SENTENZA N. 2
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
degli artt. 10 e 11 del D.P R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt.
56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, 4 e 37 della legge 4 aprile 1952, n.
218, e 76 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1959 dal
Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Massone Salvatore e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 129 del Registro
ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316
del 31 dicembre 1959;
2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1959 dal
Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Lamorea Barbara e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 19 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del
20 febbraio 1960.
Udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio
1961 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi l'avv. Benedetto Bussi, per Massone
Salvatore, l'avv. Franco Agostini, per Lamorea Barbara, e l'avv. Guido Nardone,
per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Ritenuto in
fatto
1. - Nel procedimento civile vertente tra
Massone Salvatore e l'istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.),
il Tribunale di Genova ha pronunciato ordinanza in data 26 ottobre 1959,
disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché decida
se non siano da ritenersi illegittimi gli artt. 10 e 11 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, in relazione agli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e
4 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Dall'ordinanza si rileva che l'operaio
Massone Salvatore vedeva respinta dall'I.N.P.S. la domanda inoltrata il 30
aprile 1957 per ottenere la corresponsione della pensione di invalidità,
siccome affetto da tubercolosi polmonare, in quanto - non essendo stati versati
in suo favore contributi assicurativi dopo il settembre 1936 - non poteva far
valere un anno di contribuzione nel quinquennio antecedente la domanda stessa.
Adito con esito negativo il comitato esecutivo centrale, il Massone conveniva
in giudizio l'I.N.P.S., assumendo doversi a suo favore computare come utili ai
fini del raggiungimento dell'anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio, a
norma degli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4 della legge 4
aprile 1952, n. 218, anche le contribuzioni fittizie riferentisi ai periodi di
malattia debitamente comprovati. L'I.N.P.S. eccepiva: a) che, non avendo il
Massone più lavorato alle dipendenze di terzi dal 1936, mancavano i presupposti
voluti dalla legge per l'accreditamento dei contributi fittizi, consistenti in
una attività soggetta all'obbligo assicurativo in atto e in una interruzione, a
tempo determinato, in conseguenza di servizio militare, malattia, gravidanza,
ecc.; b) che se al momento del ricovero in ospedale, e cioè il 27 marzo 1956,
il Massone era già invalido, da quell'epoca deve essere escluso ogni
accreditamento fittizio, per essersi già verificato l'evento assicurativo; c)
che non essendo stato il Massone ricoverato in ospedale in "regime
sanatoriale" non é applicabile nei suoi confronti l'art. 4 della legge 4
aprile 1952, n. 218, ma l'art. 56 della legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Ed in
proposito l'I.N.P.S. rilevava, che il 2 ottobre 1957 é entrato in vigore il
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, il quale all'art. 10, oltre ai requisiti voluti
dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, per il
riconoscimento dei contributi figurativi, richiede anche che l'assicurato debba
far valere un anno di contribuzione nell'assicurazione per la invalidità, la
vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente rispettivamente ciascun
periodo di malattia, di disoccupazione indennizzata o di degenza in regime di
assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.
Che, inoltre, l'art. 11 del citato decreto
prescrive le modalità per il riconoscimento dei periodi di malattia di cui
all'art. 56, lett. a, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, stabilendo i
termini per denunziare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'inizio
della malattia (entro 60 giorni) nonché la cessazione della stessa (entro
giorni 15); statuisce, infine, che non sono riconosciuti ai fini predetti le
malattie di durata inferiore ai quindici giorni.
Che, infine, nei caso in esame, non potendo
il Massone far valere un anno di contribuzione nel quinquennio antecedente
ciascun periodo di malattia e non avendo egli provveduto a tempestiva denuncia
nei termini di cui al citato art. 11, non poteva nei suoi confronti procedersi
all'accreditamento richiesto dei contributi figurativi.
Insisteva il Massone nella sua domanda ed
eccepiva a sua volta, subordinatamente, la illegittimità costituzionale degli
artt. 10, 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 818 del 26 aprile 1957.
Il Tribunale, rilevato che i cennati artt.
12 e 13 erano stati richiamati dall'I.N.P.S. soltanto come facenti parte del
capo II del D.P.R. n. 818 del 26 aprile 1957 e non a fondamento del proprio
assunto, osserva che l'eccezione deve essere esaminata solamente con
riferimento agli artt. 10 e 11, gli unici determinanti in causa, non potendo
questa essere definita in base alla normazione esistente prima della emanazione
del D.P.R. n. 818. E tale eccezione, prosegue il Tribunale, per l'art. 10 ed
almeno per l'ultimo comma dell'art. 11 non può dirsi manifestamente infondata.
Invero, l'art. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, stabilisce che "dopo
l'inizio dell'assicurazione sono computati utili, su richiesta dell'assicurato,
.... i periodi di malattia tempestivamente accertata, purché complessivamente
non eccedano i 12 mesi", ma non pone alcun limite sulla durata minima
della malattia stessa e non richiede alcun minimo contributivo in un
determinato periodo di tempo.
Il minimo contributivo viene in
considerazione nella legge soltanto per il conseguimento del diritto a
pensione, e può dubitarsi che il Presidente della Repubblica, delegato ad
emanare norme di attuazione e di coordinamento, avesse il potere d'introdurre
il presupposto di un minimo contributivo, agli effetti del riconoscimento dei
contributi figurativi, restringendo così il campo di applicazione della legge.
E, pertanto, deferiva la questione al giudizio della Corte costituzionale.
L'ordinanza, ritualmente notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento, é stata pubblicata, per disposizione del Presidente
della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica del 31
dicembre 1959, n. 316.
Si sono costituiti in giudizio sia il
Massone che l'I.N.P.S. Il primo, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi
Valenziani e Benedetto Bussi ed elettivamente domiciliato in Roma, presso
quest'ultimo, al viale Libia, n. 150, ha dedotto quanto segue.
La legge delegante (art. 37 della legge 4
aprile 1952, n. 218) ha dato facoltà al Governo di emanare: a) disposizioni
transitorie e di attuazione; b) norme di coordinamento; c) un testo unico. É
evidente che gli artt. 10 e 11 del decreto n. 818 del 1957 non possono
ritenersi compresi in un siffatto testo, perché tale non é il cennato decreto,
né contengono disposizioni transitorie. Ed é agevole dimostrare che le norme in
essi contenute non possono considerarsi altresì né di attuazione né di
coordinamento; all'opposto sono in contrasto con gli artt. 56 del R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, e 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Richiamata poi la sentenza di questa Corte n. 24 del
5 marzo 1959 relativa ai
limiti della facoltà legislativa delegata al Governo, il Massone rileva che il
ripetuto art. 56 afferma il diritto dell'assicurato a che siano computati utili
a sua richiesta i periodi di malattia tempestivamente accertata, purché
complessivamente non eccedano i 12 mesi, senza prescrivere un qualsiasi minimo
di contribuzione effettiva in un determinato periodo di tempo anteriore alla
malattia.
L'unica condizione posta dalla legge é che
l'accertamento della malattia avvenga "tempestivamente". Gli artt. 10
e 11 hanno, invece, introdotto altre due condizioni per il riconoscimento del
diritto all'accertamento dei contributi figurativi la esistenza di un anno di
contribuzione nella assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti nel
quinquennio antecedente ciascun periodo di malattia (o di disoccupazione
involontaria indennizzata o di degenza in regime di assicurazione per la
t.b.c.), e la denuncia all'I.N.P.S. della malattia entro sessanta giorni dal
sorgere di questa (ove l'assicurato non sia stato assistito da un ente
assistenziale).
In tal modo il legislatore, lungi dal porre
norme di attuazione o di coordinamento della norma contenuta nel ripetuto art.
56, ha apportato alla medesima delle limitazioni. E ciò per l'evidente
contraddizione che esiste tra l'attuare un precetto e il modificarlo,
restringendone l'area di applicazione; ed inoltre sia perché il coordinare una
norma con altre importa che la prima non venga mutata nella sua portata e nei
suoi fini, sia perché, in realtà, manca una qualsiasi norma con la quale si sia
inteso coordinare l'art. 56 mediante gli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 818 del
1957.
Le stesse argomentazioni il Massone
richiama per l'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, rilevando che esso
ammette l'accreditamento di contributi figurativi nelle ipotesi di assicurato
che ha fruito di indennità ordinaria di disoccupazione o che sia stato degente
in sanatorio per tubercolosi, nonché per i periodi post-sanatoriali sussidiari,
senza richiedere un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente
l'evento che deve dar luogo alla contribuzione figurativa. E riguardo a tale
articolo - si sottolinea - vi é da fare la ulteriore considerazione che esso é
contenuto nella stessa legge delegante; onde é logico presumere che se si
fossero voluti riconoscere i diritti all'accreditamento dei contributi
figurativi nei casi previsti dall'art. 4, con le limitazioni degli artt. 10 e
11 D.P.R. n. 818 del 1957, tali limitazioni sarebbero state stabilite nello
stesso art. 4, senza demandarle alla legge delegata.
Si conclude, pertanto, chiedendo che la Corte
dichiari viziati di illegittimità costituzionale gli artt. 10 e 11 del D.P.R.
26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, e 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione agli artt. 70, 76
e 87 della Costituzione, sotto il profilo di eccesso di delega.
L'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli
avv. Massimo Aureli, Mario Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino Pierini,
preliminarmente rileva che é da esaminare se possa trovare applicazione la legge
nuova, la quale subordina ad una condizione diversa l'acquisto di un beneficio
previdenziale, quando, come nella specie, si siano verificati tutti i
presupposti richiesti sotto l'impero della vecchia legge e sia maturato persino
l'evento-rischio dedotto in assicurazione; anche se si tratti di un rapporto
indubbiamente regolato da norme imperative di ordine pubblico.
Dalla soluzione di tale quesito
dipenderebbe la sussistenza o meno della pertinenza, rispetto al caso in esame,
della sollevata questione di illegittimità costituzionale della nuova legge e,
quindi, la necessità che tale questione sia devoluta alla Corte costituzionale.
All'uopo l'I.N.P.S. fa presente che, come
risulta dagli atti del processo, tutti gli elementi della fattispecie (inizio del
rapporto assicurativo, periodo di malattia, richiesta di accreditamento dei
relativi contributi figurativi, presentazione della domanda di pensione) si
sono verificati prima che entrasse in vigore il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
E soggiunge che nel giudizio di merito parve, ad esso I.N.P.S., che stesse a
favore dell'applicazione dello ius superveniens la natura pubblica del
rapporto. Ma successivamente lo stesso I.N.P.S. ha considerato che le finalità
del rapporto medesimo e la sua struttura assicurativa potrebbero indurre a
dubitare che tale considerazione sia davvero prevalente, quando si tratti di
far venir meno gli effetti di una situazione di fatto che ha determinato un
diverso assetto dell'equilibrio aleatorio connaturale con il rapporto previdenziale.
Nel merito, si osserva che a fondamento
della contribuzione figurativa sono posti i periodi della vita del lavoratore
nei quali il rapporto di lavoro assicurabile é rimasto interrotto o sospeso per
cause che il legislatore ha reputato meritevoli di particolare considerazione,
al fine di non gravare il lavoratore medesimo con una conseguente interruzione
o sospensione della tutela previdenziale.
Rammentate tali cause (prevedute nell'art.
56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218),
si afferma che l'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ha carattere di
precetto coordinatore anche quando dispone che per ottenere il riconoscimento
dei periodi di malattia, di degenza sanatoriale e di disoccupazione
indennizzata, occorre che l'assicurato possa far valere almeno un anno di
contribuzione nell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti nel
quinquennio precedente.
Non può esservi tutela assicurativa - così
all'uopo argomenta l'I.N.P.S. - dei rischi di disoccupazione e di malattia
tubercolare, se non sussiste, per la tubercolosi, l'anno di contribuzione nel
quinquennio precedente (art. 17 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636) o, per la
disoccupazione, un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del
periodo di assicurazione (art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636).
Conseguentemente, l'utilizzazione di tali
periodi, anche ai fini della pensione di invalidità e di vecchiaia, non può
essere disgiunta da quella medesima condizione di legge, alla quale é subordinato
il diritto a conseguire la prestazione antitubercolare o di disoccupazione,
poiché é il periodo di godimento della prestazione quello utilizzabile come
periodo di contribuzione figurativa.
Per quanto attiene, poi, all'acquisto del
beneficio per i periodi di malattia, l'I.N.P.S. rileva che, a prescindere da
ogni argomentazione che potrebbe essere suggerita dall'opportunità, per il
legislatore, di regolare armonicamente la disciplina di materie simili, sta in
fatto che il precetto si ispira ad un principio immanente nell'ordinamento
previdenziale. E cioè quello secondo il quale affinché possano annullarsi gli
effetti dell'interruzione del rapporto di lavoro, rispetto al rapporto
assicurativo, occorre che questo rapporto abbia acquistato e mantenuto - una
effettiva realtà ed un'adeguata consistenza.
Per dimostrare tale assunto si premette che
il riconoscimento del periodo di malattia, anche a norma dell'art. 56 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, era essenzialmente legato ad un rapporto
assicurativo attuale ed efficace e che l'art. 55 dello stesso decreto sancisce
la decadenza dal diritto a versare il contributo obbligatorio, ove sia
inutilmente decorso il termine di cinque anni, sanzionando, così, il principio
che l'inadempimento quinquennale dell'obbligo di contribuire produce una
interruzione insanabile del rapporto assicurativo.
Ciò posto, si fa presente che la legge del
1952, n. 218, ha definito in relazione alla ipotesi più rilevante di
interruzione del rapporto (prosecuzione volontaria) i requisiti perché si
riconoscano attualità ed efficacia al rapporto stesso, richiamando e
confermando la regola (art. 5 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636) secondo la quale
occorre il minimo dell'anno di contribuzione nel quinquennio perché si
mantengano gli effetti del rapporto interrotto. Di conseguenza, il legislatore
delegato si sarebbe limitato ad adeguare a tale principio la regolamentazione
del caso di malattia, conservando efficacia al rapporto assicurativo
interrotto, oltre tutto senza gravame alcuno per i lavoratori.
Relativamente all'art. 11, l'I.N.P.S.
osserva che esso contiene soltanto norme di attuazione, le quali, in parte,
integrano ed in parte sostituiscono gli artt. 37 e 38 del regolamento 28 agosto
1924, n. 1422, in senso sostanzialmente più favorevole all'assicurato.
Esonerano cioè questo dall'obbligo della tempestiva denuncia, quando per la
malattia abbia goduto dell'assistenza di un altro ente previdenziale; assegnano
un termine molto lungo per presentare la denuncia (60 giorni) senza sanzione di
decadenza, riconoscendo alla denunzia stessa effetti retroattivi.
Né fondatamente l'assicurato potrebbe
dolersi - argomenta ancora l'I.N.P.S. - dell'esclusione dal riconoscimento ai
fini dei contributi figurativi delle malattie di durata inferiore ai 15 giorni
(anziché 7). Il danno, infatti, che può derivare da tale innovazione sarebbe
solo apparente, considerando il progresso della regolamentazione delle
condizioni di lavoro, intercorso tra il 1924 ed il 1957. Del che convincerebbe
l'art. 2110 del Codice civile, atteso che una malattia di durata così breve non
interrompe il rapporto di lavoro e, quindi, la tutela previdenziale.
L'I.N.P.S., pertanto, conclude chiedendo
che la Corte dichiari manifestamente infondata la questione della illegittimità
costituzionale degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
2. - Nel procedimento civile vertente tra
Lamorea Barbara e l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Tribunale di
Catanzaro ha pronunciato ordinanza in data 28 ottobre 1959, disponendo la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale per decidere se l'art. 10 del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, sia o meno in contrasto con la legge di delegazione 4
aprile 1952, n. 218, o con le altre disposizioni di legge cui si riferisce e,
quindi, costituzionalmente illegittimo.
In detta ordinanza si premette che la norma
impugnata é stata emanata in virtù dell'art. 37 della legge (delegante) 4
aprile 1952, n. 218, e che non potrebbero qualificarsi norme di attuazione o di
coordinamento quelle che contrastassero con le norme della legge alla quale
dovrebbe essere data attuazione, in relazione ad altre eventuali leggi.
Ciò posto, si osserva che l'art. 10 del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, é in contrasto con l'art. 4 della legge 4 aprile
1952, n. 218, in quanto prescrive - mentre ciò non é affatto richiesto da
questo ultimo - che l'assicurato, disoccupato o tubercolotico, per beneficiare
della contribuzione figurativa debba far valere anche un anno di contribuzione
effettiva nel quinquennio anteriore, rispettivamente, a ciascun periodo di
disoccupazione indennizzato o di degenza in regime sanatoriale.
Ed é irrilevante, soggiunge l'ordinanza,
che per l'accreditamento figurativo dei contributi il quinto comma dello stesso
art. 4 fa espresso riferimento ai contributi effettivamente versati nell'ultimo
anno. Invero, ciò non significa che l'assicurato debba avere un anno di
contribuzione effettiva nel quinquennio anzidetto, in quanto il precetto
contenuto nel quinto comma dell'art. 4 é pienamente realizzabile, prendendo a
base la media dei contributi versati, qualunque sia il loro numero, nell'ultimo
anno di assicurazione reale.
Nel presente giudizio si sono costituiti
sia la Lamorea che l'I.N.P.S.
La prima, rappresentata e difesa dagli
avvocati Vezio Crisafulli e Franco Agostini ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del primo in via Pasubio n. 1, ha dedotto che l'art. 10 del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, non attua nessun principio o criterio direttivo contenuto
nella legge di delega, ma introduce, al diritto all'accredito di determinati
contributi figurativi, compiutamente disciplinato dalla legge, una grave e
sostanziale limitazione, in nessun modo riconducibile all'ipotesi dell'art. 4
della legge 4 aprile 1952, n. 218, con il quale, anzi, si trova in insanabile
contrasto. Per tale ragione la disposizione impugnata non potrebbe nemmeno
considerarsi diretta a coordinare con la legge del 1952 le norme vigenti sulle
assicurazioni sociali.
Conclude, pertanto, chiedendo che la Corte
dichiari la illegittimità costituzionale dell'art. 10 sopra menzionato per
violazione dell'art. 76 della Costituzione.
L'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli
avvocati Massimo Aureli, Mario Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino Pierini,
ha riprodotto integralmente nelle sue deduzioni quanto eccepito nel giudizio
instauratosi in seguito all'ordinanza 26 ottobre 1959 del Tribunale di Genova e
più innanzi riassunto.
Soltanto la difesa della Lamorea ha
presentato memoria ritualmente depositata nella cancelleria della Corte con la
quale si confutano le argomentazioni avversarie, riportandosi alle precedenti
deduzioni.
Nell'udienza del 21 dicembre 1960 le due
cause sono state discusse congiuntamente e la difesa dell'I.N.P.S. e del
Massone hanno illustrato le tesi già svolte, insistendo nelle conclusioni già
formulate.
Nell'udienza del 10 febbraio 1961 le cause
sono state riprodotte e la difesa ha richiamato le precedenti conclusioni.
Considerato
in diritto
Le due cause, promosse con le ordinanze indicate
in epigrafe, vanno riunite e decise con unica sentenza, identica essendo la
questione di legittimità costituzionale con esse proposta.
La difesa dell'I.N.P.S. relativamente al
ricorso Massone deduce, in via pregiudiziale, che nel caso in esame non
sorgerebbe una questione di legittimità costituzionale. Poiché, si afferma,
tutti gli elementi che costituiscono l'oggetto della controversia (inizio del
rapporto assicurativo - periodo di malattia - richiesta di accreditamenti dei
contributi figurativi - evento-rischio (invalidità) dedotto in assicurazione -
presentazione della domanda di pensione) si sono verificati prima dell'entrata
in vigore del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, la domanda proposta dal Massone
dovrebbe essere decisa applicando la legislazione preesistente (art. 56 R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827, e relative norme regolamentari; artt. 37 e 38 R. D. 28
agosto 1924, n. 1422) e non le norme sopravvenute denunziate a questa Corte per
illegittimità costituzionale. Mancherebbe, secondo l'I.N.P.S., il presupposto
della pertinenza della sollevata questione di incostituzionalità della nuova
legge.
Dallo svolgimento della ordinanza di rinvio
risulta che il Tribunale di Genova non ha omesso il giudizio di rilevanza sulla
proposta eccezione. Invero, con la trasmissione degli atti a questa Corte il
Tribunale ha ritenuto che la questione deve essere decisa applicando il D.P.R.
26 aprile 1957, n. 818.
Passando al merito e limitando l'esame alla
specie riportata nelle summenzionate ordinanze del Tribunale di Genova e del
Tribunale di Catanzaro, la Corte é chiamata a decidere, se l'assicurato affetto
da tubercolosi, per il riconoscimento - ai fini della pensione e della sua
misura - dei periodi di degenza in regime sanatoriale, deve avere versato un
anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti nel quinquennio antecedente a ciascun periodo di degenza.
Sostiene l'I.N.P.S. che l'art. 10, secondo
comma, della legge delegata D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, disponendo che per
il riconoscimento ai fini della pensione e della sua misura, dei periodi di
degenza sanatoriale, l'assicurato affetto da t.b.c. deve, inoltre, far valere
un anno di contribuzione nella assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e
i superstiti nel quinquennio antecedente rispettivamente ciascun periodo di
degenza in regime di assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, detta un
precetto coordinatore con l'art. 17 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636,
convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. Secondo questa norma
l'assicurato ha diritto alle prestazioni antitubercolari, se all'atto della
domanda può fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di
contribuzione nel quinquennio precedente la domanda stessa. E, pertanto, la
utilizzazione dei detti periodi anche ai fini della pensione non può essere
disgiunta dalla stessa condizione alla quale é subordinata la prestazione
antitubercolare; il nuovo precetto viene ad inserirsi nel quadro delle norme
precedenti, coordinando il diritto alla pensione col diritto alle prestazioni
antitubercolari.
Invece, secondo i ricorrenti, la norma del
citato art. 10, emanata in virtù dell'art. 37 della legge delegante 4 aprile
1952, n. 218, é in contrasto con l'art. 4, comma quarto, di questa legge; il quale
dispone che "per i tubercolotici regolarmente assicurati per
l'invalidità... sono considerati come periodi di contribuzione, ai fini del
diritto alla pensione e alla misura della pensione stessa, i periodi di degenza
in regime sanatoriale...". La norma impugnata, subordinando il
riconoscimento dei contributi figurativi al versamento di un anno di
contribuzione nel quinquennio che precede i periodi di degenza sanatoriale,
pone un nuovo limite al diritto alla pensione, violando il citato art. 4 che
equipara per i periodi di degenza sanatoriale i contributi versati ai
contributi accreditati.
La Corte ritiene fondata la questione.
Il sistema relativo al computo dei periodi
di contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione per invalidità si
desume dal disposto coordinato degli artt. 56, comma primo, lett. a, nn. 1, 2,
3, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827; 9, comma primo, n. 2, lett. a e b, del
R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218; 4, comma quarto,
della legge 4 aprile 1952, n. 218.
L'assicurato affetto da tubercolosi
acquista il diritto alla pensione alle seguenti condizioni: che sia
riconosciuto invalido (art. 9, n. 2, modificato); che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risulti versato o
accreditato a favore dell'assicurato il minimo di contributo indicato dalla
legge (art. 9, lett. a, citato); che sussista, nel quinquennio precedente la
domanda di pensione, il minimo di contributi indicato dalla legge (art. 9,
lett. b, citato).
L'art. 56 della citata legge del 1935, n.
1827, sempre agli effetti del diritto alla pensione, prevede alcuni periodi di
contribuzione figurativa (n. 1: servizio militare; n. 2: malattia
tempestivamente accertata; n. 3: stato di gravidanza e di puerperio); ed altri
ancora ne prevede l'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (comma primo:
disoccupazione indennizzata; comma quarto: periodi di degenza sanatoriale e
post-sanatoriale sussidiabili per legge).
Secondo la norma impugnata, ai fini della
pensione, l'assicurato per il computo dei suindicati periodi di contribuzione
figurativa "deve inoltre far valere un anno di contribuzione nella
assicurazione per la invalidità... nel quinquennio antecedente rispettivamente
ciascun periodo di degenza..." (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 818 del
1957); aggiungendo così un requisito nuovo per il diritto alla pensione per
invalidità, non richiesto dalla legge delegante del 1952 n. 218, né da precedenti
disposizioni.
Invero, non é a dubitare che i contributi
accreditati di cui alla lett. a dell'art. 9 modificato sono equiparati ai
contributi versati anche per integrare il minimo di contribuzione che fa
sorgere il diritto a pensione.
Lo stesso é a dirsi per la previsione
dell'art. 9, lett. b, modificato; deve cioé ritenersi che
"sussistono" anche i contributi accreditati per il minimo dalla legge
richiesto nel quinquennio precedente la domanda di pensione. Questa
disposizione, ricollegandosi a quelle dell'art. 6 del D.L. Lgt. 21 aprile 1919,
n. 603, e dell'art. 6 del R.D. 30 dicembre 1923, n, 3184, che consentivano il
computo dei periodi utili ai fini della pensione "ancorché non sia versato
alcun contributo", riproduce sostanzialmente la dizione dell'art. 9 del
R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, secondo la quale é necessario "sussista
almeno un anno di contribuzione...". Soltanto l'art. 60, lett. c, del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, richiedeva la "effettiva
contribuzione". Nel succedersi di queste diverse formulazioni legislative
sulla contribuzione ai fini della pensione, la giurisprudenza in un primo tempo
ritenne che anche sotto l'impero della legge del 1935 fosse sufficiente la
contribuzione figurativa del minimo, indirizzo che fu mantenuto con le leggi
sopravvenute del 1939, n. 636, e del 1952, n. 218, nel senso che per
l'adempimento del requisito minimo di contribuzione fosse sufficiente la
contribuzione figurativa. Ciò é in armonia col sistema della stessa legge del
1952, n. 218, che quando ha preteso che il requisito minimo di contribuzione
fosse effettivamente versato, lo ha espressamente disposto, come nel caso di
prosecuzione volontaria dell'obbligo assicurativo (art. 5, primo comma).
Pertanto, la condizione del versamento di
un anno di contribuzione prescritto dall'art. 10 viola l'art. 4 della legge
delegante n. 218 e l'art. 9 modificato della legge n. 636, le cui disposizioni
regolano compiutamente il diritto alla pensione dell'assicurato invalido. Se il
legislatore delegante avesse voluto introdurre per la pensionabilità un limite,
trattandosi di condizionare un diritto soggettivo, avrebbe introdotto nella
stessa legge delegante il relativo precetto ovvero avrebbe conferito il mandato
di farlo al legislatore delegato.
L'esattezza di questa soluzione trova
conferma nella necessità di tenere distinto il diritto alla pensione dal
diritto alle prestazioni antitubercolari, il quale sorge se "l'assicurato
all'atto della domanda possa fare valere almeno due anni di assicurazione e
almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda
stessa" (art. 17 cit. R.D.L. n. 636 del 1939). Il diritto alle prestazioni
antitubercolari, tra le quali é da comprendere la degenza sanatoriale, e il
diritto alla pensione dell'assicurato affetto da t.b.c. danno luogo a due
distinti rapporti giuridici con disciplina autonoma, con effetto diverso e con
finalità bene stabilite.
La norma dell'art. 10, che utilizza ai fini
del diritto alla pensione un requisito richiesto ad altro scopo, non può farsi
rientrare nei limiti del coordinamento formante oggetto della delegazione. Le
norme di coordinamento hanno lo scopo di eliminare antinomie e lacune contenute
in precedenti disposizioni, modificandole o integrandole (Corte cost. sent. n. 16 del 9
gennaio 1957 e sent. n. 49 del 5
aprile 1957); mentre la regolamentazione dei periodi utili per la
contribuzione figurativa si costruisce agevolmente attraverso la
interpretazione coordinata delle su menzionate disposizioni. Tanto meno la
disposizione dell'art. 10 può qualificarsi norma di attuazione, perché l'art. 4
della legge del 1952, n. 218, contiene tutti gli elementi per la sua attuazione,
né é concepibile che una norma di attuazione introduca un nuovo limite
all'esercizio di un diritto.
Sostiene la difesa dell'I.N.P.S., che la
legislazione previdenziale e la stessa legge delegante sono ispirate al
principio secondo cui per annullare gli effetti della interruzione del rapporto
di lavoro rispetto al rapporto assicurativo, occorre che questo abbia
acquistata e mantenuta una effettiva realtà ed una adeguata consistenza (ex
artt. 55 legge n. 1827 del 1935 e 5 legge n. 218 del 1952, ecc.). In altri
termini, ogni situazione di vantaggio collegata con le assicurazioni sociali
deve essere subordinata al requisito di un minimo di contribuzioni nella
assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia, ecc.
Ma anche ammesso quanto sostiene la difesa
dell'I.N.P.S., a ben considerare il succedersi delle leggi nel campo della
legislazione sociale, affiorano da esse direttive sempre più favorevoli al
lavoratore, soprattutto ai fini del diritto alla pensione; in modo particolare
vanno ricordate le disposizioni che agevolano il raggiungimento del minimo
pensionabile, il mantenimento ai fini della pensione della qualità di
assicurato, il conseguimento del massimo della contribuzione con effetto
integrativo della pensione stessa, il cumulo in taluni casi delle pensioni
previdenziali (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, art. 30; R.D. 28 agosto 1924, n.
1422, art. 71; legge 1928, n. 2900; R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56,
convertito nella legge 6 giugno 1936, n. 1155; R.D.L. 14 giugno 1939, n. 636,
art. 9, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272; legge 4 aprile 1952, n.
218, art. 10, quinto e sesto comma; legge 2 aprile 1958, n. 322, ecc. ecc.).
In questo orientamento deve inserirsi la
norma dell'art. 4 della legge n. 218 del 1952, che consente il massimo
beneficio per la liquidazione della pensione al tubercolotico. Legge che va
collegata a precedenti disposizioni che, agli effetti del diritto alla pensione
e della sua misura, considerano utili, al pari della degenza sanatoriale, i
periodi di servizio militare effettivo, di malattia tempestivamente accertata,
di gravidanza e di puerperio (art. 56, lett. a, nn. 1, 2, 3, R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827), di disoccupazione indennizzata (art. 4, primo comma, legge 4
aprile 1952, n. 218); periodi durante i quali opera la contribuzione
figurativa. Adunque, nel sistema, é la natura della causa interruttiva del
rapporto di lavoro che, riflettendosi sul rapporto assicurativo, dà luogo alla
contribuzione figurativa a beneficio di chi, versando in determinate condizioni
fisiche o nella materiale impossibilità di prestare la sua opera alle
dipendenze del terzo, non può neanche versare i contributi assicurativi. Questa
la ratio che si ricollega alla natura funzionale della contribuzione
figurativa e che discende dalla stessa legge delegante; ratio che si
pone come eccezione al principio richiamato dalla difesa dell'I.N.P.S. per
legittimare la norma impugnata.
Con ordinanza del 26 ottobre 1959 (n. 129
del 1959) il Tribunale di Genova ha ritenuto non manifestamente infondata anche
la questione di legittimità costituzionale riguardante la norma dell'art. 11
del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. Con essa si dispone che, per il
riconoscimento ai fini della pensione dei periodi di malattia, l'assicurato
deve produrre un certificato rilasciato dall'ente assistenziale che lo ha
assistito e, qualora non abbia diritto a tale assistenza, deve denunciare
all'I.N.P.S. entro 60 giorni l'inizio della malattia, allegando dichiarazione
medica di parte. Se la denuncia sia fatta dopo il detto termine e la malattia
perduti, i periodi di malattia sono riconosciuti a decorrere dal 60 giorno
anteriore a quello della denuncia. Altra denuncia deve essere fatta
all'I.N.P.S. entro giorni quindici dalla cessazione della malattia con dichiarazione
medica. In caso di inosservanza sono riconosciuti i soli periodi di malattia
comprovati dalla documentazione già presentata. Ai fini predetti non sono
riconosciute le malattie di durata inferiore ai quindici giorni.
Si assume dalla difesa del Massone che la
su riferita norma sarebbe in contrasto con l'art. 56, lett. a, n. 2, del R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827, secondo il quale per beneficiare del computo utile, ai
fini della pensione, dei periodi di malattia, la malattia deve essere
"tempestivamente accertata".
La norma denunziata pone, invece, un
duplice limite al diritto dell'accreditamento: il termine di giorni sessanta
per la denuncia della malattia; il mancato riconoscimento, ai fini del diritto
alla pensione, delle malattie di durata inferiore ai quindici giorni.
La eccezione va parzialmente disattesa.
Invero, il regolamento per la esecuzione
del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422,
fa obbligo di provare con dichiarazione medica la durata della malattia ai fini
del computo dei rispettivi periodi dei contributi figurativi (art. 37, primo
comma) e autorizza gli Istituti di previdenza ad accertarne periodicamente la
durata (art. 38, secondo comma).
Per quanto la parola della legge non vi
accenni, dalla stessa natura della materia si desume la necessità di fissare un
termine.
La denuncia in qualunque tempo non avrebbe
consentito controlli pur necessari da parte degli Istituti di previdenza
sociale.
A ciò provvide la circolare della Direzione
generale della Cassa dell'11 febbraio 1926, n. 3577, che, richiamandosi alla
precedente circolare del 10 giugno 1922, n. 39, dispone che "il
certificato di malattia deve essere rilasciato inizialmente al termine della
prima quindicina con riserva di denunciare l'epoca di risoluzione. Allorquando
questa ultima siasi verificata e non oltre il quinto giorno verrà rilasciata
analoga dichiarazione finale".
Il legislatore del 1935 col richiedere
"il tempestivo accertamento" della malattia (art. 56, lett. a, n. 2,
cit. R.D. n. 1827), ne ha rimesso la valutazione alla discrezionalità del
giudice, il quale può trarre indici di orientamento dalle su menzionate
disposizioni. Ha lasciato, peraltro, lo stesso assicurato arbitro di procedere
alla denunzia, la cui tempestività costituisce un requisito essenziale per la
concessione del diritto alla pensione, come ha costantemente ritenuto la
giurisprudenza. Ciò posto, l'art. 11, comma primo, col fissare un termine per
la denuncia della malattia (giorni sessanta) limita la discrezionalità del
giudice, dando maggiore certezza al diritto dell'assicurato; dispensando, poi,
questi dall'obbligo della denuncia quando abbia goduto dell'assistenza di altro
ente assistenziale e dando effetto retroattivo alla denunzia tardiva, crea indubbiamente
una situazione di vantaggio rispetto alle leggi precedenti.
La disposizione impugnata, senza introdurre
elementi nuovi nel computo dei periodi di malattia per i contributi figurativi,
stabilisce le modalità per fare valere detto periodo ai fini del diritto alla
pensione. E, pertanto, le norme dell'art, 11, primo comma, possono
classificarsi tra quelle di attuazione di precedenti disposizioni cui fanno
riferimento (artt. 37 e 38 R.D. n. 1422 del 1924; 56, lett. a, n. 2, R. D. 1935
n. 1827), perciò sono immuni dal lamentato vizio di incostituzionalità.
Infine, il non riconoscimento della
malattia di durata inferiore ai quindici giorni ai fini del computo dei periodi
di contribuzione figurativa, non é in armonia col sistema che si esprime anche
con quanto dispone l'art. 38, primo comma, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422,
che limita la esclusione alle malattie di durata inferiore ai sette giorni.
Questa innovazione lede il diritto del lavoratore invalido al summenzionato
beneficio dei contributi figurativi e non é coordinata ad alcuna norma della
legge delegante, né con un principio che possa desumersi dal sistema della
legislazione previdenziale, la quale ha espressamente considerato il problema
delle brevi malattie, escludendo le provvidenze in oggetto soltanto per le
malattie di durata inferiore ai sette giorni.
E, pertanto, la norma dell'art. 11, parte
ultima, eccedendo i limiti della delega specificati nell'art. 37 della legge 4
aprile 1952, n. 218, deve richiararsi costituzionalmente illegittima.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sulle cause
indicate in epigrafe:
a) respinge la eccezione pregiudiziale
sollevata dalla difesa dell'I.N.P.S.;
b) dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione
agli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4, quarto comma, della
legge 4 aprile 1952, n. 218, - secondo il quale "l'assicurato deve inoltre
far valere un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità... nel
quinquennio antecedente... ciascun periodo di degenza sanatoriale" - in
riferimento agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della
Costituzione;
c) dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 11, parte ultima, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione
all'art. 38, comma primo, del R. D. 28 agosto 1924, n. 1422 - secondo il quale
"non sono riconosciute ai fini predetti (dei contributi assicurativi) le
malattie di durata inferiore ai quindici giorni" - in riferimento agli
artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della Costituzione;
d) dichiara non fondata la questione
sollevata con la summenzionata ordinanza del Tribunale di Genova sulla
legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, in relazione all'art. 56, lett. a, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827 - riguardante il termine per la denuncia della malattia - in
riferimento agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1961.