, di fronte a questo stato di
fatto, con ordinanza in data 5 novembre 1970, pur dando atto che pure la
giurisprudenza successiva alla sentenza di questa Corte, n. 69 del 1970, con la quale era stata affermata la
necessità della nomina del difensore di ufficio anche all'imputato non ammesso
al gratuito patrocinio era orientata, argomentando dall'ultimo capoverso
dell'art. 630, nel senso che in caso di mancata comparizione del difensore
d'ufficio si possa procedere alla decisione dell'incidente, senza nominare
altro difensore, in quanto, in tale fase del procedimento la presenza del
difensore é consentita ma non obbligatoria, riteneva di dover sospendere la
decisione e di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'ultimo
capoverso del citato art. 630 c.p.p., in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
Secondo il pretore se, in base alla sentenza
della Corte costituzionale di cui sopra, sono necessari a pena di nullità la
nomina di un difensore e l'avviso allo stesso del giorno fissato per la
discussione e poi in caso di non comparizione del difensore non si provvede
alla sua sostituzione e si decide ugualmente, la necessità della nomina, pur
affermata in base all'art. 24 della Costituzione, si risolve in una mera
lustra, con evidente violazione del principio di difesa affermato dal precetto
costituzionale.
Né può invocarsi l'analogia con la fase
istruttoria, perché in sede di incidente di esecuzione non si indaga ed
istruisce, ma si decide spesso su questioni importantissime e delicate, che
richiedono una difesa tecnica.
Inoltre vi sarebbe anche violazione dell'art.
3 della Costituzione, in quanto lo stesso art. 630 dichiara obbligatorio,
invece, l'intervento del pubblico ministero.
Non vi é stata costituzione né intervento di parti.
Considerato in diritto
1. - L'art. 630 del codice di procedura
penale, nel disciplinare il procedimento per gli incidenti di esecuzione,
dispone fra l'altro:
a) In seguito alla richiesta del pubblico
ministero e alla istanza dell'interessato, il presidente o il pretore nomina un
difensore d'ufficio all'interessato ammesso al gratuito patrocinio; fissa con
decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non meno di
cinque giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero anche quando
l'incidente é stato proposto a sua richiesta. Lo stesso avviso nel medesimo
termine deve essere notificato al privato che ha proposto l'incidente e agli
altri che vi abbiano interesse (comma primo).
b) Il pubblico ministero presso il tribunale
o la corte presenta requisitoria scritta. I privati che ne fanno domanda, se
compaiono, sono uditi personalmente o per mezzo del difensore in camera di
consiglio; se sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice,
sono previamente sentiti a loro domanda dal giudice di sorveglianza o dal
pretore del luogo all'uopo delegato; essi o il difensore hanno anche facoltà di
presentare memoria, senza che per ciò possa essere ritardata la decisione
(secondo comma).
c) Si osservano quando occorre le
disposizioni concernenti l'istruttoria formale (ultimo comma).
Con l'ordinanza di rinvio il pretore di
Napoli, che aveva proposto d'ufficio, ai sensi degli artt. 655 e 628 del codice
di procedura penale, incidente di esecuzione per provvedere sulla confisca di
un corpo di reato, come si é esposto in narrativa, ha denunciato a questa Corte
l'ultimo comma del sopra riportato art. 630, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, sostenendo, in sostanza, la tesi che anche nel procedimento
per incidente di esecuzione la difesa tecnica dell'imputato debba ritenersi non
facoltativa ma obbligatoria in ogni fase e che, pertanto, l'incidente non possa
essere deciso, in assenza del difensore, anche se questo sia stato nominato d'ufficio
ed abbia avuto notificato tempestivamente il prescritto avviso, circa il giorno
fissato per la discussione, non potendosi ravvisare una razionale analogia con l’istruttoria
formale.
2. - Anzitutto deve rilevarsi che (a parte la
considerazione che, trattandosi di incidente di esecuzione di competenza del
pretore e da questi proposto, non era prescritto l'intervento del pubblico
ministero) la questione é infondata, perché, in base ai principi fissati nella
sentenza n. 190
del 1970 il diverso trattamento tra p.m. e difensore non é di per sé
sufficiente a porre in essere una violazione dell'art. 3 della Costituzione.
3. - Anche infondata risulta sotto il profilo
della violazione dell'art. 24 della Costituzione.
Già con sentenza n. 29 del 1962
questa Corte ebbe a dichiarare non fondata analoga questione, rilevando, tra
l'altro, che nei vigenti nostri ordinamenti processuali il diritto alla difesa
non si identifica sempre con la necessità dell'assistenza del difensore,
osservando, al riguardo, che nel procedimento penale tale assistenza é
obbligatoria nella fase del giudizio, ma non lo é nella istruzione e che nel
procedimento civile lo stare in giudizio senza l'assistenza del difensore é
consentito per i giudizi davanti ai conciliatori ed anche, a date condizioni,
in quelli davanti ai pretori.
Affermò, poi, il principio generale che il
diritto di difesa deve ritenersi sufficientemente garantito dalle norme in
virtù delle quali é assicurata la possibilità di tutelare in giudizio le
proprie ragioni e di farsi assistere dal difensore, salvi i casi in cui il
legislatore ordinario disponga la obbligatorietà di tale assistenza.
Dopo la pubblicazione delle sentenze n. 86 del 1968
nonché di quelle nn. 148 e 149 del 1969 e
n. 2 del 1970,
con le quali venne dichiarata illegittima l'esclusione della difesa tecnica
anche nella istruttoria sommaria, nelle indagini di polizia giudiziaria e, a
maggior ragione, in taluni atti dell'istruttoria formale, la questione della
legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. venne riprodotta dalla Corte di
assise di Milano per la parte del primo comma nella quale, mentre é prescritto
che debba essere nominato un difensore all'interessato ammesso al gratuito
patrocinio, nulla é disposto per il caso di chi non é ammesso a quel beneficio
e non ha, tuttavia, nominato un suo difensore.
Questa volta la Corte, con sentenza n. 68 del 1970, ha riconosciuto fondata la questione,
dichiarando - illegittimo il primo comma dell'art. 630 c.p.p., nella parte
nella quale non prevede la nomina del difensore di ufficio anche
all'interessato non ammesso al gratuito patrocinio, che non abbia provveduto a
nominarne uno di fiducia e non prevede che l'avviso del giorno della
deliberazione dell'incidente vada notificata anche al difensore
dell'interessato.
La sentenza é motivata in riferimento alle
citate pronunzie del 1968, 1969 e 1970, nonché alla legge 5 dicembre 1969, n.
932, e, quindi, non incide sul presupposto della analogia tra istruttoria
formale ed incidente di esecuzione, che allora non formava oggetto di
contestazione come lo forma, invece, nel caso presente.
Ora, con la sentenza n. 62 del 1971, si é ritenuto: "La Corte,
richiamandosi ai principi costantemente affermati, secondo i quali il diritto
inviolabile di difesa garantito dalla norma costituzionale di raffronto (art.
24) non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo
identico in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase processuale, ritiene che,
una volta che sia stato assicurato il diritto dell'imputato di nominare un
difensore di fiducia, in mancanza di tale nomina, di essere assistito da un
difensore di ufficio ed una volta che sia stato garantito il diritto del
difensore a svolgere adeguati interventi, il legislatore abbia il potere di
valutare se determinati atti processuali possono essere validamente compiuti
anche se il difensore si astenga dal pronunziarsi. E non esce dai limiti di
questa discrezionalità una disciplina che, diversamente valutando le esigenze
difensive nella fase istruttoria ed in quella dibattimentale, ritenga, per
quanto riguarda la prima, che esse non impongano attraverso la sanzione della
nullità degli atti, una necessaria partecipazione del difensore".
In base a questi principi la questione
risulta infondata in considerazione della tipicità del procedimento di
incidente di esecuzione, le cui caratteristiche lo differenziano nettamente dal
procedimento dibattimentale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 630, ultimo comma, del codice di procedura
penale, sollevata dal pretore di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio
1972.
Giuseppe CHIARELLI - Angelo DE MARCO
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1972.