Ordinanza n. 4 del 1968
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ORDINANZA N. 4

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 231, primo comma, e 398, secondo comma, del Codice di procedura penale, promessi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1966 dal pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Carello Arturo, iscritta al n. 69 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 29 aprile 1967;

2) ordinanza emessa il 28 marzo 1967 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Brolati Dino, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967;

3) ordinanza emessa il 17 maggio 1967 dal pretore di Cecina nel procedimento penale a carico di Solfanelli Assuero, iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 dicembre 1966, il pretore di Vicenza, nel procedimento penale a carico di Carollo Arturo, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 del Codice di procedura penale, nella parte in cui conferisce al pretore la facoltà di emettere il decreto di citazione a giudizio senza preventiva istruzione, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che detta ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del Consiglio del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del due rami del Parlamento, iscritta al n. 69 del Registro ordinanze 1967, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 1967;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 marzo 1967 il pretore di Padova, nel procedimento penale a carico di Brolati Dino, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 398 del Codice di procedura penale, la quale consente al pretore di emanare il decreto di citazione a giudizio senza la preventiva contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, nel caso di mancato compimento di atti istruttori, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

che la detta ordinanza é stata notificata all'imputato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1967 ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 1967.

Ritenuto che la stessa questione, in riferimento agli artt. 231 e 398 del Codice di procedura penale e in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione é stata altresì sollevata dal pretore di Cecina nel procedimento penale a carico di Solfanelli Assuero;

che anche questa ordinanza ritualmente notificata e comunicata ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1967, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 1967;

Ritenuto che davanti a questa Corte soltanto nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 69 del 1967 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi con atto di deduzioni in data 3 marzo 1967;

che nessuna delle parti si é costituita;

Considerato che con sentenza n. 46 del 12 aprile 1967, questa Corte ha dichiarato non fondata:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 del Codice di procedura penale, nella parte in cui attribuisce al pretore la facoltà di emettere il decreto di citazione per il giudizio, senza compiere atti di istruzione sommaria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 dello stesso Codice, nella parte in cui non prevede l'obbligo della contestazione del fatto, qualora non si proceda al compimento di atti di istruzione sommaria, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che i principi enunciati nella richiamata sentenza, devono essere riaffermati, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario;

Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con le ordinanze del pretori di Vicenza, di Padova, di Cecina, riguardante la legittimità costituzionale degli artt. 231, primo comma, e 398, secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ordina la restituzione degli atti alle competenti autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

 

Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1968.