Sentenza n. 48 del 2011

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SENTENZA N. 48

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Ugo                                         DE SIERVO                              Presidente

-           Paolo                                       MADDALENA                           Giudice

-           Alfio                                        FINOCCHIARO                                "

-           Alfonso                                   QUARANTA                                      "

-           Franco                                     GALLO                                               "

-           Luigi                                        MAZZELLA                                       "

-           Gaetano                                   SILVESTRI                                        "

-           Sabino                                     CASSESE                                           "

-           Giuseppe                                 TESAURO                                          "

-           Paolo Maria                             NAPOLITANO                                  "

-           Giuseppe                                 FRIGO                                                "

-           Alessandro                              CRISCUOLO                                     "

-           Paolo                                       GROSSI                                              "

-           Giorgio                                    LATTANZI                                         "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Regione Marche nel procedimento vertente tra il Comitato Civico Quartiere Saline ed altri e il Comune di Senigallia ed altri con ordinanza del 12 marzo 2010, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Senigallia, della Wind Telecomunicazioni s.p.a. nonché l’atto di intervento della Regione Marche;

udito nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi gli avvocati Filippo Lubrano per il Comune di Senigallia, Giuseppe Sartorio per la Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 12 marzo 2010, notificata il successivo 2 aprile ed iscritta al n. 192 del registro ordinanze dell’anno 2010, il Tribunale amministrativo regionale della Regione Marche, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione).

Il  predetto art. 7, comma 2, lettera b), vieta l’installazione di impianti per la telefonia mobile «su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi». Il remittente censura questa disposizione limitatamente alla parte in cui vieta l’installazione di impianti per la telefonia mobile «negli impianti sportivi».

2. ― In punto di fatto il Tribunale amministrativo regionale remittente afferma:

a) di dover decidere in merito alla impugnazione di un permesso a costruire rilasciato dal Comune di Senigallia a Nokia Siemens Network per la costruzione di un impianto di telefonia mobile, la quale è stata proposta da alcuni proprietari di beni immobili siti nelle vicinanze e da un comitato civico di cittadini residenti in zone limitrofe, tra i vari motivi, per la presunta violazione dell’art. 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche n. 25 del 2001;

            b) che dall’istruttoria svolta è emerso che l’impianto di telefonia mobile è «ubicato immediatamente all’esterno della rete di recinzione» di una pista di pattinaggio regolamentare destinata anche a manifestazioni e raduni di rilevanza nazionale e «a una distanza (stimabile attraverso la scala cartografica) di circa 60 mt dal centro della piattaforma e di circa 30 mt dal punto più vicino della stessa».

            2.1. ― In ordine alla rilevanza della questione, il TAR sostiene che il permesso a costruire impugnato dai ricorrenti nel giudizio a quo andrebbe annullato – per violazione dell’art. 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche n. 25 del 2001, che vieta l’installazione di impianti per telefonia mobile su impianti sportivi – a meno che non fosse accolta la proposta questione di costituzionalità e, conseguentemente, fosse espunto tale divieto di installazione.

            Secondo il TAR remittente la violazione dell’impugnato art. 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche n. 25 del 2001, sussisterebbe, ancorché, nel caso di specie, l’antenna sia stata formalmente collocata all’esterno della rete di recinzione dell’impianto sportivo.

            Alla luce della nozione ampia di impianto sportivo che sarebbe enucleabile dalla normativa regionale (Regolamento della Regione Marche 28 febbraio 2005, n. 1, recante “Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 1° agosto 1997, n. 47”) e statale (decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, nonché le Norme CONI per l’impiantistica sportiva, approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999) e che comprenderebbe sia lo spazio destinato allo svolgimento dell’attività sportiva sia gli spazi di supporto ed accessori, secondo il remittente, l’antenna in questione «andrebbe comunque considerata all’interno dello spazio che contraddistingue l’impianto sportivo nel suo complesso; spazio rappresentato dalla piattaforma di pattinaggio (così detta sala di attività motoria o spazio di attività sportiva) e dagli spazi accessori, accessibili e utilizzabili, come la zona spettatori, il parcheggio e i percorsi di accesso ivi comprese le due piste ciclabili che corrono lungo i lati Est ed Ovest a pochi metri dalla piattaforma».

            Dal rilievo che il Comune di Senigallia non avrebbe offerto «elementi per comprendere attraverso quali criteri o normative sia stata collocata la recinzione della pista di pattinaggio, in aderenza alla quale (sul lato esterno) è stato poi realizzato l’impianto di telefonia mobile in esame», il remittente deduce, infatti, che ciò sarebbe avvenuto «secondo logiche esclusivamente discrezionali ed arbitrarie, anche in considerazione della particolare forma perimetrale delineata dalla predetta recinzione che disegna un esagono irregolare, il quale sembra seguire più che altro la particolare conformazione dei luoghi, caratterizzata, a Est e Ovest della pista di pattinaggio, dalla presenza di 2 piste ciclabili oltre le quali non sarebbe stato possibile estendere la recinzione». E, pertanto, pur formalmente collocata all’esterno della recinzione delimitativa dell’impianto sportivo, l’antenna per la telefonia mobile il cui permesso di costruzione è contestato dai ricorrenti nel giudizio a quo andrebbe allora considerata come posta all’interno dell’impianto stesso.

2.2. ― In ordine alla non manifesta infondatezza della questione il TAR remittente sostiene che la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con la Costituzione sotto due profili.

Sotto un primo profilo, essa violerebbe l’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., in quanto il divieto di installazione degli impianti di telefonia mobile sarebbe generale, generico (stante l’assenza di una definizione di impianto sportivo), immediatamente applicabile in presenza di ogni impianto sportivo indipendentemente dal contesto di riferimento e quindi idoneo a pregiudicare gli interessi alla realizzazione delle reti di telecomunicazione protetti dalla legislazione nazionale. Essa, in particolare, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali delle materie “tutela della salute, ordinamento sportivo, governo del territorio e ordinamento della comunicazione” dettati dagli artt. 3, comma 1, lettera c) e 8, comma 1, lettera e), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), che, rispettivamente, non contemplano espressamente gli impianti sportivi tra i luoghi sensibili in cui è esclusa la installazione di siffatta tipologia di impianti e che demandano alla Regione la individuazione di criteri localizzativi e non consentirebbero la introduzione di divieti specifici e indiscriminati diversi dalle tipologie contemplate dalla legge quadro statale.

            Il remittente mostra di conoscere la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 307 del 2003), che ha ritenuto non in contrasto con la Costituzione l’art. 10, comma 1, della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza tra 0 Hz e 300GHz), che vieta l’installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni base per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, e reputando, in particolare, non in contrasto con i principi fondamentali dettati dalla legge n. 36 del 2001 la fissazione da parte delle Regioni non solo di criteri localizzativi, ma anche di veri e propri divieti di localizzazione su luoghi determinati. Il remittente, tuttavia, ritiene che l’indeterminatezza e l’ampiezza della nozione di impianto sportivo enucleabile dalla normativa regionale e statale rendano il divieto fissato dall’impugnato art. 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche n. 25 del 2001 idoneo a pregiudicare l’interesse nazionale alla realizzazione delle reti di telecomunicazioni e ricorda, altresì, come «la genericità ed eterogeneità delle categorie di aree e di edifici costituì il presupposto per affermare l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della L.r. marche n. 25/2001 perché eccedente i limiti della competenza regionale e in contrasto con il principio di legalità sostanziale (cfr. Punto 11 Corte Cost. n. 307/2003 cit.)».

Sotto altro profilo, l’art. 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche violerebbe gli arti. 3, 15, 21, 41 Cost., in quanto la previsione di un divieto di installazione di impianti per la telefonia mobile negli impianti sportivi realizzerebbe un bilanciamento irragionevole e non proporzionato tra l’interesse alla protezione della salute e le libertà costituzionalmente garantite di comunicazione e di manifestazione del pensiero degli utenti dei servizi di telefonia e di iniziativa economica delle imprese che gestiscono tali servizi e perché tale divieto nella sua inderogabilità non terrebbe conto delle singole realtà territoriali e dell’effettivo rischio per la salute provocato dagli impianti di telefonia mobile.

3. ― Si è costituito il Comune di Senigallia con una memoria nella quale eccepisce l’irrilevanza delle questioni, sostenendo che la norma contestata non debba trovare applicazione nel giudizio a quo, posto che il divieto di installazione degli impianti di telefonia mobile non potrebbe applicarsi estensivamente e, pertanto, non potrebbe applicarsi, come invece proposto dal remittente, ad una antenna posta all’esterno di un impianto sportivo.

Nel merito la difesa del Comune di Senigallia si limita ad aderire alla prospettazione dell’ordinanza di remissione, riproducendone larghi brani o riassumendone gli argomenti.

4. ― Si è costituita la Wind Telecomunicazioni s.p.a., interveniente ad opponendum nel giudizio a quo (quale soggetto nel cui interesse la Nokia Siemens Network aveva richiesto il permesso per la costruzione del contestato impianto di telefonia mobile), con una memoria nella quale, dopo avere analiticamente ricostruito il giudizio pendente davanti al TAR Marche, sostiene anch’essa l’irrilevanza delle questioni, giacché la norma contestata non si applicherebbe al caso di specie, essendo l’antenna telefonica esterna all’impianto sportivo.

Nel merito la difesa della Wind aderisce, in buona sostanza, alla prospettazione del remittente, rimarcando, in particolare, «l’assoluta estraneità degli “impianti sportivi”, genericamente intesi, rispetto alle tre categorie (“ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza prolungate”) specificamente individuate dalle legge quadro» n. 36 del 2001 «come aree ed immobili da sottoporre alla più pregnante tutela di cui ai valori di attenzione» (art. 3, comma 1, lettera e), legge n. 36 del 2001) e sostenendo che la individuazione di criteri localizzativi degli impianti da parte delle Regioni non potrebbe riguardare la tutela di tali aree “sensibili”.

La Wind, inoltre, sostiene che la disposizione censurata determinerebbe una disparità di trattamento sul territorio nazionale tra i cittadini oltre che una lesione dei principi di unitarietà delle forme e criteri di tutela apprestati dall’ordinamento. E rimarca, infine, come la legge regionale n. 25 del 2001, al suo art. 1, individua tra le finalità perseguite dall’intervento normativo la tutela ambientale e sanitaria della popolazione, sebbene la competenza in materia di tutela dell’ambiente sia riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

5. ― E’ intervenuta in giudizio la Regione Marche con una memoria nella quale sostiene l’inammissibilità e l’infondatezza delle questioni.

            5.1. ― Per la difesa regionale le questioni sarebbero inammissibili sotto vari profili.

Anzitutto, sarebbero inammissibili per irrilevanza, posto che la disposizione censurata, contrariamente a quanto ritenuto dal remittente, non sarebbe applicabile nel giudizio a quo.

Per la difesa regionale, da una attenta disamina delle medesime disposizioni normative regionale e statali richiamate dal remittente, emergerebbe che «la presenza di una recinzione in grado di delimitare l’area di pertinenza dell’impianto (o area annessa) rispetto all’area esterna costituisce l’unico elemento dirimente ed inequivoco per stabilire la portata spaziale del divieto di installazione degli impianti di telefonia mobile» contenuto nella disposizione impugnata. Sicché la collocazione dell’antenna radiante al di fuori della recinzione dell’impianto sportivo e solo in prossimità della stessa escluderebbe in radice una applicazione del divieto contenuto nell’impugnato art. 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche n. 25 del 2001 al caso di specie.

L’errore in cui sarebbe incorso il remittente, laddove ha ritenuto facenti parte dell’impianto sportivo anche ambiti esterni alla recinzione, quali «i percorsi di accesso ivi comprese le due piste ciclabili che corrono lungo i lati Est e Ovest a pochi metri dalla piattaforma» sarebbe dimostrato, secondo la difesa regionale, dal disposto dell’art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1996 e dell’art. 2, comma 6, del regolamento della Regione Marche 28 febbraio 2005, n. 1 (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 1° agosto 1997, n. 47), che definiscono come via d’uscita «il percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall’uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all’area di servizio annessa o all’area di servizio esterna». Questa definizione renderebbe, a dire della difesa regionale, evidente che «gli unici “percorsi” considerabili come facenti parte dell’impianto sportivo possono essere solo quelli posti all’interno dell’area recintata di pertinenza dell’impianto».

5.2. ― Le questioni sarebbero, poi, inammissibili, in quanto il TAR remittente avrebbe omesso di effettuare qualunque tentativo di dare alla disposizione censurata una interpretazione conforme a Costituzione ed, in particolare, di dare una interpretazione sufficientemente determinata e definita alla nozione di impianto sportivo.

5.3. ― La questione proposta in riferimento all’art. 117 Cost. sarebbe, inoltre, inammissibile, in quanto il remittente non avrebbe individuato con chiarezza il parametro del giudizio.

Non potrebbe, infatti, ritenersi sufficientemente determinato e chiaro il richiamo unico ed indistinto all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost. (in relazione, quest’ultimo alle materie tutela della salute, ordinamento sportivo, governo del territorio e ordinamento della comunicazione), giacché si tratta di competenze statali sia esclusive sia concorrenti e, conseguentemente, non sarebbe chiaro se la disposizione regionale impugnata sarebbe viziata da incompetenza assoluta o relativa. Né maggior valore individuativo avrebbe il richiamo delle norme interposte costituite dagli arti. 3, comma 1, lettera c), e 8, comma 1, lettera e), della legge n. 36 del 2001, posto che il remittente non chiarirebbe a quale materia tali norme sarebbero riferibili.

5.4. ― La questione proposta in riferimento agli artt. 3, 15, 21 e 41 Cost. sarebbe, infine, inammissibile non essendo chiari i presupposti sostanziali della questione e lo stesso petitum, che avrebbe natura ancipite.

Da un lato, infatti, il remittente sembrerebbe ritenere illegittimo di per sé il divieto di installazione di apparati radianti per telefonia mobile riferito agli impianti sportivi, dall’altro, alquanto contraddittoriamente, sembrerebbe lamentare solo la circostanza che il divieto sia assoluto e non tenga adeguatamente conto delle singole realtà territoriali e dell’effettivo rischio per la salute.

5.5. ― Nel merito la questione proposta in riferimento all’art. 117 Cost. sarebbe infondata, posto che, alla luce della giurisprudenza costituzionale (viene richiamata la sentenza n. 307 del 2003), la Regione non incontrerebbe limiti nella individuazione di criteri localizzativi ed anche nella fissazione di divieti specifici, se non quello di riferirli a luoghi sufficientemente determinati (quali sarebbero, nella lettura proposta dalla difesa regionale, anche gli impianti sportivi), ed in questo ambito non assumerebbero alcun rilievo i luoghi individuati dall’art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 36 del 2001 quali luoghi nei quali non sono superabili i valori di attenzione di inquinamento elettromagnetico fissati dal legislatore statale.

Parimenti infondata sarebbe la questione proposta in riferimento agli artt. 3, 15, 21 e 41 Cost., dato che non sarebbe affatto irragionevole omologare nel divieto tutte le tipologie di impianti sportivi, essendo questi, indipendentemente dalle loro tipologie e dimensioni, tutti funzionali alla pratica sportiva e potendo essere data, in via interpretativa, una stretta delimitazione spaziale a tali impianti.

6. ― In prossimità dell’udienza pubblica del 14 dicembre 2010 il Comune di Senigallia ha depositato una memoria nella quale sviluppa argomenti a favore dell’accoglimento delle questioni proposte.

In via preliminare il Comune di Senigallia sostiene che la localizzazione delle infrastrutture quali gli impianti di telefonia rientri nella materia di competenza legislativa concorrente del governo del territorio ma, richiamando le sentenze numeri 307 e 331 del 2003 della Corte costituzionale, afferma che le Regioni non potrebbero introdurre divieti di ubicazione generalizzati, generici, eterogenei o comunque idonei a pregiudicare l’interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti degli impianti.

In merito alla questione proposta in riferimento all’art. 117 Cost., la difesa del Comune sostiene che la disposizione impugnata violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, giacché contrasterebbe con il principio di uniformità ed omogeneità della disciplina in materia ambientale sull’intero territorio nazionale, e violerebbe i principi fondamentali dettati dalla legislazione statale in materia di tutela della salute, governo del territorio e ordinamento della comunicazione, in quanto estendendo a luoghi diversi da quelli individuati dallo Stato per la fissazione dei valori di attenzione dell’inquinamento elettromagnetico eluderebbe il bilanciamento fissato dal legislatore statale tra il diritto alla salute e gli altri interessi costituzionalmente protetti e, stante la indeterminatezza del concetto di impianto sportivo (che, a dire del Comune, non potrebbe essere determinato in base alla normativa secondaria regionale, ostandovi il principio di legalità sostanziale) verrebbe non tanto a individuare un criterio localizzativo, quanto a introdurre una illegittima limitazione alla localizzazione, rendendo in pratica «impossibile o comunque estremamente difficile la realizzazione di una rete complessa di infrastrutture per le telecomunicazioni».

In merito alla questione proposta in riferimento agli artt. 3, 15, 21 e 41 Cost. la difesa del Comune sostiene la irragionevolezza della disposizione impugnata e lamenta la eccessiva compressione degli interessi costituzionalmente protetti alla libertà di comunicazione ed all’attività di impresa.

7. ― In prossimità dell’udienza pubblica del 14 dicembre 2010 anche Wind ha depositato una memoria, nella quale ribadisce sinteticamente le argomentazioni già svolte.

8. ― In prossimità dell’udienza pubblica del 14 dicembre 2010 anche la Regione Marche ha depositato una memoria nella quale amplia e sviluppa gli argomenti proposti nell’atto di intervento a favore dell’inammissibilità e dell’infondatezza delle questioni.

La difesa regionale sottolinea, anzitutto, come entrambe le parti costituite concordino sulla non applicabilità nel giudizio a quo della disposizione impugnata.

La difesa regionale, inoltre, svolge una articolata disamina della giurisprudenza costituzionale in materia (vengono richiamate le sentenze numeri 307 e 331 del 2003, 336 del 2005, 103 del 2006 e 303 del 2007), rimarcando come non sia affatto precluso alla Regione fissare divieti di localizzazione degli impianti di telefonia in relazione a luoghi diversi da quelli per i quali il legislatore statale fissa i valori di attenzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 36 del 2001, purché si tratti (non necessariamente di edifici, ma anche) di luoghi sufficientemente delimitati (rientrando, peraltro, in questo ambito anche aree di non piccola dimensione, quali i parchi giochi o i biotopi naturali protetti) e purché si tratti di divieti che non pregiudichino in senso assoluto la realizzazione delle reti di telecomunicazioni.

Considerato in diritto

1. ― Il Tribunale amministrativo regionale della Regione Marche, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un permesso a costruire rilasciato dal Comune di Senigallia per la costruzione di un impianto di telefonia mobile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione), nella parte in cui vieta l’installazione di impianti per la telefonia mobile negli (recte sugli) impianti sportivi.

            Per il remittente la disposizione impugnata violerebbe l’articolo 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, in quanto fisserebbe un divieto generale, generico (stante l’assenza di una definizione di impianto sportivo) e immediatamente applicabile in presenza di ogni impianto sportivo indipendentemente dal contesto di riferimento e sarebbe così idonea a pregiudicare gli interessi alla realizzazione delle reti di telecomunicazione protetti dalla legislazione nazionale e, in particolare, in quanto si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali delle materie “tutela della salute, ordinamento sportivo, governo del territorio e ordinamento della comunicazione” dettati dagli artt. 3, comma 1, lettera c), e 8, comma 1, lettera e), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), che, rispettivamente, non contemplano espressamente gli impianti sportivi tra i luoghi sensibili in cui è esclusa l’installazione di siffatta tipologia di impianti e che demandano alla Regione la individuazione di criteri localizzativi e non consentirebbero la introduzione di divieti specifici e indiscriminati, diversi dalle tipologie contemplate dalla legge quadro statale.

            La disposizione impugnata violerebbe, inoltre, gli artt. 3, 15, 21, 41 Cost., in quanto la previsione di un divieto di installazione di impianti per la telefonia mobile negli impianti sportivi realizzerebbe un bilanciamento irragionevole e non proporzionato tra l’interesse alla protezione della salute e le libertà costituzionalmente garantite di comunicazione e di manifestazione del pensiero degli utenti dei servizi di telefonia e di iniziativa economica delle imprese che gestiscono tali servizi e perché tale divieto nella sua inderogabilità non terrebbe conto delle singole realtà territoriali e dell’effettivo rischio per la salute provocato dagli impianti di telefonia mobile.

            2. ― Le questioni sono inammissibili per difetto di rilevanza.

            Il remittente ritiene di dovere fare applicazione della disposizione impugnata sull’assunto che il concetto di impianto sportivo (non definito dalla stessa legge regionale n. 25 del 2001, ma) enucleabile dalla normativa regionale (Regolamento della Regione Marche 28 febbraio 2005, n. 1 recante “Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 1° agosto 1997, n. 47”) e statale (decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi", e le Norme CONI per l’impiantistica sportiva, approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999) comprenderebbe, oltre lo spazio destinato allo svolgimento dell’attività sportiva, anche quella parte dei percorsi di accesso esterni alla recinzione dell’impianto stesso, dovendo essere considerati anche questi come spazi di supporto ed accessori.

            Tale ipotesi interpretativa è del tutto implausibile, dovendosi necessariamente ritenere che la rete esterna di recinzione delimita lo spazio fisico costituente l’impianto, mentre d’altro canto non è possibile considerare come spazio di supporto l’intera rete stradale che conduce all’accesso allo stesso.

            L’erroneità della lettura del remittente risulta, altresì, palese se, sotto altro profilo, si considera l’interpretazione restrittiva che deve necessariamente darsi ad una norma di divieto, quale è quella in questione.

            Escluso, pertanto, che il giudice a quo debba fare applicazione della disposizione censurata, le questioni proposte in ordine ad essa risultano irrilevanti e, quindi, inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

            dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione)            sollevate, in relazione agli articoli 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Regione Marche con l’ordinanza indicata in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 7 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.