SENTENZA
N. 65
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1962 dal Tribunale di
Napoli nel procedimento civile vertente tra Catalano Anna e De Maria Maria
Rosaria contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 98
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962.
Visto l'atto di costituzione
in giudizio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udita nell'udienza
pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
udito l'avv. Guido
Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza emessa
il 9 marzo 1962 nel giudizio civile promosso da Catalano Anna e De Maria Maria
Rosaria, nei confronti dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, il
Tribunale di Napoli rimetteva a questa Corte la questione di legittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818
- emanato in base alla delegazione di potestà legislativa concessa con legge 4
aprile 1952, n. 218 - per violazione della legge di delega. Infatti, mentre
quest'ultima autorizzava il Governo (oltre all'emanazione di norme di
attuazione e transitorie) alla emanazione di norme di semplice coordinamento
delle preesistenti disposizioni legislative in materia di assicurazioni sociali
con quelle della stessa legge n. 218 citata, con la disposizione impugnata il
decreto emanato per l'attuazione della legge di delega, rendendo estensibile la
riduzione di un quarto della pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti ai prestatori d'opera retribuita beneficiari di pensioni a carico di
forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, avrebbe trasmodato dai limiti della
delega, non risultando l'anzidetta estensione da alcuna preesistente
disposizione riflettente i pensionati in questione, e anzi risultando in
contrasto con l'art. 14 del R.D. 30 settembre 1920, n. 1538, riguardante la
previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in
concessione, cui si riferisce la fattispecie sottoposta all'esame del
Tribunale.
L'ordinanza é stata
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, notificata al Presidente
del Consiglio dei Ministri e ai procuratori delle parti costituite, ed é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 16 giugno 1962.
Innanzi a questa
Corte si é costituito soltanto l'Istituto nazionale per la previdenza sociale,
depositando mandato e deduzioni in data 4 luglio 1962.
Nelle deduzioni,
premesso che l'art. 14 del R.D. n. 1538 del 1920, ricordato nell'ordinanza di
rinvio, non avrebbe alcun punto in comune con la disposizione impugnata in
questa sede, si osserva che il trattamento di previdenza degli agenti
ferrotranviari fin dalla sua origine sarebbe stato strettamente connesso
all'assicurazione generale obbligatoria, ricordando, a tal riguardo, l'art. 4,
n. 1, del R.D. n. 1538 del 1920, l'art. 2, lett. a, del D. Lg. 28 maggio 1945,
n. 402, l'art. 3 del D. Lg. 16 settembre 1947, n. 1083, l'art. 17 della legge
28 dicembre 1952, n. 4435 - disposizioni dalle quali risulterebbe che il
trattamento stesso sarebbe stato inteso dal legislatore come avente per base
l'assicurazione generale obbligatoria, con l'aggiunta di certe integrazioni. Si
aggiunge poi che la limitazione contenuta nell'art. 12 della legge n. 218 del
1952 - estesa agli iscritti alle forme speciali di previdenza col secondo comma
dell'art. 25 del D. Lg. n. 818 del 1957 - risponderebbe a un criterio generale
di politica legislativa che il legislatore delegato non avrebbe potuto
ignorare. Si conclude chiedendo che la Corte dichiari infondata la questione
sottopostale dal Tribunale di Napoli.
All'udienza di
trattazione della causa la difesa dell'Istituto ha insistito nei medesimi
sensi.
Considerato
in diritto
La Corte é stata
chiamata più volte a occuparsi della delegazione di potestà legislativa
conferita dall'art. 37, principio e n. 1, della legge 4 aprile 1952, n. 218, in
base alla quale il Governo poteva emanare disposizioni transitorie e di
attuazione della citata legge, nonché norme intese a "coordinare" le
preesistenti norme sulle assicurazioni sociali con quelle della legge stessa (sentenze nn. 24 del
1959, 34
e 35 del 1960,
2, 28, 38 del 1962, 3 e 4 del 1963). Se
il Governo aveva, in base all'anzidetta delega, il potere di emanare
disposizioni strumentali per render possibile l'applicazione delle nuove norme,
nonché disposizioni volte a eliminare antinomie e disarmonie tra esse e le
norme preesistenti, e a integrare il contenuto di queste ultime con quello
delle nuove, non aveva certamente il potere di introdurre nella normazione
preesistente innovazioni diverse da quelle implicate dalla legge del 1952.
L'impugnato art. 25,
secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, emanato in attuazione della
delega concessa con la ricordata legge, statuisce che la disposizione dell'art.
12 di questa ultima - in base alla quale il trattamento di pensione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti viene ridotto di un quarto (ma in
misura non eccedente un quarto della retribuzione) quando il titolare
percepisca tuttora una retribuzione in qualità di lavoratore subordinato -
"si applica altresì ai pensionati il cui trattamento di pensione sia a
carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti". In tal modo é stata introdotta
nel sistema dei trattamenti di pensione a carico di "forme obbligatorie di
previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti", che prima non conoscevano una siffatta limitazione del
diritto dei beneficiari, una norma nuova. Né può dirsi che si tratti di una
disposizione di attuazione della legge n. 218 del 1952 - non avendo la norma
una funzione strumentale in vista dell'applicazione dell'art. 12 o di altri
precetti di questa -, e neanche di una disposizione di coordinamento-non
essendo la norma ordinata ad armonizzare, senza innovare, il contenuto della
legge del 1952 con le norme previdenziali preesistenti.
Il carattere
innovativo della disposizione impugnata sussiste tanto in via generale, quanto
con particolare riferimento al trattamento previdenziale del personale dei
servizi pubblici di trasporto in concessione, cui specificamente ha riguardo la
ordinanza di rimessione.
Del fatto che senza
di essa la disposizione dell'art. 12 della legge del 1952 non avrebbe potuto
trovare applicazione per i soggetti contemplati nel secondo comma dell'art. 25
del decreto del 1957 ben furono consapevoli gli stessi compilatori di
quest'ultimo, se il precetto in esame dice che quella disposizione "si
applica altresì" (e cioè in aggiunta ai soggetti contemplati dall'art. 12)
a quella particolare categoria di soggetti cui la norma del 1957 ha riguardo.
Ma si tratta di constatazione alla quale si giunge indipendentemente da ciò.
Che la legge 4 aprile 1952, n. 218, in cui é contenuta la delega della quale si
discute, riguardi la sola assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, e non le forme obbligatorie di previdenza
designate come "sostitutive" di tale assicurazione, risulta
chiaramente sia dai testi legislativi e dal sistema ai quali la legge si
raccorda modificandoli in parte, riguardanti anch'essi l'assicurazione generale
obbligatoria (decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6
luglio 1939, n. 1272, e leggi precedenti), sia da tutto il contesto della
legge, la quale (a parte l'espressa eccezione relativa agli assicurati
dell'E.N.P.A.L.S., contenuta nell'art. 34) non ha alcun punto di collegamento
con le cosiddette forme "sostitutive", se non nell'art. 35, volto
peraltro a preservarne la diversità di regime.
Con speciale riguardo
alla previdenza del personale dei servizi pubblici di trasporto in concessione
- cui in modo particolare si riferisce l'ordinanza di rimessione -, é poi da
osservare che, fin dalle sue origini, la previdenza stessa fu regolata in modo
del tutto particolare rispetto alla previdenza della generalità dei lavoratori,
mediante provvedimenti normativi ad hoc e appositi "fondi" (legge 30
giugno 1906, n. 272; legge 14 luglio 1912, n. 835, decr. legisl. 25 marzo 1919,
n. 467; regolamento 30 settembre 1920, n. 1538; decr. legisl. 19 ottobre 1923,
n. 2311; decr. legisl. 28 maggio 1945, n. 402; decr. legisl. 16 settembre 1947,
n. 1083; legge 28 dicembre 1952, n. 4435; legge 28 luglio 1961, n. 830).
Che la legge n. 218
del 1952 non riguardi tale personale, é confermato, tra l'altro,
dall'emanazione, di poco successiva, per la previdenza del personale stesso,
della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, contenente una disciplina del tutto
autonoma e diversa rispetto a quella della legge n. 218, e raccordantesi non a
quest'ultima, bensì al preesistente sistema previdenziale della categoria. La
distinzione dei due sistemi normativi risulta anche dal fatto che con l'art. 27
della citata legge n. 4435 fu accordata al Governo, autorizzato a riunire in
testo unico tutte le disposizioni in materia di previdenza del personale in
questione, "altresì la facoltà di integrare e di modificare le
disposizioni stesse per coordinarle con quelle relative all'assicurazione
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e con le altre
leggi dello Stato".
Ne può valere
richiamarsi - come fa la difesa dell'Istituto nazionale per la previdenza
sociale -al fatto che per il personale dei servizi pubblici di trasporto in
concessione, più che una forma previdenziale obbligatoria
"sostitutiva" di quella generale, si é avuta - ma limitatamente ad
alcuni periodi (che in realtà riguardano soltanto il tempo tra il decr. legisl.
25 marzo 1919, n. 467, e il decr. legisl. 19 ottobre 1923, n. 2311, nonché il
tempo tra il decr. legisl. 28 maggio 1945, n. 402, e la legge 28 luglio 1961,
n. 830) - una forma previdenziale obbligatoria "integrativa" di
quella generale. A prescindere dalla circostanza che anche in tali periodi la
parte di contributi e di oneri facente capo ai "fondi" particolari é
stata sempre di gran lunga prevalente su quella facente capo alla gestione
"comune" dell'I.N.P.S. (salvo il biennio trascorso tra il decr.
legisl. 28 maggio 1945, n. 402, e il decr. legisl. 16 settembre 1947, n. 1083),
é da osservare che costantemente - e perciò anche nei periodi anzidetti - la
forma di previdenza del personale di cui trattasi fu dissimile - sopra tutto
(ed é ciò che specialmente interessa ai fini del presente giudizio) per quanto
riguarda gli assegni attribuiti al personale in caso di cessazione dal
servizio, di invalidità e di vecchiaia, e gli assegni attribuiti ai superstiti,
nonché per quanto riguarda le modalità di erogazione - rispetto a quella della
generalità degli assistiti dall'Istituto.
Né é senza importanza
che il decreto luogotenenziale 30 dicembre 1945, n. 820, emanato in osservanza
dell'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 177, ebbe
a riconoscere al trattamento previdenziale del personale in questione - si
noti, proprio nel periodo di maggiore attenuazione del carattere della
"sostitutività" - natura "sostitutiva" dell'assicurazione
generale obbligatoria.
É da ritenere dunque
che, con l'estensione della disposizione dell'art. 12 della legge 4 aprile
1952, n. 218, a categorie di pensionati alle quali tale articolo non era
applicabile, il secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,
abbia esorbitato dai limiti della delega legislativa conferita con l'art. 37
della citata legge.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale del secondo comma del l'art. 25 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in
riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria
il 10 maggio 1963.