SENTENZA
N. 63
ANNO
1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 6 della legge regionale
siciliana 1 luglio 1947, n. 4, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1960
dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Barbera
Michelangelo e Bono Rosario ed altri, iscritta al n. 83 del Registro ordinanze
1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 15
ottobre 1960 e nella Gazzetta Ufficiale della; Regione siciliana n. 49 del 22
ottobre 1960.
Vista la
deliberazione di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica
dell'8 novembre 1961 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
udito l'avv. Pietro
Virga, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
La questione di
legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio é stata proposta di
ufficio dalla Corte di appello di Palermo con ordinanza in data 13 maggio 1960,
notificata il 10 agosto detto e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del
15 ottobre 1960 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 22
ottobre 1960.
Essa concerne la
legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale siciliana 1 luglio
1947, n. 4, recante norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle
leguminose da granella e da foraggio. Tale art. 6 dispone: "Tutte le
eventuali contestazioni saranno preliminarmente devolute per il tentativo di
bonario componimento a commissioni comunali, che saranno composte da un
rappresentante degli agricoltori, da un rappresentante della Federazione
coltivatori diretti, nominati dal sindaco su terne proposte dalle
organizzazioni interessate, e presiedute dallo stesso sindaco o da un suo
delegato".
A quanto risulta
dalla ordinanza, il giudizio principale era stato promosso davanti al Pretore
di Sciacca da alcuni mezzadri i quali reclamavano dal concedente il pagamento
di certe somme, affermando che, in occasione della ripartizione dei prodotti
cerealicoli, era stata loro attribuita una quota inferiore a quella cui avevano
diritto in base alla legge regionale 1 luglio 1947, n. 4, e a quelle successive
di proroga.
Contro la sentenza
del Pretore, pronunciata in veste di giudice del lavoro, che aveva accolto la
maggior parte delle domande degli attori, il convenuto aveva proposto appello
davanti alla Carte di appello di Palermo, in funzione di Magistratura del
lavoro, deducendo due eccezioni pregiudiziali: di incompetenza per criteri del
Pretore e di improcedibilità della domanda, per non essere stato esperito il
tentativo di conciliazione previsto nell'art. 6 della citata legge del 1947.
Una eccezione analoga era stata proposta anche in primo grado, ma con
riferimento alle norme del Cod. proc. civile.
La Corte di appello
respinse con sentenza non definitiva la eccezione di incompetenza; in quanto
alla seconda invece, osservò che si doveva ritenere dubbia la legittimità
costituzionale del citato art. 6, con il quale - si legge nel dispositivo
dell'ordinanza - in materia di ripartizione dei prodotti, si subordina
l'esperimento dell'azione giudiziaria al previo tentativo di conciliazione in
sede sindacale.
Sul punto della
rilevanza della questione la Corte ha motivato osservando che l'art. 3 della
legge 26 giugno 1952, n. 16, applicabile ai rapporti controversi, richiama le
norme della precedente legge 12 agosto 1951, n. 43, concernente "la
ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella, nonché
dei prodotti dei fondi a cultura arborea ed arbustiva" e che "non par
dubbio che fra le disposizioni richiamate debba intendersi compresa quella
relativa al tentativo di conciliazione: il rinvio, infatti, é generico e va
riferito, pertanto, a tutte le norme della legge".
Si legge ancora nella
ordinanza che "non sembra del pari potersi dubitare che il tentativo di
conciliazione, nel sistema della legge, costituisca un adempimento necessario
per l'esercizio dell'azione giudiziaria, ed assurga, quindi, alla funzione di
un presupposto processuale, incidendo, in via pregiudiziale, sulla
proponibilità dell'azione stessa e sul potere - dovere del giudice di emettere
una decisione, sia favorevole che sfavorevole, sulle domande. Questa
particolare natura del tentativo di conciliazione fa fondatamente dubitare
della legittimità costituzionale della norma in esame, per la considerazione
che la materia giurisdizionale e quella processuale sono sottratte alla competenza
legislativa della Regione, e sono affidate, invece, unicamente allo Stato, cui
spetta di stabilire l'ordinamento giurisdizionale uniformemente per tutto il
territorio nazionale".
Nel presente giudizio
davanti alla Corte costituzionale si é costituita soltanto la Regione
siciliana, in persona del suo Presidente, depositando le proprie deduzioni il
24 agosto 1960 e chiedendo che la Corte voglia dichiarare la questione
"irrilevante e inammissibile, e subordinatamente dichiarare
costituzionalmente legittimo l'art. 6 della legge regionale 1 luglio 1947, n.
4".
La difesa della
Regione osserva che con questa legge venne regolata la ripartizione dei
prodotti agricoli per l'annata agraria 1946 - 47, con norme diverse a seconda
che i rapporti fossero stati regolati da capitolati provinciali di colonia
ovvero da patti speciali, usi e consuetudini. Per evitare contestazioni
sull'appartenenza in concreto del patto al primo o al secondo tipo di tali
patti, nonché sull'accertamento dei patti vigenti, tutte le eventuali
contestazioni per la ripartizione dei prodotti - ferma la competenza delle
Sezioni specializzate agrarie di cui alle leggi anteriori - furono devolute per
un tentativo di amichevole componimento ad una commissione comunale presieduta
dal sindaco, e composta da un rappresentante degli agricoltori, un
rappresentante della Federterra e un rappresentante della Federazione dei
coltivatori diretti.
Tale legge esauriva i
suoi effetti con l'annata agraria 1946 - 47. Per le successive annate
provvedevano altre leggi regionali riproducendo, con alcune modifiche, le
disposizioni della precedente legge. Infine, con legge regionale 26 giugno 1952
(art. 3) si disponeva che fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma
dei contratti agrari, la ripartizione dei prodotti fosse regolata dalla legge
regionale 12 agosto 1951, n. 43.
Dopo aver indicata la
successione cronologica di tutte queste leggi regionali, la difesa della
Regione deduce nell'ordine:
1) irrilevanza della
questione costituzionale nella controversia giudiziaria (art. 23, cpv., legge
1953, n. 87), in quanto la norma applicabile in quella sede non era quella
denunziata, ma l'art. 3 della legge regionale 26 giugno 1952, n. 16. In
contrario non varrebbe obiettare che tale articolo avrebbe prorogato l'efficacia
della norma denunziata; infatti, l'articolo suddetto non richiama la norma
denunziata, ma la legge regionale del 1951, n. 43, che, fra l'altro, ha
modificato le disposizioni della citata legge regionale 1947, n. 4, per quanto
riguarda la composizione della commissione comunale;
2) manifesta
infondatezza della questione. Al riguardo si deduce che, anche a voler
ammettere il carattere giurisdizionale (e non amministrativo) della commissione
di conciliazione istituita dalla legge 1947, n. 4, tale organo sarebbe da
considerare una giurisdizione speciale, che, per essere stata istituita
anteriormente all'entrata in vigore della nuova Costituzione, secondo la
giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, sarebbe da ritenere
pienamente legittima. Sulla stessa eccezione di manifesta infondatezza della
questione, ma sotto altro profilo, si sostiene che le commissioni di
conciliazione, nonostante il loro carattere amministrativo, sono funzionalmente
collegate con le "giurisdizioni" speciali agrarie, sulla cui
legittimità costituzionale l'ordinanza di rinvio non solleva eccezioni. Sicché
appare assurdo denunciare, per incostituzionalità, una fase accessoria, e per
giunta amministrativa, di un sistema pienamente legittimo;
3) inammissibilità
dell'ordinanza "per non essere stata indicata, ai sensi dell'art. 23,
primo comma, della legge n. 87 del 1953, la norma costituzionale di cui si
assume la violazione" nell'ordinanza mancherebbe qualsiasi precisazione in
ordine a tale norma e non é chiaro se si denunci la violazione degli artt. 101,
102, 104 della Costituzione, ovvero degli artt. 14 e 17 dello Statuto
siciliano;
4) insussistenza
dell'incostituzionalità della norma denunziata, in quanto il tentativo di
conciliazione non assurge alla funzione di presupposto processuale. Al riguardo
la difesa della Regione deduce che la (avvenuta) "conciliazione", al
pari della transazione, ha natura negoziale e precisamente va configurata come
un negozio di accertamento; ed il "tentativo" di conciliazione ad
opera del giudice (art. 185 Cod. proc. civ.) e del consulente tecnico (art. 199
Cod. proc. civ.) ha la duplice funzione di favorire la conciliazione e di darne
atto, ma il relativo verbale di componimento é atto processuale solo in quanto
si inserisce nel procedimento giudiziale; mentre l'accordo realizzato fra le
parti mantiene "il suo carattere di convenzione privata (Cass. 11 dicembre
1957, n. 4669, Mass. giur. it. 1957, 1057)". Da entrambe tali premesse si
trae conferma per negare al tentativo di conciliazione carattere processuale o
di presupposto processuale del giudizio.
Per quanto, in
particolare, riguarda la commissione di cui alla norma denunziata, si pone in
rilievo che il suo carattere non giurisdizionale, ma amministrativo si ricava
anche dalla sua composizione ("presieduta dal sindaco... e composta da
rappresentanti delle categorie interessate, con assoluta esclusione dei giudici
togati"), e si afferma che, come dimostrano i numerosi esempi offerti dal
diritto amministrativo e tributario, nessuna norma costituzionale vieta di
predisporre una procedura amministrativa per la risoluzione di questioni che
determinino conflitti di interesse in materie particolarmente rilevanti per
l'interesse pubblico.
Con memoria
depositata il 25 ottobre 1961 la difesa della Regione ha insistito nelle
proprie conclusioni ed ha ribadito le tesi già svolte, richiamando alcuni
precedenti della giurisprudenza della Corte sulla ammissibilità della
impugnazione autonoma delle leggi di proroga. Ha poi precisato che la norma
denunciata non dispone che si faccia menzione del tentativo di conciliazione in
verbale apposito, né prevede alcuna nullità nell'ipotesi che tale tentativo non
sia stato esperito. Rileva, infine, che la norma regionale, della cui
legittimità si discute, é analoga a quella contenuta nell'art. 6 del decreto
legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, in materia di controversie
agrarie, rispetto alla quale é giurisprudenza costante della Corte di
cassazione che l'omissione del tentativo di conciliazione non incida sulla potestas
decidendi del giudice, né importi la nullità del procedimento.
Gli stessi argomenti
sono stati svolti dalla difesa della Regione anche all'udienza di discussione
della causa.
Considerato
in diritto
1. - Le eccezioni
pregiudiziali proposte dalla difesa della Regione siciliana non possono essere
accolte. Essa sostiene che la questione di legittimità costituzionale proposta
con l'ordinanza della Corte di appello di Palermo non é ammissibile, poiché in
tale ordinanza non é contenuta la indicazione delle norme costituzionali che
sarebbero state violate dalla disposizione di legge regionale denunciata come
illegittima. Senonché dal testo dell'ordinanza si desume chiaramente che la
Corte di appello ha proposto la questione di legittimità costituzionale,
oggetto del presente giudizio, in relazione al principio che esclude ogni
competenza legislativa della Regione in tutta la materia giurisdizionale, per
essere tale competenza riservata esclusivamente allo Stato; mentre la Corte
costituzionale ha già avuto occasione di affermare che, quando dall'ordinanza
risulta chiaro il criterio in base al quale il giudice del processo principale
ha proposto la questione di legittimità costituzionale, questa non può essere
dichiarata inammissibile (sentenza n. 44
dell'8 luglio 1959).
2. - L'altra
eccezione pregiudiziale proposta dalla difesa della Regione siciliana concerne
la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 6 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 4, rispetto al giudizio
principale. Secondo la difesa della Regione, quella norma non sarebbe stata
applicabile in tale sede, essendo stata sostituita, almeno per quanto concerne
la disciplina di procedimenti del genere, da altre norme, emanate
successivamente.
La Corte
costituzionale ha riconosciuto e riaffermato più volte il principio, che la
valutazione della rilevanza di una questione di legittimità costituzionale,
proposta in via incidentale, rispetto al tema del giudizio principale, rientra
nella competenza esclusiva del giudice di questo; e che, quando risulti dal
testo dell'ordinanza di rimessione che tale valutazione é stata compiuta ed é
esaurientemente motivata, non compete alla Corte accertare se la soluzione
della questione sottoposta al suo esame sia o no necessaria ai fini della
decisione della controversia.
Poiché la Corte di
appello di Palermo ha ampiamente motivato sul punto della applicabilità della
disposizione dell'art. 6 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 4, al processo
pendente davanti ad essa, ed ha, con questo, osservato puntualmente il precetto
risultante dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'eccezione
pregiudiziale della Regione non può trovare accoglimento.
3. - In conformità
con la propria costante giurisprudenza, compete, invece, alla Corte
costituzionale risolvere le questioni di merito proposte dal giudice del
processo principale, e anzitutto quelle concernenti la interpretazione delle
norme ordinarie, delle quali é stata posta in dubbio la legittimità
costituzionale; in parti colare, accertare se nella norma denunciata si debba
ravvisare la posizione di un presupposto processuale di carattere assoluto, e,
quindi, tale da condizionare l'esercizio dell'azione.
Le espressioni
contenute nel testo della disposizione, nel quale si legge che "Tutte le
eventuali contestazioni saranno preliminarmente devolute per il tentativo di
equo componimento a commissioni comunali... ", sono state interpretate
dalla Corte di appello di Palermo nel senso che tale tentativo costituisca un
adempimento preventivo indispensabile per l'esercizio dell'azione giudiziaria;
ma, in verità, non sembra che in quelle parole si possano ravvisare elementi
sufficienti per giustificare una conseguenza così grave.
L'istituto del
tentativo di conciliazione della controversia, anteriore all'inizio del
processo e nel corso di questo, mediante gli uffici di associazioni sindacali o
del giudice stesso, ha sempre avuto notevole diffusione nella materia delle
controversie del lavoro, individuali o anche collettive. La legislazione
italiana ne ha conosciuto numerose figure, fin dalle prime norme dettate per i
collegi dei probiviri e le commissioni arbitrali per l'impiego privato. Quando,
poi, si é introdotta una disciplina generale del processo del lavoro si é
disposto che non potesse essere proposta un'azione fondata sull'inadempimento
di un contratto collettivo, se prima tale inadempimento non fosse stato
denunciato all'associazione sindacale della categoria, cui apparteneva
l'attore, perché questa potesse interporre i propri uffici per la composizione
della controversia, per il tramite della associazione contrapposta (art. 4 del
R.D. 26 febbraio 1928, n. 471).
In un testo
successivo si é confermato l'onere della denuncia della controversia al
sindacato, posto a carico dell'attore, e si é imposto alle associazioni
sindacali l'obbligo di tentare la conciliazione, disponendo che, nel caso di
inosservanza dell'onere suddetto, il giudice di primo grado dovesse dichiarare
improponibile la domanda, su richiesta del convenuto o dell'associazione
sindacale, o anche d'ufficio (artt. 5 e 6 R.D. 21 maggio 1934, n. 1073).
Infine, il Codice di
procedura civile del 1942 regolava di nuovo la materia, estendendo maggiormente
l'ambito di applicazione dell'onere della denuncia (art. 430) e precisando
ancor meglio: "La domanda... può essere proposta soltanto dopo che é
pervenuta al denunciante la copia del processo verbale (di mancata
conciliazione) di cui all'articolo precedente o dopo che sono decorsi quindici
giorni dalla denuncia. Il giudice, se non risulta che sia stata fatta la
denuncia a norma dell'art. 430 o se questa é stata fatta ad una associazione
che non rappresenta la categoria alla quale il denunciante appartiene, sospende
anche d'ufficio il procedimento affinché sia fatta la denuncia, e fissa
all'attore un termine perentorio per riassumere la causa" (art. 433).
Se il legislatore
regionale, che certamente conosceva i precedenti ora ricordati, e in particolar
modo le disposizioni del vigente Codice di procedura civile, ha evitato di
riprodurre ogni menzione delle conseguenze previste dal legislatore statale per
il caso di omissione della denuncia al sindacato e del tentativo di
conciliazione, si può ritenere che esso non abbia voluto regolare l'istituto
come un presupposto processuale, indispensabile per l'esercizio della azione. A
giudizio della Corte l'art. 6 della legge regionale 1 luglio 1947 contiene
soltanto la previsione della istituzione di commissioni comunali di
conciliazione, a disposizione di tutte le parti in ogni Comune della Regione,
onde facilitare i tentativi di componimento bonario delle controversie.
Il fatto che in tale
disposizione si usi l'avverbio "preliminarmente" non sembra di per sé
argomento decisivo per concludere nel senso della improponibilità della domanda
giudiziale, ove nessuna delle parti abbia sollecitato l'intervento della
commissione comunale; una conseguenza di tanto rilievo avrebbe dovuto essere
disposta espressamente, e con formula molto più chiara dal legislatore.
L'accoglimento di
questa interpretazione rende superfluo indugiare nell'esame degli altri
argornenti esposti dalla difesa della Regione, poiché, fra l'altro, nessuno
potrebbe seriamente pensare a riconoscere carattere giurisdizionale alle
commissioni comunali previste dalla norma di cui si discute, così che non serve
rilevare che esse sarebbero state istituite anteriormente all'entrata in vigore
della Costituzione della Repubblica.
L'interpretazione
stessa sembra sufficiente a giustificare la conclusione che non é fondata la
questione di legittimità costituzionale sottoposta al giudizio della Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni
pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione siciliana:
dichiara, nei sensi
espressi nella motivazione, non fondata la questione di legittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 6 della legge regionale
siciliana 1 luglio 1947, n. 4, concernente la ripartizione dei prodotti
cerealicoli e delle leguminose da granella e da foraggio, proposta con
ordinanza 13 maggio 1960 della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre
1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 28 novembre 1961.