SENTENZA
N. 48
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8, quarto comma, della legge 4
aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina della propaganda
elettorale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1963 dal Pretore di
Lipari nel procedimento penale a carico di Fusco Francesco e Scibilia
Raffaello, iscritta al n. 202 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 312 del 30 novembre 1963.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 29 aprile 1964 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di un
procedimento penale pendente innanzi alla Pretura di Lipari a carico dei
signori Francesco Fusco e Raffaello Scibilia, imputati di aver affisso, in
concorso fra loro, manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi
spazi fissati dalla Giunta comunale, la difesa ha eccepito la illegittimità
costituzionale degli artt. 1 e 8, comma quarto, della legge 4 aprile 1956, n.
212, contenente "norme per la disciplina della propaganda
elettorale", perché contrastanti con l'art. 21, primo e secondo comma,
della Costituzione. Con ordinanza 15 ottobre 1963 il Pretore, dopo aver
osservato che con gli articoli della legge citata viene temporaneamente ed
eccezionalmente limitata in periodo elettorale la libertà di affiggere
manifesti - libertà che sussiste piena ed incondizionata in periodo
extraelettorale - e che pertanto appare menomato il diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, ha rimesso a
questa Corte la questione di legittimità costituzionale delle indicate
disposizioni.
L'ordinanza, emessa
nell'udienza di dibattimento, é stata notificata all'imputato contumace
Francesco Fusco (atto 19 ottobre 1963) ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri (atto 21 ottobre 1963), comunicata ai Presidenti delle due Camere
(atto 15 ottobre 1963) e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 312 del 30
novembre 1963.
Nel presente giudizio
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato. Nel relativo atto, depositato il 10
novembre 1963, si osserva che il riconoscimento di un diritto da parte della
Costituzione non vieta al legislatore di disciplinarne l'esercizio, purché non
ne riduca il contenuto fino al punto da determinarne l'offesa in termini
evidenti; e si rileva che la legge 4 aprile 1956, n. 212, si é limitata a
disciplinare l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero, e ciò al fine di evitare abusi destinati ad offendere altri beni
parimenti tutelati dalla Costituzione e, in particolare, il diritto di
proprietà che certamente sarebbe leso da inconsulte ed incontrollate
affissioni. L'Avvocatura ha concluso, in conseguenza, chiedendo che la Corte
dichiari non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.
Le parti private non
si sono costituite.
All'udienza pubblica
l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le osservazioni svolte nell'atto di
costituzione e le relative conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - L'art. 1 della
legge 4 aprile 1956, n. 212, stabilisce che durante la campagna elettorale
l'affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di
propaganda (commi primo e terzo) é consentita soltanto negli spazi a ciò
destinati in ogni Comune, distinti secondo che l'utilizzazione avvenga da parte
di candidati, partiti e gruppi politici partecipanti alle elezioni o da parte
di chiunque altro (comma secondo), e proibisce le iscrizioni murali o su fondi
stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (ultimo comma); l'art. 8, comma
quarto, determina, fra l'altro, le sanzioni penali a carico di chi contravvenga
alle predette disposizioni.
La Corte é chiamata a
decidere, in relazione alla questione sollevata nell'ordinanza di rimessione,
se le statuizioni dell'art. 1 e, conseguentemente, la norma penale contenuta
nell'art. 8, comma quarto, costituiscano violazione del diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo
di diffusione (art. 21, comma primo, della Costituzione) e del divieto di
sottoporre la stampa ad autorizzazione o censura (art. 21, comma secondo).
La questione appare
infondata sotto entrambi gli aspetti.
2. - L'art. 21, comma
primo, della Costituzione riconosce sia il diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero sia quello del libero uso dei mezzi di divulgazione, e già
nella prima sentenza del 5 giugno 1956 la Corte affermò che l'uno e l'altro
godono della stessa garanzia costituzionale: il nesso di indispensabile
strumentalità del secondo rispetto al primo esclude, sotto questo profilo, una
distinzione che l'art. 21 in nessun modo consente.
La Corte, nel
confermare questo precedente, ritiene che le disposizioni impugnate, che non
toccano minimamente il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero,
non comportino neppure violazione del diritto di usare liberamente dei mezzi
che ne realizzano la diffusione giacché, in quanto si limitano a disciplinarne
l'esercizio, esse appaiono estrinsecazione di un potere del legislatore
ordinario del quale la Corte, in riferimento a varie fattispecie e con ripetute
e costanti pronunzie, ha riconosciuto la piena legittimità sempre che il
diritto attribuito dalla Costituzione non venga ad essere snaturato. E va
ricordato che, proprio in applicazione di questo principio allora per la prima
volta affermato, la Corte nella citata sentenza del 1956 ritenne che non fosse
in contrasto con l'art. 21 della Costituzione il comma quinto dell'art. 113 del
T.U. delle leggi di p. s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), nel quale é disposto
che "le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati
dall'autorità competente".
L'ordinanza di
rimessione afferma che la legge 4 aprile 1956, n. 212, limita
"temporaneamente ed eccezionalmente", in occasione delle elezioni, la
libertà di affissione che, invece, é illimitata in periodo extraelettorale, e
da ciò fa discendere il dubbio sulla sua legittimità costituzionale. Ora, a
parte la considerazione che l'affissione in genere incontra anche in altre
leggi una serie di divieti e di limitazioni a tutela di pubblici interessi, é
da osservare che proprio durante la campagna elettorale la concomitante e più
intensa partecipazione di partiti e di cittadini alla propaganda politica
determina una situazione che giustifica l'intervento del legislatore ordinario
diretto a regolarne il concorso. La legge 4 aprile 1956 ha dettato una
disciplina contenuta entro questi limiti, con norme che non sono ispirate, come
sostiene l'Avvocatura dello Stato, alla tutela della proprietà (e basta in
proposito rilevare che neppure col consenso del proprietario del muro,
dell'edificio, ecc. sarebbe lecito procedere all'affissione fuori degli
appositi spazi), ma tendono a porre tutti in condizione di parità: ad
assicurare, cioè, che in uno dei momenti essenziali per lo svolgimento della
vita democratica, questa non sia di fatto ostacolata da situazioni economiche
di Svantaggio o politiche di minoranza.
Alla luce di queste
considerazioni le norme impugnate, in quanto si limitano a regolare l'esercizio
del diritto attribuito dall'art. 21 della Costituzione e ciò fanno senza
violarlo, ma anzi nel particolare settore oggetto della loro disciplina -
garantendone la effettività, sono costituzionalmente legittime.
3. - La questione é
infondata anche in riferimento al secondo comma dell'art. 21 della
Costituzione.
É di tutta evidenza,
infatti, che le norme denunziate non instaurano, né direttamente né
indirettamente, alcuna forma di censura sulla stampa elettorale; ed é del pari
certo che nessun potere di autorizzazione esse conferiscono alla pubblica
autorità. La legge, infatti, determina direttamente le misure (art. 1, comma
secondo) ed il numero (art. 2, comma secondo) degli spazi da riservare
all'affissione; fissa i termini entro i quali occorre provvedere alla loro
individuazione (art. 2, comma primo) e ripartizione (artt. 4, comma primo, e 5,
comma secondo); indica i soggetti legittimati all'affissione (art. 1, commi
primo e secondo) e prescrive, in genere, tutte le modalità di applicazione
della disposta disciplina, senza lasciare alla Giunta comunale il minimo potere
discrezionale. E ciò é a dirsi anche per la concreta assegnazione degli spazi,
giacché questa avviene, per quanto riguarda i partiti, i gruppi politici e i
candidati, secondo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature (art.
4, comma terzo) e, per quanto riguarda gli altri soggetti che non partecipano
direttamente alla campagna elettorale, in base a semplice domanda, che non ha
altra funzione che quella di render noto il proposito di procedere
all'affissione e che determina ipso iure l'obbligo dell'Amministrazione di
assegnare gli spazi secondo modalità anch'esse rigidamente stabilite dalla
legge (art. 3, commi quarto e quinto).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8, comma quarto,
della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "norme per la disciplina
della propaganda elettorale", in riferimento all'art. 21, commi primo e
secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI
- Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO
- Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -
Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista
BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in
Cancelleria il 16 giugno 1964.