SENTENZA
N. 40
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 11
gennaio 1960, n. 1, concernente l'"istituzione del Comitato consultivo regionale
per l'industria", promosso con ricorso del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, notificato il 17 febbraio 1960, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 22 febbraio 1960 ed iscritto al n. 2
del Registro ricorsi 1960.
Vista la costituzione
in giudizio del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige;
udita nell'udienza
pubblica dell'11 maggio 1960 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Luis
Sand, per il ricorrente, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente della Regione Trentino - Aldo Adige.
Ritenuto
in fatto
Con ricorso del 13
febbraio 1960, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al
Presidente della Giunta regionale per il Trentino - Alto Adige il 17 dello
stesso mese, la Provincia di Bolzano, previa deliberazione della Giunta
provinciale adottata in via di urgenza in luogo del Consiglio, ha impugnato
davanti alla Corte costituzionale la legge della Regione Trentino-Alto Adige 11
gennaio 1960, n. 1, concernente l'"istituzione del Comitato consultivo
regionale per l'industria", per i seguenti motivi:
1) violazione degli
artt. 52, 92 e 93 del regolamento interno del Consiglio regionale per il
Trentino-Alto Adige 19 febbraio 1953, relativi al procedimento di formazione
delle leggi regionali;
2) violazione
dell'art. 97 della Costituzione della Repubblica e degli artt. 4, n. 1, 14 e 40
dello Statuto regionale.
Con il primo motivo
di ricorso, la Provincia di Bolzano lamenta che, nel procedimento di formazione
della legge impugnata, il Consiglio regionale non si é attenuto al disposto
degli artt. 52, 92 e 93 del regolamento interno di quel Consiglio, in quanto -
come risulta dal verbale della seduta del 18 novembre 1959 - alla votazione
avevano partecipato 33 consiglieri, mentre 14 non avevano partecipato alle
operazioni di voto. A favore avevano votato 24 consiglieri, mentre 9 avevano
deposto nell'urna solamente la "busta" priva della "scheda"
di votazione.
Il Presidente del
Consiglio regionale affermava che i 9 consiglieri che avevano deposto nell'urna
la sola busta, priva della scheda di votazione, dovevano considerarsi tra i
votanti, in quanto avevano risposto all'appello e avevano compiuto l'operazione
di voto. Pertanto proclamava l'avvenuta approvazione della legge.
Alcuni dei
consiglieri presenti sollevavano delle obiezioni sulla procedura seguita e,
sostenendo che si era verificato un caso di irregolarità nella votazione, ai
sensi dell'art. 92 del regolamento interno, chiedevano che la votazione fosse
considerata nulla e quindi ripetuta.
Il Presidente
dell'Assemblea disattendeva le argomentazioni addotte dai citati consiglieri e
confermava l'avvenuta approvazione della legge, a maggioranza, dichiarando,
agli effetti della votazione, la nullità di 9 voti.
Nella procedura
seguita, la Provincia di Bolzano ravvisa una violazione degli artt. 52, 92 e 93
del regolamento interno del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, i
quali dispongono, rispettivamente: che nel caso di votazione per scrutinio
segreto la verifica del numero legale é data dal computo stesso dei voti (art.
52); che il voto si esprime deponendo nell'urna la scheda con segnato nella
parte interna la parola "sì" o la parola "no", oppure
imbussolando la scheda bianca (art. 92); che i consiglieri prima della
votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del
proprio voto (art. 93).
Poiché tali norme -
ad avviso della Provincia ricorrente - attengono al procedimento di formazione
della legge regionale, esse sono soggette al sindacato di legittimità da parte
della Corte costituzionale.
La Provincia premette
che la legge impugnata era stata originariamente proposta dalla Giunta
regionale in un altro testo che, nell'art. 3, prevedeva la composizione dell'istituendo
Comitato consultivo. Successivamente il citato articolo veniva modificato in
sede di Consiglio regionale per effetto di emendamenti proposti sia dalla
stessa Giunta sia da alcuni consiglieri.
Prima di procedere
alla votazione segreta sull'intero testo dell'articolo in questione, il
Presidente del Consiglio regionale poneva il quesito, di carattere procedurale,
se, nella eventualità che la votazione segreta, che stava per seguire, avesse
dato esito negativo, fosse stato possibile o meno ritornare sul testo
originariamente proposto dalla Giunta regionale. A seguito del dibattito che ne
seguiva, il Presidente si pronunziava per la negativa, in quanto la Giunta
stessa aveva implicitamente rinunziato a tale testo, avendolo sostituito con
altro già accolto dal Consiglio.
La votazione dava
esito contrario. L'art. 3 veniva approvato nel testo attuale, che rinvia al
regolamento di esecuzione della legge la determinazione delle modalità per la
composizione del Comitato.
In tutto ciò la
Provincia di Bolzano ravvisa non solo la violazione dei citati artt. 52, 92 e
93 del regolamento interno del Consiglio regionale, ma anche della Costituzione
della Repubblica e dello Statuto regionale, e precisamente:
1) violazione del
principio costituzionale di concretezza della legge, tanto più che l'art. 40
dello Statuto speciale non consente al Consiglio regionale di delegare alla
Giunta funzioni legislative;
2) violazione del
principio di riserva di legge, di cui all'art. 97 della Costituzione e all'art.
4, n. 1, dello Statuto regionale, secondo i quali i pubblici uffici devono
essere organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il
buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;
3) violazione
dell'art. 14 dello Statuto regionale, secondo il quale la Regione esercita le
funzioni amministrative, delegandole ai Comuni, alle Province e agli altri enti
locali, e valendosi dei loro uffici.
Per tutti questi
motivi, la Provincia di Bolzano chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale
della legge in parola.
Si é costituita in
giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la Regione
Trentino-Alto Adige, la quale, nelle deduzioni del 1 marzo 1960 e nella memoria
del 27 aprile successivo, deduce, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso
della Provincia di Bolzano per difetto del presupposto tassativo e necessario -
l'invasione della propria sfera di competenza - che, solo, legittima la
impugnazione in via principale di una legge regionale da parte di un'altra
Regione o di una delle due Province. Presupposto, questo, che attiene non solo
alla legittimazione ad causam, ma anche all'interesse ad agire, che é il
presupposto indispensabile di ogni azione giudiziaria, compresa quella in sede
costituzionale. E nella specie non si vede quale interesse possa avere la
Provincia di Bolzano ad impugnare la legge regionale n. 1 del 1960.
Sul primo punto -
argomenta la difesa della Regione - é da osservare che l'art. 82 dello Statuto
regionale dispone al primo comma che la legge regionale può essere impugnata
per violazione della Costituzione o dello Statuto o del principio di parità fra
i gruppi linguistici; e, nel terzo comma, afferma che la legge regionale può
essere impugnata anche da una delle due Province. Ora, per poter considerare
legittimata la Provincia ad agire per qualsiasi violazione della Costituzione e
dello Statuto o del principio di parità fra i gruppi linguistici, non é
determinante la considerazione che lo Statuto alto atesino fu approvato
successivamente alla legge costituzionale n. 1 del 1948. Infatti - sostiene
l'Avvocatura dello Stato - ai fini della determinazione dell'ordinamento
costituzionale, Statuto regionale e legge costituzionale del 1948, n. 1, si
devono considerare coevi fra di loro e coevi anche alla Costituzione, onde
l'inammissibilità del principio di successione delle leggi. In conseguenza, se
dovesse sorgere un contrasto fra le norme dello Statuto e quelle della legge
costituzionale n. 1 del 1948, dovrebbero prevalere queste ultime, per effetto
del categorico richiamo contenuto nell'art. 1 della legge costituzionale n. 1
del 1953, di cui non si può negare l'intenzione di armonizzare il sistema delle
garanzie giurisdizionali costituzionali.
Mancanza di
legittimazione ad agire e difetto di interesse renderebbero, perciò,
inammissibile, nel caso che ne occupa, il ricorso della Provincia di Bolzano.
Scendendo all'esame
del primo motivo di ricorso, la difesa della Regione afferma che questo é
inammissibile, anche perché con esso si fa valere una pretesa violazione degli
artt. 52, 92 e 93 del regolamento interno del Consiglio regionale del
Trentino-Alto Adige 19 febbraio 1953. Ora, sostiene l'Avvocatura dello Stato,
le disposizioni inserite nei regolamenti delle assemblee legislative, a meno che
non enuncino principi fondamentali tratti da norme costituzionali, non assumono
valore di norme costituzionali, e, pertanto, la loro eventuale violazione, non
integrando un vizio di legittimità costituzionale, é sottratta al sindacato
della Corte costituzionale. Tale sarebbe il caso dei citati artt. 52, 92 e 93
del regolamento interno regionale del 1953.
Ma il primo motivo -
ad avviso della difesa della Regione - anche infondato, perché dall'esame delle
citate disposizioni del regolamento si evince che, nel caso di votazione a
scrutinio segreto, la verifica del numero legale é fatta in base al numero dei
"voti" (art. 52) ed il voto si esprime deponendo nell'urna la scheda
(art. 92). L'eventuale astensione dal voto, poi, deve essere pubblica e
dichiarata e perciò il Presidente deve accertare il numero dei votanti e degli
astenuti (art. 93). Chi non dichiara di volersi astenere e depone nell'urna la
"busta" consegnatagli insieme alla "scheda", anche se non
esprime alcun voto valido o sottrae la "scheda" - come nella
fattispecie - deve considerarsi "votante" agli effetti del numero
legale, rispondendo, tale criterio - oltre tutto - ai principi generali sulla
buona fede e sulla discordanza tra volontà e manifestazione della stessa.
D'altra parte,
principio fondamentalmente costituzionale in materia - enunciato nell'art. 52
del citato regolamento - é che sia presente il numero legale, non che voti la
maggioranza dei presenti, e pertanto l'eventuale violazione degli altri
principi in esso contenuti non integrerebbe un vizio di legittimità
costituzionale.
Quanto al secondo
motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione del principio
costituzionale di concretezza della legge, la Regione ritiene che questo sia
inammissibile per la sua estrema genericità, ed infondato nel merito, perché,
pur non contenendo, la legge impugnata, disposizioni relative alla composizione
dell'istituendo Comitato consultivo e rinviandone la determinazione al
regolamento di esecuzione della legge, questa é ugualmente operante.
Né si dica - osserva
l'Avvocatura dello Stato - che con tale rinvio si violano gli artt. 97 della
Costituzione, 4, n. 1, e 40 dello Statuto regionale, perché l'art. 97 della
Costituzione, disponendo che i pubblici uffici siano organizzati "secondo
disposizioni di legge", non attua una riserva di legge
"assoluta", ma impone che l'organizzazione dei pubblici uffici sia
attuata "in base" o "secondo" la legge. Il che significa
che il principio é osservato anche quando, come nella specie, la legge si
limita a dettare norme sulle attribuzioni dell'organo, lasciando all'autorità
amministrativa la determinazione della sua composizione, tanto più quando, come
nel caso in esame, trattasi di una commissione con funzioni consultive, che
l'Amministrazione avrebbe potuto istituire addirittura con un provvedimento
proprio.
Né sussiste
violazione dell'art. 14 dello Statuto regionale, perché questo, a prescindere
dalla considerazione che si riferisce alla delega di funzioni amministrative
esecutive e non a quelle consultive, autorizza la Regione ad esercitare
normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni o
a servirsi dei loro uffici, ma non vieta alla Regione di esercitare
direttamente, anche se in via eccezionale, funzioni amministrative. Del resto
la facoltà di delegare ad enti minori le proprie funzioni amministrative é un
principio generale dell'ordinamento costituzionale in attuazione anche del
principio del decentramento amministrativo di cui all'art. 5 della
Costituzione. Ma si tratta pur sempre di una facoltà attribuita all'ente
maggiore, e non di un diritto dell'ente minore, la cui sfera di competenza
garantita dalla Costituzione, come può essere allargata per effetto della
delega, così non é lesa dalla mancata concessione della delega. E ciò sempre a
prescindere dalla considerazione già fatta, e cioè che le norme citate, intese
a snellire l'attività della pubblica Amministrazione ed a renderla più
facilmente accessibile ai privati, si riferiscono alla amministrazione attiva e
non a quella consultiva.
Per queste
considerazioni la difesa della Regione chiede che la Corte dichiari
inammissibile il ricorso della Provincia di Bolzano o, quanto meno, lo respinga
perché infondato nel merito.
Alle argomentazioni
della Regione replica la Provincia di Bolzano con una breve memoria del 24
aprile 1960, con la quale ribadisce le precedenti deduzioni, approfondendone
alcuni punti.
Così, in ordine alla
questione della legittimazione o meno della Provincia ad agire, la ricorrente
sostiene che essa legittimazione le deriva dall'art. 82 dello Statuto
regionale.
Quanto poi
all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Regione, perché
le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale, che si
assumono violate, non costituirebbero norme costituzionali, la Provincia
afferma, invece, che gli artt. 52, 92 e 93 del citato regolamento, nella parte
relativa alla presenza del numero legale e dei votanti, enunciano principi
costituzionali fondamentali, la cui violazione integra un vizio di legittimità
costituzionale. Scende, quindi, all'esame dei singoli articoli, osservando che
l'art. 52 dice esplicitamente che la verifica del numero legale é data dal
computo stesso dei voti; che l'art. 92 prescrive che il voto si esprime
deponendo nell'urna la scheda (e non già la "busta" priva della
scheda); e che l'art. 93 non "impone", ma semplicemente
"facoltizza" la dichiarazione di astensione dal voto. Principi questi
che ripetono quanto disposto dalla Costituzione, in particolare nell'art. 64,
terzo comma.
Nel merito, la
Provincia di Bolzano insiste nella dedotta illegittimità della legge n. 1 del
1960, osservando fra l'altro che il rinvio della determinazione della
composizione del Comitato consultivo per l'industria al regolamento di
esecuzione contrasta sia con l'art. 4, n. 1, dello Statuto regionale, sia con
l'art. 121 della Costituzione, secondo il quale é soltanto il Consiglio
regionale che esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla
Regione.
Infine, contesta
quanto affermato dalla difesa della Regione, e cioè che la delega di funzioni
amministrative di cui all'art. 14 dello Statuto regionale si riferirebbe solo
alle funzioni amministrative, perché la disposizione non fa questa distinzione
e di conseguenza non é l'interprete autorizzato a farla.
Per il resto ripete
le precedenti argomentazioni e conclude perché la Corte dichiari
l'illegittimità costituzionale della legge impugnata.
All'udienza i
difensori delle parti hanno illustrato le rispettive deduzioni e conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - La difesa della
Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto la Provincia non
lamenterebbe alcuna invasione della propria sfera di competenza e, comunque,
non avrebbe interesse ad impugnare la legge regionale. Ma l'eccezione non ha
fondamento.
L'art. 82 dello
Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige dispone, nel primo comma, che la
legge regionale (o provinciale) può essere impugnata per violazione della
Costituzione o dello Statuto o del principio di parità tra i gruppi
linguistici; nel secondo e nel terzo comma stabilisce che l'impugnazione può
essere esercitata dal Governo dello Stato e, rispettivamente, dal Consiglio
regionale o dai Consigli provinciali della Regione. Il sistema dell'art. 82 é
chiaro. Il primo comma enuncia il principio dell'impugnazione; il secondo e il
terzo comma stabiliscono i soggetti ai quali l'impugnazione compete. Il
Governo, la Regione e le Province sono posti sullo stesso piano, come risulta
dal testo del terzo comma che prevede altresì (ossia con gli stessi presupposti
enunciati nel primo comma) l'impugnazione da parte della Regione e delle
Province.
La difesa della
Regione sostiene che la disposizione dell'art. 82 debba essere interpretata nel
senso che, mentre allo Stato spetta il potere di impugnazione delle leggi
regionali e provinciali in tutti i casi contemplati nel primo comma di detto
art. 82, la Regione e le Province possono impugnare, rispettivamente, le leggi
provinciali e le leggi regionali solo quando ricorra il presupposto stabilito
dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e cioè quando la
Regione o la Provincia ritenga che una legge delle Province o della Regione
leda la propria competenza. Questo presupposto, fissato dalla legge costituzionale
del 1948, varrebbe anche rispetto alle impugnazioni previste dal terzo comma
dell'art. 82, e ciò per effetto della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
la quale, all'art. 1, statuisce che la Corte costituzionale esercita le sue
funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta
costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge
ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali e
cioè alla legge 11 marzo 1953, n. 87. La difesa regionale aggiunge che non solo
manca il presupposto della lesione della sfera di competenza, ma non esiste
nemmeno un interesse della Provincia a proporre il presente giudizio.
La Corte osserva che,
anche se il criterio delineato dalla difesa della Regione fosse fondato, anche
se, cioè, l'art. 1 della legge costituzionale del 1953 si dovesse interpretare
nel senso che tutte le disposizioni, di carattere costituzionale o di carattere
ordinario, anteriori alla detta legge, debbano essere interpretate ed applicate
secondo il sistema dalla legge stessa stabilito, resterebbero sempre escluse
quelle disposizioni che si inseriscono nella particolare forma di autonomia
riconosciuta ad una Regione a statuto speciale (sentenza di questa
Corte n. 38 del 27 febbraio 1957).
Ora, il sistema
tracciato dall'art. 82 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige ha un carattere
peculiare che discende dalla particolare struttura dell'ordinamento di quella Regione.
Il costituente ha dovuto considerare che i rapporti tra la Regione e ciascuna
delle due Province ed i rapporti tra le due Province avevano un carattere
differente da quello che presentano i rapporti tra le altre Regioni. É chiaro
che tra due diverse Regioni il presupposto dell'impugnazione di una legge non
può essere che quello della lesione della sfera di competenza, nel che si
concreta anche l'interesse all'impugnazione. La coesistenza della Regione e
delle due Province del Trentino-Alto Adige in un insieme unitario ma complesso
impone e giustifica un reciproco controllo e reciproche garanzie. Nel quadro di
queste esigenze si spiega perché la Regione nei riguardi delle Province e
ciascuna Provincia nei riguardi della Regione e dell'altra Provincia debbano
vegliare a che le rispettive leggi non violino la Costituzione, lo Statuto ed
il principio di parità tra i gruppi linguistici.
Ed in questa
particolare situazione sta anche il fondamento della speciale procedura
stabilita dall'art. 82, con cui si dispone che i ricorsi devono essere proposti
dal Consiglio regionale e dai Consigli provinciali, mentre, a norma della quasi
coeva legge costituzionale, n. 1 del 1948, i ricorsi delle Regioni sono
proposti su deliberazione della Giunta regionale.
É dunque, da
escludere che il sistema particolare previsto dall'art. 82 possa ricadere, e
nella sostanza e nella forma, nell'ambito della disciplina generale dettata
dalla legge costituzionale del 1953. Né, a maggior ragione, la legge ordinaria
n. 87 dello stesso anno 1953 poteva apportare innovazioni al sistema
particolare dettato dall'art. 82, come, del resto, si evince anche dal testo
dell'art. 36 di detta legge.
Se, poi,
l'ammissibilità dell'impugnazione si guarda sotto l'altro aspetto delineato
dalla difesa della Regione, ossia sotto l'aspetto dell'interesse a ricorrere,
l'interesse della Provincia in questo caso non può essere negato: basta dare
uno sguardo al secondo motivo del ricorso in quella parte in cui viene dedotta
la violazione dell'art. 14 dello Statuto speciale, secondo cui la Regione
esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole, fra altri enti,
alle Province. Che, come si vedrà, questo motivo sia infondato, non ha
importanza ai fini della sussistenza dell'interesse a ricorrere. D'altra parte,
poiché il contenuto del ricorso si incentra particolarmente sull'art. 3, primo
comma, della legge, relativo alla composizione del Comitato regionale, non può
contestarsi che nella specie le Province potevano non essere paghe dell'unica
disposizione contenuta in detto comma circa il rispetto della rappresentanza
proporzionale dei gruppi linguistici ma potevano esigere che la norma
specificasse come sarebbero stati scelti i componenti che avrebbero dovuto
rappresentare in seno alla Commissione gli interessi provinciali.
2. - Con il primo
motivo del ricorso la Provincia si lagna che nell'approvazione della legge
impugnata siano state violate alcune disposizioni del regolamento
dell'Assemblea regionale.
L'Avvocatura dello
Stato eccepisce l'inammissibilità della doglianza, in quanto questa proporrebbe
un sindacato degli interna corporis.
La Corte ritiene che
nell'attuale controversia non sia rilevante ai fini del decidere esaminare, in
linea generale, le questioni dibattute fra le parti in ordine al valore
costituzionale dei regolamenti delle assemblee regionali ed in ordine ai poteri
di accertamento di questa Corte sul procedimento di formazione delle leggi
regionali: esame che, del resto, é stato fatto dalla stessa Corte in altre
circostanze.
Nella specie i fatti
sono chiari ed incontroversi. Trattasi di giudicare se la legge impugnata sia
stata approvata con regolare votazione in una assemblea legalmente composta,
riscontrando se siano state osservate alcune disposizioni del regolamento
interno del Consiglio regionale, che riproducono norme poste dalla Costituzione
per regolare la validità delle sedute e delle votazioni: difatti, gli artt. 52,
92 e 93 del regolamento interno del Consiglio regionale corrispondono ai
principi posti dagli artt. 64, terzo comma, e 72, primo comma, della
Costituzione.
Secondo la Provincia,
la votazione finale a scrutinio segreto del disegno di legge non sarebbe stata
tale da portare al risultato proclamato.
Non si contesta, in
fatto, che i voti favorevoli furono 24, mentre 14 consiglieri avevano
dichiarato di astenersi e 9 avevano deposto nell'urna la busta senza la scheda.
Ciò che si contesta é che si sia avuta una prevalenza dei voti favorevoli sui
contrari: si sostiene, all'uopo, che non possono considerarsi "votanti"
ai sensi dell'art. 92 del regolamento interno del Consiglio regionale quei
consiglieri che deposero nell'urna la busta senza la scheda.
É esatto quel che
sostiene la difesa della Provincia, e cioè che, ai sensi dell'art. 93 di quel
regolamento, é facoltativa la dichiarazione di volersi astenere. Ma il rilievo
non giova, anzi nuoce alla tesi della Provincia. Indetta la votazione a
scrutinio segreto, l'Ufficio di presidenza accerta il numero ed il nome dei
votanti e degli astenuti (art. 93 del regolamento). Ora, chi fa l'atto del
votare - voti "si", voti "no", imbussoli la scheda bianca o
la scheda con una parola o un segno che non esprime alcun voto o deponga
nell'urna la busta senza la scheda o addirittura vi deponga un pezzo di carta -
chi fa l'atto del votare é "votante". Sarà valido o non valido il suo
voto, ma un ovvio principio di buona fede impone di considerare votante chi,
specialmente in una pubblica assemblea, ha partecipato alla votazione.
Da ciò, nella specie,
si deduce che, comunque si voglia considerare la manifestazione di volontà dei
9 consiglieri che deposero nell'urna la sola busta e comunque si voglia
computare il numero degli astenuti, la realtà non cambia: i 24 voti favorevoli
restano sempre in prevalenza in una seduta nella quale erano presenti 47
persone.
La tesi della
Provincia é stata anche esposta sotto l'aspetto della esistenza del numero
legale. Poiché, a norma dell'art. 52 del regolamento del Consiglio regionale,
nel caso di votazione a scrutinio segreto, la verifica del numero legale é data
dal computo stesso dei voti, il numero legale, nella seduta in esame, non ci
sarebbe stato in quanto nel computo non si potrebbero comprendere i voti di
quei 9 consiglieri che deposero nell'urna la busta senza la scheda.
Ma anche sotto questo
aspetto la tesi é fallace; e la Corte esamina la questione così come é stata
prospettata indipendentemente dalla sua rilevanza pratica (si consideri che
dalla seduta era assente un solo consigliere). Quando si dice che, nel caso di
votazione a scrutinio segreto, la verifica del numero legale é data dal computo
stesso dei voti, si dice ovviamente che deve farsi il computo di tutti i
votanti, ossia di tutti quelli che, come si é notato sopra, sono presenti alla
votazione, qualunque sia il modo con cui abbiano votato. A questa ovvia
considerazione può aggiungersi che sarebbe contrario ad ogni principio il far
dipendere l'accertamento del numero legale di una assemblea dal comportamento
tenuto dai suoi componenti nel partecipare alla votazione.
In definitiva,
dunque, non si può mettere in dubbio che, dati i fatti e le circostanze
concordemente prospettate dalle parti, nella seduta in cui la legge fu votata a
scrutinio segreto il numero era legale e i voti favorevoli furono prevalenti.
3. - Con il secondo
motivo del ricorso é stata dedotta la violazione dell'art. 97 della
Costituzione e degli artt. 4, n. 1, 14 e 40 dello Statuto regionale.
Premesso che l'accusa
di illegittimità per violazione del principio costituzionale di concretezza
della legge é troppo generica perché si presti ad essere presa in esame, é da
escludere che sia stato violato l'art. 14 dello Statuto speciale. La Corte con
la sentenza n.
39 del 1957 ha definitivamente chiarito che dall'art. 14 non si può dedurre
che l'attribuzione di funzioni amministrative fatta alla Regione con l'art. 13,
primo comma, dello Statuto sia attribuzione soltanto nominale di una vacua
titolarità delle funzioni stesse, rimanendo interdetto l'effettivo esercizio di
esse da parte della Regione.
La Regione, pertanto,
ben poteva e ben potrà istituire come organo proprio un Comitato consultivo per
l'industria, senza con ciò violare l'art. 14.
Risulta chiaramente
dal testo dell'art. 3 della legge regionale in esame che, con l'articolo
stesso, non si conferisce una delega alla Giunta per l'emanazione di una norma
che debba avere forza di legge; con l'art. 3 si stabilisce che la Giunta
regionale provvederà in sede regolamentare alla determinazione della composizione
del Comitato consultivo. Si é, quindi, fuori del campo della delega legislativa
e, pertanto, non vi é questione relativa all'art. 40 dello Statuto.
Non é neppure
rilevante, ai fini del presente giudizio, la questione circa l'applicazione
dell'art. 97 della Costituzione.
A norma di tale
articolo, i pubblici uffici devono essere organizzati "secondo
disposizioni di legge"; ai sensi dell'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige l'ordinamento degli uffici regionali e del personale
che vi é addetto deve essere disciplinato con legge, restando alla Giunta il
potere di dettare norme regolamentari di esecuzione (art. 38, n. 1, dello
stesso Statuto).
Non é necessario
stabilire qui con precisione quale sia la differente configurazione dei
rapporti tra legge e regolamento derivanti, rispettivamente, dall'art. 97 e
dall'art. 4, n. 1; non é necessario, perché la questione può essere risolta
sulla base della disposizione dello Statuto regionale, senza bisogno di
ricorrere alla norma generale contenuta nella Costituzione.
La difesa regionale,
dopo avere accennato, fra parentesi, che l'art. 4, n. 1, "non attua alcuna
riserva di legge", sostiene, sulla base dell'art. 97, che la legge può
limitarsi a dettare le norme sulle attribuzioni dell'organo lasciando
all'autorità amministrativa la determinazione della sua composizione, tanto più
quando, come sarebbe nella specie, si tratti di una commissione avente il
compito di dare pareri facoltativi, che l'Amministrazione avrebbe potuto
istituire con proprio provvedimento.
La Corte non crede
che sia esatta l'affermazione che l'art. 4, n. 1, non attui alcuna riserva di
legge. Non importa se, rispetto alla legge regionale, valgano in tutto o in
parte i principi relativi alla riserva di legge elaborati nei riguardi della
legge statale, certo é che l'art. 4, n. 1, stabilisce che in una certa materia
(l'organizzazione degli uffici regionali) spetta al Consiglio di provvedere con
legge. Se il Consiglio, anziché provvedere con legge, rinvia, come ha fatto nel
caso attuale, al regolamento, la norma legislativa che tale rinvio dispone é
costituzionalmente illegittima per violazione della norma che stabilisce la
competenza dell'organo e la forma con cui esso deve provvedere.
Non sarebbe diverso
il caso di una disposizione di legge statale che rinviasse ad atti di carattere
amministrativo la disciplina di una materia riservata alla legge.
Ciò premesso, tutto
si riduce a vedere se, tenendo presente la realtà della causa attuale, le norme
concernenti la composizione del Comitato consultivo possano essere considerate
come di carattere esecutivo: in questo caso la norma in esame trarrebbe ragione
di legittimità dall'art. 38, n. 1, dello Statuto.
Non é esatto quanto
afferma la difesa regionale e cioè che l'Amministrazione (in questo caso la
Giunta regionale), la quale avrebbe potuto addirittura istituire, con proprio
provvedimento, un organo consultivo avente il compito di dare pareri
facoltativi, ben potrebbe determinarne la composizione con norma regolamentare.
Intanto, si potrebbe
osservare che se si é provveduto con legge, la legittimità di una norma
contenuta in detta legge deve essere esaminata nel sistema della legge stessa;
e quindi, nella specie, l'esame deve essere condotto in riferimento agli artt.
4, n. 1, e 38, n. 1, dello Statuto e non in riferimento ad altre eventuali
disposizioni in base alle quali la Giunta regionale avrebbe potuto provvedere.
Ma anche a prescindere da queste osservazioni, si deve rilevare che la tesi
difensiva della Regione non é esatta.
Non é qui il caso di
indagare se e con quali forme, entro quali limiti (specialmente relativi alla
gestione di bilancio) e con quali effetti l'Amministrazione possa, nell'interno
della propria organizzazione, affidare a persone od a collegi di persone
l'incarico di dare dei pareri. Nella specie l'organo che é stato istituito non
é un organo interno. Anche se i suoi pareri sono facoltativi, essi, quando
siano stati dati, si inseriscono nel procedimento di formazione dell'atto
amministrativo in vista del quale sono stati richiesti.
Ma non é nemmeno
esatto che i pareri dovrebbero essere tutti di carattere facoltativo, giacché
l'art. 2 del testo in esame richiama anche i casi in cui il parere "sia
richiesto per legge". Il che significa che la istituzione del Comitato é
preordinata anche alla emissione di pareri obbligatori in una materia nella
quale la Regione non manca di potestà legislativa (art. 5, n. 3, dello
Statuto).
Tutto ciò importa che
la composizione ed il funzionamento di questo organo consultivo costituiscono
materia riguardante l'ordinamento degli uffici regionali. Con che, cadute le
basi del contrario ragionamento della difesa regionale, la questione torna al
suo punto di partenza; torna, cioè, al punto che fa perno sugli artt. 4, n. 1,
e 38, n. 1, dello Statuto speciale. L'indagine, dunque, é quella se il rinvio
al regolamento possa essere giustificato dal carattere della disposizione che
con regolamento dovrebbe essere adottata.
Essendo stata
esclusa, nella presente controversia, la rilevanza di ogni questione
riflettente l'art. 97 della Costituzione, resta anche esclusa la rilevanza
della questione se, in riferimento a detta disposizione ed all'art. 87, quinto
comma, della stessa Costituzione, possano ammettersi ed entro quali limiti, nell'ordinamento
statale, tipi di regolamento non di esecuzione nella materia attinente
all'organizzazione dei pubblici uffici. Nell'ordinamento della Regione
Trentino-Alto Adige l'unico regolamento ammissibile in materia di ordinamento
degli uffici regionali é quello di esecuzione. La ragione é stata già esposta.
A norma dell'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale, la disciplina di questa
materia spetta al legislatore, il quale non può trasferire i propri poteri alla
Giunta. Il che vale quanto dire che la legge regionale può lasciare al
regolamento soltanto quei margini che rientrano nell'ambito delle norme di
esecuzione, la cui emanazione spetta all'Amministrazione in conformità all'art.
38, n. 1, dello Statuto.
Ora, é da escludere
che la determinazione delle modalità di composizione del Comitato consultivo
possa essere materia di regolamento di esecuzione. Quale che sia l'ampiezza che
voglia riconoscersi al potere regolamentare di esecuzione, non é possibile
ammettere che la legge istitutiva di un organo consultivo non detti alcuna
disposizione circa la composizione di tale organo, ma si limiti a prescrivere
il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici,
lasciando completamente campo libero al regolamento. É chiaro che, in tal modo,
il regolamento non conterrà norme di esecuzione di disposizioni legislative, ma
detterà esso stesso direttamente tutte le modalità necessarie per la
costituzione del Comitato, sostituendo la legge. Donde la invalidità della
norma legislativa che dispone tale illegittima sostituzione.
4. - Occorre, da
ultimo, stabilire se ci si possa limitare alla dichiarazione di illegittimità
dell'art. 3, primo comma, della legge in esame o se non si debba dichiarare
l'illegittimità dell'intera legge. La Corte ritiene che, nel caso attuale, la
eliminazione della norma relativa alla composizione del Comitato faccia cadere
tutta la legge. Difatti, tutti gli otto articoli di cui si compone la legge
sono collegati inscindibilmente con l'art. 3 che regola la composizione del
Comitato. E, pertanto, eliminata la parte essenziale di questa norma, l'intera
legge perde la sua efficacia.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni
di inammissibilità proposte dalla difesa della Regione;
dichiara
l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 11
gennaio 1960, n. 1, recante: "istituzione del Comitato consultivo
regionale per l'industria", in riferimento agli artt. 4, n. 1, e 38, n. 1,
dello Statuto speciale per la Regione predetta.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno
1960.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe
BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 15 giugno 1960.