SENTENZA N. 52
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 18 gennaio 1957 recante "provvedimenti
in materia di riscossione di diritti erariali", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Commissario dello Stato presso
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1957 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi
il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias
per i ricorrenti e l'avv. Antonio Navarra per
Ritenuto in fatto
L'Assemblea regionale siciliana, in data 18 gennaio
Questa legge é stata comunicata al
Commissario dello Stato presso
Con ricorso notificato il 26 gennaio 1957 al Presidente della
Giunta regionale siciliana e depositato in cancelleria il 30 gennaio, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, unicamente al Commissario dello Stato,
con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, hanno impugnato la
legge anzidetta davanti a questa Corte e ne hanno chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto speciale
per
A norma degli artt. 34 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, é stata pubblicata notizia del ricorso sia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sia nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'Avvocatura generale dello Stato denuncia anzitutto l'incompetenza della Regione a legiferare in materia di tributi erariali in genere e di riscossione dei tributi erariali in specie.
Osserva poi che, anche a riconoscere che alla Regione spetti
il potere di legiferare in materia di tributi erariali, la legge regionale
impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima perché nessun interesse
particolare della Regione giustificherebbe una disciplina della riscossione
diversa da quella vigente nello Stato. Inoltre, attribuendosi la potestà di
riscuotere tutta l'imposta unica sui giuochi di
abilità e sui concorsi pronostici,
Sotto altro aspetto l'illegittimità costituzionale della
legge impugnata, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, deriverebbe dall'aver
detta legge ecceduto dai limiti territoriali della
Regione in quanto colpisce enti, come il C.O.N.I. e l' U.N.I.R.E. , che
svolgono la loro attività sull'intero territorio nazionale. La legge stessa
violerebbe i principi e gli interessi generali cui si informa
la legislazione dello Stato. L'imposta, infatti, é a carattere progressivo e la
determinazione dell'aliquota non può farsi senza stabilire l'ammontare
complessivo del gettito lordo. Inoltre la legge regionale aggraverebbe la
posizione dei contribuenti dai quali lo Stato riscuote attualmente
l'imposta unica senza aggravio di spesa. La legge sarebbe infine
incostituzionale sia perché prevede il riparto della quota dell'imposta per
concorsi pronostici spettante ai Comuni siciliani, riparto che, per principi
fondamentali e inderogabili della legislazione statale, deve avvenire in sede
nazionale, sia perché, in violazione dell'art. 20 dello Statuto speciale per
Per tutti questi motivi la difesa dello Stato conclude chiedendo che si dichiari l'illegittimità costituzionale della legge impugnata.
Nel merito oppone che
Sostiene che la legge impugnata non viola
affatto principi ed interessi generali, né comunque spetterebbe alla
Corte la valutazione delle ragioni, che hanno indotto
Rileva che la legge attiene solo alla riscossione e non tocca il diritto sostanziale esistente. Afferma infine che la facoltà ispettiva é uno dei mezzi per l'esercizio dei controlli sulle operazioni di riscossione, onde non contrasta bensì rientra nella previsione generica della potestà amministrativa regionale (art. 20 Statuto siciliano).
Conclude pertanto chiedendo che il ricorso sia dichiarato improponibile o comunque respinto nel merito.
Successivamente, in una memoria depositata il 6 marzo, l'Avvocatura dello Stato ha sviluppato la tesi, già esposta nelle precedenti deduzioni, secondo cui l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici deve essere equiparata alle entrate del monopolio del lotto, espressamente riservata allo Stato dallo art. 36, secondo comma, dello Statuto siciliano.
Fa notare che l'imposta unica, istituita con legge 22 dicembre 1951, n. 1379, aveva sostituito la speciale tassa di lotteria, di cui al D.P.R. 14 aprile 1948, n. 496, riservata all'erario, fin dalla sua istituzione, come cespite derivante dall'applicazione del principio monopolistico sulle attività di gioco.
La dizione "monopolio del lotto" dell'art. 36 dello Statuto siciliano starebbe, del resto, ad indicare non solo la precipua attività dell'esercizio del lotto, ma anche le attività ad essa affini che comunque possono riguardare detto principio monopolistico.
Dal suo canto la difesa della Regione siciliana, con memoria
depositata il 7 marzo, illustra i motivi precedentemente
esposti e in particolar modo sostiene che nessuna norma costituzionale é stata
violata dalla legge impugnata, con la quale
Considerato in diritto
In ordine alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Regione sulla incompetenza della Corte costituzionale a giudicare in via principale delle controversie circa la legittimità costituzionale delle leggi siciliane e sulla inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini e delle condizioni di cui all'art. 127 della Costituzione é da rilevare che questa Corte ha già esaminato e deciso tali questioni con la sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957.
Con la detta sentenza
Nella stessa sentenza n. 38 é stato inoltre precisato che la affermazione della competenza di questa Corte non importa deroga, quanto al modo e ai termini di proposizione del giudizio, alle disposizioni contenute nell'art. 28 dello Statuto siciliano, le quali bene si inseriscono nella particolare condizione di autonomia riconosciuta alla Regione siciliana dal suo Statuto speciale.
Nell'impugnazione in esame i termini e le condizioni di cui all'art. 28 dello Statuto speciale sono stati rispettati. Il ricorso é stato infatti proposto anche dal Commissario dello Stato e notificato il quinto giorno successivo alla comunicazione della legge approvata dall'Assemblea regionale.
Le eccezioni pregiudiziali sopra accennate debbono quindi essere respinte.
Sul merito deve preliminarmente osservarsi che la questione
sollevata in via principale nel ricorso dal Commissario dello Stato, circa la
potestà legislativa della Regione siciliana in materia tributaria in genere e
di riscossione di tributi erariali in specie, non é fondata. Anche su questa
questione
Con sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957 questa Corte ha infatti precisato che alla Regione siciliana spetta una potestà normativa, concorrente e sussidiaria, anche riguardo ai tributi erariali; che questo potere normativo si esplica nell'ambito del territorio regionale nel rispetto dei limiti derivanti non solo dalle leggi costituzionali ma anche dai principi e dagli interessi generali cui si uniformano le leggi dello Stato. Inoltre, la necessità di ricollegare ad un sistema unitario sul territorio nazionale l'obbligazione tributaria, impone alla potestà legislativa regionale, in questa materia, una ulteriore limitazione consistente nel dovere di uniformarsi all'indirizzo e ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo.
Le affermazioni e precisazioni sopra ricordate valgono ovviamente anche per quel che concerne la competenza della Regione ad emanare norme sulla riscossione dei tributi non espressamente riservati allo Stato.
Anzi questa Corte, sin dalla citata sentenza n. 9 del
17 gennaio 1957, ha deciso che la materia della riscossione dei tributi di
spettanza della Regione é proprio una di quelle in relazione
alle quali al generico riconoscimento della potestà normativa regionale,
in base all'art. 36 dello Statuto siciliano, é presto seguito, con il decreto
legislativo 12 aprile 1948, n.
I criteri di interpretazione sin qui esposti sono stati successivamente ribaditi nelle sentenze nn. 11, 13 e 14 del 18 gennaio 1957 e nn. 18 e 19 del 19 gennaio 1957, e ancora una volta riaffermati nella decisione n. 42 del 1 marzo 1957.
In base agli stessi principi si possono adeguatamente impostare anche le questioni che interessano la controversia in esame.
Discende infatti da essi che la
illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata non potrebbe
derivare da una generica preclusione, per
A questo proposito sfuggono ad ogni censura, sul piano della
costituzionalità, le norme contenute nella legge impugnata nella parte in cui
esse prevedono che il servizio di accertamento,
liquidazione e riscossione, e riparto tra i comuni interessati, dei diritti
erariali in questione sia affidato, nel territorio della Regione, e alle
condizioni da stabilirsi in apposita convenzione, ad un istituto di diritto
pubblico o ad un ente particolarmente attrezzato per l'espletamento del
servizio (artt.
Sotto questo aspetto le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, nel punto in cui si prospetta un preteso difetto di interesse regionale a regolare la riscossione dei detti diritti in difformità della legislazione dello Stato, non possono avere rilevanza ai fini del giudizio.
Non appare sostenibile la tesi che l'affidamento del servizio
della loro liquidazione e percezione ad un istituto od ente particolarmente
attrezzato contrasti con i principi ed interessi generali o, più
specificamente, con i principi della legislazione statale sulla riscossione dei
tributi. In verità, a parte che la legislazione tributaria non
é affatto ispirata al principio che l'imposta debba essere riscossa a
mezzo degli stessi organi dell'ente titolare del diritto di imposta, é
decisivo, nel caso, il rilievo che quegli stessi diritti in relazione ai quali
Parimenti non può ritenersi costituzionalmente illegittima la
legge impugnata nella parte nella quale si prevede la competenza dei funzionari
dell'Assessorato regionale per le finanze ad accertare le contravvenzioni alle
disposizioni sui diritti erariali sui pubblici spettacoli (art. 4), e che il
controllo sulla riscossione, in forma ispettiva, oltre che a funzionari
dell'Assessorato regionale possa essere demandato ad un ispettore delle tasse e
imposte indirette sugli affari. Per l'art. 20 dello Statuto siciliano
Ciò posto, é da esaminare se la legge impugnata, nelle parti
che si riferiscono all'imposta unica sui giuochi di
abilità e sui concorsi pronostici, si sottragga oppure no alla censura di
illegittimità costituzionale sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Questa censura, con la quale si contesta che
Giova in proposito ricordare che con il D.P.R. 14 aprile
1948, n.
La legge istitutiva di questa imposta - detta tassa di lotteria - non fu impugnata dalla Regione, la quale non partecipò mai ai proventi di questo tributo, di cui non vi é traccia nei bilanci preventivi di ciascun esercizio finanziario.
La ragione della riserva statale sulla tassa di lotteria é da ricercare nel fatto che tale cespite, come risultante dalla privativa statale sulle attività di gioco, deve essere equiparato ai proventi del gioco del lotto, e quindi cade sotto il disposto del ricordato secondo comma dell'art. 36 dello Statuto siciliano.
Seguì la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, la quale assorbì nella tassa di lotteria - elevandone l'aliquota - ogni tassa sugli affari e ogni altro tributo diretto o indiretto, che prima erano separatamente percetti, relativi ai giuochi di abilità e ai concorsi pronostici (art. 5). Queste imposte vennero incorporate nell'imposta di lotteria e ne assunsero la natura, tanto che l'imposta venne, da allora, denominata imposta "unica" sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (art. 1). Ciò chiaramente denota l'unicità dell'imposta e l'effetto "sostitutivo" - come é detto nella legge stessa (citato art. 5) - della imposta medesima alle altre imposte che prima erano separatamente dovute. Risulta quindi confermato, anzi accentuato, nella rilevata unicità, il carattere di imposta di monopolio e com'essa si riannodi al ricordato disposto del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto siciliano.
Diversa cosa é se l'unificazione dei tributi in un unico
tributo di lotteria a carattere monopolistico pregiudichi o
meno la questione relativa al riparto del gettito tra lo Stato e
In conseguenza debbono ritenersi assorbite le ulteriori ragioni di ricorso poste in luce dall'Avvocatura dello Stato circa la pratica impossibilità - a causa del sistema organizzato su piano nazionale, di determinazione delle aliquote, di liquidazione dell'imposta, di ripartizione del gettito alle Amministrazioni dello Stato interessate ed ai Comuni - della riscossione e del riparto del tributo su base regionale; e circa la invadenza della legge regionale impugnata al di fuori del territorio della Regione, in quanto si colpirebbero enti, come il C.O.N.I. e l' U.N.I.R.E. , che svolgono la loro attività su tutto il territorio nazionale, con una organizzazione necessariamente centralizzata.
PER QUESTI MOTIVI
1) respinge la eccezione di incompetenza della Corte sollevata dalla difesa della Regione siciliana;
2) respinge le eccezioni di improponibilità e inammissibilità sollevate dalla stessa difesa;
3) in parziale accoglimento del ricorso, e in riferimento alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana approvata il 18 gennaio 1957, recante provvedimenti in materia di riscossione dei diritti erariali, nella parte che si riferisce alla imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1957.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1957.