SENTENZA
N. 49
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, secondo comma, e 8 della legge 4
aprile 1956, n. 212, contenente "Norme sulla disciplina della propaganda
elettorale", promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1964 dal Pretore
di Roma nel procedimento penale a carico di Spatola Giovanna ed altri, iscritta
al n. 66 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 17 marzo 1965 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso della
campagna elettorale per le elezioni politiche dell'aprile 1963, Spatola
Giovanna, Silvestri Alessandro, Vanni Regini, Savini Pietro e Verticchio
Giuseppe, venivano sorpresi ad affiggere manifesti, intestati al movimento
"Rinnovamento sociale" ed a firma "Ernesto Brivio", sui
riquadri di un tabellone per la propaganda elettorale destinati ad altri
partiti politici.
Rinviati a giudizio
dinanzi al Pretore di Roma per rispondere della contravvenzione punita
dall'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la
disciplina della propaganda elettorale, la difesa degli imputati sollevava
eccezione di illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 2,
3 e 8 della citata legge, in riferimento agli artt. 21 e 49 della Costituzione.
Rilevava al riguardo
la difesa che gli oneri e le limitazioni contemplate negli artt. 2 e 3 della
legge elettorale (domande, comunicazioni, istanze per ottenere l'assegnazione
di spazi sui tabelloni elettorali) sono in contrasto col "diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero" nonché con quello di
"concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale", sanciti rispettivamente dalle citate norme costituzionali.
Tali disposizioni - secondo la difesa - avevano precluso al partito
"Rinnovamento sociale", che partecipava regolarmente alla
competizione elettorale con la presentazione di liste in tutto il territorio
della Repubblica, la manifestazione del proprio pensiero in forma propagandistica
murale. E ciò in quanto, trattandosi di partito di nuova fondazione, non aveva
potuto rispettare i termini di cui all'art. 3 della legge n. 212.
Il Pretore, in
accoglimento della dedotta eccezione, con ordinanza 28 febbraio 1964, sospendeva
il giudizio in corso e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.
Motivando in ordine
alla non manifesta infondatezza della questione il Pretore si é limitato ad
osservare che "per il semplice fatto di non aver presentato la domanda di
cui all'art. 3 della richiamata legge, un partito si troverebbe escluso dalla
propaganda elettorale a mezzo manifesti proprio nel momento in cui la nazione
si accinge a rinnovare i suoi organi rappresentativi mediante le
elezioni". Ciò - secondo l'ordinanza - comporterebbe violazione degli
artt. 21 e 49 della Costituzione.
L'ordinanza,
ritualmente comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata al Presidente
del Consiglio dei Ministri, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964.
Nel presente giudizio
le parti private non si sono costituite, ma é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato con deposito di atto di intervento in cancelleria in data 30 aprile 1964.
L'Avvocatura osserva
che la norma impugnata, disciplinando l'uso di appositi spazi per la propaganda
murale e ripartendo questi in misura eguale tra tutti i richiedenti, non viola
l'art. 21 della Costituzione, essendosi il legislatore limitato a disciplinare
l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
La disciplina delle
affissioni in appositi spazi tende ad assicurare a tutti il diritto di
manifestare in pari misura il proprio pensiero sia evitando che vi siano
soggetti che, pur avendone titolo, non abbiano spazio a disposizione, sia
impedendo il verificarsi di abusi che possano offendere altri beni, parimenti
tutelati dalla Costituzione.
Del pari infondata,
secondo l'Avvocatura, é poi la pretesa violazione dell'art. 49 della
Costituzione secondo il quale tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale.
La norma denunciata,
infatti, determinata da elementi obiettivi, non annulla tale diritto ma
comporta una legittima e modesta compressione di esso, residuando altre
innumerevoli vie di espressione, con metodo democratico, delle proprie idee ai
fini della determinazione della politica nazionale.
L'Avvocatura,
pertanto, conclude, chiedendo che la Corte voglia dichiarare non fondata la
proposta questione di legittimità costituzionale.
Considerato
in diritto
1. - L'art. 3 della
legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme sulla disciplina della propaganda
elettorale, dispone che, sino a quando non vengano assegnate le superfici entro
gli spazi per le affissioni riservati ai partiti o gruppi politici o singoli
candidati, gli spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale
sono liberi a tutti.
Per potere usufruire
di tali spazi nel suddetto periodo, il secondo comma dell'art. 3 prescrive che
gli interessati "debbono presentare domanda al Sindaco entro cinque giorni
dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi".
In quest'ultima
disposizione il Pretore di Roma ha ravvisato la violazione dei diritti di
manifestare liberamente il proprio pensiero e di concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale, garantiti rispettivamente
dagli artt. 21 e 49 della Costituzione.
Gli artt. 2 e 8 della
legge 1956, n. 212, anche essi denunciati come incostituzionali, vengono in
considerazione, nella proposta questione di legittimità, solo per la loro
relazione con la norma propriamente impugnata, in quanto le rispettive
disposizioni riguardano gli spazi da destinare alle affissioni e le sanzioni
penali comminate a carico di coloro che, non avendone titolo, abbiano usato
degli spazi suddetti.
Ritiene la Corte che
la questione sia infondata sotto entrambi gli aspetti prospettati.
2. - Per quanto riguarda
il preteso contrasto con l'art. 21 della Costituzione va rilevato che con la sentenza n. 48 del
1964 la Corte si é già pronunziata sulla legittimità costituzionale delle
disposizioni contenute nell'art. 1 e nell'art. 8, quarto comma, della legge 4
aprile 1956, n. 212, e che i principi affermati in detta sentenza valgono a
risolvere, sotto l'aspetto considerato, anche l'attuale questione.
Ha ritenuto la Corte
che la norma, secondo la quale durante la campagna elettorale l'affissione di
stampati e manifesti di propaganda é consentita soltanto negli spazi a tal fine
destinati in ogni Comune, e le sanzioni penali comminate per chi contravvenga a
tale disposizione non comportano violazione del diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero, ma si limitano a regolarne l'esercizio.
Dopo aver rilevato
che l'affissione in genere incontra anche in altre leggi una serie di divieti e
limitazioni a tutela di pubblici interessi, la Corte ha, peraltro, osservato
che la disciplina della propaganda politica a mezzo manifesti durante la
campagna elettorale, dettata dalla legge n. 212 del 1956, tende a porre tutti,
partiti e cittadini, "in condizione di parità onde assicurare che, in uno
dei momenti essenziali della vita democratica, questa non sia di fatto ostacolata
da situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza".
Ora, esaminando al
lume di queste considerazioni, le disposizioni in questa sede impugnate,
risulterà di tutta evidenza che, sia l'obbligo sancito dall'art. 3 della legge
di presentare una domanda al Sindaco per ottenere l'assegnazione degli spazi
destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale, sia,
conseguentemente, la sanzione penale comminata dall'art. 8, primo comma, a
carico di colui che, non avendone titolo, abbia usato degli spazi suddetti, non
danno luogo ad alcuna compressione o menomazione del diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero, ma provvedono soltanto a disciplinarne
l'esercizio garantendone a tutti la effettività e ponendo tutti in una situazione
di assoluta eguaglianza di trattamento.
Proprio in
riferimento alla disposizione impugnata la Corte ha avuto modo di osservare,
nella ricordata sentenza, che la domanda ha la sola funzione di render noto il
proposito di procedere all'affissione e che nessun potere discrezionale la
norma attribuisce alla Giunta comunale nella ripartizione degli spazi per le
affissioni, in quanto la semplice presentazione della domanda determina ipso
iure l'obbligo per l'Amministrazione di assegnare una determinata superficie a
ciascun richiedente.
Nell'art. 3 viene
precisato che la ripartizione degli spazi deve essere fatta dalla Giunta
secondo l'ordine di presentazione delle domande e, qualora sia necessario,
secondo un turno mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti,
in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.
É quindi agevole
rilevare che la norma in esame assolve ad un ben preciso ed indispensabile
compito: rendere concretamente possibile alla Giunta, sulla scorta delle
domande presentate, di ripartire gli spazi in questione in parti uguali tra
tutti gli interessati che intendono partecipare alla propaganda elettorale
mediante affissioni nel periodo antecedente alla assegnazione degli spazi
destinati ai soli partiti politici.
3. - Dalle
considerazioni testé svolte discende l'infondatezza della questione anche in
riferimento all'art. 49 della Costituzione.
Privo di fondamento é
il particolare rilievo formulato al riguardo nell'ordinanza di rimessione
secondo il quale un partito, per il semplice fatto di non aver presentato la
domanda richiesta dal secondo comma dell'art. 3, si troverebbe escluso dalla
propaganda elettorale a mezzo manifesti proprio nel momento in cui la nazione
si accinge a rinnovare i suoi organi rappresentativi, e ciò in violazione del
diritto riconosciuto dall'art. 49 della Costituzione di concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
Il giudice a quo non
ha anzitutto tenuto conto che la propaganda disciplinata dalla legge in esame
afferisce ad un settore ben delimitato qual é quello dell'affissione di
manifesti, stampati ed altro in appositi delimitati spazi e che la stessa
propaganda può liberamente essere svolta con metodo democratico in numerose
altre forme ed aspetti altrettanto idonei ai fini della determinazione della
politica nazionale.
In secondo luogo,
poi, il rilievo non ha evidentemente tenuto in debita considerazione due
importanti circostanze: che la presentazione di una domanda da parte dei
partiti é richiesta dalla legge solo per consentire anche ad essi
l'assegnazione di superfici negli spazi destinati a coloro che non partecipano
direttamente alla campagna elettorale; che l'assegnazione degli spazi a domanda
ha carattere di provvisorietà essendo limitata ad un ben determinato periodo di
tempo nel corso della campagna elettorale. Essa, infatti, cessa non appena la
Giunta - ricevuta comunicazione delle liste e candidature ammesse - sarà in
grado di delimitare e ripartire gli spazi riservati ai partiti. Da questo
momento i partiti possono affiggere solo in tali spazi e non più in quelli
destinati agli estranei alla competizione, che vengono nuovamente ripartiti con
le modalità stabilite dall'art. 5, comma secondo, della legge.
L'ordinanza di
rimessione non ha tenuto presente che ai partiti sono riservati appositi spazi,
non assegnabili nella prima fase della campagna elettorale, che vengono
ripartiti in parti uguali dalla Giunta secondo l'ordine di ammissione delle
rispettive liste. Tale ripartizione, ovviamente, non é subordinata alla
presentazione di alcuna domanda, in quanto il diritto di un partito di vedersi
assegnata una superficie per le affissioni scaturisce direttamente
dall'ammissione della sua lista.
Ciò dimostra che
anche il partito che non ha potuto ottenere l'assegnazione di superfici negli
spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale per aver
omesso di presentare la relativa domanda, potrà sempre partecipare alla
propaganda mediante affissione sugli spazi destinati ai partiti dopo che
l'ammissione della propria lista verrà comunicata alla Giunta.
Ritiene, quindi, la
Corte che le disposizioni impugnate, proprio in omaggio ai principi di una sana
democrazia, pongono tutti i partiti sullo stesso piano ai fini della propaganda
mediante affissione assicurando a ciascuno di essi eguaglianza di trattamento
indipendentemente dalle rispettive forze e possibilità economiche.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, e degli
artt. 2 e 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "Norme sulla
disciplina della propaganda elettorale", in riferimento agli artt. 21 e 49
della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni
Battista BENEDETTI - Francesco Paolo
BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 giugno 1965.