SENTENZA N. 6
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, che approva lo Statuto della Regione siciliana, promosso con ordinanza
emessa il 9 maggio 1968 dal giudice istruttore del tribunale di Palermo nel
procedimento penale a carico di Lentini Filippo, iscritta al n. 115 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 235 del 14 settembre 1968.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 26
novembre 1969 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi gli avvocati Giuseppe Guarino
e Giovanni Leone, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 9
maggio 1968 nel corso di un procedimento penale a carico di Lentini Filippo, il
giudice istruttore presso il tribunale di Palermo ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale relativamente agli artt. 26 e 27 dello
Statuto per la Regione siciliana per contrasto con l'art. 102, comma secondo,
della Costituzione e con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
Il giudice a quo, premesso che nella
specie é stata iniziata azione penale dal procuratore della Repubblica nei
confronti di un ex assessore ai lavori pubblici della Regione siciliana per
reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni e richiamate le note vicende
giudiziarie e parlamentari concernenti il problema del rapporto fra Corte
costituzionale ed Alta Corte per la Regione siciliana, osserva che nella
attuale situazione, caratterizzata dalla mancata integrazione del numero dei
componenti di quest'ultima, viene a determinarsi una condizione di impunità di
fatto per quei cittadini che godono della garanzia prevista dall'art. 26 dello
Statuto siciliano, con una norma che é da ritenere di immediata applicazione e
tuttora in vigore. D'altra parte - prosegue l'ordinanza - una interpretazione
che ritenesse competente a giudicare dei reati in esame l'Autorità giudiziaria
ordinaria involgerebbe sicuramente questioni di costituzionalità, la cui
soluzione non può essere offerta che da una pronuncia della Corte
costituzionale: più precisamente, la questione di legittimità costituzionale si
porrebbe nel senso di ritenere non manifestamente infondato che l'Alta Corte,
avendo perduto in forza della sentenza n. 38 del
1957 della Corte costituzionale il suo carattere di organo di giurisdizione
costituzionale, non avrebbe, nel contempo e per la stessa ragione, potuto
conservare la sua residua competenza di ordine penale, consistendo quest'ultima
in una speciale garanzia per i membri del governo regionale che é da intendere
in connessione essenziale proprio con quel carattere dell'Alta Corte stessa. Le
norme impugnate si dovrebbero perciò considerare in contrasto non già con una
singola disposizione, bensì con la ratio della Carta costituzionale; peraltro,
se fosse necessario indicare comunque in modo specifico le disposizioni
costituzionali che si ritengono violate, dovrebbero considerarsi tali l'art.
102, comma secondo, della Costituzione, che contiene il divieto di istituire
giudici speciali, e la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che,
secondo la già ricordata sentenza n. 38 del
1957, ha convertito lo Statuto emanato con R. D.L. 15 maggio 1946, n. 455,
con le modifiche di quelle parti in cui contrastava con la sopravvenuta
Costituzione. Sotto il profilo della rilevanza il giudice a quo motiva, infine,
che il procedimento penale di cui trattasi non può essere definito
indipendentemente dalla risoluzione delle accennate questioni di legittimità
costituzionale.
L'ordinanza, regolarmente notificata
e comunicata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1968, n.
235, risulta notificata anche al Presidente della Regione siciliana e comunicata
al Presidente dell'Assemblea regionale, così come in essa disposto.
2. - Si é costituita in giudizio
soltanto la Regione siciliana, con deduzioni depositate il 31 agosto 1968,
nelle quali contesta anzitutto la proponibilità e la rilevanza della questione
sollevata, assumendo che essa non ha per oggetto un problema di legittimità
costituzionale, ma semplicemente di giurisdizione e di competenza, che
rimarrebbe come tale pur sempre aperto e rimesso alla decisione del giudice a
quo anche dopo un'eventuale pronuncia della Corte costituzionale, non potendo
in alcun caso quest'ultima affermare una propria competenza in sostituzione di
quella dell'Alta Corte. In secondo luogo, la difesa della Regione sostiene la
infondatezza della tesi prospettata nell'ordinanza di rinvio, in quanto la
competenza penale dell'Alta Corte non incide, a differenza delle altre
attribuzioni ad essa originariamente assegnate, in una materia che rientri
anche nella giurisdizione della Corte costituzionale, per cui, non sussistendo
alcun pericolo di conflitto né di difformità di pronunzie fra le due Corti, non
potrebbero invocarsi i motivi che furono posti a sostegno della già ricordata
decisione n. 38
del 1957.
Quanto all'asserito contrasto tra
gli artt. 26 e 27 dello Statuto siciliano ed il secondo comma dell'art. 102
della Costituzione, dovrebbe ritenersi che, secondo un costante indirizzo di
giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, sino a quando non sarà attuata la
VI disposizione transitoria della Costituzione, il principio della unità della
giurisdizione operi soltanto nel senso di vietare l'istituzione di nuove
giurisdizioni speciali e non comporti l'eliminazione di quelle esistenti: da
ciò deriverebbe l'ulteriore corollario che, in mancanza di quel contrasto, la
speciale giurisdizione penale dell'Alta Corte avrebbe ottenuto, per effetto
della conversione dello Statuto, dignità anche formalmente costituzionale, con
la conseguenza della inapplicabilità per l'avvenire nei suoi confronti della
disposizione transitoria innanzi richiamata. Successive considerazioni della
stessa difesa regionale tendono, infine, a dimostrare, nell'interpretazione
dell'art. 25 della Costituzione, che in nessun caso il giudice ordinario potrebbe
rappresentare il giudice naturale precostituito per legge, competente a
giudicare dei reati commessi dai membri del governo regionale, per il solo
fatto dell'attuale carenza di funzionamento dell'Alta Corte, in mancanza di
un'apposità legge di revisione costituzionale.
Le conclusioni della Regione
siciliana sono quindi volte ad ottenere una dichiarazione di inammissibilità, e
comunque di infondatezza, della questione proposta. Con ulteriore memoria,
depositata il 13 novembre 1969, la difesa della regione ha sviluppato gli
argomenti e ribadito le richieste già formulate.
3. - All'udienza la stessa difesa ha
insistito nelle deduzioni e nelle conclusioni in precedenza precisate,
discutendo anche e particolarmente sul problema della ammissibilità della
costituzione nel presente giudizio del Presidente della Regione siciliana.
Considerato in diritto
1. - Deve anzitutto prendersi in
esame il problema dell'ammissibilità dell'intervento proposto dal Presidente
della Regione siciliana nel presente giudizio incidentale di legittimità
costituzionale, che ha per oggetto un atto con forza di legge dello Stato (il
D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2).
La Corte osserva che lo Statuto
della Regione, anche se adottato con legge costituzionale dello Stato, come
prescritto per le regioni ad autonomia speciale dall'art. 116 della
Costituzione, o se contenuto in atto legislativo statale, così come
originariamente é accaduto per lo Statuto della Regione siciliana, é pur sempre
l'atto costitutivo sul quale direttamente si fondano le potestà legislative ed
amministrative della Regione, la garanzia costituzionale prima ed essenziale
della sua stessa autonomia. E pertanto, quando siano denunciate disposizioni
contenute negli statuti speciali regionali, e limitatamente a tale ipotesi,
deve ritenersi implicito nel principio risultante dal combinato disposto degli
artt. 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che il Presidente della Regione
sia legittimato a costituirsi dinanzi a questa Corte, così come é espressamente
disposto per l'ipotesi in cui sia impugnata, invece, una legge regionale.
2. - La questione di legittimità
costituzionale degli articoli 26 e 27 dello Statuto della Regione siciliana,
per la parte relativa alla competenza penale dell'Alta Corte, viene prospettata
" per contrasto non con una singola norma, bensì con la ratio della Carta
costituzionale ", vale a dire con i principi che stanno a fondamento del
sistema costituzionale complessivo; ed infatti nel dispositivo la censura é
formulata in primo luogo, e con maggiore perspicuità, " in rapporto alla
Costituzione della Repubblica ". L'ordinanza avverte espressamente che
soltanto per ossequio formale alla lettera dell'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e ad evitare una pronuncia di inammissibilità della questione per
incertezza assoluta sull'oggetto di essa, viene fatto poi specifico riferimento
all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, richiamato peraltro - così
nella motivazione come nel dispositivo dell'ordinanza - in stretto collegamento
con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 2, interpretata dal
giudice istruttore come avente costituzionalizzato lo Statuto " con le
modifiche di quelle parti in cui contrastava con la Costituzione".
In conformità con la propria
giurisprudenza (sentenze
n. 48, n. 63
e n. 67 del 1961;
n. 87 del 1963;
n. 44 del 1964;
n. 50 del 1967)
la Corte ritiene che dall'ordinanza del giudice istruttore di Palermo risulti
con sufficiente chiarezza l'oggetto della sollevata questione, essendo
d'altronde agevolmente individuabili, attraverso l'esame dei motivi addotti,
quali norme costituzionali, oltre quelle espressamente indicate, si assumono
violate (artt. 3, 5, 112, 116 e 134 in relazione all'art. 96).
3. - Non può nemmeno dubitarsi della
proponibilità della questione sotto il profilo della rilevanza, dal momento che
l'ordinanza muove esplicitamente dall'affermazione che le disposizioni dello
Statuto regionale che istituiscono la competenza penale dell'Alta Corte sono di
immediata applicazione "ed ancora in vigore", pur non essendo state
costituzionalizzate con la legge costituzionale del 1948. Ed é giurisprudenza
costante di questa Corte che il giudizio di abrogazione é di competenza del
giudice del processo principale, di guisa che, ove questi non ritenga che sia
intervenuta abrogazione e prospetti l'asserito contrasto di disposizioni
anteriori con norme costituzionali in termini di incostituzionalità, spetta
alla esclusiva competenza della Corte giudicarne in questi stessi termini.
Correttamente, dunque, stante la premessa sulla vigenza delle disposizioni
dello Statuto relative alla competenza penale dell'Alta Corte, il giudice
istruttore, richiesto dal Procuratore della Repubblica di procedere con il rito
formale nei confronti di un ex assessore regionale per fatti commessi durante
il periodo in cui era in funzione e con questa connessi, ha sollevato la
questione di costituzionalità in oggetto, poiché dalla risoluzione di essa
dipende se egli abbia competenza a procedere in materia che, a norma di quelle
disposizioni, gli sarebbe invece sottratta.
4. - Nel merito, la questione é
fondata. Giova richiamarsi anzitutto alla sentenza n. 38 del
1957, con la quale questa Corte ebbe a ritenere assorbite nella propria
competenza a giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi, statali e
regionali, nonché sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, le
competenze per l'innanzi esercitate sulle medesime materie, relativamente ai
rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana, dall'Alta Corte. Dato il modo in
cui il problema si era posto in quella occasione, e cioè dovendo la Corte
costituzionale giudicare incidentalmente sulla propria competenza, che era
contestata dalla Regione, in un giudizio di legittimità costituzionale proposto
in via di azione contro una legge della Regione siciliana, la sentenza n. 38
lasciò formalmente impregiudicato quanto concerne la competenza penale
dell'Alta Corte: competenza che, é il caso di avvertire, non si era mai per il
passato concretamente esplicata ed é persino dubbio che avrebbe potuto
esplicarsi per la mancanza di qualsiasi norma di procedura, sia in ordine alla
fase istruttoria e dell'accusa, sia in ordine alla fase del giudizio
dibattimentale.
Ma é significativo che a quella
decisione della Corte costituzionale, considerata nei principi che la informano
e nelle sue logiche implicazioni, sia stato fatto autorevole riferimento
dall'allora Presidente della Repubblica, nella lettera indirizzata il 3 aprile
del 1957 al Presidente della Camera quale Presidente del Parlamento in seduta
comune, con la quale veniva rappresentata l'opportunità di rinviare l'elezione
- indetta per il giorno successivo - di un membro effettivo e di uno supplente
dell'Alta Corte. Com'é noto, il suggerimento venne accolto, né mai più in
seguito, fino ad oggi, il Parlamento ha proceduto, per quanto di sua
competenza, ad integrare la composizione dell'Alta Corte, per rimetterla
materialmente in grado di funzionare. Dal canto suo, l'Assemblea regionale
siciliana una sola volta ancora dopo la sentenza n. 38,
e precisamente il 20 dicembre del 1961, ha provveduto alla nomina di un giudice
dell'Alta Corte, poscia deceduto senza che si procedesse alla sua sostituzione.
Senza voler dare alle circostanze
testé rammentate un peso eccessivo, sta di fatto, comunque, che il
comportamento delle forze politiche interessate rivela come sia stata
generalmente avvertita l'impossibilità di considerare tuttora esistente ed
operante nell'ordinamento un organo di giustizia costituzionale, qual'era
l'Alta Corte, limitatamente ad una sola tra le sue competenze originarie, dopo
che, per effetto della sentenza n. 38 del
1957 di questa Corte, tutte le altre erano venute a cessare.
5. - Bisogna insistere sul carattere
di provvisorietà, a suo tempo posto in evidenza dalla sentenza n. 38 del
1957, che ebbe a caratterizzare sin dall'inizio l'istituzione dell'Alta
Corte: introdotta, per far fronte a situazioni politiche particolari e
contingenti, prima ancora che avessero luogo le elezioni dell'Assemblea
costituente, e quando perciò tutto si ignorava circa l'assetto che allo Stato
italiano avrebbero conferito l'esito del referendum istituzionale del 2 giugno
1946 e la successiva opera dell'Assemblea costituente. Una tale provvisorietà
risulta, d'altronde, dallo stesso testo del regio decreto legislativo del 15
maggio 1946, prescrivente, nel secondo comma del suo articolo unico, che lo
Statuto della Regione siciliana, comprendente tra l'altro le disposizioni sull'Alta
Corte, avrebbe dovuto essere presentato all'Assemblea costituente "per
essere coordinato con la nuova costituzione dello Stato".
Senonché l'Assemblea si trovò a
provvedere in materia soltanto durante il periodo successivo all'entrata in
vigore della Costituzione, quando cioé, a norma della XVII disposizione finale
e transitoria, le sue attribuzioni "prorogate" erano limitate a
quelle così specificate nella stessa disposizione transitoria: deliberare
"sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la stampa". Risulta dagli atti
dell'Assemblea costituente che la "commissione dei diciotto" ebbe
chiara consapevolezza del mutamento verificatosi con l'entrata in vigore della
nuova Costituzione, essendo ormai l'Assemblea chiamata ad attuare l'art. 116
della Costituzione, cui univocamente si riferisce, per questa parte, la XVII
disposizione transitoria, e pertanto a adottare uno statuto speciale per la
Regione siciliana come per le altre Regioni indicate nello stesso art. 116, al
fine di assicurare ad esse "forme e condizioni particolari di
autonomia". Compito, sotto un certo aspetto più circoscritto, e sotto
altro aspetto più largo, ma comunque sostanzialmente diverso da quello in un
primo tempo prescritto dalla riferita formula dell'articolo unico del decreto
legislativo del 1946. Fu soltanto per considerazioni di pratica e politica
opportunità, ed anche per la ristrettezza del tempo, se l'Assemblea si orientò
nel senso di prendere a base del lavoro cui si accingeva il testo dello Statuto
allora in vigore; ed é noto che, essendosi manifestate gravi divergenze e
protraendosi la discussione, si finì per approvare all'ultimo momento utile, e
cioè il 31 gennaio del 1948, la legge costituzionale n. 2 del febbraio 1948,
che, nel suo art. 1, genericamente assume lo statuto della Regione siciliana
tra le leggi costituzionali dello Stato, "ai sensi é per gli effetti
dell'art. 116 della Costituzione". Fermo restando, dunque, che l'Assemblea
costituente nel procedere alla cosiddetta "costituzionalizzazione"
dello statuto in regime di prorogatio,
non avrebbe potuto oltrepassare i limiti derivanti dal combinato disposto della
XVII disposizione transitoria e dell'art. 116 della Costituzione, una corretta
interpretazione della legge costituzionale n. 2 del 1948 porta a ritenere, come
già ebbe ad affermare questa Corte con la sentenza n. 38 del
1957, che non sono state munite di efficacia formaImente costituzionale le
norme dello Statuto che, mentre non rientravano tra quelle dirette a realizzare
"forme e condizioni particolari di autonomia", si ponevano in
radicale contrasto con la Costituzione della Repubblica. Non é infatti
immaginabile che nell'adottare, sia pure con rinvio a quello attualmente
esistente, lo statuto speciale della Regione siciliana in ottemperanza all'art.
116 della Costituzione, si fosse invece dato vita ad una revisione tacita
comunque vietata dalla XVII disposizione transitoria della Costituzione stessa,
entrata in vigore da appena un mese.
6. - Ciò premesso, contrastano con
la Costituzione, nel loro insieme, tutte le norme relative all'Alta Corte,
perché in uno Stato unitario, anche se articolantesi in un largo pluralismo di
autonomie (art. 5 della Costituzione), il principio della unità della
giurisdizione costituzionale non può tollerare deroghe di sorta. E, come bene
osservato nell'ordinanza di rimessione e come risulterà dalle considerazioni
che seguono, la competenza a giudicare dei reati commessi dal presidente e
dagli assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni era stata
attribuita all'Alta Corte proprio in quanto organo di giurisdizione
costituzionale, e non come ad un qualsiasi giudice speciale.
Lo confermano le disposizioni
concernenti la messa in stato di accusa, demandata all'Assemblea regionale ed
al commissario dello Stato presso la Regione: organo politico-legislativo, la
prima, ed organo amministrativo alle dipendenze del Governo nazionale, il
secondo. Si contravviene così anche al principio dell'art. 112 della
Costituzione, rimettendosi il promuovimento dell'azione penale a deliberazioni
di un'assemblea a composizione politica o a valutazioni più o meno
discrezionali di un organo, quale il commissario dello Stato, la cui figura non
é certo comparabile a quella del Pubblico ministero.
Specialità dell'accusa e specialità
del giudice si integrano tra loro indissolubilmente, rispondendo a un disegno
unitario, che ha come conseguenza la piena e totale sottrazione al regime
processuale penale comune a tutti i cittadini, compresi gli assessori regionali
delle altre regioni, di coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un determinato
ufficio in una singola e determinata regione, con palese violazione, oltre tutto,
del principio di eguaglianza. Nelle sue linee generali, il sistema istituito
dagli artt. 26 e 27 dello Statuto ricalca da vicino, ed anzi ha anticipato nel
tempo, quello che la Costituzione riserva al Presidente della Repubblica nonché
al Presidente del Consiglio ed ai ministri per quel che riguarda gli illeciti
costituzionali di cui essi possano in ipotesi essere resi responsabili.
Ora, prescindendo da quanto riguarda
il Capo dello Stato, in ordine al quale vengono in considerazione principi in
parte diversi, un'attenta analisi della ragione che giustifica, nei confronti
del Presidente del Consiglio e dei ministri, una così profonda deroga al
diritto comune, dimostra come sia impossibile estenderla ai membri del Governo
regionale siciliano.
Il Governo della Repubblica é organo
costituzionale di indirizzo politico ed amministrativo, posto al vertice
dell'intera organizzazione amministrativa dello Stato, legato dal rapporto
fiduciario con le Assemblee legislative direttamente rappresentative del
popolo, di fronte alle quali può quotidianamente esser chiamato a rispondere.
Ed é proprio in ragione delle caratteristiche dei soggetti agenti, titolari di
supremi uffici politici dello Stato, oltre che della natura dei reati
ministeriali e delle loro possibili conseguenze sul sistema, che si é voluto
derogare alle norme comuni, nel duplice intento di assicurare la più ampia
tutela dell'ordinamento repubblicano e di garantire al tempo stesso la
posizione e l'azione del Governo, oggettivamente considerato, prima ancora che
le persone che di volta in volta lo compongono.
Sotto questo profilo, l'istituto
risultante dagli artt. 96 e 134 della Costituzione presenta evidenti analogie
con quello dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei membri delle
Camere, previsto dall'art. 68, secondo comma. Ma, come le Assemblee regionali
non sono assimilabili puramente e semplicemente alle Assemblee parlamentari,
così nemmeno gli organi di governo regionali sono assimilabili al Governo della
Repubblica. Con i dovuti adattamenti, valgono, infatti, nei confronti dei
membri del Governo regionale siciliano, le stesse argomentazioni con le quali
l'Alta Corte per la Regione siciliana ebbe a dichiarare la illegittimità
costituzionale dell'art. 64 della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29, che
estendeva ai deputati dell'Assemblea siciliana le immunità spettanti ai membri
del Parlamento, e valgono egualmente le ulteriori considerazioni svolte da
questa Corte nelle precedenti decisioni n. 66 del 1964
e n. 143 del
1968 (quest'ultima, in relazione al Consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia): nelle quali, pur riconoscendosi che le Regioni sono enti dotati di
autonomia politica, nell'ambito della Repubblica "una e
indivisibile", si avvertiva peraltro come tale autonomia non sia da
confondere con la sovranità, negandosi in conseguenza la piena equiparazione
delle assemblee legislative regionali alle assemblee parlamentari.
7. - Né dicasi che la giurisdizione
speciale dell'Alta Corte in sede penale, rientrando tra quelle di cui al
secondo comma dell'art. 102 della Costituzione, sopravvivrebbe alla entrata in
vigore del nuovo ordinamento costituzionale in forza della VI disposizione
transitoria della Costituzione, nell'interpretazione costantemente affermatane
dalla giurisprudenza della Corte.
É da rilevare, infatti, che la
menzionata norma transitoria si limita ad escludere che giudici speciali,
anteriormente istituiti, siano - sol perché tali - costituzionalmente
illegittimi; ma non esclude che alcuni tra essi possano esserlo, se é quando le
norme che li disciplinano contrastino con altre norme della Costituzione. E
questa, per l'appunto, é l'ipotesi che si verifica quanto all'Alta Corte, come
risulta dalle considerazioni che precedono. Le quali convincono, in primo
luogo, che l'Alta Corte sarebbe un giudice doppiamente speciale, in ragione
della materia devoluta alla sua competenza e in ragione delle persone, che ad
essa sono sottoposte, individuate come sono in relazione ad uffici ricoperti
nell'ambito della sola Regione siciliana e perciò limitatamente ad una parte
del territorio nazionale. Ma soprattutto mettono in evidenza che l'Alta Corte é
stata configurata quale giudice speciale costituzionale, avente carattere
essenzialmente politico, come si ricava sia dalla specialità del procedimento
per la messa in stato di accusa, sia dagli stessi criteri adottati per la
composizione dell'organo, la struttura paritetica del quale non trova riscontro
- di regola - neppure nei tribunali costituzionali degli Stati federali.
Né può sottacersi che l'ordinamento
non prevede per i componenti dell'Alta Corte quelle garanzie di indipendenza,
che, a norma dell'art. 108, ultima parte, della Costituzione, devono essere
apprestate dalla legge nei confronti dei giudici delle giurisdizioni speciali:
nel che sarebbe da ravvisare un ulteriore motivo di incostituzionalità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità
costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 15 maggio 1946, n
455, che approva lo Statuto della Regione siciliana.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
gennaio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI -
Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22
gennaio 1970.