SENTENZA
N. 3
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, secondo periodo, del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1961
dal Tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Scalise Carlo e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 159 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245
del 30 settembre 1961.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Scalise Carlo;
udita nell'udienza
pubblica del 14 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito l'avv. Franco
Agostini, per Scalise Carlo.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
civile vertente fra Scalise Carlo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
il Tribunale di Padova ha pronunziato ordinanza, in data 14 luglio 1961, con la
quale ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,
in relazione agli artt. 5, terzo comma, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Nell'ordinanza si
premette che questa Corte, con sentenza n. 35 del
30 giugno 1960, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma
delegata contenuta nella prima parte del primo comma dell'art. 16 suindicato,
siccome eccedente i limiti della delega di cui all'art. 37 della legge 4 aprile
1952, n. 218. Secondo tale norma "i contributi volontari per
l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non possono
essere versati per i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme
di previdenza sostitutive dell'assicurazione o per i periodi che comportino
diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione". Si assume che
ugualmente viziata, per le stesse ragioni, sia anche la norma contenuta nel
secondo periodo del primo comma dello stesso art. 16, per il quale
"parimenti, i contributi non possono essere versati per i periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione a carico dell'assicurazione
obbligatoria, o delle forme di previdenza o dei trattamenti sopracitati".
Si adduce che la norma in parola non ha carattere transitorio, né può essere
considerata norma di attuazione o di coordinamento; al contrario, pone una
restrizione al diritto del lavoratore alla prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria, ignota alla legge delegante 4 aprile 1952, n.
218, la quale ha disciplinato altresì compiutamente (art. 5) detta
prosecuzione, indicando i casi nei quali essa é preclusa.
L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961.
Nel presente giudizio
si é costituito soltanto il pensionato Carlo Scalise, rappresentato e difeso
per atto notaio Grassi di Padova dagli avvocati Vezio Crisafulli e Franco
Agostini. Nelle deduzioni depositate in cancelleria l'11 ottobre 1961, anche lo
Scalise si richiama alla statuizione della sentenza n. 35 del
30 giugno 1960 di questa Corte; ed aggiunge, poi, le medesime
argomentazioni addotte dal Tribunale per dimostrare la illegittimità
costituzionale della norma in questione.
Considerato
in diritto
La norma dell'art.
16, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 - la quale
stabilisce che "i contributi volontari per l'assicurazione invalidità,
vecchiaia e superstiti non possono essere versati per periodi successivi alla
data di decorrenza della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria o
delle forme di previdenza suindicate" (forme di previdenza sostitutive
della assicurazione od altro trattamento obbligatorio di pensione) - modifica
sostanzialmente la regolamentazione della prosecuzione volontaria nelle
assicurazioni obbligatorie della previdenza sociale, e pone delle restrizioni
al diritto del lavoratore, non contenute nella legge n. 218 del 4 aprile 1952,
né in altre leggi vigenti in materia. Inoltre, siffatte restrizioni contrastano
con i principi affermati implicitamente nella legge del 1952, siccome risulta
anche dal fatto che l'I.N.P.S. - in applicazione dell'impugnato art. 16 - ha
revocato le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria concesse quando non era ancora entrata in vigore la legge
delegata; e lo stesso legislatore delegato ha dovuto dettare una norma
transitoria, per cui "si considerano comunque validi a tutti gli effetti i
contributi volontari versati sino alla data di entrata in vigore del presente
decreto" (art. 16, ultimo comma).
Per altro, le ragioni
che sono state poste a fondamento della decisione di questa Corte n. 35 del 30 giugno 1960 - la quale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale, per eccesso di delega, della norma contenuta nel primo periodo
dello stesso primo comma dell'art. 16 - valgono anche per la norma in esame.
L'art. 5 della legge 4
aprile 1952, n. 218 - la quale ha riordinato la materia dell'assicurazione
obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, modificando ed integrando le
leggi del 1935 e del 1939 - ha disciplinato compiutamente la prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria, concedendo tale diritto a
"tutti" gli assicurati della previdenza sociale, in caso di
interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, oppure qualora venga meno
l'obbligo assicurativo per il compimento dell'età pensionabile, subordinando tale
concessione soltanto a due condizioni: 1) l'autorizzazione dell'Istituto della
previdenza sociale; 2) la sussistenza di determinati requisiti di contribuzione
obbligatoria. Nessuna limitazione vien posta dalla legge in relazione a
condizioni soggettive dell'assicurato ed in ispecie ad altri rapporti
assicurativi ai quali lo stesso partecipi.
Né é a dire che il
divieto per i pensionati di usufruire del beneficio della prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria sia disposto da altre vigenti leggi
con le quali quella del 1952 debba essere coordinata. Perché, al contrario, la
legislazione sulle assicurazioni della previdenza sociale si é sempre più
ispirata a principi di favore per il lavoratore fino ad ammettere il cumulo
della pensione della previdenza sociale con altre pensioni. Come é stato di già
affermato nella sentenza n. 35 del 1960 di questa Corte, l'art. 10 della legge del
1952 prevede il cumulo di più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità la vecchiaia e superstiti e dei trattamenti sostitutivi di
tale assicurazione, sia pure al fine di regolare i minimi di pensione, mentre
dagli artt. 38, n. 2, e 42 della legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si desume
soltanto che non possono coesistere due assicurazioni obbligatorie per lo
stesso rapporto di lavoro, e non già che sia proibita la prosecuzione
volontaria dell'assicurazione generale contemporaneamente ad altra
assicurazione obbligatoria.
É, dunque, ammesso il
cumulo di pensioni; onde il pensionato non può essere privato del beneficio
della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia o per la tubercolosi, al fine di conservare i diritti
derivanti dalla assicurazione stessa o di raggiungere i requisiti minimi per il
diritto a pensione (art. 5, primo comma, della legge n. 218 del 1952).
La Corte ritiene,
pertanto, che la norma dell'art. 16, primo comma, secondo periodo, del D.P.R.
n. 818 dell'anno 1957 - che toglie tale beneficio al pensionato - eccede dai
limiti della delega conferita dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale del primo comma, secondo periodo, dell'art. 16 del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 5, terzo comma, e 37
della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 12 febbraio 1963.