Ordinanza n. 97 del 1965
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ORDINANZA N. 97

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale, promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1965 dal Pretore di Assisi nel procedimento penale a carico di Laffranco Luciano, iscritta al n. 96 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 163 del 3 luglio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta é stata proposta questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale, in riferimento al primo comma dell'art. 21 della Costituzione, sotto il profilo che esso, in relazione al disposto dell'art. 5 della stessa legge, comporta una limitazione del diritto di liberamente manifestare il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione;

che nessuna delle parti si é costituita;

Considerato che questa Corte con la sentenza del 4 giugno 1964, n. 48, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8, comma quarto, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e con la sentenza del 26 giugno 1965, n. 49, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, e degli artt. 2 e 8 della stessa legge;

che la questione, per la quale l'ordinanza non prospetta profili sostanzialmente diversi da quelli disattesi dalla Corte nelle suddette sentenze, si presenta manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 1965.