ORDINANZA N. 22
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZĖ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimitā costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza
e per la pubblica moralitā), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1970
dal pretore di Forlė nel procedimento penale a carico di Cavallari Delia,
iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.
Udito nella
camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che
con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Forlė ha sollevato questione di
legittimitā costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione.
Considerato
che la medesima questione é stata dichiarata manifestamente infondata da questa
Corte con sentenza n. 76 del 1970 (cfr.
pure le precedenti sentenze n. 27 del 1959;
n. 45 del 1960;
n. 126 del 1962;
nn. 23 e 68 del 1964; n. 32 del 1969);
che non sono
stati addotti né sussistono motivi nuovi che inducano ad accogliere una
soluzione diversa.
Visti l'art.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimitā costituzionale dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralitā), sollevata dal
pretore di Forlė, con l'ordinanza del 9 novembre 1970, in riferimento agli
artt. 3, 13 e 25 della Costituzione, e giā dichiarata manifestamente infondata
con la sentenza n. 76 del 20 maggio 1970.
Cosė deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 gennaio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Enzo CAPALOZZA
Depositata in
cancelleria il 2 febbraio 1972.