SENTENZA N. 129
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori Giudici:
Prof.
Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof.
Michele FRAGALI
Prof.
Costantino MORTATI
Prof.
Giuseppe CHIARELLI
Dott.
Giuseppe VERZI'
Dott.
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof.
Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott.
Luigi OGGIONI
Dott.
Angelo DE MARCO
Avv.
Ercole ROCCHETTI
Prof.
Enzo CAPALOZZA
Prof.
Vezio CRISAFULLI
Dott.
Nicola REALE
Prof.
Paolo ROSSI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice penale; degli
artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n.166 (norme integrative della
disciplina delle pubbliche affissioni); dell'art. 9 del D.L.C.P.S. 8 novembre
1947, n. 1417 (disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità
affine); dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di P.S. approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773; e dell'art. 398 del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1968 dal pretore di Ronciglione nel
procedimento penale a carico di Mattei Arcangelo, iscritta al n. 23 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 66 del 12 marzo 1969.
Visto
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 3 giugno 1970 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso
di un procedimento penale a carico di tale Mattei Arcangelo, imputato della
contravvenzione di cui all'art. 663 del codice penale in relazione agli artt. 2
e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, 9 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n.
1417, 113, quinto comma, del testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n.
773, per aver affisso un manifesto manoscritto fuori degli spazi a ciò
destinati, il pretore ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale di tutte le norme ora citate, in riferimento all'art. 21 della
Costituzione, ed altresì dell'art. 398 del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
In
particolare, nell'ordinanza di rimessione si rileva che l'attuale formulazione
dell'art. 398 del codice di procedura penale, consentendo al pretore di citare
a giudizio l'imputato senza averlo previamente interrogato, pur nell'ipotesi in
cui l'autorità di polizia giudiziaria abbia elevato un verbale di
contravvenzione, contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul
presupposto che l'atto di polizia dia sempre origine ad una fase processuale
nell'ambito della quale potrebbe essere precluso all'imputato l'esercizio del
diritto di difesa.
In secondo
luogo, il giudice a quo osserva che la discrezionalità attribuita dalle
impugnate norme alla pubblica Amministrazione nella scelta degli spazi da
destinare alle affissioni, essendo praticamente illimitata ed insindacabile,
consentirebbe di impedire il diritto di esprimere liberamente il proprio
pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione, specialmente se l'autorità
non abbia adottato in proposito determinazione alcuna.
Si é
costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata
e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato l'11 febbraio
1969, chiedendo dichiararsi l'infondatezza di entrambe le questioni sollevate
Alla prima
eccezione la difesa dello Stato ha obiettato che la questione é priva di
consistenza, giacché o gli atti compiuti dalla polizia costituiscono
sostanzialmente atti istruttori direttamente utilizzabili nel processo, e
allora il pretore deve necessariamente, in base alla normativa vigente in
proposito a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 33 del 1966 e
n. 86 del 1968,
procedere all'interrogatorio dell'imputato e alla contestazione del fatto;
oppure gli atti compiuti non sono del genere ora menzionato, ed allora non si
verte in una fase autonoma del procedimento, nella quale debba essere
assicurato il diritto di difesa, con la conseguenza che il suo esercizio é
legittimamente rimesso alla fase dibattimentale.
In ordine
alla seconda questione l'Avvocatura premette che la legge 5 luglio 1961, n.
641, e il decreto 8 novembre 1947, n. 1417, impongono all'autorità comunale di
determinare, d'intesa con i proprietari e sentita la commissione edilizia, gli
spazi da destinare ad affissioni; qualora tale procedura non sia stata
applicata é previsto l'intervento sostitutivo del Prefetto: ciò al fine di
contemperare varie esigenze pubbliche, a volte contrastanti, quali, da un lato
quella della tutela della estetica e del decoro cittadini e della sicurezza del
traffico, e d'altro canto, quella di assicurare spazi sufficienti ed adeguati
per consentire l'affissione di manifesti ed avvisi. Pertanto il potere
spettante in proposito all'amministrazione comunale, attribuito per esigenze
pubbliche degne di particolare tutela, non può realizzare un mezzo di
limitazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
La difesa
dello Stato, ricorda, infine, che la Corte costituzionale ebbe a riconoscere,
nella prima sua sentenza, la legittimità del quinto comma dell'art. 113 del
T.U. delle leggi di p.s. a suo tempo denunciato per gli stessi motivi ora
riproposti.
Considerato
in diritto
La Corte
costituzionale é chiamata a decidere le seguenti questioni:
1) se non
contrasti con gli artt.3 e 24 della Costituzione, l'art. 398 del codice di
procedura penale, secondo cui il pretore, qualora non siano stati compiuti atti
istruttori, può citare direttamente a giudizio l'imputato senza averlo
previamente interrogato sul fatto addebitatogli;
2) se gli
artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, 9 D.L.C.P.S. 8 novembre 1947,
n. 1417, 113 T.U. leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e 663 del codice penale
- nella parte in cui contemplano come contravvenzione l'affissione di stampati
o manoscritti fuori degli spazi a ciò destinati dall'autorità - non contrastino
con il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.),
sul presupposto che il potere dell'autorità in ordine alla determinazione o
meno degli spazi stessi sia illimitato ed insindacabile.
1. - La
prima questione é già stata decisa negativamente dalla Corte (sentenze n. 16 del
1970, n. 4
del 1970, n.
46 del 1967, ordinanza
n. 4 del 1968 e
n. 102 del 1970), né sono dedotti motivi che inducano a diverso avviso.
2. -
Nemmeno la seconda questione può trovare accoglimento.
L'assunto
del giudice a quo in ordine alla insindacabilità del potere dell'autorità
comunale di determinare gli spazi destinati alle affissioni é infondato.
L'impugnato art. 9 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, stabilisce
l'obbligo dell'autorità locale di provvedere, sentita la commissione edilizia e
previo consenso dei proprietari interessati, alla oculata scelta degli spazi da
destinare ad affissione; prevede che qualora non sia possibile tale
determinazione per mancato accordo dei soggetti interessati deve disporre in
via sostitutiva il prefetto, con decreto definitivo, sentiti l'ufficio del
genio civile e la sovraintendenza ai monumenti.
Risulta,
quindi, evidente che le norme impugnate non solo consentono alle autorità
locali di disciplinare concretamente il servizio delle affissioni pubbliche, ma
impongono la determinazione degli spazi da destinare alle esigenze della
generalità, ed ogni cittadino può sempre, in caso di ritardi od irregolarità,
sollecitare il prefetto ad intervenire autoritativamente. É appena il caso di
ricordare, infine, che esistono comunque apposite norme del codice penale che
garantiscono l'osservanza dei doveri d'ufficio da parte dei pubblici ufficiali
(artt. 328 e 323 c.p.).
Dimostrata
pertanto l'infondatezza dell'assunto presupposto nell'ordinanza di rimessione,
occorre esaminare se il potere-dovere di determinazione degli spazi di cui
trattasi, conferito dalle impugnate norme, non costituisca una illegittima
limitazione al diritto di manifestare il proprio pensiero, garantito dall'art.
21, primo comma, della Costituzione.
Le ragioni
che hanno indotto il legislatore a consentire l'affissione di manoscritti e
stampati - e non solo ai privati ma anche alle amministrazioni statali e
pubbliche solo negli appositi spazi (art. 2 legge 23 gennaio 1941, n. 166)
risultano chiaramente dalla normativa vigente in proposito. Emerge in
particolare l'esigenza di valutare altri interessi pubblici degni di primaria
considerazione, come la sicurezza della viabilità, e la tutela dei monumenti,
dell'estetica cittadina, del paesaggio. É noto infatti, che secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte "il concetto di limite é insito nel
concetto di diritto e nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche
devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere
nell'ordinata convivenza civile" (sentenza n. 1 del
1956).
In un caso
analogo, esaminando il divieto, penalmente sanzionato, di affissione dei
manifesti di propaganda elettorale fuori degli spazi stabiliti, denunciato
sempre in riferimento all'art. 21 della Costituzione, questa Corte ebbe ad
enunciare taluni principi che possono essere utilmente richiamati nella
fattispecie in esame. Invero venne allora affermato che norme siffatte, in
quanto si limitano a disciplinare l'esercizio di un diritto, "appaiono
estrinsecazione di un potere del legislatore ordinario del quale la Corte, in
riferimento a varie fattispecie e con ripetute e costanti pronunzie, ha
riconosciuto la piena legittimità, sempre che il diritto attribuito dalla
Costituzione non venga ad essere snaturato". E va ricordato che, proprio
in applicazione di questo principio allora per la prima volta affermato, la
Corte nella citata sentenza
del 1956 (n. 1) ritenne che non fosse in contrasto con l'art. 21 della
Costituzione il quinto comma dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s., nel
quale é disposto che "le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi
destinati dall'autorità competente" (sentenza n. 48 del
1964; cfr. pure sentenza n. 49 del
1965 e ordinanza
n. 97 del 1965).
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
398 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal pretore di Ronciglione con ordinanza del 3 dicembre
1968;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della
legge 23 gennaio 1941, n. 166, 9 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, 113
del testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e 663 del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con la
medesima ordinanza sopraindicata.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 24 giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata
in cancelleria il 13 luglio 1970.