SENTENZA
N. 35
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 15 maggio 1959 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile
vertente tra Camellini Giuseppe e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 1 agosto 1959;
2) ordinanza emessa
il 7 aprile 1959 dal Tribunale di Massa nel procedimento civile vertente tra
Bini Anna Maria e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.
87 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 184 del 1 agosto 1959;
3) ordinanza emessa
il 21 aprile 1959 dal Tribunale di Massa nel procedimento civile vertente tra
Sergiampietri Tilde e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al
n. 88 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 184 del 1 agosto 1959.
Viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 6 aprile 1960 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo
Gabrieli;
uditi gli avvocati
Vezio Crisafulli e Franco Agostini, per Camellini Giuseppe; Giovanni Lavagnini,
per Bini Anna Maria e Sergiampietri Tilde; Guido Nardone, per l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Valente Simi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
La questione di
legittimità costituzionale, che forma oggetto dei tre giudizi promossi con le
ordinanze n. 79 del Tribunale di Reggio Emilia del 15 maggio 1959, n. 87 del
Tribunale di Massa del 7 aprile 1959 e n. 88 dello stesso Tribunale di Massa
del 21 aprile 1959, é unica ed é stata sollevata nel corso di altrettanti
procedimenti civili vertenti tra Camellini, già coperto da assicurazione
obbligatoria I.N.P.S. e successivamente iscritto d'ufficio alla Cassa
Previdenza Enti Locali, Bini e Sergiampietri, già coperte da assicurazione
obbligatoria I.N.P.S. e successivamente iscritte ad altra forma previdenziale
quali dipendenti dall'Ospedale civico di Carrara, nei confronti dello Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.).
In tutti e tre i
casi, in ottemperanza all'art. 16 del D.P.R. del 26 aprile 1957, n. 818,
l'I.N.P.S. ha revocato l'autorizzazione già concessa a continuare, mediante
versamenti volontari, l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e
superstiti, avendo rilevato che gli autorizzati fruivano di una forma di
previdenza sostitutiva di detta assicurazione.
Nei procedimenti
civili promossi contro l'I.N.P.S., dopo avere esperito con esito negativo il
ricorso al comitato esecutivo dello stesso I.N.P.S., gli interessati hanno
eccepito la illegittimità costituzionale della norma di cui al accennato art.
16, assumendo che essa, emanata in virtù della delega contenuta nell'art. 37
della legge 4 aprile 1952, n. 218, non si é mantenuta nei limiti né uniformata
ai principi direttivi previsti in detta delega.
Le dette ordinanze
sono state regolarmente notificate ai sensi di legge, comunicate ai Presidenti
dei due rami del Parlamento e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Nelle ordinanze del
Tribunale di Massa, del tutto identiche, richiamati gli artt. 5 e 37 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, sull'ordinamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 - che detta
norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218 - si
rileva "che l'art. 16 afferma la incompatibilità tra contribuzione
volontaria ed iscrizione ad altre forme previdenziali, incompatibilità che non
sembra essere prevista neppure implicitamente nella legge delegante, la quale
agli artt. 5 e segg. stabilisce i limiti alla contribuzione volontaria.
La legge delegante
non poteva tacere un principio così importante per demandarlo a eventuali norme
di attuazione e di coordinamento.
Conseguentemente,
sospeso il procedimento, é stata disposta la trasmissione degli atti a questa
Corte per la decisione della questione di legittimità costituzionale relativa
all'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, e agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
L'ordinanza del
Tribunale di Reggio Emilia rileva che la ripetuta norma dell'art. 16, primo
comma, prima parte, non sembra possa inquadrarsi fra le norme transitorie di
attuazione o di coordinamento o fra quelle intese a raccogliere in un T.U. le
disposizioni che regolano la materia.
Inoltre, non sembra,
sempre secondo l'ordinanza, che l'anzidetta limitazione costituisca un
principio generale vigente prima dell'emanazione della legge 4 aprile 1952, n.
218, ricavabile dal diritto positivo in soggetta materia. E se anche da talune
norme anteriori alla legge n. 218 del 1952 (ad es. l'art. 38 del R.L.D. 4
ottobre 1935, n. 1827) potesse trarsi il principio che non era possibile per un
unico rapporto di lavoro la coesistenza di due rapporti assicurativi
obbligatori, tale coesistenza non potrebbe escludersi fra la prosecuzione
volontaria nell'assicurazione obbligatoria ed altra forma di previdenza
obbligatoria. Giacché se non può disconoscersi che la contribuzione con i
versamenti volontari costituiva la prosecuzione del rapporto assicurativo
obbligatorio, in quanto, per espressa disposizione di legge, ne rimanevano
inalterati gli effetti, ciò nondimeno l'intrinseca natura del rapporto subiva
notevoli modificazioni dovute a fondamentali diversità di caratteri rispetto
alla originaria forma di assicurazione obbligatoria; quali la circostanza che
la contribuzione volontaria veniva effettuata indipendentemente da un rapporto
di lavoro ed a carico totale del beneficiano; che inoltre aveva lo scopo di
conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie, e di impedire
che i medesimi rimanessero caducati per il venir meno dell'obbligo
assicurativo.
Con atto depositato
in cancelleria il 9 settembre 1959 la Sergiampietri, rappresentata e difesa
dagli avvocati Giovanni Lavagnini ed Emanuele Cabibbo, con elezione di
domicilio in Roma, presso lo studio di quest'ultimo in via G. Baglivi 12,
deduce che col citato art. 16 si é derogato in peius alla legge di delega 4
aprile 1952, n. 218, la quale ha regolato compiutamente la materia, apportando
modifiche alla precedente disciplina della contribuzione volontaria contenuta
nel R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
Si soggiunge che la
legge 4 aprile 1952, n. 218, ha mantenuto la compatibilità fra la contribuzione
volontaria e l'iscrizione ad altre forme previdenziali; compatibilità
necessaria a che il lavoratore possa supplire con la pensione I.N.P.S. alla
ridotta prestazione derivatagli dalla nuova previdenza alla quale é stato
iscritto in età non più giovanile e comunque per garantirgli la possibilità di
ottenere almeno una pensione nei casi in cui l'iscrizione al nuovo fondo di
previdenza (sostitutivo delle assicurazioni sociali) non comporti per il
lavoratore la prestazione prevista in via normale.
Ciò posto, si chiede
che l'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, e ogni altra norma connessa
sia dichiarata viziata di illegittimità costituzionale.
Le deduzioni della
Bini sono state depositate fuori termine (9 settembre 1959: ordinanza
notificata il 4 maggio 1959). Con atto tempestivamente depositato in cancelleria
Camellini Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Agostini e
Vezio Crisafulli, con elezione di domicilio in Roma presso lo studio di
quest'ultimo, in via Pasubio, n. 1, deduce che il ridetto art. 16 é un caso
manifesto di eccesso di delega in quanto disciplina l'istituto della
prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria in modo contrastante
con le norme contenute nella legge delegante. Questa - si fa rilevare -
riproducendo sostanzialmente negli artt. 5 e 6 la regolamentazione già
contenuta negli artt. 53 e 58 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, condiziona
tra l'altro la prosecuzione volontaria alla interruzione o alla cessazione del
rapporto di lavoro o al venir meno dell'obbligo assicurativo per il compimento
dei limiti di età. Indica, poi, gli unici casi di esclusione in rapporto ai
requisiti di contribuzione obbligatoria rispettivamente specificati per le
diverse categorie, regola, infine, il versamento volontario dei contributi, il
loro ammontare e le modalità per la consegna e la riconsegna delle relative
tessere.
L'art. 16 del D.P.R.
n. 818 del 26 aprile 1957, escludendo il diritto alla prosecuzione volontaria
per i periodi durante i quali "l'assicurato sia iscritto a forme di
previdenza sostitutive dell'assicurazione o per periodi che comportino diritto
ad altro trattamento obbligatorio di pensione, non attua alcun principio o
criterio direttivo contenuto nella legge delega, ma addirittura stabilisce per
l'esercizio del diritto alla prosecuzione volontaria, compiutamente
disciplinato nella legge, una grave e sostanziale limitazione, in nessun modo
riconducibile all'ipotesi dell'art. 5, il quale ha esclusivo riguardo al
rapporto di lavoro cui ineriva l'obbligo assicurativo, prescindendo dalla
eventualità che l'assicurato venga a trovarsi in altro e diverso rapporto di
lavoro, suscettibile di comportare forme previdenziali sostitutive e diritti ad
altri trattamenti di pensione.
E neppure - si
osserva ancora - la disposizione impugnata potrebbe considerarsi diretta a coordinare
con la legge del 1952 le vigenti norme sulle assicurazioni sociali, poiché
l'art. 16 non concerne alcuna innovazione introdotta dalla legge del 1952
rispetto alla preesistente disciplina.
Si chiede pertanto
che l'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sia dichiarato viziato di
illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
Nel giudizio é
intervenuto il Presidente del Consiglio con atto depositato in cancelleria il 9
luglio 1959. L'Avvocatura dello Stato assume che il principio della
incompatibilità tra contribuzione volontaria ed iscrizione a forma di
previdenza sostitutiva della assicurazione sociale obbligatoria risulta
implicito dal sistema della legge delegante 4 aprile 1952, n. 218, e che la
norma impugnata non ha fatto che dichiararlo espressamente.
L'attuazione ed il
coordinamento della legge delega non possono non avere l'estensione del potere
regolamentare di attuazione che compete jure proprio al potere
governativo. Pertanto come un regolamento resta nei limiti, quando rende chiaro
un principio già implicito nella legge e può sostenersene la validità anche
quando dichiari un principio praeter legem, purché non sia contra
legem, lo stesso é ad ammettersi per una legge delegata ad attuare e
coordinare la norma della legge delegante.
Né può sfuggire - si
sottolinea - che la contribuzione volontaria é un mezzo sostitutivo e
conservativo dell'assicurazione obbligatoria, volta a conservare i benefici
minimi di tale assicurazione, come risulta anche dall'ultimo comma dell'art. 6
della stessa legge del 1952, n. 218, secondo il quale i contributi volontari
sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti.
Il che risulta ancor
più evidente, ove si consideri il presupposto per l'autorizzazione al versamento
dei contributi volontari e la ratio legis.
Il presupposto é
duplice: che non si sia ancora raggiunto il minimo per il diritto a pensione,
che vi sia stata non la semplice cessazione della iscrizione alla assicurazione
obbligatoria, ma la cessazione o sospensione del rapporto di lavoro. E la
cessazione del rapporto di lavoro si ha soltanto quando non si passi da un
rapporto ad un altro e da una forma assicurativa ad un'altra che la
sostituisce, sul fondamento appunto della trasformazione e non della cessazione
del rapporto di lavoro.
Quanto alla ratio
legis, essa é nel senso che la contribuzione volontaria é un mezzo per
assicurare un minimo previdenziale, a condizioni di favore, che non ha ragione
di esistere quando tale minimo sia già assicurato per opera della forma
assicurativa sostitutiva.
A comprovare la
sostenuta incompatibilità come insita nel sistema della legge, anche a
prescindere dalla norma di attuazione, l'Avvocatura si richiama alla illogicità
che il lavoratore, diventato impiegato dello Stato, goda da un lato del
trattamento di pensione statale e dall'altro del concorso dello Stato stesso
rispetto al versamento dei contributi volontari.
Si chiede pertanto
che la Corte dichiari infondata la proposta questione di illegittimità
costituzionale.
L'Istituto nazionale
della previdenza sociale, con atto depositato in cancelleria il 17 agosto 1959,
mette anzitutto in rilievo che la funzione dell'istituto della prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria, secondo la disciplina del R.D.L. n.
1827 del 4 ottobre 1935, era triplice:
1) consentire a
chiunque avesse raggiunto l'età pensionabile senza diritto a pensione, per
insufficienza del periodo di assicurazione, di completare la contribuzione
necessaria;
2) consentire a tutti
gli assicurati di integrare volontariamente la contribuzione, fino ad ottenere
l'accreditamento del contributo corrispondente alla classe massima di salario;
3) mantenere la
qualità di assicurato obbligatorio a favore dei lavoratori che avessero
contribuito per lo meno per un anno nell'assicurazione obbligatoria.
Queste finalità ben
si armonizzavano con il sistema tecnico - attuariale dell'accumulazione dei
contributi - premio in un conto individuale, che costituiva raccolta di un
risparmio individuale obbligatorio secondo lo strumento economico utilizzato
dal legislatore del 1935 per provvedere alla copertura degli oneri
previdenziali.
La legge 4 aprile
1952, n. 218, ha modificato la base economica del sistema assicurativo,
sostituendo al sistema di accumulazione delle riserve, quello a ripartizione
degli oneri. Infatti, secondo tale legge - prescindendo dai dettagli - anziché
accumulare nei conti individuali di ciascun assicurato i contributi destinati a
coprire l'onere di ciascuna prestazione, si stabilisce annualmente il costo
delle prestazioni liquidate e lo si ripartisce sulla massa degli assicurati tra
i quali si costituisce così un rapporto a tipo mutualistico.
In armonia con tale
sostanziale modificazione la medesima legge ha riordinato l'istituto della
prosecuzione volontaria, disciplinandolo compiutamente negli artt. 5, 6, 7,
nell'art. 28, che detta norme transitorie e nell'art. 38 che espressamente
abroga i menzionati artt. 57 e 58 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
Particolarmente l'art. 5 si propone di contenere la facoltà degli assicurati
che intendono proseguire volontariamente l'assicurazione, dando alla
contribuzione volontaria la funzione di conservare gli effetti della
contribuzione acquisita, ovvero di consentire di raggiungere i requisiti minimi
di pensionabilità.
Di fronte a tale
criterio chiaramente desumibile dalla lettera e dallo spirito della legge
delegante, il legislatore delegato - continua l'I.N.P.S. al quale era demandato
il compito di coordinare e di attuare la volontà del legislatore delegante, non
poteva non provvedere con criterio restrittivo al caso in cui, interrotto il
rapporto previdenziale obbligatorio ordinario, per l'istituzione di un altro
rapporto sostitutivo di quello, fosse richiesta la prosecuzione volontaria
della precedente assicurazione.
L'ex assicurato
ordinario, infatti, entrato in un altro rapporto previdenziale, non ha motivo
di proseguire la contribuzione né per conservare il diritto di contribuire
nell'assicurazione obbligatoria, poiché i benefici economici della
contribuzione effettuata gli sono stati conservati dall'art. 27 dello stesso
decreto n. 218; né per bisogno di procurarsi il diritto ad un minimum
previdenziale, potendo egli aspirare anzi ad un trattamento speciale di favore.
Inoltre con la
disciplina dell'art. 16 non può verificarsi il periodo di "vuoto
previdenziale" a danno dei lavoratori, reso impossibile dalla legge 2
aprile 1958, n. 322.
L'unicità del
rapporto previdenziale avrebbe poi ispirato
- sempre secondo
l'I.N.P.S. - molte norme relative a trattamenti particolari, nelle quali si
ribadisce il divieto di proseguire volontariamente l'assicurazione
obbligatoria, contemporaneamente alla iscrizione a fondi speciali di previdenza
(es.: art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293).
La difesa dell'I.N.P.S.
richiama poi alcuni principi generali:
che un rischio non
può formare oggetto di più rapporti di assicurazione, se non entro il limite
del valore reale del danno (artt. 1886, 1909, 1910 Cod. civ.); che non é
consentito di beneficiare due volte di una pensione formata con il contributo
dello Stato; il quale concorre alla mutualità generale, nel campo della
previdenza sociale, in misura del 25 per cento dell'onere contributivo (art. 16
della legge 4 aprile 1952, n. 218) oltre l'onere dell'intera spesa dei
trattamenti minimi di pensione.
Si osserva ancora che
nei confronti dei dipendenti pubblici é sancito il principio della unicità del
trattamento previdenziale (art. 38, n. 2, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827).
A questo principio sostanzialmente
risponde la norma dell'art. 16 con lo stabilire che il rapporto assicurativo
interrotto per la assunzione in un pubblico impiego non può essere
volontariamente proseguito, fermi restando gli effetti dei contributi
obbligatori versati (art. 27 cit. legge n. 818).
La norma impugnata,
infine, si colloca pienamente nei limiti della delega, poiché applica un
divieto già contenuto nell'art. 38, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
al caso di concorso di due trattamenti di previdenza che si escludono
reciprocamente.
Si chiede pertanto
che la proposta questione di legittimità costituzionale sia dichiarata
infondata.
Nei termini
prescritti le parti hanno presentato memorie illustrative.
La difesa
dell'I.N.P.S., dopo avere sviluppato le precedenti argomentazioni, mette in
evidenza che la legge del 1935, n. 1827, enuncia il principio della
obbligatorietà dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia, la
tubercolosi e la involontaria disoccupazione per le persone che prestino lavoro
retribuito alle dipendenze altrui (art. 37), stabilendo delle esclusioni (artt.
38 e 43) dalle quali sono nate le forme sostitutive dell'assicurazione
obbligatoria tendenti a garantire agli esclusi un trattamento di quiescenza o
previdenziale. Soggiunge che l'art. 5 della legge n. 218 del 1952 condiziona il
versamento dei contributi volontari al venir meno del rapporto di lavoro o alla
cessazione dell'obbligo assicurativo per compimento dell'età pensionabile e
collega il sorgere del diritto alla prosecuzione volontaria alle vicende del
rapporto di lavoro, considerando l'ipotesi che per l'assicurato fosse venuta
meno non soltanto la tutela previdenziale generale ma ogni tutela sostitutiva.
L'articolo 16,
prosegue la stessa difesa, nella previsione della parte prima del primo comma,
interpretando il criterio limite enunciato dal citato art. 5, ne specifica il
contenuto rispetto a ipotesi particolari, negando il diritto alla prosecuzione
volontaria per i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme
previdenziali sostitutive dell'assicurazione o per periodi che comportino
diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione; quando cioè l'originario
rapporto di lavoro si trasforma in altro rapporto di lavoro sottoposto a tutela
previdenziale obbligatoria diversa da quella generale. Ed anche il precetto
della seconda parte del primo comma dello stesso art. 16 risponde al criteri
limite del citato art. 5, consistente nel divieto che il già pensionato
prosegua volontariamente l'assicurazione, criterio che la norma delegata ha
attuato vietando i versamenti volontari per periodi successivi alla data della
decorrenza della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria o delle
forme di previdenza e dei trattamenti sostitutivi.
La difesa conclude,
che la norma impugnata ha regolato un caso di concorso tra differenti forme
previdenziali, riconducendolo al principio unitario e armonico posto a base del
vigente sistema previdenziale.
Secondo l'Avvocatura
dello Stato il divieto della doppia assicurazione contenuto nel menzionato art.
16, e quindi della prosecuzione volontaria dell'iscritto a trattamenti
sostitutivi, discende dai principi che regolano i rapporti tra assicurazione
previdenziale generale e forme sostitutive (principio per cui se il periodo di
iscrizione a trattamenti sostitutivi non raggiunge il minimo prescritto, si
trasforma in valido periodo di contribuzione nell'assicurazione generale
assicurando il minimo pensionabile, principio per cui i contributi versati
nell'assicurazione generale danno luogo ad un trattamento integrativo a favore
del lavoratore). Non é ammissibile che lo stesso periodo sia considerato utile
ai fini di entrambe le predette forme assicurative. Inoltre l'art. 5 della
legge n. 218 del 1952 é più restrittivo dei corrispondenti abrogati artt. 57 e
58 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, in quanto limita i casi di prosecuzione
volontaria allo scopo di conservare i diritti quesiti; modificazione
restrittiva giustificata dal nuovo sistema della "ripartizione"
sostituito al precedente della "capitalizzazione" e per non porre
gravami ingiustificati sulla categoria e sullo Stato a profitto del singolo
anziché in rapporto alla finalità generale dell'assicurazione. Pertanto la
esclusione disposta dall'art. 16 costituisce una retta interpretazione
dell'art. 5, perché nella prevista ipotesi il rapporto di lavoro non cessa ma
si trasforma, perché non vi é materia di conservazione di diritti. E conclude
che l'art. 16, ricollegato agli artt. 27 e 37 della legge delegata - che
rispettivamente stabiliscono l'utilizzazione dei contributi per attribuire
supplementi integrativi alla pensione corrisposta dalla forma sostitutiva e la
ricongiunzione delle posizioni - deve essere intesa come norma di attuazione
dell'articolo 5 e come norma di coordinamento tra le varie forme previdenziali.
La difesa del
Camellini, richiamata la sentenza di questa Corte n. 24 del 5 maggio 1959, e
rilevato che la norma impugnata non può considerarsi né transitoria, né di
attuazione e tanto meno di coordinamento, sostiene che la norma stessa avrebbe
sconfinato dalla delega, violandone i limiti oggettivi. Passando poi a
confutare le argomentazioni ex adverso, afferma che il potere di
coordinamento conferito dall'art. 37 della legge n. 218 é limitato a coordinare
le norme vigenti sulle assicurazioni sociali con quelle della legge di
delegazione e non già a coordinare le norme di questa legge con i principi cui
essa stessa si ispira; che non é stato regolato con criterio restrittivo
l'istituto della prosecuzione volontaria da tenersi distinto dall'istituto
della integrazione volontaria; che il principio del cumulo tra assicurazioni
diverse, negato dalla norma impugnata, é stato ammesso dall'art. 10 della
stessa legge n. 218 del 1952.
Infine, secondo la
difesa Bini e Sergiampietri. l'istituto della prosecuzione volontaria é
compiutamente regolato dagli artt. 5, 6, 7 e 20 della legge n. 218 del 1952
che, pur ponendo norme assai più restrittive degli artt. 57 e 58 della legge n.
1827 del 1935, hanno mantenuto il principio della compatibilità fra
prosecuzione volontaria della contribuzione e iscrizione ad altre forme
previdenziali con la possibilità del conseguente cumulo delle rispettive
pensioni.
All'udienza le tre
cause sono state congiuntamente discusse e i difensori delle parti hanno illustrato
le tesi già svolte, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Considerato
in diritto
Le tre cause promosse
con altrettante ordinanze indicate in epigrafe vanno riunite e decise con unica
sentenza, identica essendo la questione di legittimità costituzionale con esse
proposta.
Devesi poi dichiarare
inammissibile la costituzione in giudizio della Bini Anna Maria in quanto la
medesima non ha depositato in cancelleria le deduzioni e relativi atti nel
termine indicato dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956, n. 71). Risulta infatti
che dette deduzioni sono state depositate il 9 settembre 1959 e cioè oltre 20
giorni dalla notificazione dell'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale
ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale, non computando in detto
termine i giorni compresi tra quello dell'ultima notificazione e quello in cui
l'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (1
agosto 1959).
Passando all'esame
del merito é necessario precisare l'oggetto della questione sottoposta al
giudizio della Corte, che si pone nei seguenti termini: se cioè l'art. 16,
primo comma, parte prima, del decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, escludendo
la facoltà della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti e la tubercolosi per chi risulta
iscritto a forme previdenziali sostitutive di tale assicurazione, ecceda o meno
i limiti posti dalla legge delegante (art. 37, legge 4 aprile 1952, n. 218). La
quale stabilisce che "con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col
Ministro per il tesoro, potranno essere 'emanate, in conformità dei principi e
dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, disposizioni
transitorie e di attuazione, nonché norme intese a: 1) coordinare le vigenti
norme sulle assicurazioni sociali con quelle della presente legge, anche per
quanto riflette l'ordinamento degli organi e dei servizi; 2) raccogliere in un
unico testo le disposizioni che regolano la materia".
Per risolvere detta
questione occorre anzitutto tenere presente l'art. 5 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, secondo il quale "l'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il
rapporto di lavoro oppure venga meno l'obbligo assicurativo per il compimento
dell'età di 60 anni, se uomo, e di 55 anni, se donna, può rispettivamente
conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per la
invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi o raggiungere i
requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità
mediante il versamento di contributi volontari nella assicurazione base e al
fondo per l'adeguamento delle pensioni". Ciò posto devesi accertare se
nella locuzione "cessi il rapporto di lavoro" possano essere
ricomprese tutte le ipotesi nelle quali il rapporto di lavoro cessa e anche
quelle nelle quali tale rapporto subisce soltanto una trasformazione; ovvero se
queste ultime, pur non rientrando nella ipotesi della "cessazione",
debbano ritenersi implicitamente considerate e risolte, come sostiene
l'Avvocatura dello Stato e l'I.N.P.S., con i principi restrittivi cui sarebbe
informato il riportato art. 5. Principi che si desumerebbero, sempre secondo
l'Avvocatura e l'I.N.P.S., dal confronto con gli abrogati artt. 57 e 58 della
legge 4 ottobre 1935, n. 1827; e che si concreterebbero nel non aver più la
legge n. 218 preveduto la facoltà di integrare con versamenti volontari
l'assicurazione obbligatoria, avendo attribuito alla prosecuzione volontaria
esclusivamente la funzione di conservare gli effetti della contribuzione
acquisita ovvero di consentire di raggiungere i requisiti minimi di pensionabilità:
una funzione cioè di conservazione e di integrazione, limitata al minimo
previdenziale indispensabile.
In proposito la Corte
osserva che se anche qualche limitazione al diritto del lavoratore alla
prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria si individuasse nella
legge del 1952, essa non potrebbe, attesa la sua natura eccezionale, essere
ritenuta valevole per casi non espressamente contemplati dalla stessa legge.
Sta di fatto però che
dall'esame comparativo delle accennate norme, risulta che esse sono del tutto
coincidenti, eccezione fatta per la sopra accennata integrazione, che, come si
dirà, non ha valore risolutivo.
Ed invero, la legge
n. 218 contemporaneamente alla delega ha disciplinato compiutamente la
prosecuzione volontaria, indicando anche i casi nei quali l'esercizio di tale
facoltà é precluso (art. 5, terzo comma). Il che porta a concludere che se la
detta facoltà il legislatore avesse voluto negare anche nell'ipotesi
contemplata nell'art. 16 del decreto in contestazione, lo avrebbe fatto in
quella sede con disposizione espressa e non ne avrebbe demandata la previsione
al legislatore delegato. Che anzi la ripetuta legge n. 218 ha integrato quella
n. 1827 del 1935 e ha dato alla materia previdenziale un nuovo orientamento,
conformandosi in ciò alla evoluzione che dalla legge del 1923 fino alla più
recente del 2 aprile 1958, n. 322, si é sempre più ispirata in favore del
lavoratore.
Infatti con l'art. 30
del R.D. 30 dicembre 1923, n. 1384, si consentì a chi avesse perduto la qualità
di assicurato obbligatorio prima che fossero stati versati 240 contributi
quindicinali, di ottenere che tali versamenti gli fossero computati utili agli
effetti della liquidazione di una pensione facoltativa in caso di invalidità e
vecchiaia, purché avesse effettuato versamenti per tale pensione nella misura e
secondo le norme stabilite dal regolamento. L'art. 71 di questo regolamento,
approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, ha previsto che, sussistendo
determinate condizioni, i contributi obbligatori potessero essere trasferiti
nell'assicurazione facoltativa, in un conto individuale, con diritto a pensione
secondo le norme e nella misura stabilita per i versamenti facoltativi. Con ciò
si evitava che al venire meno della qualità di assicurato conseguisse la
perdita dei contributi versati mentre si favoriva la libera previdenza del
cittadino, posto che i versamenti volontari attraevano nell'assicurazione
facoltativa i contributi obbligatori, inidonei, da soli, a far maturare il
diritto a pensione.
Con la legge n. 2900
del 1928 é possibile, per la prima volta, far valere contributi facoltativi
nell'assicurazione obbligatoria ai limitati fini, però, di raggiungere il
massimo della contribuzione, cioè con effetto integrativo dell'ammontare della
pensione.
Sin dal 1931,
tuttavia, (circolare n. 225 del 10 novembre 1931 della Cassa nazionale per le
assicurazioni sociali) con una benevola applicazione estensiva della accennata
legge n. 2900 é stato consentito di effettuare versamenti volontari utili oltre
che ad integrare la misura di quelli dovuti per legge al fine sopraindicato,
anche a coprire periodi scoperti di assicurazione obbligatoria cessata e poi
ripristinata.
Tale disciplina é
stata successivamente accolta dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, che negli
artt. 57 e 58 ha attribuito alla prosecuzione volontaria gli effetti più volte
precisati.
E a tale orientamento
é inequivocabilmente ispirata la legge del 1952, n. 218, la quale, oltre che per
i motivi che saranno più innanzi specificati, nell'art. 27 ha stabilito che
l'obbligo del versamento dei contributi non cessa qualora il lavoratore in età
superiore a 55 anni, se donna, a 60, se uomo, presti attività retribuita alle
dipendenze di altri. Il che si risolve in un vantaggio per il prestatore
d'opera il quale, altrimenti, qualora intendesse giovarsi della prosecuzione
volontaria, dovrebbe sopportare l'onere della intera contribuzione anziché
quello del 50 per cento di essa, essendo il residuo 50 per cento per metà a
carico del datore di lavoro e per metà a carico dello Stato.
Né va taciuto che con
la prosecuzione volontaria, pur rimanendo inalterati gli effetti
dell'assicurazione obbligatoria, l'intrinseca natura del rapporto subisce
notevoli modificazioni rispetto all'assicurazione obbligatoria, in quanto la
contribuzione volontaria é effettuata indipendentemente da un rapporto di
lavoro ed é, come si é detto, a totale carico del beneficiano. Inoltre a
sostegno della legittimità costituzionale della norma impugnata non si può
trarre argomento dalla mutata base economica del sistema assicurativo,
assumendo che la sostituzione della ripartizione degli oneri alla accumulazione
dei contributi - premio in un conto individuale imponga un criterio restrittivo
nel disciplinare la prosecuzione volontaria. Infatti, il cambiamento del metodo
della capitalizzazione con quello della ripartizione non ha alterato la natura
delle assicurazioni sociali, trasformando, come si vuol sostenere, il sistema
assicurativo in un sistema assistenziale o in un sistema di "sollievo dal
bisogno". Si tratta soltanto di una scelta che il legislatore ha fatto tra
due soluzioni tecniche nell'ambito di un medesimo sistema. E ciò a prescindere
dal rilievo che la sostituzione dell'uno all'altro metodo non é generale.
Né vale obiettare
altresì che nella abrogata legislazione la prosecuzione volontaria aveva non
solo lo scopo di assicurare il minimo della pensione, bensì anche quello di
aumentare tale minimo (art. 57, secondo comma, legge 1935, n. 1827). In
proposito é agevole rilevare che, essendo stato assicurato a tutti i pensionati
un minimo di pensione non differenziato per classi di contribuzione (art. 10
citata legge 1952), minimo dovuto anche se i contributi effettivamente versati
non siano all'uopo sufficienti, é venuta a mancare la ragion d'essere della
accennata integrazione in quanto la medesima é stata, con l'assicurare detto
minimo, efficacemente sostituita con uno strumento che non si affida più
esclusivamente alla valutazione soggettiva del singolo.
Pertanto, non
rinvenendosi nella legge del 1952 gli invocati principi restrittivi, rispetto
alle leggi precedenti, in base ai quali sarebbero state risolte anche le
ipotesi non rientranti in quella della "cessazione", deve concludersi
che le ripetute ipotesi sono state dal legislatore considerate anch'esse quali
"cessazione" del rapporto di lavoro, indipendentemente da ogni
successiva eventualità che possa subire lo stesso rapporto.
Il che porta a
riconoscere la illegittimità costituzionale dello art. 16 del decreto n. 818
del 1957, vizio che si desume non solo dai sopra accennati argomenti di sistema
ma anche dalle seguenti considerazioni fondate su espresse disposizioni di
legge.
Ed invero lo stesso
art. 10, quinto e sesto comma della legge del 1952 prevede il cumulo di più
pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia
ed i superstiti ed i fondi e trattamenti sostitutivi di tale assicurazione, sia
pure al solo fine di stabilire che le disposizioni relative al minimo di
pensione non si applicano qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca
di un beneficio mensile superiore al minimo garantito. Mentre invece sono
operative qualora, nonostante il cumulo, il pensionato non raggiunga il minimo;
in tale caso la pensione dell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a
raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo garantito.
Irrilevante é anche
il richiamo agli artt. 38, n. 2, 39, 42 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
secondo i quali non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione
involontaria gli operai, agenti e impiegati delle amministrazioni statali,
comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle Province, dei Comuni e delle
istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. ecc., purché ad essi sia assicurato
un trattamento di quiescenza e di previdenza. Da questa disposizione si desume
che non possono coesistere per lo stesso rapporto di lavoro due assicurazioni
obbligatorie, e non già che sia vietata la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione generale contemporaneamente ad altra assicurazione
obbligatoria.
E lo stesso é a dirsi
dell'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, giacché tale disposizione vieta
la contemporanea iscrizione ad ambedue le forme assicurative, quella generale
dell'I.N.P.S. e quella sostitutiva del Fondo di previdenza per i dipendenti da
aziende elettriche private o la contemporanea prosecuzione volontaria di esse,
ma non vieta la prosecuzione volontaria dell'una in pendenza di un rapporto di
lavoro che dia luogo all'iscrizione obbligatoria nell'altra.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando con
unica sentenza sulle cause indicate in epigrafe
dichiara inammissibile
la costituzione della signora Bini Anna Maria;
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, nella parte in cui stabilisce che "i contributi volontari
per l'assicurazione per la invalidità la vecchiaia e i superstiti non possono
essere versati per i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme
di previdenza sostitutive dell'assicurazione o per periodi che comportino
diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione" in relazione
all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76
della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 31 maggio 1960.