Ordinanza n. 180 del 2011

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ORDINANZA N. 180

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           MADDALENA                                           Presidente

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                          Giudice

-           Alfonso                       QUARANTA                                                       "

-           Franco                         GALLO                                                                "

-           Luigi                            MAZZELLA                                                        "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                                         "

-           Sabino                         CASSESE                                                            "

-           Giuseppe                     TESAURO                                                           "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                                   "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                                 "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                                      "

-           Paolo                           GROSSI                                                               "

-           Giorgio                        LATTANZI                                                          "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Cividale del Friuli nel procedimento vertente tra Smajic Jusuf e il Prefetto di Udine con ordinanza del 29 settembre 2003, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 maggio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il Giudice di pace di Cividale del Friuli, con ordinanza emessa il 29 settembre 2003 (pervenuta a questa Corte il 5 novembre 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni.

che, in fatto, il rimettente rileva che l’opponente, di nazionalità bosniaca, era stato colto a circolare alla guida della propria autovettura munito di patente di guida bosniaca in corso di validità (senza averne ancora richiesto la conversione in quella italiana, pur essendo residente in Italia da oltre un anno), e che ai sensi di quanto previsto dalla norma censurata gli era stata contestata la guida con patente scaduta di validità e gli erano state quindi applicate le sanzioni accessorie del ritiro immediato della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per due mesi ex art. 126, comma 7, dello stesso codice;

che, peraltro, il giudice a quo deduce che l’opponente medesimo (in Italia, insieme alla famiglia, con regolare permesso di soggiorno in validità e regolare contratto di lavoro con la qualifica di operaio, svolto in località distante e mal collegata con mezzi pubblici dal luogo di residenza) si era sollecitamente attivato per la conversione della propria patente bosniaca in quella italiana frequentando i prescritti corsi a pagamento, peraltro non riuscendo a superare la prevista prova scritta a causa della scarsissima conoscenza della lingua italiana;

che il rimettente – considerato che tale prova a quiz, analoga a quella sostenuta per il conseguimento della patente di guida, si svolge esclusivamente in italiano, comportando di fatto l’impossibilità di superarla per gran parte degli stranieri extracomunitari – rileva che né la norma censurata «né altra norma di legge e/o regolamentare prevedono che la conversione nella patente italiana di quella rilasciata da stato extracomunitario possa avvenire, come in molti altri paesi comunitari e non, sottoponendo l’interessato a prova d’esame nella propria lingua e/o in inglese e che, pertanto, lo stesso sia sostanzialmente e gravemente discriminato nonché, come nel caso in esame privato del veicolo e della patente di guida, sia messo nella condizione di perdere il lavoro e, quindi, di non poter più provvedere al sostentamento di sé e della famiglia, il tutto dopo averlo accolto sul territorio nazionale dove lavora regolarmente»;

che, per questi motivi, il rimettente ritiene che la norma de qua contrasti con gli artt. 2 e 4 della Costituzione, «atteso che in materia di tutela dei diritti dello straniero il nostro ordinamento giuridico si conforma alle norme del Diritto Internazionale generalmente riconosciute (art. 10 della Costituzione), tra le quali la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, artt. 7 (eguaglianza di fronte alla legge) e 23 (diritto al lavoro), e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1955 e successive modificazioni»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità della sollevata questione per difetto di rilevanza, in quanto – poiché, ai sensi del censurato art. 136 del Codice della strada, la conversione di un documento di guida extracomunitario, ove consentita da una intesa bilaterale, si effettua senza esami – la patente rilasciata dalla Bosnia Erzegovina non è allo stato convertibile, non esistendo alcuna intesa in materia tra i due paesi, e quindi l’opponente può ottenere la patente italiana solamente sostenendo i prescritti esami e non per conversione;

che pertanto, secondo la difesa erariale, la asserita lesione degli evocati parametri non deriverebbe dalla disposizione censurata, ma, semmai, dalle disposizioni (che tuttavia non risultano coinvolte nell’impugnativa e, comunque, non vengono in rilievo nel giudizio a quo che concerne un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, la cui legittimità non è affatto posta in discussione dal rimettente) concernenti lo svolgimento delle prove per il rilascio della patente di guida nella parte in cui, secondo la prospettazione, non prevedono che l'esame dello straniero si svolga nella sua lingua madre oppure in lingua inglese.

Considerato che il Giudice di pace di Cividale del Friuli dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), secondo cui «A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità»;

che, a giudizio del rimettente la norma – nella parte in cui non prevede «che la conversione nella patente italiana di quella rilasciata da stato extracomunitario possa avvenire, come in molti altri paesi comunitari e non, sottoponendo l’interessato a prova d’esame nella propria lingua e/o in inglese» – violerebbe gli artt. 2 e 4 della Costituzione, «atteso che in materia di tutela dei diritti dello straniero il nostro ordinamento giuridico si conforma alle norme del Diritto Internazionale generalmente riconosciute (art. 10 della Costituzione), tra le quali la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, artt. 7 (eguaglianza di fronte alla legge) e 23 (diritto al lavoro), e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1955 e successive modificazioni»;

che, nonostante il rilevante lasso di tempo intercorso tra la proposizione dell’odierno incidente di costituzionalità (sollevato con ordinanza del 29 settembre 2003, in un giudizio di opposizione riguardante una sanzione amministrativa irrogata per una condotta accertata con verbale del 12 marzo 2003) e l’invio della questione (pervenuta alla cancelleria di questa Corte solo il 5 novembre 2010), la norma censurata non ha subito alcuna modifica; e ciò, al pari dei due primi commi del medesimo articolo 136, che (sotto la rubrica «Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea») rispettivamente prevedono che «I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l’esame di idoneità di cui all'art. 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell’autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all’autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante» (comma 1); e che «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali» (comma 2);

che – a parte la regolamentazione della sostituzione delle patenti di guida rilasciate da Stati membri della Comunità europea, che costituiscono certificati di abilitazione oramai completamente equiparati a quelli italiani, per i quali neppure si prevede l’obbligo di conversione, bensì la mera facoltà del titolare di richiedere la sostituzione del proprio documento ovvero conservare la patente, domandandone eventualmente il riconoscimento (si vedano: art. 8 del d.m. 8 agosto 1994, recante «Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida»; artt. 1 e 9 del d.m. 30 settembre 2003, n. 40T, recante «Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE»; artt. 2 e 11 della direttiva 20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE, recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la patente di guida») – va al contrario rilevato che, essendo consentita la conversione di un equipollente documento di guida rilasciato da uno Stato non comunitario solo in presenza di accordi bilaterali, a condizione di reciprocità (art. 136, comma 2, del Codice della strada), in mancanza di essi (come correttamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato), lo straniero, entro un anno dal giorno della acquisizione della residenza in Italia, deve necessariamente conseguire ex novo una patente italiana mediante il superamento del prescritto esame di guida, da svolgere secondo le modalità dettate dell’art. 121 del medesimo codice (ordinanza n. 76 del 2000);

che il richiamo che il giudice a quo fa alla disciplina della conversione della patente estera di cui ai primi due commi del citato art. 136 (nel suo duplice ámbito applicativo, riferito alla sostituzione delle patenti di guida rilasciate da Stati della Comunità europea ovvero da Stati non comunitari, in presenza di accordi bilaterali, a condizione di reciprocità) risulta, dunque, del tutto inappropriato, in quanto l’opponente nel giudizio a quo è cittadino bosniaco, munito di patente conseguita nel proprio paese in corso di validità, la quale – non essendo ricompresa la Bosnia Erzegovina tra i paesi extracomunitari con cui vigono convenzioni per la sostituzione delle patenti (come affermato dallo stesso rimettente) – non è conseguentemente convertibile;

che da ciò si appalesa la intrinseca e non sanabile contraddittorietà (sentenze n. 360 e n. 294 del 2010) delle argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione, le quali (al dichiarato fine di conseguire una pronuncia additiva che consenta l’espletamento delle prove di esame di guida nella lingua madre dello straniero e/o in inglese) si basano sull’errato presupposto di una diretta (ma non spiegata) interrelazione tra la necessità dello svolgimento dell’esame (richiesto allo straniero extracomunitario titolare di patente estera non convertibile, entro un anno dall’acquisto della residenza in Italia) e la convertibilità della patente che è istituto che, qualora applicabile, viceversa prescinde completamente dall’espletamento dell’esame medesimo;

che, sotto altro profilo, emerge con altrettanta chiarezza come il giudice a quo, in realtà, non dubiti affatto della legittimità della sanzione irrogata all’opponente, in applicazione della norma censurata, bensì contesti le diverse norme che disciplinano il rilascio della patente di guida, nella parte in cui non prevedono che lo straniero extracomunitario possa sostenere le prove d’esame nella propria lingua e/o in lingua inglese;

che in tal modo, però, la asserita lesione agli evocati parametri vien fatta derivare, non già dalla applicazione della norma censurata (che, con riferimento alla specifica fattispecie, si limita a sanzionare il comportamento di «coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità», nei cui confronti «si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità»), quanto piuttosto delle disposizioni (neppure individuate) riguardanti lo svolgimento delle prove per il conseguimento della patente di guida italiana, riguardo alle quali il rimettente non spiega in alcun modo la pregiudizialità del richiesto vaglio di costituzionalità per la definizione del thema decidendum del giudizio di opposizione a quo (sentenza n. 48 del 2011; ordinanze n. 63 e 59 del 2011);

che, inoltre, tali considerazioni evidenziano anche come il rimettente sia incorso in una evidente aberratio ictus, avendo sottoposto a scrutinio una disposizione inconferente rispetto all’oggetto delle sue censure e, quindi, anche sotto questo aspetto irrilevante (ordinanze n. 126 e n. 120 del 2011);

che, infine, ulteriore profilo di inammissibilità della questione deriva dalla carente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza degli appalesati dubbi di costituzionalità, che vengono riferiti ai singoli parametri in modo del tutto generico ed apodittico (ordinanze n. 126 del 2011 e n. 347 del 2010);

che, in particolare, il rimettente denuncia il contrasto della norma censurata con gli artt. 2 e 4 Cost., limitandosi ad assumere che «in materia di diritti dello straniero il nostro ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 della Costituzione)», indicando, a titolo di esempio, gli artt. 7 e 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e, in generale, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

che, in tal modo, il giudice a quo, da un lato, non individua i principi consuetudinari di diritto internazionale generalmente riconosciuti che, a suo dire, sarebbero stati tradotti nei richiamati articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e che tramite l’obbligo di conformazione contenuto nel primo comma dell’art. 10 Cost. sarebbero incorporati nell’ordinamento italiano (sentenza n. 15 del 1996);

che, dall’altro lato, egli richiama genericamente la CEDU nel suo contenuto complessivo, senza considerare che (come da ultimo ribadito nella sentenza n. 113 del 2011), a partire dalle sentenze n. 349 e n. 348 del 2007, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le relative norme della Convenzione possano integrare, quali «norme interposte», il parametro costituzionale (nella specie neppure evocato) dell’art. 117, primo comma, Cost. (nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali»: sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008; e, sulla perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, sentenza n. 80 del 2011), nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 4 e 10 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cividale del Friuli, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2011.