SENTENZA N. 2
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 134, 219, 222, secondo comma, 224, 231 e 238 del
codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 settembre
1968 dal tribunale di Livorno nel procedimento penale a carico di Briasco
Sergio ed altri, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968;
2) ordinanze emesse il 25 ottobre
1968 dal pretore di Scicli nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Incorvaia Giuseppe e di Mattei Alberto, iscritte ai nn. 250 e 251 del registro
ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6
dell'8 gennaio 1969;
3) ordinanza emessa il 29 ottobre
1968 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Sartori
Giorgio, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.
Visti gli atti d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione di Briasco Sergio ed
altri;
udito nell'udienza pubblica del 29
ottobre 1969 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
uditi l'avv. Elia Clarizia, per
Briasco ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento
penale innanzi al tribunale di Livorno a carico di Sergio Briasco ed altri, per
contrabbando di semi oleosi ed evasione dell'imposta generale sull'entrata, la
difesa di alcuni imputati sollevava, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 35
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (sulla repressione delle violazioni delle
leggi finanziarie), dell'art. 49 del D. L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito
nella legge 19 giugno 1940, n. 762 (sulla istituzione dell'I.G.E.), nonché
degli artt. 222, capoverso, e 224 del codice di procedura penale, asserendo che
la polizia tributaria, nel corso delle sue operazioni di verifica, aveva
proceduto, in applicazione delle norme suddette, al sequestro di tutta la documentazione
relativa alle presunte infrazioni, senza le garanzie previste in via generale
dagli artt. 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.
Con ordinanza del 19 settembre 1968,
il tribunale riteneva rilevante la sola questione di legittimità costituzionale
dell'art. 222, capoverso, del codice di procedura penale, escludendo che, nel
sequestro della documentazione, fossero state applicate anche le disposizioni
finanziare richiamate dalla difesa, dato che esse prevedono soltanto una generica
attività di verifica della polizia tributaria, da classificare tra gli
accertamenti meramente fiscali, privi di carattere penale, ben distinti dalle
perquisizioni.
Motivando sulla non manifesta
infondatezza della questione, il tribunale ritiene che la norma denunziata,
nella parte in cui consente di procedere ad operazioni di sequestro senza le
garanzie previste dagli artt. 390 e 304 quater del codice di procedura penale,
contrasti con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto, col
conferire alla polizia giudiziaria il potere di compiere veri e propri atti
istruttori, direttamente utilizzabili nel processo, senza l'osservanza delle
anzidette garanzie, determinerebbe una situazione legislativa del tutto analoga
a quella dell'art. 225 dello stesso codice, già dichiarato parzialmente
illegittimo con la sentenza n. 86 del
2 luglio 1968 di questa Corte.
L'ordinanza, ritualmente notificata
e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 14
dicembre 1968. Si sono costituiti Sergio Briasco, Pindaro Carapelli, Agostino
Agazzani, Aldo Benessati e Pietro Pagnari, con atto depositato il 26 dicembre
1968, nel quale, alla stregua delle argomentazioni svolte nell'ordinanza di
rimessione, si chiede che la questione di legittimità sia dichiarata fondata.
Con memoria deposita il 15 ottobre
1969, la difesa degli imputati aggiunge che ragioni di simmetria sistematica
impongono di adottare la pronunzia di illegittimità costituzionale. Al
riguardo, ribadisce il perfetto parallelismo fra il più volte menzionato art.
225 del codice di procedura penale e la norma denunziata, osservando che alla
medesima conclusione sono pervenute sia la dottrina sia le ordinanze di altri
giudici di merito che, successivamente, hanno sollevato analoga questione di
legittimità.
2. - Con due distinti decreti
penali, il pretore di Scicli condannava Giuseppe Incorvaia e Alberto Mattei
alla pena dell'ammenda, per direzione abusiva di natante ed esercizio della
pesca con rete a strascico ad una distanza dalla costa inferiore a quella
consentita. I provvedimenti facevano seguito a due separati rapporti della
competente autorità di vigilanza sulla pesca marittima, ai quali erano stati
allegati i verbali di interrogatorio degli imputati.
Nei giudizi conseguenti
all'opposizione, il pretore, su istanza della difesa, con due ordinanze di
identico contenuto del 25 ottobre 1968, sollevava, in riferimento agli artt. 3
e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 219 del codice di procedura penale, nella parte in cui
consente agli organi di polizia giudiziaria, senza l'osservanza delle norme
contenute negli artt. 390 e 304 quater dello stesso codice, di procedere all'interrogatorio
dell'imputato non detenuto.
Ad avviso del pretore, il suddetto
interrogatorio da parte della polizia giudiziaria, pur non essendo
espressamente considerato da alcuna norma del codice di procedura penale,
troverebbe la sua disciplina nell'ultimo inciso dell'art. 219 (che annovera
genericamente, tra le funzioni della polizia giudiziaria, quella di raccogliere
quanto possa servire all'applicazione della legge penale), mentre, data la
tassativa elencazione degli atti indicati nel successivo art. 225, non potrebbe
ritenersi incluso nella previsione di quest'ultima disposizione, per la quale,
a seguito della sentenza
n. 86 del 1968 di questa Corte, operano ora le garanzie difensive poste
dagli artt. 304 bis - quater.
La violazione del principio di
eguaglianza viene dedotta dal pretore sotto il profilo dell'ingiustificata
disparità di trattamento, alla quale darebbe luogo l'attuale disciplina
dell'interrogatorio dell'imputato non detenuto, a seconda della natura
dell'organo cui vengono presentati la denunzia, la querela ed ogni altro atto,
che, ai sensi dell'art. 78 del codice di procedura penale, conferisce la
qualità di imputato. Si precisa che se uno di tali atti sia presentato ad un
ufficiale di polizia giudiziaria, l'interrogatorio e compiuto senza garanzie
difensive, diversamente da quanto avviene se l'atto sia presentato al
magistrato, che deve provvedere all'interrogatorio direttamente o avvalendosi
di un ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del vigente art. 232 del
codice di procedura penale.
Le due ordinanze, ritualmente
notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 6
dell'8 gennaio 1969.
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é
intervenuto in giudizio con deduzioni depositate il 28 dicembre 1968, chiedendo
che la questione sollevata dal pretore di Scicli sia dichiarata non fondata.
Deduce l'Avvocatura che nella
redazione del rapporto della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 del
codice di procedura penale, la persona in precedenza sentita può essere
indicata come reo, ma una tale qualifica va attribuita soltanto dopo la
delibazione di tutti gli altri elementi probatori acquisiti, espressa nella
sintesi conclusiva del rapporto, e non al momento della semplice audizione
dell'interrogato, che può non avere alcun interesse, quando viene sentito, a
nominare un difensore ed a cui favore, pertanto, non potrebbe prevedersi l'obbligo
di tale nomina.
Alle stesse conclusioni dovrebbe
pervenirsi sia per l'interrogatorio di chi é indicato come presunto autore di
reato nella denuncia, dato che l'attribuzione di indizi di reato al denunciato
si avrebbe dopo la sua audizione, al momento della redazione del rapporto; sia
per le ipotesi di referto e di querela, quando la polizia giudiziaria non si
limiti alla semplice trasmissione di tale atto all'autorità giudiziaria, ma
ritenga di dover procedere ad accertamenti.
Non varrebbe, poi, obiettare che
l'art. 78, capoverso, del codice di procedura penale considera imputato anche
chi nel rapporto, nel referto, nella denuncia e nella querela é indicato come
reo o risulta indiziato di reato. Al riguardo, si ribadisce che il rapporto é
successivo all'interrogatorio del soggetto, mentre, per quel che concerne i
rimanenti atti, ai quali faccia seguito un interrogatorio da parte della
polizia giudiziaria, si obietta che il citato art. 78 non può essere applicato
a tale tipo di interrogatorio, che non avrebbe qualifica di atto processuale.
Deduce, inoltre, l'Avvocatura
l'oggettiva diversità delle situazioni previste dagli artt. 225 e 232 del
codice di procedura penale, dichiarate parzialmente illegittime con la citata sentenza n. 86 del
1968 di questa Corte, rispetto a quella di cui alla norma denunziata, dato
che solo nelle prime sussiste un evidente interesse alla immediata nomina del
difensore da parte dell'arrestato e di colui al quale, su richiesta del
procuratore della Repubblica, la polizia giudiziaria, in sede di
interrogatorio, contesta il reato.
Afferma, poi, che, nella sua
sentenza, questa Corte avrebbe lasciato sopravvivere il secondo comma dell'art.
134 del codice di procedura penale, concernente il divieto di ricevere la
nomina del difensore di fiducia da parte della polizia giudiziaria, proprio
allo scopo di consentire a quest'ultima di procedere, di sua iniziativa,
all'interrogatorio di persone non detenute. Sostiene, infine, che anche
nell'ipotesi in cui dovessero ritenersi operanti per tale tipo di
interrogatorio le norme poste a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa,
sarebbe da pervenirsi a tale conclusione in via meramente interpretativa, senza
la necessità di dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione
denunziata, anche perché questa tra le competenze della polizia giudiziaria non
annovera esplicitamente l'interrogatorio.
3. - Analoga questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 219 del codice di procedura
penale, nonché degli artt. 134, 222, 224, 231 e 238 dello stesso codice, é
stata sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di
Bologna, con ordinanza del 29 ottobre 1968, nel corso di un procedimento penale
a carico di Giorgio Sartori, imputato del delitto di insolvenza fraudolenta in
danno di Giovanni Gozzi, ed interrogato dalla polizia giudiziaria nel corso
delle indagini a seguito della querela di questo ultimo.
Il Sartori, indicato come reo nella
querela, avrebbe, secondo il pretore, assunto fin da allora la qualifica di
imputato, sia pure ai soli fini delle garanzie previste dall'art. 78,
capoverso, del codice di procedura penale; ed il relativo atto della polizia
giudiziaria dovrebbe considerarsi un vero e proprio interrogatorio,
direttamente utilizzabile nel procedimento ed implicitamente previsto nella
generica dizione dell'art. 219, anche al fine di consentire allo stesso
imputato la conoscenza delle accuse e di dargli la possibilità di scagionarsi.
Sostiene il pretore che,
interpretando estensivamente i principi già affermati da questa Corte con la sentenza n. 86 del
1968, l'interrogatorio potrebbe già ritenersi assistito dalle garanzie
difensive ora operanti per le situazioni previste negli artt. 225 e 232 del
codice di procedura penale; ma che é, nondimeno, opportuno sollevare questione
di legittimità costituzionale dell'art. 219, allo scopo di evitare disparità ed
incertezze nella sua applicazione giurisprudenziale.
Per quanto concerne le altre
disposizioni denunziate, afferma che la relativa questione, pur non
interessando direttamente il procedimento a quo, viene prospettata per motivi
di dipendenza logica e funzionale.
A proposito degli artt. 222 e 224
del codice di procedura penale nella parte riguardante, rispettivamente,
l'assicurazione del corpo di reato e le perquisizioni personali e domiciliari,
nel caso di flagranza di reato o di evasione, ad opera della polizia
giudiziaria, si fa richiamo al potere discrezionale, che illegittimamente le
sarebbe attribuito di osservare o meno le norme sull'istruzione formale.
Per mancanza della previsione delle
garanzie difensive di cui agli artt. 304 bis, ter e quater e 390 del codice di
procedura penale, si denunciano, poi, l'art. 231 del codice di procedura
penale, nella parte relativa agli atti delegati dal pretore alla polizia
giudiziaria, e l'art. 238, sull'interrogatorio del fermato per indizio di reato.
L'illegittimità costituzionale
dell'art. 134 del codice di procedura penale, nella parte relativa al divieto
posto a carico della polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore,
viene, infine, prospettata come conseguenza dell'illegittimità, già dichiarata,
dei citati artt. 225 e 232 del codice di procedura penale, nonché di quella,
che dovesse eventualmente seguire, delle altre disposizioni denunziate dal
pretore.
L'ordinanza, ritualmente notificata
é comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 gennaio
1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte
non vi é stata costituzione di parte.
Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate dalle
quattro ordinanze attengono tutte alla legittimità di norme del codice di procedura
penale (testo vigente prima della legge 5 dicembre 1969, n. 932) sulle funzioni
della polizia giudiziaria - che si assumono in contrasto con le garanzie
difensive statuite dalla Costituzione - sicché le cause sono state trattate
congiuntamente e vengono ora riunite per essere decise con unica sentenza.
2. - Questa Corte con le sentenze n. 86 del
1968 e n.
148 del 1969 ha statuito il principio che gli atti di polizia giudiziaria -
compiuti dalla polizia stessa in forza dei suoi istituzionali poteri ovvero
disposti o compiuti dal pretore, dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale o dal procuratore generale presso la Corte di appello in sede di
indagini preliminari - devono essere assistiti dalle garanzie difensive
previste dagli artt. 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale tutte
le volte in cui corrispondano agli atti ivi contemplati e si svolgano nei
confronti di un soggetto che sia da considerare indiziato di reato ai sensi
dell'art. 78, secondo comma, del codice di procedura penale.
Tale principio, basato su
un'interpretazione dell'art. 24 della Costituzione, nel senso che il diritto
inviolabile alla difesa deve trovare attuazione nella formazione di tutti gli
atti che, anche se posti in essere prima dell'apertura del vero e proprio
procedimento penale, possono essere assunti dal giudice a base del suo
convincimento, ha condotto alla dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale degli artt. 222, secondo comma, 223, primo comma, 225, 231,
primo comma, 232 e 234.
3. - In conseguenza dei principi
affermati nelle due precedenti decisioni e delle statuizioni in esse contenute,
deve escludersi che l'art. 219 del codice di procedura penale, ora impugnato,
consenta, nella genericità della sua formulazione, che la polizia giudiziaria,
pur in presenza di un soggetto da considerare indiziato ai sensi dell'art. 78,
secondo comma, del codice di procedura penale, possa procedere ad atti
preistruttori senza l'osservanza delle disposizioni che assicurano un minimo di
garanzia difensiva. In particolare, per quanto riguarda l'interrogatorio, se é
vero che la polizia giudiziaria può procedervi nell'esercizio dei poteri
conferitile dall'art. 219, non é altrettanto vero, come suppongono le ordinanze
di rimessione, che esso possa essere compiuto, anche in presenza di un
indiziato di reato, senza l'osservanza degli artt. 304 bis, ter e quater: in
tale caso, infatti, l'obbligo del rispetto di dette disposizioni - quando,
ripetesi, un indizio di reità si é già soggettivizzato nei confronti della
persona interrogata - discende dalla dichiarazione di parziale illegittimità
dell'art. 225 del codice di procedura penale. Più in generale può dirsi che
l'art. 219 del codice di procedura penale necessariamente prescinde
dall'applicazione degli artt. 304 bis, ter e quater, perché esso contempla
tutte le attività che la polizia giudiziaria può e deve compiere fino al momento
in cui le indagini preliminari si traducono in atti preistruttori aventi la
funzione di predisporre prove di colpevolezza, utilizzabili come tali nel
successivo processo, contro un determinato soggetto che abbia assunto la figura
di indiziato di reato. E da questo momento - e solo da questo momento - che,
nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, devono operare i meccanismi
idonei ad assicurare un minimo di contraddittorio, di assistenza e di difesa
(cfr. sent. n.
149 del 1969): e tale esigenza é già soddisfatta dalle statuizioni
contenute nelle ricordate decisioni n. 86 del 1968
e n. 148 del
1969.
4. - Per ciò che riguarda gli artt.
222, secondo comma, 231, primo comma, e 134, secondo comma, del codice di
procedura penale, le relative questioni sono assorbite dalla pronunzia di
parziale illegittimità costituzionale n. 148 del 1969.
5. - Circa la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 224, primo comma, ultima parte, del codice
di procedura penale, limitatamente all'inciso "per quanto é
possibile", ne va pronunziata l'inammissibilità, dato che la sua
irrilevanza é riconosciuta dallo stesso pretore di Bologna, non interessando
direttamente il procedimento a quo.
6. - Lo stesso é a dirsi della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 238, primo comma, del codice
di procedura penale, sulla cui irrilevanza si é egualmente espresso il pretore
di Bologna.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili, perché
irrilevanti, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 224, primo
comma, ultima parte, e 238, primo comma, del codice di procedura penale;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 219 del codice di procedura penale,
sollevata dalle ordinanze di rimessione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
dichiara manifestamente infondate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 222, secondo comma, 231,
primo comma, e 134, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate
dalle ordinanze di rimessione in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
gennaio 1970.
Giuseppe BRANCA -
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI -
Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22
gennaio 1970.