SENTENZA
N. 68
ANNO
1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI,
Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 9
novembre 1960, n. 27, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 15
novembre 1960, n. 51, concernente "conferimento delle farmacie della
Provincia di Bolzano, gestite provvisoriamente da più di cinque anni",
promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,
notificato il 14 dicembre 1960, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 24 del Registro ricorsi 1960.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige;
udita nell'udienza
pubblica del 25 ottobre 1961 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
uditi l'avv. Giuseppe
Guarino, per la Provincia di Bolzano, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Valente Simi, per la Regione.
Ritenuto
in fatto
Con deliberazione 24
novembre 1960, adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 48, n. 7, dello
Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige - deliberazione ratificata
dal Consiglio -, la Giunta provinciale di Bolzano decideva di impugnare davanti
alla Corte costituzionale la legge della Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre
1960, n. 27, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 15 novembre
1960, n. 51, concernente "conferimento delle farmacie della Provincia di
Bolzano, gestite provvisoriamente da più di cinque anni".
Il Presidente della
Giunta provinciale di Bolzano - rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi
Sand e Giuseppe Guarino, con elezione di domicilio in Roma presso quest'ultimo
- ha prodotto ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Presidente della Giunta regionale, rispettivamente il 13 e il 14 dicembre 1960,
e depositato nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 1960, ricorso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 7 gennaio 1961, n. 6.
Nel ricorso la difesa
della Giunta provinciale osserva che nella Provincia di Bolzano esistono
tredici farmacie, tutte gestite in base ad autorizzazione provvisoria, e che
undici di esse, le quali si trovano in altrettanti Comuni con popolazione
prevalentemente di lingua tedesca, sono rette da titolari provvisori
appartenenti al gruppo etnico italiano.
Con la citata legge
n. 27 del 1960, le attuali assegnazioni provvisorie verrebbero ad essere
trasformate, senza concorso, in definitive, con assegnazione di farmacie a
cittadini di lingua italiana nei Comuni con prevalenza di popolazione di lingua
tedesca.
Ciò premesso, la
difesa della Giunta provinciale denuncia la illegittimità costituzionale della
legge impugnata per i seguenti motivi:
1) violazione
dell'art. 4 dello Statuto Trentino-Alto Adige in relazione all'art. 97, ultimo
comma, della Costituzione e all'art. 105 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Al riguardo osserva
che la potestà legislativa della Regione deve esercitarsi in armonia con la
Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e che in
materia di farmacie costituisce principio fondamentale che le stesse siano
assegnate in modo definitivo solo a mezzo di concorso. Ciò risulta sia
dall'art. 105 del T.U. delle leggi sanitarie, sia dall'art. 97 della
Costituzione, il quale é applicabile ogni volta che all'esercizio di funzioni
pubbliche o di rilevanza pubblica si accede solo in numero limitato di posti,
previa dimostrazione del possesso di determinati requisiti.
La legge impugnata
viola tale principio in quanto assegna le farmacie in via definitiva, senza
concorso, agli attuali titolari provvisori;
2) violazione degli
artt. 2, 4, 82, 84 e 85 dello Statuto e degli artt. 3, 6 e 10 della
Costituzione in relazione all'accordo De Gasperi - Gruber, reso esecutivo con
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430,
ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, e agli artt. 69 - 71 del D.P.R.
30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto.
La difesa della
Giunta provinciale deduce che l'accordo De Gasperi - Gruber stabilisce che le
norme legislative debbono con sentire nei Comuni bilingui l'uso della lingua
tedesca su base di parità: questa norma deve essere osservata sia perché fatta
propria dall'ordinamento italiano, sia perché l'art. 10 della Costituzione
obbliga al rispetto degli impegni internazionali.
Le altre norme della
Costituzione e dello Statuto sopra indicate - prosegue la difesa - sono dettate
a tutela delle minoranze linguistiche, consacrano il principio della
eguaglianza dei cittadini indipendentemente dalla loro lingua, disciplinano la
rappresentanza proporzionale dei gruppi negli organi degli enti locali,
sanciscono la parità dei gruppi linguistici, assicurano l'uso della lingua
tedesca nella vita pubblica dei cittadini.
La legge impugnata é
in contrasto con tali norme, sia perché contempla l'assegnazione definitiva di
farmacie in Comuni bilingui a cittadini italiani, sia perché impedisce a
farmacisti di lingua tedesca di poter aspirare alla titolarità di farmacie
disponibili in condizioni di parità da accertarsi mediante concorso;
3) violazione del
principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto la
legge, con norma retroattiva, assegna in via definitiva le farmacie a soggetti
sostanzialmente già noti al legislatore in base alle loro condizioni personali,
senza alcuna ragione obiettiva o di pubblico interesse, idonea a giustificate
il diverso trattamento rispetto a tutti gli altri farmacisti.
La difesa della
Giunta provinciale conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare la
illegittimità costituzionale della legge regionale 9 novembre 1960, n. 27.
Il Presidente della
Giunta della Regione, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, si é costituito in giudizio con deduzioni depositate nella cancelleria
della Corte il 9 gennaio 1961.
L'Avvocatura dello
Stato osserva, in via preliminare, che la legge impugnata fa parte di un gruppo
di provvedimenti con i quali la Regione ha inteso sistemare in maniera
definitiva, venendo incontro alle legittime aspettative degli interessati,
talune situazioni sorte come provvisorie e poi protrattesi nel tempo per i noti
eventi bellici e post-bellici.
Nel settore
sanitario, sia i posti vacanti di medici condotti, di veterinari e di
ostetriche, sia quelli delle farmacie erano stati assegnati a titolo
provvisorio in attesa di poter bandire regolari concorsi. Per soddisfare le
aspettative di detti elementi provvisori, che da molti anni ormai compivano il
loro servizio con generale soddisfazione, la Regione ha emanato due distinte
leggi: l'una del 19 settembre 1960, n. 16, concernente il passaggio in pianta
stabile, senza concorso, dei sanitari condotti in servizio interino da oltre un
quinquennio; l'altra del 9 novembre 1960, n. 27, ora impugnata dinanzi a questa
Corte.
La prima legge, che é
informata alla stessa ratio ed ha la stessa struttura della seconda, non é
stata impugnata.
Ciò premesso,
l'Avvocatura osserva:
1) non é a parlarsi di
violazione di un principio dell'ordinamento giuridico dello Stato per il quale
le farmacie debbono essere assegnate per pubblico concorso.
Dubbia, anzitutto, é
l'esistenza stessa di un siffatto principio; comunque, é agevole rilevare che
nella materia di cui trattasi (assistenza sanitaria) la Regione ha potestà
legislativa primaria (art. 4, n. 12, dello Statuto).
Né vale richiamare
l'art. 97 della Costituzione, perché esso si riferisce manifestamente agli
uffici della pubblica Amministrazione e fa salva alla legge ordinaria la
potestà di disporre - come spesso é avvenuto - deroghe al sistema del pubblico
concorso;
2) in ordine al
secondo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 2, 4, 82, 84 e 85
dello Statuto in relazione all'accordo De Gasperi - Gruber, in quanto la legge
impugnata, in contrasto con tali norme, verrebbe ad assegnare farmacie a
cittadini di lingua italiana senza prova della conoscenza della lingua tedesca,
l'Avvocatura dello Stato osserva che i principi contenuti in dette norme
disciplinano la organizzazione della pubblica Amministrazione e non sono
applicabili alle farmacie.
Parimenti infondata
é, ad avviso dell'Avvocatura, la doglianza in ordine alla violazione delle
norme che dispongono la ripartizione dei pubblici impieghi in proporzione alla
consistenza dei gruppi etnici, perché essa muove dall'erroneo convincimento che
la titolarità di una farmacia costituisca un pubblico impiego;
3) per quanto, poi,
attiene all'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura
osserva che risponde proprio ad una esigenza di equità la sistemazione di
posizioni di fatto lungamente protrattesi nel tempo con generale soddisfazione;
questi stessi motivi hanno spesso indotto il legislatore a disporre
inquadramenti, creazioni di ruoli transitori e simili provvedimenti.
La censura in esame
esulerebbe, peraltro, dalla sfera di competenza della Provincia, che difetta al
riguardo di legittimazione.
La difesa della
Regione conclude chiedendo che piaccia alla Corte respingere il ricorso perché
manifestamente infondato sotto ogni profilo.
La difesa della
Provincia ha depositato in cancelleria in data 11 ottobre 1961 una memoria,
nella quale replica alle argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato e
ulteriormente svolge le considerazioni enunciate nel ricorso.
In particolare, la
difesa si sofferma su quanto si riferisce all'uso della lingua, osservando che
la legge impugnata pone i cittadini di lingua tedesca in condizioni di
inferiorità rispetto a quelli di lingua italiana nei rapporti con i farmacisti
per la richiesta sia di medicinali sia di consigli in materia.
La difesa osserva,
poi, che una legge regionale, a norma dell'art. 82 dello Statuto, può essere
impugnata dalle Province anche per violazione della Costituzione e per
violazione del principio di parità tra gruppi linguistici; norma quest'ultima
che ha non solo natura procedurale, ma anche sostanziale.
Nella memoria in
esame si prospetta, inoltre, che la legge impugnata in quanto disciplina
rapporti già tutti verificatisi (esercizio provvisorio delle farmacie per
cinque anni) e ad essi attribuisce nuovi effetti per il futuro (assegnazioni
definitive delle farmacie), avrebbe violato altro principio, quello della
irretroattività delle leggi regionali. Il principio dell'irretroattività delle
leggi, affermato dalla Costituzione solo per la materia penale, data la
formulazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, si
presenta come un principio generale dell'ordinamento giuridico, che la legge
impugnata avrebbe dovuto rispettare ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.
La difesa della
Giunta provinciale conclude insistendo, in via principale, per l'accoglimento
del ricorso. In via subordinata, solleva questione di legittimità
costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n.
307, e 8 agosto 1959, n. 688, "qualora da essi si facesse discendere la
normativa regionale"; in quanto, dettando norme di attuazione
rispettivamente in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e di uso della
lingua, tali decreti non avrebbero garantito la parità linguistica nel pubblico
esercizio delle farmacie.
Alla pubblica udienza
l'avvocato Guarino, per il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Simi hanno svolto le deduzioni e
confermato le conclusioni di cui agli scritti difensivi.
Considerato
in diritto
1. - L'Avvocatura
dello Stato, nelle sue deduzioni, ha accennato ad una pregiudiziale di
inammissibilità del ricorso limitatamente al motivo riferito all'art. 3 della
Costituzione, in quanto la Provincia non sarebbe legittimata a sollevare
siffatta questione. L'eccezione deve essere senz'altro disattesa, perché la
Corte ha in altre analoghe occasioni affermato che, data la particolare
struttura dell'ordinamento della Regione Trentino - Alto Adige e nel quadro
delle peculiari esigenze che ne derivano, ciascuna Provincia nei riguardi della
Regione o dell'altra Provincia può e deve vegliare a che le rispettive leggi
non violino anche la Costituzione (sentenza n. 40 del
1960).
Nella discussione
orale l'Avvocatura ha adombrato una più larga portata dell'eccezione di
inammissibilità, deducendo mancanza di interesse da parte della Provincia nel
proporre il ricorso; ma per le considerazioni or ora enunciate l'eccezione
anche in tale formulazione deve essere respinta.
2. - Come primo
motivo del ricorso, la Provincia deduce che la legge regionale 9 novembre 1960,
n. 27, concernente "conferimento delle farmacie della Provincia di Bolzano
gestite provvisoriamente da più di cinque anni", sarebbe in contrasto con
l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige in relazione
all'art. 105 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per il
quale l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia non può essere
concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli giudicato da apposita
commissione, ed all'art. 97, ultimo comma, della Costituzione, il quale dispone
che agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante con corso
salvo i casi stabiliti dalla legge.
Secondo la difesa
della Provincia, in materia di farmacie la regola del concorso per la loro
definitiva assegnazione assurgerebbe a principio dell'ordinamento giuridico
dello Stato, onde la legge impugnata, violando tale principio, avrebbe valicato
i limiti stabiliti per la legislazione regionale dall'art. 4 dello Statuto.
La Corte non ritiene
fondate le deduzioni della Provincia. L'art. 105 del T.U. delle leggi sanitarie
- cui si uniforma l'art. 2, n. 3, delle norme di attuazione dello Statuto in
materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, emanate con D.P.R. 18 febbraio
1958, n. 307 - fissa un principio che riguarda il settore sanitario e
precisamente quello farmaceutico.
I principi
dell'ordinamento giuridico sono stati già delineati da questa Corte con
sentenza n. 6 del 1956 proprio ai fini degli artt. 4 e 11 dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige e alla detta sentenza può qui farsi riferimento.
I principi
dell'ordinamento giuridico non si identificano con i principi fissati dalle
leggi dello Stato per singoli settori e per singole materie. A conferma di ciò
vale osservare che nel sistema adottato negli Statuti speciali per il Trentino
- Alto Adige e per la Sardegna i principi dell'ordinamento giuridico si
differenziano da quelli stabiliti dalle leggi dello Stato: i primi
costituiscono limiti alla potestà legislativa primaria (artt. 4 e 11 St.
T.-A.A. ; art. 3 St. Sa.); i secondi, invece, rappresentano limiti alla potestà
legislativa secondaria (artt. 5 e 12 St. T.-A.A. ; art. 4 St. Sa.).
Il principio del
concorso nel settore farmaceutico non costituisce, quindi, limite invalicabile
per la legislazione primaria regionale ex art. 4 dello Statuto Trentino-Alto
Adige; onde é consentito alla Regione, alla quale é attribuita legislazione
primaria in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera (art. 4, n. 12,
dello Statuto), di emanare in quel settore disposizioni in ordine a particolari
sue situazioni ed esigenze.
La difesa della
Provincia ha invocato, a rincalzo delle deduzioni riferite all'art. 4 dello
Statuto, le norme dell'ultimo comma dell'art. 97 della Costituzione; ma reputa
la Corte che il principio stabilito in detto comma - il quale, peraltro,
testualmente ammette deroghe in casi stabiliti dalla legge - non possa essere
invocato a proposito della assegnazione di farmacie, perché, comunque si voglia
qualificare l'assegnazione delle farmacie, devesi riconoscere che essa non
costituisce conferimento di impiego nella pubblica Amministrazione.
Le farmacie, infatti,
nonostante il carattere pubblicistico della loro disciplina, determinato da
esigenze inerenti alla tutela sanitaria, restano imprese private sia pure
sottoposte a rigorosi controlli.
Nel ricorso é stata
adombrata altra censura alla legge regionale (censura sulla quale la difesa é
ritornata nella sua memoria), secondo la quale la legge impugnata sarebbe
retroattiva e come tale illegittima. La Corte ritiene che questioni relative a
leggi retroattive qui non si pongano, perché la legge di cui si discute non ha
tale carattere, essa, infatti, stabilisce presupposti e condizioni per la sua
futura applicazione.
3. - Con altro motivo
del ricorso si prospetta la violazione dell'art. 10 della Costituzione, in
rapporto all'accordo De Gasperi-Gruber. Si rileva, in proposito, che con la sentenza n. 32 del
1960 la Corte ha affermato che il richiamato articolo si riferisce non a
singoli impegni assunti dallo Stato in campo internazionale, ma solo alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Vero é che l'art. 4
dello Statuto impone alla Regione l'obbligo di non compiere atti dai quali
possa, comunque, derivare una violazione degli obblighi internazionali dello
Stato e tale é l'accordo De Gasperi-Gruber reso esecutivo in Italia. Occorre,
quindi, esaminare se la legge impugnata abbia determinato una violazione
dell'accordo di Parigi; ma anche sotto questo profilo non si ravvisa alcuna
violazione. Il ricordato accordo stabilisce il principio dell'uso su base di
parità delle lingue italiana e tedesca, con riferimento testuale alle pubbliche
Amministrazioni, ai documenti ufficiali e alla nomenclatura topografica, nonché
il principio di eguaglianza di diritto per l'ammissione ai pubblici uffici; ma
tali principi non debbono essere necessariamente intesi come estensibili a
settori e rapporti diversi da quelli indicati.
Nella specie trattasi
di attività farmaceutica, la quale, come si é detto, ha natura di attività
privata anche se sottoposta a rigorosa disciplina.
4. - La precedente
indagine conduce all'esame di altro motivo del ricorso, con il quale si
denuncia la violazione degli artt. 3 e 6 della Costituzione e degli artt. 2 e
82 dello Statuto speciale in rapporto al principio dell'eguaglianza dei
cittadini senza distinzione di lingua, alla tutela delle minoranze
linguistiche, alla parità di diritti dei cittadini, qualunque sia il gruppo
linguistico al quale appartengano, e al principio di parità tra i gruppi
linguistici.
Ora la legge
impugnata non prende in considerazione i gruppi linguistici come tali, nei
singoli interessati in rapporto alla lingua da essi parlata.
La legge si riferisce
a situazioni obbiettive determinate da ragioni contingenti e particolari. Come
leggesi nella relazione al disegno presentata al Consiglio regionale e
acquisita agli atti, le disposizioni contenute nella legge, movendo dal
presupposto di fatto che per vari anni nella Provincia di Bolzano a causa di
varie circostanze non é stato possibile bandire concorsi farmaceutici, tendono
ad assicurare una definitiva sistemazione - previo accertamento delle
condizioni richieste, da compiersi dall'apposita commissione - a farmacisti
che, indipendentemente da qualsiasi riferimento ai gruppi linguistici di
appartenenza, hanno svolto, in base ad assegnazione provvisoria, l'opera loro
per lungo periodo di tempo.
Il legislatore
regionale così provvedendo non ha inteso dettare norme di privilegio nei
riguardi di determinati soggetti, ma ha preso in considerazione, con
apprezzamento discrezionale per altro non censurabile in questa sede,
circostanze e situazioni particolari valutate nei riguardi non dei singoli
farmacisti, ma di tutti gli appartenenti alla categoria di tali professionisti
esercenti da tempo nella Provincia di Bolzano (sentenze n. 118 del 1957 e n. 70 del 1960). Situazione, a quanto si desume dalla
relazione sopra citata, non diversa da quella determinatasi nei riguardi dei
sanitari interini (medici, veterinari e ostetriche); anche per queste ultime
categorie il Consiglio regionale ha deliberato la legge 19 settembre 1960, n.
16, informata agli stessi criteri e non impugnata davanti a questa Corte.
La difesa della
Provincia ha dedotto, nei motivi del ricorso, che la legge n. 27 del 1960 viola
il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 della Costituzione, in
quanto preclude ad altri farmacisti la possibilità di aspirare all'assegnazione
delle farmacie in parola. Ma la giurisprudenza di questa Corte é costante
nell'affermare che il principio di eguaglianza non deve essere inteso in senso
meccanico e livellatore; esso non esclude che il legislatore possa dettare
norme diverse per regolare situazioni diverse.
Nel caso in esame il
legislatore, nel suo potere discrezionale, ha appunto ritenuto che per la categoria
dei farmacisti con assegnazione provvisoria nella Provincia di Bolzano fosse
rispondente a necessità e ad equità dettare norme particolari, onde non può
dirsi che esse contrastino con il principio di eguaglianza.
5. - Con altra
doglianza mossa dalla difesa della Provincia si denuncia la violazione degli
artt. 54, 84 e 85 dello Statuto, nonché degli artt. 69 - 71 del D.P.R. 30
giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige.
Reputa la Corte che
nessuna di tali norme sia violata dalla legge impugnata. Invero, le
disposizioni dei citati articoli riguardano materie del tutto estranee
all'attività farmaceutica. L'art. 54 stabilisce un principio di rappresentanza
proporzionale dei gruppi linguistici in ordine alla costituzione degli organi
degli enti pubblici locali; gli artt. 84 e 85 garantiscono l'uso della lingua
tedesca nella vita pubblica e nei rapporti con gli organi ed uffici della
pubblica Amministrazione. Parimenti gli artt. 69 - 71 del D.P.R. n. 574 del
1951 dettano disposizioni di attuazione inerenti all'uso della lingua tedesca
nella corrispondenza scritta e nei rapporti orali da parte di organi e pubblici
uffici.
Orbene, tutte le
disposizioni sopra richiamate riguardano l'organizzazione della pubblica
Amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini e non sono, quindi,
riferibili alle farmacie, le quali, sebbene sottoposte a varie forme di
disciplina e di vigilanza, conservano pur sempre il carattere di privata
attività.
6. - La difesa della Provincia
nella sua memoria ha, infine, sollevato, in via subordinata, questione di
incostituzionalità delle norme di attuazione emanate con i decreti del
Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307, in materia di assistenza
sanitaria e ospedaliera, e 8 agosto 1959, n. 688, in materia di uso della
lingua tedesca, per non aver esse dettato precetti atti a garantire la parità
linguistica nell'esercizio delle farmacie.
La questione di
incostituzionalità potrebbe trovare ingresso nel presente giudizio solo nel
caso in cui essa presentasse carattere di incidentalità rispetto alla questione
principale di legittimità proposta con il ricorso.
Questa Corte, con ordinanza n. 22 del
1960 e con sentenza
n. 73 del 1960, ha stabilito che anche nei giudizi davanti ad essa possono
essere sollevate in via incidentale questioni relative alla legittimità
costituzionale delle leggi da applicare, purché tali questioni abbiano
carattere strumentale nel senso che la loro soluzione sia indispensabile per la
decisione della questione principale.
Ora, nel caso di
specie, non ricorrono le precisate condizioni per giustificare l'esame delle
norme di attuazione sopra richiamate; siffatto esame non si porrebbe con
carattere strumentale per risolvere la questione principale di legittimità
costituzionale e, pertanto, l'eccezione deve essere dichiarata infondata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione
pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara
manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, proposta dalla
difesa della Provincia di Bolzano, dei decreti del Presidente della Repubblica
18 febbraio 1958, n. 307, e 8 agosto 1959, n. 688, contenenti norme di
attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige rispettivamente in
materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e in materia di uso della lingua
tedesca;
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione
Trentino-Alto Adige 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento
delle farmacie della Provincia di Bolzano gestite provvisoriamente da più di
cinque anni", in riferimento agli artt. 2, 4, 54, 82, 84 e 85 dello
Statuto speciale per la Regione e agli artt. 3, 6 e 10 della Costituzione;
respinge, in
conseguenza, il ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre
1961.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -
Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 22 dicembre 1961.