SENTENZA N. 4
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 225, 231, primo comma, 398, secondo comma, e 409 (in
relazione all'art. 148, terzo comma, seconda parte) del codice di procedura
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 marzo 1968
dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Valentini Fernando,
iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968;
2) ordinanza emessa il 14 maggio
1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di La Sorsa Cordelia
ed altri, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1968 é pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968;
3) ordinanza emessa il 23 gennaio
1969 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Ferraris
Roberto, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1969 é pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Visti gli atti di costituzione di
Valentini Fernando e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12
novembre 1969 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del processo penale a
carico di Valentini Fernando il pretore di Roma, con ordinanza 6 marzo 1968, ha
sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 231 e 398 del codice di procedura penale
in quanto le espressioni "che reputa necessari" (art. 231) e
"può compiere" (art. 398) autorizzano il pretore a compiere o meno
atti di istruzione sommaria nei procedimenti per reati di sua competenza.
Si assume nell'ordinanza che la
discrezionalità così lasciata al pretore può risolversi in violazione del
principio consacrato nell'art. 24 della Costituzione togliendo al prevenuto il
mezzo di conoscere tempestivamente le accuse mossegli, di presentare difese e
d'ottenere il proscioglimento in fase istruttoria. Anche il principio più
generale dell'art. 3 della Costituzione potrebbe essere violato per l'eventuale
diverso uso delle facoltà consentite dagli artt. 231 e 398 del codice di
procedura penale nei confronti di soggetti che pur si trovino in situazioni
analoghe.
Il pretore di Roma ha sollevato
altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di
procedura penale in relazione all'art. 148, terzo comma, parte seconda, stesso
codice, con riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione,
osservando che le norme impugnate consentono che il decreto di citazione a
giudizio dell'imputato non sia motivato, contro il principio costituzionale
secondo cui "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati".
Il giudice a quo ha infine
denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 225 del codice di procedura
penale, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella
parte in cui con l'inciso "per quanto é possibile" ha consentito che
non si ritenessero applicabili anche al c.d. esame del sospettando da parte
degli ufficiali di polizia giudiziaria, le disposizioni di cui agli artt. 304 e
304 quater del codice di procedura penale, relative all'interrogatorio
dell'imputato.
2. - Nel corso del procedimento
penale a carico di La Sorsa Cordelia ed altri, il pretore di Roma, con
ordinanza del 14 maggio 1968, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 231, primo comma, e 398, secondo comma, del codice
di procedura penale nei medesimi limiti sopra precisati, in riferimento agli
stessi artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione.
3. - Nel corso del procedimento
penale a carico di Ferraris Roberto, il pretore di Torino, con ordinanza del 23
gennaio 1969, ha sollevato la questione di legittimità da ultimo ricordata, in
termini sostanzialmente analoghi.
La prima ordinanza é stata ritualmente
notificata, comunicata é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno
1968.
In questa sede sono intervenuti il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato, mediante atto depositato il 5 luglio 1968 e l'avvocato Enzo Gaito,
nell'interesse dell'imputato Valentini Fernando, con atto depositato il 19
giugno 1968.
L'Avvocatura dello Stato ha
rilevato:
a) che la prima questione deve
ritenersi certamente infondata perché dichiarata tale dalla Corte costituzionale,
una prima volta con la sentenza n. 46 del
1967 e successivamente con l'ordinanza n. 4 del
1968;
b) che ugualmente infondata appare
la questione concernente l'assenza di motivazione del decreto di citazione a
giudizio, perché da un lato, essendo atto meramente strumentale, non manifesta
un contenuto giurisdizionale, e, d'altro canto, alla stregua dei precedenti giurisprudenziali
della Corte costituzionale (sentenza n. 119 del 1957), risulta che l'obbligo
della motivazione é sancito al fine principale "di rendere più penetrante
é più efficace il sindacato del provvedimento in caso di impugnazione",
scopo in relazione al quale non può certamente pretendersi l'estensione del
principio all'ipotesi del decreto di citazione in giudizio;
c) che nemmeno la terza questione si
palesa fondata; invero la denuncia dell'art. 225 del codice di procedura penale
appare in primo luogo inammissibile, posto che la norma trova applicazione
nella fattispecie dell'interrogatorio sommario della persona arrestata in
flagranza di reato, e tale non é il caso ricorrente nel procedimento nel quale
la norma é stata denunciata; in secondo luogo la riserva in essa contenuta,
alla stregua della quale le norme relative all'interrogatorio dell'imputato si
applicano solo "per quanto possibile", trova giustificazione nella
circostanza che si tratta di un atto di polizia giudiziaria assunto, il più delle
volte, quando l'azione penale non é stata iniziata e la competenza non é stata
ancora individuata.
La parte privata si é limitata a far
proprie le argomentazioni svolte dal giudice a quo per quanto attiene alla
prima e alla terza questione sollevata, aggiungendo, in ordine alla seconda
(art. 409 del codice di procedura penale) che, poiché il decreto di citazione a
giudizio presuppone il convincimento della sussistenza di sufficienti elementi
probatori a carico del prevenuto, esso contiene una volontà decisoria identica
a quella propria della sentenza di rinvio a giudizio, sicché, come questa, deve
anch'esso esser motivato.
Risultano altresì ritualmente
comunicate e pubblicate la seconda e la terza ordinanza di remissione, sopra
indicate.
Considerato in diritto
Le questioni sollevate dalle tre
ordinanze dei pretori di Roma e di Torino coincidono completamente per quanto
riguarda gli artt. 231 e 398 del codice di procedura penale. Le cause devono,
quindi, venir riunite e decise con unica sentenza.
All'esame della Corte le questioni
si presentano nei seguenti termini:
1) Se il potere di compiere i soli
atti istruttori che reputi necessari, attribuito discrezionalmente al pretore
dagli artt. 231, primo comma (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore
della legge 5 dicembre 1969, n. 932), e 398, secondo comma, del codice di
procedura penale, non costituisca violazione degli artt. 24, secondo comma, e 3
della Costituzione, in quanto consente al pretore di non contestare il fatto
all'imputato e di non interrogarlo prima di emettere il decreto di citazione a
giudizio, con la possibilità di procedere in maniera diversa nei confronti di
soggetti versanti in uguali condizioni.
2) Se l'articolo 225 del codice di
procedura penale (nel testo vigente prima della citata legge 5 dicembre 1969,
n. 932), disponendo che nei casi di flagranza o di urgenza gli ufficiali di
polizia possono procedere a sommario interrogatorio dell'arrestato, sommarie
informazioni testimoniali, nonché ad atti di ricognizione ispezione o
confronto, osservate solo "per quanto é possibile" le norme
sull'istruzione formale, non contrasti con il principio sancito dall'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, secondo cui la difesa é diritto inviolabile
in ogni stato e grado del procedimento.
3) Se l'art. 409 del codice di
procedura penale, non comprendendo tra i requisiti del decreto di citazione in
giudizio davanti al pretore l'obbligo di indicarne i motivi, non contrasti con
il principio sancito nell'art. 111 della Costituzione, per cui tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Nessuna delle questioni può trovare
accoglimento.
1) Sulla prima questione (artt. 231
e 398 del codice di procedura penale; artt. 24 e 3 della Costituzione) la Corte
si é già ripetutamente pronunciata con la sentenza n. 46 del
1967 e con l'ordinanza n. 4 del 1968, né sono stati dedotti motivi che
inducano a diverso avviso.
2) La seconda questione (art. 225
del codice di procedura penale; art. 24 della Costituzione) é venuta a cadere
con la sentenza di questa Corte n. 86 del 1968
che dichiarò appunto la illegittimità costituzionale degli artt. 225 e 232 del
codice di procedura penale, nella parte in cui consentivano, nelle indagini di
polizia ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione
degli artt. 390, 304 bis, ter, quater del codice di procedura penale.
3) La terza questione é infondata.
In dottrina si suole distinguere tra provvedimenti giurisdizionali soggetti
all'obbligo della motivazione (art. 111, primo comma, Costituzione) e
provvedimenti ordinatori, nei quali si potrebbe far rientrare il decreto di
citazione davanti al pretore che non ha alcun carattere decisorio. É certo
comunque che il decreto di citazione a giudizio, avente i soli scopi di
contestazione dell'accusa e di assegnazione di termini processuali, non può
essere motivato altrimenti che in funzione di tali scopi. E deve ritenersi che
esso rispetta il principio costituzionale sancito dall'art. 111, primo comma,
quando contiene l'enunciazione del fatto contestato, del titolo del reato,
degli articoli di legge applicabili ed indica altresì i testimoni a carico e
discarico che il giudice reputa utili per l'accertamento della verità.
L'intrinseca garanzia dei diritti di
difesa dell'imputato nei processi davanti al pretore si rinviene nell'art. 398
del codice di procedura penale, così come esso deve leggersi dopo le sentenze n. 33 del
1966 e n.
151 del 1967.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale degli artt. 231, primo comma
(testo antecedente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932) e 398, secondo comma,
del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Roma con ordinanze del
6 marzo 1968 e del 14 maggio 1968 nonché dal pretore di Torino con ordinanza 23
gennaio 1969, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del codice di
procedura penale (testo antecedente alla citata legge 5 dicembre 1969, n. 932),
sollevata, limitatamente all'inciso "per quanto é possibile"
dall'ordinanza 6 marzo 1968 del pretore di Roma, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale,
sollevata dall'ordinanza 6 marzo 1968 del pretore di Roma, in riferimento
all'art. 111, primo comma, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
gennaio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22
gennaio 1970.