ORDINANZA
N. 97
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 4 aprile 1956,
n. 212, contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale,
promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1965 dal Pretore di Assisi nel
procedimento penale a carico di Laffranco Luciano, iscritta al n. 96 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 163 del 3 luglio 1965.
Udita nella camera di
consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Francesco Paolo
Bonifacio;
Ritenuto che con
l'ordinanza suddetta é stata proposta questione di legittimità costituzionale
del primo comma dell'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme
per la disciplina della propaganda elettorale, in riferimento al primo comma
dell'art. 21 della Costituzione, sotto il profilo che esso, in relazione al
disposto dell'art. 5 della stessa legge, comporta una limitazione del diritto
di liberamente manifestare il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e
con ogni altro mezzo di diffusione;
che nessuna delle
parti si é costituita;
Considerato che
questa Corte con la sentenza del 4 giugno 1964, n. 48, ha già dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8, comma quarto, della legge 4
aprile 1956, n. 212, e con la sentenza del 26 giugno 1965, n. 49, ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
secondo, e degli artt. 2 e 8 della stessa legge;
che la questione, per
la quale l'ordinanza non prospetta profili sostanzialmente diversi da quelli
disattesi dalla Corte nelle suddette sentenze, si presenta manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del primo comma
dell'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la
disciplina della propaganda elettorale, in riferimento all'art. 21, primo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 16 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 27 dicembre 1965.