SENTENZA
N. 4
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1962 dal Tribunale di
Padova nel procedimento civile vertente tra Canazza Guglielmina e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 63 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 28
aprile 1962.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Canazza Guglielmina;
udita nell'udienza
pubblica del 14 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito l'avv. Franco
Agostini, per Canazza Guglielmina.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
civile vertente fra Canazza Guglielmina e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, il Tribunale di Padova, con ordinanza del 9 febbraio 1962, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56, lett. c e
lett. a, n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile
1936, n. 1155; 22 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento
all'art. 76 della Costituzione.
Nell'ordinanza si
pone in rilievo che, onde ottenere l'indennità di disoccupazione, Canazza
Guglielmina invoca il beneficio della contribuzione figurativa per il periodo
di interruzione obbligatoria di lavoro, conseguente allo stato di gravidanza e
di puerperio, e determinato dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo
modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 374. L'I.N.P.S. eccepisce che
l'invocata contribuzione figurativa non può essere riconosciuta in quanto la
Canazza non vanta un anno di contribuzione assicurativa nel quinquennio
precedente alla interruzione obbligatoria, contribuzione richiesta dalla norma
contenuta nel secondo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 818 del 26 aprile 1957.
Di questa norma la Canazza eccepisce la illegittimità costituzionale, rilevando
la gravità della limitazione posta al riconoscimento in parola e l'affinità di
tale limitazione con quella preveduta dal secondo comma dell'art. 10 del
medesimo D.P.R. n. 818 del 1957, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
da questa Corte.
L'ordinanza é stata
ritualmente notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri,
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 28 aprile 1962.
Nel presente
giudizio, si é costituita soltanto la Canazza Guglielmina, rappresentata e
difesa dagli avvocati prof. Vezio Crisafulli e Franco Agostini.
Nelle deduzioni
depositate in cancelleria l'11 maggio 1962, la Canazza sostiene che la norma in
questione eccede i limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4
aprile 1952, n. 218, in quanto contrastante con i principi della stessa legge
delegante e con quelli delle altre leggi vigenti in materia, secondo le quali i
contributi figurativi per gravidanza e puerperio sono validi - dopo l'inizio
del rapporto assicurativo - senza che sia necessario alcun requisito contributivo.
In una successiva
memoria illustrativa, la Canazza ribadisce queste argomentazioni e adduce,
inoltre, che analoga questione ha già formato oggetto dell'esame di questa
Corte, che con sentenza n. 2 dell'11 marzo 1961 ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 10, secondo comma, dello stesso D.P.R. n. 818 del
1957. Il quale stabiliva lo stesso requisito dell'anno contributivo nel
quinquennio precedente, per il riconoscimento, come contributi figurativi, dei
periodi di malattia e di servizio militare ai fini del diritto e della misura
della pensione, ugualmente previsti dall'art. 56 del citato R.D.L. n. 1827 del
1935. Rileva che l'impugnato art. 12 avrebbe ecceduto dai limiti della delega
introducendo nuove condizioni al diritto degli assicurati di far valere i
contributi figurativi. Fa presente, infine, che la legge delegante contiene
quasi esclusivamente norme intese a disciplinare le pensioni dell'assicurazione
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e tratta della contribuzione
figurativa soltanto ai fini di tale pensione; il che renderebbe più evidente
l'eccesso dai limiti della delega, in quanto l'art. 12 in questione avrebbe per
oggetto una materia che non é nemmeno disciplinata dalla legge delegante. E
poiché tale articolo, nel secondo comma, si riferisce non solo al caso
dell'assicurazione per la disoccupazione, che forma oggetto della vertenza, ma
anche - sotto il profilo identico - all'assicurazione per la tubercolosi, per
la quale pone lo stesso requisito di un anno di contribuzione per il
riconoscimento dei contributi figurativi per la gravidanza e il puerperio; e
poiché la situazione legislativa é la medesima, sia nella legge delegante che
nell'art. 56 del R.D.L. n. 1827 del 1935, chiede che vengano tratte le medesime
conclusioni.
Considerato
in diritto
In caso di
disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato ha diritto ad
una indennità giornaliera, qualora possa fare valere almeno due anni di
assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio
del periodo di disoccupazione (art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 638,
convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272).
La contribuzione
sopraindicata può essere anche figurativa, dal momento che le leggi sulla
previdenza sociale - tenendo conto di alcune situazioni particolari del
lavoratore, che si trovi nella impossibilità di corrispondere i contributi
assicurativi - hanno ammesso i cosiddetti contributi figurativi. Il diritto
delle donne lavoratrici di utilizzare - ai fini della indennità di
disoccupazione - i periodi di gravidanza e di puerperio, sotto forma di
contributi figurativi, trae origine dall'art. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, il quale detta la norma fondamentale in materia: dopo l'inizio
dell'assicurazione, sono computati utili, a richiesta dell'assicurata, ed agli
effetti del diritto all'indennità di disoccupazione e della misura e durata di
essa, "i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro
durante lo stato di gravidanza e puerperio, stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934,
n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347".
Questa norma é
tuttora in vigore. Ed infatti la legge 10 agosto 1950, n. 860, sulla tutela
fisica ed economica delle lavoratrici madri e la successiva legge 23 maggio
1951, n. 394, modificano soltanto i periodi di astensione obbligatoria o
facoltativa dal lavoro per gravidanza o per puerperio. E la legge 4 aprile
1952, n. 218, che ha riordinato le pensioni della assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, tratta, all'art. 4, dei
contributi figurativi soltanto agli effetti del diritto alla pensione e della
misura di essa. Ma nessun'altra legge si é occupata dei contributi figurativi
per i periodi di gravidanza e puerperio "agli effetti della
indennità" di disoccupazione.
Il D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, ha riordinato la materia dei contributi figurativi nei loro vari
aspetti (capo II).
In base alla delega,
però, si potevano emanare soltanto norme transitorie, di attuazione o di
coordinamento della legge n. 218 del 1952, con rispetto dei principi e dei
criteri direttivi della detta legge, ma non si poteva modificare
sostanzialmente la disciplina dei contributi figurativi o limitare comunque i
diritti degli assicurati, imponendo nuove condizioni soggettive.
A termine dell'art.
56 del R.D.L. n. 1827 del 1935, i periodi di interruzione del lavoro per
gravidanza e puerperio sono utili per il computo dell'anno di contribuzione nel
biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, richiesto dall'art.
19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, per concedere l'indennità di
disoccupazione. Per il riconoscimento di siffatti contributi figurativi, una
sola condizione viene, quindi, posta dall'art. 56 suindicato: che l'assicurazione
sia stata iniziata. Non si richiede affatto che essa abbia assunto una
determinata consistenza al di fuori di quella prescritta indistintamente per
tutti coloro che richiedono l'indennità di disoccupazione involontaria.
Quando poi si
consideri che lo stesso art. 56 impone un particolare requisito contributivo
per i periodi di servizio militare (lett. c dell'art. 56 "i periodi di
servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio, per coloro che possano
far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi
precedenti al servizio militare"), più chiara appare la volontà del
legislatore di non far questione di consistenza contributiva per i casi di
gravidanza e di puerperio delle lavoratrici madri.
Invece, per il
riconoscimento della utilizzazione dei periodi di interruzione del lavoro per
gravidanza e puerperio, l'impugnato art. 12 impone due condizioni completamente
nuove: 1) che vi sia un anno di contribuzione nel quinquennio precedente lo
stato di gravidanza (oppure - il che é equivalente - un anno di lavoro soggetto
all'obbligo assicurativo); 2) che l'interessata non sia altrimenti assicurata
per i periodi stessi.
Pertanto, siffatte
condizioni - che vanno oltre i limiti della delega - violano l'art. 37 della
legge delegante 4 aprile 1952, n. 218.
Peraltro, va rilevato
che, con sentenza
n. 2 dell'11 marzo 1961, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 10, secondo comma, dello stesso D.P.R. n. 818 del 1957
per avere stabilito lo stesso requisito dell'anno contributivo nel quinquennio
antecedente per il riconoscimento, come contributi figurativi, dei periodi di
malattia e di servizio militare ai fini del diritto e della misura della
pensione.
Va dichiarata,
pertanto, l'illegittimità della norma impugnata. E poiché l'art. 12, secondo
comma, si riferisce non soltanto al caso dell'assicurazione per la
disoccupazione, ma anche, sotto il profilo identico, all'assicurazione per la tubercolosi,
per la quale pone lo stesso requisito di un anno di contribuzione nel
quinquennio antecedente a ciascun periodo di interruzione obbligatoria; e
poiché la situazione legislativa é la medesima rispetto all'art. 56, lett. b,
del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, va dichiarata a norma dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche di quella
parte dello stesso secondo comma di tale articolo relativa all'assicurazione
per la tubercolosi.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 12, comma
secondo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 22 e 37
della legge 4 aprile 1952, n. 218, 56, lett. a, n. 3, lett. b e c, del R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed in
riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 12 febbraio 1963.