SENTENZA N. 62
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 304 bis, ter e quater, e 366, secondo comma, del
codice di procedura penale, e dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932,
contenente "modificazioni al codice di procedura penale", promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 marzo 1969 dal
pretore di Camposampiero nel procedimento penale a carico di Filippi Emanuele,
iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;
2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1970 dal
pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Germano Guido ed altri,
iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10
febbraio 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto in
fatto
1. - Con ordinanza del 21 marzo 1969 il
pretore di Camposampiero ha rimesso all'esame di questa Corte una questione di
legittimità costituzionale concernente l'art. 304 bis, primo comma, del codice
di procedura penale "nella parte in cui non prevede l'interrogatorio
dell'imputato tra gli atti cui hanno diritto di assistere i difensori", nonché
l'art. 366, secondo comma, dello stesso codice "nella parte in cui prevede
la mera nomina del difensore e quindi esclude l'assistenza del difensore stesso
all'interrogatorio". Ad avviso del giudice a quo le due disposizioni
violano, nelle parti denunziate, sia il principio di eguaglianza, sancito
nell'art. 3 della Costituzione, sia il diritto di difesa, garantito dall'art.
24 della Costituzione.
2. - Con la stessa ordinanza é Stata
Sollevata altra questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto gli
articoli 304 bis, ter e quater c.p.p. "nella parte in
cui prevedono per i difensori soltanto come un diritto - e quindi facoltativa -
anziché come un dovere - perché necessaria - la loro assistenza agli atti
indicati nel primo comma dell'art. 304 bis". Secondo il pretore, la legge,
stabilendo che il difensore ha diritto di assistere a determinati atti
istruttori, rimetterebbe all'arbitrio del difensore stesso la predetta
assistenza, laddove le garanzie previste dall'art. 24 della Costituzione devono
far capo direttamente all'imputato: il parallelo con la necessaria presenza del
difensore nella fase dibattimentale dovrebbe indurre a ritenere che, nel
rispetto della norma costituzionale di raffronto, anche a proposito degli atti
istruttori indicati nell'art. 304 bis (e, quindi, anche dell'interrogatorio, da
ricomprendersi fra essi in base alla prima questione) l'imputato debba essere
necessariamente assistito da un difensore. La disciplina impugnata - così
conclude l'ordinanza - contrasta anche con l'art. 3 della Costituzione perché
rimettendo all'arbitrio del difensore l'assistenza agli atti istruttori, dà
luogo ad una disparità di trattamento tra gli imputati, ai quali "sarà
assicurata la costante assistenza nel processo, non in funzione della loro specifica
posizione di accusati, ma in relazione alla loro posizione economica e sociale
privilegiata".
3. - Anche il pretore di Roma, con
ordinanza del 9 febbraio 1970, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost.,
una questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis c.p.p. "nei
limiti in cui non statuisce il diritto del difensore di assistere
all'interrogatorio dell'imputato e dell'indiziato di reità in relazione
all'art. 3 legge 5 dicembre 1969, n. 932".
4. - Nei due giudizi nessuna delle parti si
é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Ai
sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le due
cause vengono decise in camera di consiglio.
Considerato
in diritto
1. - I due giudizi, aventi ad oggetto
questioni in parte identiche, vengono riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Per quanto riguarda la questione,
sollevata da entrambe le ordinanze di rimessione, relativa all'esclusione del
diritto del difensore di assistere, nella fase istruttoria, all'interrogatorio
dell'imputato, é da rilevare che il recente decreto legge 23 gennaio 1971, n. 2
(convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1971, n. 62), modificando il
testo dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, ha compreso anche
l'interrogatorio dell'imputato fra gli atti istruttori ai quali i difensori
delle parti hanno diritto di assistere. La Corte, tuttavia, non ritiene di
dover restituire gli atti ai giudici che hanno proposto la questione affinché,
in relazione a questo sopravvenuto atto legislativo, rinnovino l'esame della
sua rilevanza. Ed infatti, prima dell'entrata in vigore del citato decreto, era
già stata depositata e pubblicata la sentenza n.
190 del 1970, con la
quale l'art. 304 bis, primo comma, c.p.p. fu dichiarato illegittimo nella parte
in cui esso escludeva il diritto del difensore dell'imputato di assistere
all'interrogatorio. In seguito a tale decisione ed a partire dal 24 dicembre 1970
(giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.
324) la norma denunziata dal pretore di Camposampiero e dal pretore di Roma
aveva, dunque, già perduto la sua efficacia (art. 136 Cost.), col conseguente
obbligo di tutti i giudici di non farne ulteriore applicazione. Di tal che la
relativa questione - proposta, come risulta dalle motivazioni e dai dispositivi
delle due ordinanze, solo in relazione al difensore dell'imputato - deve essere
dichiarata, nella parte in cui ha ad oggetto l'art. 304 bis, primo comma,
c.p.p., manifestamente infondata.
3. - La Corte non può ignorare che il
decreto legge 23 gennaio 1971, n. 2, é stato emanato in considerazione del
fatto che alcune autorità giudiziarie avevano ritenuto di dover negare l'immediata
operatività della statuizione contenuta nella sentenza
n. 190, sul presupposto che il
dispositivo di questa, cadendo su una omissione legislativa, tendesse ad una
positiva integrazione del diritto obiettivo, non consentita al giudice della
costituzionalità delle leggi.
La Corte, mentre constata che il pronto
intervento legislativo ha reso superfluo il ricorso ad altri strumenti
giuridici idonei a ripristinare il pieno rispetto delle competenze
costituzionali, non può sottrarsi al dovere di affermare che la dichiarazione
di parziale illegittimità dell'art. 304 bis c.p.p. venne adottata
nell'esercizio dei suoi istituzionali poteri, che le impongono di eliminare
dall'ordinamento quelle norme che, in base alla sua insindacabile valutazione,
risultino contrastanti con la Costituzione. Ora, a parte il problema della
sindacabilità delle omissioni legislative che si risolvano in violazione di
precetti costituzionali (sindacabilità che non si può in assoluto escludere
senza far venir meno in ampia misura le garanzie del sistema) e dei limiti che,
secondo la varietà dei casi, il giudizio di costituzionalità incontra
nell'esercizio di siffatto controllo, é certo che nel caso in esame la pronuncia
della Corte ebbe ad oggetto una statuizione legislativa che, per il fatto di
essere solo indirettamente desumibile dal testo impugnato, non per ciò si
risolveva in una mera omissione: essendo vero, al contrario, che, riconoscendo
il diritto del difensore ad assistere ad atti tassativamente indicati, l'art.
304 bis positivamente imponeva che l'interrogatorio venisse assunto in assenza
di lui. Che poi, dichiarando illegittima questa parte della disposizione, la
decisione della Corte abbia determinato una espansione dei diritti processuali
del difensore, é cosa che riesce di agevole comprensione quando si tenga
presente che la perdita di efficacia di una norma, conseguente alla
dichiarazione di illegittimità costituzionale, é sempre fonte di una innovazione
nel diritto vigente, riconoscibile con l'impiego dei normali canoni
ermeneutici.
Ciò precisato, la Corte - consapevole
dell'importanza che sul piano della effettiva vigenza della Costituzione ha il
momento applicativo del diritto, e massimamente quello giurisdizionale - deve
sottolineare che l'applicazione ulteriore, sicuramente vietata dal vigente
ordinamento (cfr. sentenza n.
49 del 1970), di una norma
riconosciuta e dichiarata costituzionalmente illegittima non solo comporta una
violazione dell'ordine costituzionale delle competenze, giacché paralizza gli
effetti delle attribuzioni conferite alla Corte (le cui pronunce sono sottratte
al sindacato di altri poteri), ma arreca grave e pericoloso pregiudizio
all'effettiva operatività delle supreme garanzie predisposte dalla Costituzione
della Repubblica.
4. - La questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 366, secondo comma, c.p.p., sollevata dal pretore
di Caniposampiero nella parte in cui tale disposizione "prevede la mera
nomina del difensore e quindi esclude l'assistenza del difensore stesso
all'interrogatorio", é destituita di fondamento, giacché la denunzia si
riferisce ad un contenuto normativo che risulta del tutto estraneo a
quell'articolo. É infatti l'art. 304 bis, primo comma, che stabilisce a quali
atti istruttori il difensore ha diritto di assistere: e fra tali atti rientra
ormai, per effetto della ricordata sentenza
n. 190 del 1970, anche
l'interrogatorio dell'imputato.
5. - Del pari non fondata é la questione di
legittimità dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, che, nonostante
una certa ambiguità del dispositivo dell'ordinanza di rimessione, deve
ritenersi essere stata sollevata dal pretore di Roma.
La disposizione impugnata, che modifica
l'art. 225 c.p.p., disciplina gli atti di polizia giudiziaria ed espressamente
statuisce che nel corso delle relative indagini "si osservano le norme
sull'istruzione formale". Di tal che é certo che anche nei confronti
dell'indiziato di reato trova applicazione l'articolo 304 bis nel contenuto
normativo quale risulta a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale di cui innanzi si é discorso.
6. - Il pretore di Camposampiero ha altresì
denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 304 bis, ter
e quater c.p.p. nella parte "in cui prevedono, per i difensori,
soltanto come un "diritto " - e quindi facoltativa - anziché come un
" dovere " - perché necessaria - la loro assistenza agli atti
indicati nel primo comma dell'art. 304 bis".
Nel proporre la relativa questione, il
giudice a quo parte dal presupposto che, parlando la legge di un "
diritto" del difensore, essa rimetta al completo arbitrio di costui
l'assistenza agli atti istruttori, nonostante che l'imputato debba essere
considerato come il vero destinatario delle garanzie difensive volute dall'art.
24 della Costituzione. Ma siffatta premessa é del tutto inesatta. Ed invero é
anzitutto da precisare che il diritto del difensore ad assistere a determinati
atti é, nel contempo, diritto dell'imputato a farsi assistere da lui: e si
tratta di un diritto processuale al quale é correlativo l'obbligo del giudice
di ammettere la presenza del difensore e di porlo in grado, a mezzo dell'avviso
previsto dall'art. 304 ter (e salvo il caso di assoluta urgenza,
previsto dall'ultimo comma della disposizione), di assistere agli atti per i
quali il suo intervento é previsto. Diverso é il rapporto fra il difensore ed
il suo patrocinato, giacché nell'ambito di esso quel che nei confronti del
giudice e delle altre parti é esercizio di un diritto processuale, diventa
adempimento di un dovere professionale, che trova la sua sanzione anche nelle
misure disciplinari che possano colpire il professionista. E poiché sotto tale
aspetto, é da escludersi che il difensore (senza distinzione secondo che si
tratti di difensore di fiducia o di ufficio) sia libero di esercitare o meno
l'assistenza di cui si discorre - magari, come paventa il giudice a quo,
orientandosi secondo criteri di maggiore o minor vantaggio economico - risulta
insussistente la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, non essendo
possibile in alcun modo collegare alle disposizioni impugnate una disparità nel
trattamento dei singoli soggetti secondo le diverse loro condizioni economiche
e sociali.
La questione é infondata anche in un
ulteriore aspetto della sua prospettazione. Sembra al giudice a quo che una
puntuale osservanza dell'art. 24 della Costituzione esiga la necessaria
presenza del difensore agli atti previsti dall'articolo 304 bis, così come la
sua presenza é necessaria, in base all'ordinamento vigente, nella fase
dibattimentale: in altri termini, per la validità degli atti istruttori di cui
si discorre non dovrebbe esser ritenuto sufficiente che il difensore sia posto
in grado di assistervi. La Corte, richiamandosi ai principi costantemente
affermati, secondo i quali il diritto inviolabile di difesa garantito dalla
norma costituzionale di raffronto non comporta che il suo esercizio debba
essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento ed in ogni
fase processuale, ritiene che, una volta che sia stato assicurato il diritto
dell'imputato di nominare un difensore di fiducia e, in mancanza di tale
nomina, di essere assistito da un difensore di ufficio, ed una volta che sia
stato garantito il diritto del difensore a svolgere adeguati interventi, il
legislatore abbia il potere di valutare se determinati atti processuali possano
essere validamente compiuti anche se il difensore si astenga dal presenziarvi.
E non esce dai limiti di siffatta discrezionalità una disciplina che,
diversamente valutando le esigenze difensive nella fase istruttoria ed in quella
dibattimentale, ritenga, per quanto riguarda la prima, che esse non impongano,
attraverso la sanzione della nullità degli atti, una necessaria partecipazione
del difensore.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del
codice di procedura penale, già dichiarato con sentenza n. 190 del
1970 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude il diritto
del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio;
b) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 366, secondo comma, del codice di
procedura penale, sollevata dalla ordinanza del pretore di Camposampiero, nella
parte indicata in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
c) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 304 bis, ter e quater
del codice di procedura penale, sollevata dalla stessa ordinanza, nella parte
indicata in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
d) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932,
contenente "modificazioni al codice di procedura penale", sollevata,
nella parte indicata in motivazione, dall'ordinanza del pretore di Roma in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1971.