ORDINANZA
N. 22
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti
promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 26 giugno 1959, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 10 luglio successivo ed
iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1959 per conflitto di attribuzione tra
lo Stato e la Regione siciliana sorto a seguito del decreto 23 aprile 1959, n.
146/A, col quale il Presidente della Regione ha annullato le deliberazioni nn.
153 e 154 del 25 gennaio 1958 dell'Azienda autonoma per le terme di Acireale,
nonché l'atto del 25 successivo dell'Assessore regionale per le finanze, il
bilancio e il demanio, di approvazione delle stesse deliberazioni;
2) ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 28 luglio 1959, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 1 agosto successivo ed iscritto
al n. 17 del Registro ricorsi 1959 per conflitto di attribuzione tra lo Stato e
la Regione siciliana sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione
15 febbraio 1959, n. 77/A, che annullava il visto di approvazione in data 24
gennaio 1958 del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di
Catania, concernente il regolamento organico dell'Ospedale circoscrizionale S.
Giovanni di Dio e S. Isidoro di Giarre, e del decreto del Presidente della
Regione 22 maggio 1959, n. 184/A, che annullava l'art. 151, ultimo comma,
dell'anzidetto regolamento organico.
Udita nell'udienza
pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Carlo Arturo Jemole e Giuseppe Guarino,
per la Regione siciliana.
Ritenuto che con
ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 26 giugno 1959 il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha elevato conflitto di attribuzione nei
confronti della Regione siciliana in riferimento al decreto 23 aprile 1959, n.
146/A, pubblicato nella Q. U. Reg. sic. 27 aprile 1959, n. 24, col quale il
Presidente della Regione ha annullato le deliberazioni nn. 153 e 154 del 25
gennaio 1958 dell'Azienda autonoma per le terme di Acireale, riguardanti la
costituzione di una società regionale idrominerale e la concessione a questa
del complesso idrominerale di Pozzillo, nonché l'atto del 27 successivo,
dell'Assessore regionale per le finanze, il bilancio e il demanio, di
approvazione delle stesse deliberazioni;
che il ricorso,
premesso che il decreto di annullamento si richiama all'art. 265 D.L. reg. 29
ottobre 1955, n. 6, e all'art. 6 T.U. reg. 9 giugno 1954, n. 9, afferma che con
esso la Regione ha ecceduto dai poteri amministrativi riconosciutile dall'art.
20 St. spec., in quanto ha preteso far uso del potere generale di annullamento
degli atti amministrativi illegittimi, previsto dall'art. 6 T.U. come prov.
statale 3 marzo 1934, n. 383, che é riservato alla competenza dello Stato;
aggiunge che lo stesso art. 6 T.U. n. 9 cit. riconosce, ai commi primo e
secondo, tale competenza al Governo dello Stato, mentre il terzo comma - il
quale riproduce l'art. 27 legge reg. 7 dicembre 1953, n. 62 - non regola
l'ipotesi di cui ai primi due commi, e comunque riguarda la materia comunale e
provinciale, alla quale invece non attiene il decreto del quale si discute; e
conclude chiedendo che la Corte dichiari spettare esclusivamente. allo Stato e
per esso al Presidente della Repubblica il potere di annullare in ogni tempo
gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati da qualunque autorità
amministrativa, anche regionale, viziati di incompetenza, eccesso di potere o
violazione di legge, e conseguentemente annulli il provvedimento impugnato;
che la Regione
siciliana, costituitasi in giudizio il 15 luglio 1959, per resistere al
ricorso, premesso che al Governo regionale fu attribuito (art. 2 legge reg. 14
dicembre 1953, n. 67) il compito di coordinare le preesistenti disposizioni
statali in materia comunale e provinciale con quelle emanate con la legge reg.
7 dicembre 1953, n. 62, e che il Governo regionale non si ritiene investito, in
virtù dei poteri conferitigli, della potestà di modificare i singoli
legislativi in vigore, ma soltanto di ordinarli insieme, spiega che appunto e
soltanto perciò si trovano indicate nel cit. T.U. (che avrebbe carattere
amministrativo e non legislativo) le antiche competenze statali anche dove sono
sottentrate quelle regionali -, onde l'art. 6 T.U. n. 9, mentre ripete ai primi
due commi l'art. 6 T.U. comunale e provinciale nazionale, nel comma successivo
ripete l'art. 27 legge reg. n. 62 del 1953, secondo il quale le relative
competenze devono intendersi riferite agli organi regionali sostituiti a quelli
statali -, e osserva che, siccome le disposizioni della legge n. 62 e del T.U.
n. 9, relative al potere di annullamento di cui trattasi, non hanno a suo tempo
formato oggetto di impugnativa, la questione ora proposta, m sede applicativa,
é inammissibile, ostandovi: a) i termini statutari relativi all'impugnativa
delle leggi regionali; b) il principio della non impugnabilità degli atti
esecutivi di un atto normativo quando non si sia impugnato quest'ultimo; c)
l'acquiescenza a suo tempo prestata agli atti normativi non impugnati;
che la Regione aggiunge
che nel merito il ricorso é infondato:
a) perché non é
esatto che il decreto di cui trattasi sia stato emanato nell'esercizio del
potere di cui all'art. 6, essendo stato invece esso emanato in base a un potere
di natura gerarchica; b) perché, subordinatamente, esso fu emanato non in virtù
dell'art. 6 del T.U. statale, bensì in virtù dell'art. 6 del T.U. regionale; c)
perché, del resto, il potere governativo previsto dall'art. 6 T.U. statale é
venuto meno in relazione agli atti degli uffici della Regione siciliana e degli
enti locali di questa;
che con altro
ricorso, notificato al Presidente della Regione siciliana il 28 luglio 1959, e
corrispondente nei motivi e nelle conclusioni al ricorso di cui già 51 e detto,
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha elevato altro conflitto di
attribuzione nei confronti della Regione siciliana, in riferimento al decreto
22 maggio 1959, n. 184/A, col quale il Presidente della Regione ha esteso
all'ultimo comma dell'art. 151 del regolamento organico dell'Ospedale
circoscrizionale S. Giovanni di Dio e S. Isidoro di Giarre l'annullamento
pronunciato col proprio decreto 15 febbraio 1959, n. 77/A, nei confronti del
visto di approvazione concesso il 24 gennaio 1958 dal Comitato provinciale di
assistenza e di beneficenza pubblica di Catania all'anzidetto regolamento
organico; e uno actu ha elevato conflitto di attribuzione in riferimento
allo stesso decreto presidenziale 15 febbraio 1959, n. 77/A, ora menzionato;
che in questo secondo
ricorso la Regione non si é costituita;
che in relazione ad
esso, nella memoria in data 15 febbraio 1960, volta a illustrare entrambi i
ricorsi, la difesa dello Stato, dopo aver fatto presente che, nelle more del
giudizio, con decreto 27 luglio 1959, n. 261/A, il Presidente della Regione ha
annullato sia il decreto n. 77/A che il decreto n. 184/A, si richiama agli
artt. 22 e 27 delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte per
sostenere che il giudizio deve essere ugualmente trattato, e chiede la riunione
dei due ricorsi, "che hanno ad oggetto la stessa questione";
che nell'anzidetta
memoria la difesa dello Stato, nel ribadire e sviluppare le tesi enunciate in
entrambi i ricorsi, e nel negare nel modo più assoluto alla Regione il potere
esercitato, aggiunge che, ove all'art. 27 legge reg. n. 62 del 1953, e all'art.
6 T.U. reg. n. 9 del 1954 potesse attribuirsi il significato affermato dalla
difesa regionale, ben potrebbe e dovrebbe la Corte, in questa sede,
"valutarne incidentalmente la legittimità costituzionale", in applicazione
dell'art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'articolo 23 legge 11
marzo 1953, n. 87, "omesse, ovviamente, le fasi superflue, quali la
sospensione del giudizio e il rinvio";
che, nell'unico
giudizio in cui si é costituita, la Regione ha depositato il 3 marzo 1960
un'ampia memoria, nella quale, ribadite le proprie tesi, obbietta
all'Avvocatura dello Stato che non potrebbe la Corte sollevare essa stessa, in
occasione di un giudizio per conflitto di attribuzione, l'incidente di
legittimità costituzionale di una legge che regola la materia, ostandovi l'art.
137 Cost., l'art. 1 legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, gli artt. 23 segg. Legge 11 marzo 1953, n. 87, dai
quali risulterebbe che gli incidenti di legittimità costituzionale delle leggi
possono essere sollevati soltanto dai giudici comuni, mentre la Corte non può
agire d'ufficio ma solo se sollecitata ab externo con un ricorso
statale o regionale o con un'ordinanza di un'autorità giurisdizionale, e non
può pronunciare se non nei limiti dell'impugnativa; e che inoltre, quando viene
in questione l'atto applicativo di una legge non impugnata con ricorso, non
potrebbe in sede di conflitto di attribuzione, sorto mediante impugnativa di
tale atto applicativo, discutersi innanzi alla Corte della legittimità della
legge, eludendo i termini prescritti per l'impugnativa delle leggi in via
principale;
che nella discussione
orale svoltasi all'udienza del 16 marzo 1960 le due difese hanno insistito nei
rispettivi punti di vista;
Considerato che, come
risulta chiaramente dagli elementi formali e sostanziali dei singoli atti, la
Regione siciliana, nell'emanare i decreti dei quali si discute, ha inteso far
uso del potere di annul lamento contemplato dall'art. 6 T.U. comunale e
provinciale statale 3 marzo 1934, n. 383, che ha ritenuto spettarle in
conseguenza dell'art. 27 legge 7 dicembre 1953, n. 62, e dell'art. 6 T.U. reg.
9 giugno 1954, n. 9, di cui ha fatto applicazione;
che la difesa dello
Stato ha sollevato innanzi a questa Corte la questione di legittimità costituzionale
delle anzidette disposizioni legislative della Regione siciliana, in quanto
l'attribuzione al Governo della Regione del potere di annullamento di cui
trattasi sarebbe in contrasto con le norme statutarie;
che, contrariamente
all'assunto della Regione, deve ammettersi la possibilità di sollevare in via
incidentale, in un giudizio innanzi alla Corte per conflitto di attribuzione,
la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni legislative in
base alle quali il conflitto dovrebbe esser risolto. Non può infatti ritenersi
che proprio la Corte - che é il solo organo competente a decidere delle
questioni di costituzionalità delle leggi - sia tenuta ad applicare leggi
incostituzionali, e neanche che, nell'ipotesi di incostituzionalità delle leggi
che regolano la materia, possa e debba disapplicarle, senza mettere m moto il
meccanismo (di portata generale e necessaria nel vigente ordinamento) destinato
a condurre, se del caso, con le debite garanzie di contraddittorio, alla
eliminazione, con effetti erga omnes, delle leggi incostituzionali. Né
alcuna preclusione può derivare alla possibilità di sollevare in giudizio, in
via incidentale, una questione relativa alla legittimità costituzionale di una
legge, dal fatto che il giudizio verta tra gli stessi enti - Stato e Regione
-,l'uno dei quali avrebbe potuto sollevare, e non sollevò, a suo tempo, in via
principale, mediante ricorso contro la legge dell'altro, la questione di cui
trattisi (cfr. la sentenza di questa Corte 1 marzo 1957, n. 42). Infatti il non aver agito in tempo utile a
tutela del proprio ordinamento, mediante l'impugnativa in via principale di una
legge altrui lesiva di esso, non può precludere, rispettivamente allo Stato e
alle Regioni, la possibilità di difendere in giudizio le posizioni giuridiche
loro spettanti in quanto soggetti dell'ordinamento, anche se per la
realizzazione di tale difesa si imponga la necessità di sollevare un incidente
di legittimità costituzionale nei confronti della legge a suo tempo non
impugnata in via principale;
che l'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, non può valere a escludere che anche nei giudizi
innanzi alla Corte costituzionale vengano sollevate in via incidentale, ai
sensi dell'art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, questioni relative alla
legittimità costituzionale delle leggi da applicare. Né la risoluzione di
siffatte questioni, aventi carattere strumentale, può essere considerata
estensione dell'oggetto del giudizio;
che la risoluzione
della questione, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, circa il contrasto
delle disposizioni contenute nell'art. 27 legge reg. 7 dicembre 1953, n. 62, e
nell'art. 6 T.U. reg. 9 giugno 1954, n. 9, che attribuiscono al Governo regionale
il potere generale di annullamento degli atti amministrativi contemplato
dall'art. 6 T.U. comunale e provinciale statale 3 marzo 1934, n. 383, con i
principi statutari dell'autonomia della Regione siciliana, quali risultano
dagli artt. 20, 14 e 15 St. spec., si presenta come necessaria, in quanto
strumentale, ai fini della decisione del conflitto di attribuzione di cui é
causa; e non appare manifestamente infondata;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone la riunione
dei due giudizi per conflitto di attribuzione promossi dallo Stato nei
confronti della Regione siciliana con ricorsi notificati il 26 giugno 1959 e il
28 luglio 1959 ed iscritti rispettivamente ai nn. 14 e 17 del Registro ricorsi
1959, riflettenti il primo il decreto Pres. Reg. sic. 23 aprile 1959, n. 146/A,
e il secondo il decreto Pres. Reg. sic. 22 maggio 1959, n. 184/A, nonché il
precedente decreto Pres. Reg. sic. 15 febbraio 1959, n. 77/A;
2) dispone la
trattazione innanzi ad essa della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 T.U. Reg. sic. 9 giugno 1954, n. 9 nonché dell'art. 27 legge Reg.
sic. 7 dicembre 1953, n. 62, limitatamente agli aspetti per cui é stato
trasfuso nell'art. 6 già citato, in relazione agli artt. 20, 14 e 15 dello
Statuto speciale per la Regione siciliana, sollevata dall'Avvocatura dello
Stato nei termini sopra riferiti;
3) ordina il rinvio
del presente giudizio perché esso possa essere trattato congiuntamente alla
questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente;
4) ordina che a cura
della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione siciliana e sia comunicata
al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;
5) ordina che la
presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
6) assegna alle parti
il termine di venti giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per il deposito delle
deduzioni sulla questione di legittimità costituzionale di cui al n. 2.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in Cancelleria il 9
aprile 1960.