SENTENZA N. 68
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595
(caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), promosso con
ordinanza emessa il 18 giugno 1968 dal tribunale di Pistoia nel procedimento
civile vertente tra Spinelli Marco e la società Centrale cementerie italiane,
iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24
marzo 1970 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al tribunale di Pistoia, il
creditore opposto, soc. Centrale cementerie italiane, obiettava all'attore in
opposizione, tale Marco Spinelli - istante, nel merito, per il risarcimento dei
danni sofferti per la cattiva qualità della calce, ed in via istruttoria per
l'ammissione di prove per consulenza tecnica e per testi -, che le prove
richieste erano inammissibili ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 595,
relative alle "caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti
idraulici".
Il giudice a quo osservava che la
disciplina introdotta dalla legge citata poteva essere interpretata in senso
derogativo e non integrativo del sistema sancito dal codice civile in tema di
denunzia dei vizi della cosa venduta; pertanto il combinato disposto degli
artt. 4 e 5 della legge avrebbe potuto precludere le normali azioni spettanti
in materia contrattuale all'acquirente che non si fosse previamente valso della
particolare procedura prevista per l'accertamento dei requisiti di accettazione
dei leganti idraulici e non avesse notificato al fornitore la contestazione
della merce entro i tre mesi dalla relativa spedizione, a seguito del risultato
delle analisi fatte tempestivamente effettuare dai soli laboratori
tassativamente indicati dalla legge stessa.
Il tribunale di Pistoia, ritenendo
quindi che il sistema creato dalla legge speciale avrebbe potuto sacrificare o
eccessivamente comprimere la possibilità di far valere in giudizio le azioni
nascenti dall'inadempimento del venditore, sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 5 della citata legge 26 maggio 1965, n. 595, per
contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e, sospeso il giudizio in corso,
rimetteva gli atti a questa Corte.
Interveniva in giudizio, con atto
depositato il 2 ottobre 1968, il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la
infondatezza della questione sollevata.
Ha osservato l'Avvocatura che gli
impugnati artt. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595, sono pienamente
compatibili con l'art. 24, primo comma, della Carta, perché, da un lato,
introducono, anche nell'interesse generale, necessarie garanzie per le prove da
effettuarsi in appositi laboratori altamente qualificati, d'altro canto
attengono ad una fase anteriore a quella dell'eventuale giudizio e non
impediscono e non menomano affatto il diritto di ottenere, in caso di omissione
delle particolari procedure, l'accertamento di eventuali vizi dei leganti
stessi o di altre inadempienze del venditore, attesa la natura integrativa
della legge speciale rispetto alla disciplina stabilita dal codice civile.
Con successiva memoria l'Avvocatura
ha insistito nelle conclusioni prese.
Considerato in diritto
La Corte costituzionale é chiamata a
decidere se non limitino eccessivamente il diritto di agire in giudizio,
consacrato dall'art. 24 della Costituzione, gli artt. 4 e 5 della legge 26
maggio 1965, n. 595, sul presupposto che, alla stregua dei medesimi, le azioni
nascenti dalla compravendita di leganti idraulici potrebbero essere esperite
dall'acquirente soltanto ove siano state osservate le particolari formalità
previste per il prelievo dei campioni, da effettuarsi entro 30 giorni dalla
spedizione; ove le analisi tecniche siano state demandate ai laboratori
tassativamente elencati; ove infine la contestazione della merce sia stata
notificata al fornitore entro tre mesi dalla spedizione.
Giova innanzitutto ricordare le
ragioni che hanno indotto il legislatore ad emanare una disciplina speciale in
tema di leganti idraulici, mediante un complesso di atti normativi, risalenti
taluni a molte decine di anni or sono (e variamente rielaborati per il
necessario adeguamento al progresso tecnico) l'ultimo dei quali é costituito
dalla vigente impugnata legge 26 maggio 1965, n. 595.
É noto infatti che l'interesse
pubblico concernente la sicurezza delle costruzioni, e la particolare natura
delle merci impiegate, soggette a rapido deterioramento se non utilizzate
tempestivamente, hanno giustificato l'emanazione di prescrizioni
particolareggiate relative alla definizione delle caratteristiche tecniche proprie
di ogni categoria e sottospecie di leganti, e alla necessità che la rispondenza
delle merci ai requisiti legali venga accertata da laboratori pubblici,
altamente qualificati, a seguito di una speciale adeguata procedura: quella
appunto prevista dagli impugnati artt. 4 e 5 della vigente legge, che trovano
il loro precedente normativo nei corrispondenti artt. 25 e 26 del R.D. 16
novembre 1939, n. 2228, 17 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2231, e, prima ancora,
negli artt. 15 del R.D.L. 29 luglio 1933, n. 1213, e 3 del R.D.L. 7 giugno
1928, n. 1431.
Le disposizioni da ultimo enumerate
- come quelle vigenti - hanno sempre prescritto la necessità che l'eventuale
contestazione della merce avvenisse entro termini brevi, previo accertamento
del difetto dei prescritti requisiti di accettazione, ad opera degli istituti
tassativamente indicati.
Individuata quindi la
giustificazione della procedura speciale di cui trattasi, questa appare
compatibile con l'invocato principio costituzionale di cui all'art. 24, primo
comma, non risultando certamente compromessa per l'acquirente la possibilità di
far valere in giudizio le proprie ragioni: oneri e termini (30 giorni e tre
mesi) non sono tali che persona di normale diligenza non sia in grado di
rispettarli.
In verità il tribunale di Pistoia
accenna alla possibilità che la normativa speciale deroghi ai principi generali
stabiliti dal codice civile in materia contrattuale, rendendo quindi
eccessivamente onerosa la difesa dell'acquirente; quest'ultimo, per cautelarsi
contro l'eventualità che il vizio del legante venga scoperto solo dopo il
relativo impiego ed una volta decorsi i brevi termini prescritti per il ricorso
ai particolari accertamenti, dovrebbe sempre, per l'acquisto di ogni singola
partita di merce, valersi della procedura speciale.
Non pare tuttavia che siffatta
interpretazione delle norme impugnate sia pacifica o, quanto meno, quella più
attendibile.
É sufficiente infatti ricordare in
proposito che secondo autorevole dottrina, e per giurisprudenza costante della
Cassazione, la disciplina speciale precedentemente vigente in tema di leganti
idraulici aveva natura meramente integrativa del codice civile, costituendo un
opportuno perfezionamento del sistema previsto dall'art. 1513 del codice
civile, anche al fine di consentire una più facile composizione delle
controversie, senza tuttavia imporre necessariamente all'acquirente il ricorso
alla procedura stessa, e consentendogli in ogni caso, salvo eventuali maggiori
oneri probatori, di potersi valere delle comuni azioni spettanti in materia
contrattuale.
A parte ciò, é da osservare che le
norme impugnate non si distaccano profondamente dalla disciplina contenuta in
generale, per la vendita, nel codice civile. Infatti, anche secondo questo
codice o secondo gli usi che vi sono richiamati, il termine di decadenza in
certi casi decorre, come ad esempio per le cose da trasportare, dalla consegna
della cosa anziché dalla scoperta dei vizi o dei difetti di qualità (art. 1511
e 1496); inoltre, sempre per il codice, l'azione del compratore deve essere
esercitata entro un anno (artt. 1495 e 1497) o perfino entro tre mesi (usi ex
art. 1496) press'a poco come nella vendita di leganti idraulici. Tutto ciò
prova come la legge denunciata non fuoriesca dal sistema, che prevede termini
diversi per diversi tipi di merce: con la conseguenza che la maggiore o minore
brevità del termine, purché contenuta entro limiti congrui (il che accade con
le norme impugnate), non é irrazionale dovendosi adattare, la difesa in
giudizio, alla peculiarità dei rapporti e delle situazioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli art. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche
tecniche e requisiti dei leganti idraulici), sollevata, in riferimento all'art.
24 della Costituzione, dal tribunale di Pistoia con ordinanza del 18 giugno
1968.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23
aprile 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4
maggio 1970.