Sentenza n. 298 del 2009

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SENTENZA N. 298

ANNO 2009

 

Commento alla decisione di

 

Giovanni Di Cosimo

Se le Regioni difendono gli enti locali davanti alla Corte

 

(per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Francesco                                                   AMIRANTE              Presidente      

-  Ugo                                                            DE SIERVO                 Giudice

-  Paolo                                                          MADDALENA                     "

-  Alfio                                                           FINOCCHIARO                   "

-  Alfonso                                                      QUARANTA                        "

-  Franco                                                        GALLO                                 "

-  Luigi                                                           MAZZELLA                         "

-  Gaetano                                                      SILVESTRI                           "

-  Maria Rita                                                  SAULLE                                "

-  Giuseppe                                                    TESAURO                             "

-  Paolo Maria                                                NAPOLITANO                     "

-  Giuseppe                                                    FRIGO                                   "

-  Alessandro                                                 CRISCUOLO                        "

-  Paolo                                                          GROSSI                                "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), sia nel testo originario sia come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126, promossi con due ricorsi della Regione Calabria notificati il 24 luglio ed il 23 settembre 2008, depositati in cancelleria rispettivamente il 30 luglio e il 30 settembre 2008 ed iscritti ai numeri 40 e 58 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 settembre 2009 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Calabria e l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 24 luglio 2008, depositato il successivo 30 luglio ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2008, la Regione Calabria ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche ad esso apportate dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126, e cioè nel testo vigente dal 29 maggio 2008 al 26 luglio 2008.

1.1. – Il comma 1 di detto articolo, nel testo originario, prevede che «A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

1.2. – Il comma 2 della medesima disposizione chiarisce che «Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni» – cioè, salvo prova contraria, «quella di residenza anagrafica», secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) – «nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

Il comma 2 dell’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dal comma 173 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), stabilisce, al primo periodo, che «Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo [...] si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piú soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica». Esso chiarisce, al secondo periodo, che «Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente».

Il comma 3 del medesimo art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede, al primo periodo, che «A decorrere dall’anno di imposta 1997 [...] l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio». Il secondo periodo di tale ultima disposizione – aggiunto dall’art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 (Disposizioni tributarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 – stabilisce che «La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale».

1.3. – Il successivo comma 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, al primo periodo, dispone che «L’esenzione si applica altresí nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni». Il comma 3-bis dell’art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992, aggiunto dal comma 6 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), prevede che «Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta». Il comma 4 dell’art. 8 del medesimo d.lgs. n. 504 del 1992 stabilisce invece che «Le disposizioni di cui al presente articolo» – e cioè di cui al detto art. 8, rubricato «Riduzioni e detrazioni dall’imposta» – «si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari».

Il secondo periodo del medesimo comma 3 dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 stabilisce, «conseguentemente», che «sono […] abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992». Detto comma 4 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel disciplinare la determinazione delle aliquote e dell’imposta, stabiliva che restavano «ferme le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556», e cioè le disposizioni che, «Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili», permettevano ai comuni di «deliberare, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto [fosse] almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato». Gli abrogati commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992 – aggiunti dal comma 5 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007 ed entrati in vigore il 1° gennaio 2008, ai sensi del comma 164 dell’art. 3 della medesima legge n. 244 – prevedevano che: a) «Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si [detraesse] un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5» (comma 2-bis, primo periodo); b) «L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, [venisse] fruita fino a concorrenza del suo ammontare [e fosse] rapportata al periodo dell’anno durante il quale si [protraeva] la destinazione di abitazione principale» (comma 2-bis, secondo periodo); c) per le unità immobiliari adibite «ad abitazione principale da piú soggetti passivi, la detrazione [spettasse] a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si [verificava]» (comma 2-bis, terzo periodo); d) «L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si [applicasse] a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9» (comma 2-ter).

1.4. – Il denunciato comma 4 dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 stabilisce, al primo periodo, che «La minore imposta che deriva dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» [comma, quest’ultimo, prima riportato nel punto 1.3.]. A tale fine, il medesimo comma censurato detta alcune disposizioni attuative, secondo cui: a) «nello stato di previsione del Ministero dell’interno l’apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall’anno 2008» (comma 4, secondo periodo); b) «In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell’interno provvede ad attuare con proprio decreto» (comma 4, terzo periodo); c) «Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione» (comma 4, quarto periodo).

1.5. – Il successivo comma 5 dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, pure denunciato, stabilisce che, «Al fine di garantire il contributo di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall’articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» – e cioè «il contributo dello 0,8 per mille del gettito ICI, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992» – «il Ministero dell’interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4». Detta erogazione è dunque prevista a vantaggio all’apposito «soggetto di diritto privato, senza finalità di lucro, avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell’ANCI», costituito dall’Associazione nazionale dei comuni italiani in forza dell’art. 1, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 22 novembre 2005 e sulla base di quanto disposto dal comma 2-ter dell’art. 7 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale ultimo articolo, modificando l’art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992 a far data dal 2 aprile 2005, stabilisce che «Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali».

1.6. – Il denunciato comma 6 dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 dispone l’abrogazione, a far data dal 29 maggio 2008, dei commi 7, 8 e 287 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007.

Il comma 7 di tale ultima disposizione – in dipendenza di quanto disposto dal precedente comma 5 (che, come visto, disciplinava una detrazione d’imposta pari all’1,33 per mille per l’ICI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo) – prevedeva che: a) «La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 5 [fosse] rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni» (comma 7, primo periodo); b) «Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell’interno [definisse] il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto» (comma 7, secondo periodo); c) «I comuni [trasmettessero] al Ministero dell’interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008» (comma 7, terzo periodo); d) «Il trasferimento compensativo [fosse] erogato per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio» (comma 7, quarto periodo); e) «Gli eventuali conguagli [fossero] effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo» (comma 7, quinto periodo); f) «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della […] legge [predetta], [fossero] stabilite le modalità con le quali [potessero] essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma» (comma 7, sesto periodo).

Il comma 8 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007, in connessione con il predetto comma 7, precisava, «In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale», che, nei rispettivi territori, i rimborsi fossero «disposti a favore dei citati enti», i quali avrebbero dovuto successivamente provvedere «all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

Il comma 287 della medesima disposizione prevedeva, infine, che «L’ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell’eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell’imposta comunale sugli immobili che [derivava] dall’applicazione del comma 2-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dal comma 5 del presente articolo, [fosse] determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007».

1.7. – Da ultimo, il denunciato comma 7 dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 dispone, al primo periodo, che «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato».

La medesima disposizione, al secondo periodo, precisa che «Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall’organo esecutivo all’organo consiliare per l’approvazione nei termini fissati ai sensi dell’articolo 174 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», e cioè, nella sostanza, entro il «congruo termine» per la presentazione dello schema di bilancio di previsione previsto dal regolamento di contabilità dell’ente, in forza della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 174 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ovvero entro il termine del 31 dicembre dell’anno per la deliberazione del bilancio, come previsto dall’art. 151, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a tal fine richiamato dall’art. 174, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il richiamato comma 174 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005) – come modificato prima dal comma 277 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), e poi dal comma 796 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 – prevede un’articolata misura di contenimento della spesa pubblica operante sul lato dell’entrata. Esso stabilisce, in particolare, che: a) «Al fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari» (primo periodo); b) «Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento» (secondo periodo); c) «Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente» (terzo periodo); d) «I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all’esercizio 2004 e seguenti» (quarto periodo); e) «Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l’addizionale e le maggiorazioni d’aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell’addizionale e delle maggiorazioni d’aliquota di tali imposte» (quinto periodo).

La lettera b) del comma 796 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, come modificata dal comma 50 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, istituisce per il triennio 2007-2009 un fondo transitorio da ripartire tra le Regioni interessate da elevati disavanzi nel settore sanitario (primo periodo) e subordina l’accesso alle risorse stanziate ad una serie di condizioni (e cioè: sottoscrizione di apposito accordo e predisposizione di un piano di rientro dai disavanzi che deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall’articolo 8 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). In particolare, tale accesso «presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44». La medesima disposizione precisa, al quinto periodo, che «la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze» nell’ipotesi in cui «nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro». «In ogni caso» – prosegue il sesto periodo della medesima lettera b) – «l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all’integrale copertura dei mancati obiettivi». Tale maggiorazione, secondo il successivo settimo periodo, «ha carattere generalizzato e non settoriale e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi». Simmetricamente, l’ottavo periodo della stessa lettera b) precisa che «la regione interessata può ridurre, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto», qualora «sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori» rispetto a quelli programmati. I successivi periodi nono e decimo dettano previsioni strumentali alla complessiva misura introdotta dalla lettera b) del comma 796 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, prevedendo la vincolatività, per le Regioni sottoscrittrici, degli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico (nono periodo) e misure di monitoraggio e controllo sull’applicazione dell’accordo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), pure finalizzato all’individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in riferimento alla spesa sanitaria (decimo periodo).

2. – La ricorrente Regione Calabria deduce, in riferimento alle riportate disposizioni, due motivi di censura.

2.1. – Con il primo motivo, rileva la violazione dell’art. 119 della Costituzione, lamentando, nella sostanza, l’avvenuta lesione dell’«autonomia finanziaria regionale e degli EE.LL.».

In primo luogo, secondo la Regione, l’«esenzione dalla imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad "abitazione principale”», determinando «l’acquisizione di una minore imposta, calcolata in un ammontare pari ad 1.700 milioni di €», comporta una «carenza di risorse finanziarie in capo ai comuni» che «si pone – di per sé – in evidente contrasto con la previsione di cui all’art. 119 Cost., commi 2 e 4».

In secondo luogo, la medesima ricorrente lamenta che la disposizione impugnata, sospendendo «il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato», risulta altresí lesiva dei commi primo, secondo e quarto dell’evocato parametro costituzionale, perché «lo Stato non può introdurre una disciplina normativa che sia piú restrittiva dei confini di autonomia finanziaria regionale, delineati dal citato art. 119».

In terzo luogo, infine, la Regione Calabria – riprendendo alcune osservazioni formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2008 – deduce che la disposizione denunciata lede il medesimo parametro costituzionale perché «penalizza le regioni e gli enti locali nel giudizio delle agenzie di rating e, quindi, di riflesso», incide «sul costo dell’indebitamento futuro». Né potrebbe ritenersi – prosegue la ricorrente – che detta disposizione si sottragga ai denunciati vizi di legittimità costituzionale in quanto «contempla la misura del "rimborso” ai singoli comuni del minor gettito percepito». E ciò perché, secondo la medesima Regione, «le minori risorse finanziarie destinate agli EE.LL. sono compensate e recuperate attraverso l’eventuale storno di contributi già devoluti a favore delle regioni (cfr. comma 2-bis, art. 8, d.lgs. n. 504/1992, introdotto dal comma 5, art. 1, legge n. 244/2007)».

2.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la disposizione denunciata víola il principio di leale collaborazione sancito dall’art. 120 Cost., perché: a) è «compendiata in un provvedimento normativo (i.e. il decreto-legge) sottratto alla necessaria (in materia) dialettica istituzionale Stato-regioni»; b) persegue una ratio «pur condivisibile, nel merito», «attraverso forme che aggirano i "metodi della concertazione e leale collaborazione fra livelli istituzionali, intenti piú volte richiamati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome” ed altresí oggetto – per l’attuazione della normativa relativa a tali ambiti materiali – di una giurisprudenza costituzionale costante nel richiamare lo Stato alle necessarie forme di cooperazione, tipiche di un sistema di governo multilivello».

3. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

3.1. – In rito, la difesa erariale afferma, in primo luogo, che tutte le questioni di legittimità promosse dalla ricorrente sono inammissibili perché, con riferimento alle singole censure, non vengono indicati i commi impugnati, né «è possibile individuarli sia perché i motivi non si attagliano a tutti sia perché come parametro costituzionale è indicato l’art. 119 Cost., senza precisare sotto quali profili».

In secondo luogo, l’Avvocatura generale dello Stato rileva che la Regione non è legittimata al ricorso, perché fa valere un «ipotetico pregiudizio dei Comuni» che non incide sulla sfera di potestà legislativa regionale, neppure indirettamente. Né, secondo la medesima parte resistente, può esser richiamata a proposito la giurisprudenza costituzionale che ha evidenziato «la stretta connessione tra finanza regionale e locale» e che, conseguentemente, ha ammesso la Regione «a far valere le lesioni che hanno come destinatari gli enti locali». E ciò perché i casi oggetto di giudizio «rientravano nella legislazione concorrente regionale» e non nella «legislazione statale esclusiva», come la «questione in esame».

Secondo il resistente, è inammissibile anche la "questione” con cui la Regione lamenta che le minori risorse finanziarie destinate agli EE.LL. sono compensate e recuperate attraverso «l’eventuale storno di contributi già devoluti a favore delle regioni», perché al riguardo la ricorrente richiama, a fondamento della propria doglianza, il «comma 2-bis, art. 8, d.lgs. n. 504/1992, introdotto dal comma 5, art. 1, legge n. 244/2007». Secondo la difesa erariale, tale «riferimento normativo, che la Regione ha posto a base del motivo, non è [infatti] pertinente» perché a detta norma «sono del tutto estranei quei "contributi già devoluti alla Regione”, che sarebbero stati stornati».

3.2. – Nel merito, la difesa erariale, con riferimento alla dedotta violazione dell’autonomia finanziaria regionale, rileva che: a) «l’art. 119 Cost. non può costituire un parametro di valutazione pienamente efficace fino a che non siano intervenute le norme di attuazione»; b) tale ultimo parametro – avendo «una efficacia, per cosí dire, negativa, nel senso che non consente di realizzare effetti in contrasto con le sue linee tendenziali» – impone solo, nel caso di specie, «che la mancanza del gettito sia compensato con l’attribuzione di risorse corrispondenti», ciò che di fatto avviene, secondo l’Avvocatura generale, in virtú della previsione della costituzione di un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’interno con dotazione pari «al minor gettito percepito dai singoli Comuni a seguito dell’intervento sull’ICI»; c) l’ICI, essendo stata istituita con legge statale, è comunque imposta statale e, perciò, lo Stato, «in quanto titolare della potestà legislativa corrispondente, ne può modificare la disciplina»; d) la previsione della «sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato» è poi giustificata dagli «obiettivi che la norma si propone», ravvisabili, secondo l’Avvocatura: d.1.) nella necessità di garantire – pur nella varietà «delle esigenze particolari di settore», comunque considerate dalla norma – «la continuità delle entrate allo stesso livello»; d.2.) nell’esigenza di evitare un aumento dell’onere fiscale che «potrebbe indurre alla evasione»; d.3.) nell’esigenza di «mantenere inalterate le condizioni finanziarie attuali "in funzione della attuazione del federalismo fiscale”», attuazione che «sarebbe potuta riuscire seriamente pregiudicata» se «si fossero create posizioni squilibrate o di difficile adattamento». Sul punto, la difesa erariale conclude affermando che «Si è, dunque, nell’ambito di quelle misure che codesta Corte ha già ritenuto legittime quando perseguano in via transitoria obiettivi di contenimento complessivo della spesa».

Quanto all’asserita lesione del principio di leale collaborazione, l’Avvocatura sottolinea che i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi sono stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e, comunque, che si verte in un ambito di potestà legislativa esclusiva statale che deve essere «esercitata senza nessuna interferenza diretta Regionale». Nel caso di specie infatti – prosegue la difesa erariale – la ricerca del consenso preventivo delle Regioni è il risultato «di una valutazione di opportunità politica al di sotto della soglia costituzionale», che, dunque, non indice sulla legittimità della disposizione censurata.

4. – Con ricorso notificato il 23 settembre 2008, depositato il successivo 30 settembre ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2008, la Regione Calabria, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 126 del 2008, che a far data dal 27 luglio 2008 ha convertito, con modificazioni, l’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008.

4.1. – Il denunciato art. 1, comma 1, della legge n. 126 del 2008, in combinato disposto con l’allegato alla medesima legge: a) non ha convertito in legge il comma 5 dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008; b) ha modificato i commi 2, 4 e 7 dell’art. 1 del medesimo decreto-legge; c) ha inserito nel corpo del medesimo articolo i commi 4-bis, 4-ter, 6-bis e 7-bis.

4.2. – Il comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, stabilisce che «Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992». Il nuovo testo di tale disposizione chiarisce dunque che l’assimilazione ad abitazione principale può essere operata dal Comune, oltre che con regolamento, anche con una delibera comunale vigente alla data del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 93).

4.3. – Il comma 4 dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, specifica, nel secondo periodo, che il decreto del Ministro dell’interno – con cui si provvede, secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, alla erogazione del rimborso ai comuni per la minore imposta riscossa – deve essere emanato «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [e cioè entro il 26 agosto del 2008], secondo princípi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni».

4.4. – Il comma 4-bis dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che «Per l’anno 2008, il Ministero dell’interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4».

Il successivo comma 4-ter del medesimo art. 1 precisa che «In sede di prima applicazione, fino all’erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all’articolo 222 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» – e cioè il limite alle anticipazioni di tesoreria vigente per i comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane – «è maggiorato dell’importo equivalente al credito dell’imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato».

4.5. – Il successivo comma 6-bis, pure introdotto dalla legge di conversione, stabilisce invece che, «In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2 [e cioè con esclusivo riferimento ai limiti dell’assimilazione, con regolamento o delibera comunale, di immobili diversi all’abitazione principale], non si fa luogo all’applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell’imposta comunale sugli immobili, relativa all’anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» [e cioè entro il 26 agosto 2008].

4.6. – Il denunciato art. 1, comma 1, della legge di conversione, in combinato disposto con l’allegato alla medesima legge, ha poi aggiunto due ulteriori periodi al comma 7 dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, il quale – come si è visto – sospende il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Secondo tali periodi: a) «Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; b) «Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie».

I richiamati commi 669, 670, 671 e 672 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 introducono, per anni specificamente individuati, un’articolata misura di finanza pubblica, la quale prevede che: a) «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, […] il Presidente del Consiglio dei Ministri […] diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento» (comma 669, primo periodo); b) «Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data […]» (comma 669, secondo periodo); c) «Qualora l’ente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità» (comma 669, terzo periodo); d) «Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico […] degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione» (comma 669, quarto periodo); e) «Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all’anno in corso», si applicano automaticamente: a) l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio; b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l’aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti (comma 670, unico periodo); f) «Nelle regioni e nelle province autonome in cui l’imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l’ulteriore aumento di euro 0,0129» (comma 670, unico periodo); g) «Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671» (comma 672, unico periodo).

I successivi commi 691, 692 e 693 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 stabiliscono invece, con una disposizione di carattere generale, che: a) «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, […] il Presidente del Consiglio dei Ministri […] diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento» (comma 691, primo periodo); b) «Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data» (comma 691, secondo periodo); c) «Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data […]» (comma 691, terzo periodo); d) «Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico […] degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione» (comma 691, quarto periodo); e) «Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691: a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento; b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l’imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse (comma 692, unico periodo); f) «Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692» (comma 693, unico periodo).

4.7. – Da ultimo, il comma 7-bis dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che «I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell’accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi».

5. – La ricorrente Regione Calabria, dopo aver rilevato che le disposizioni «contenute» nel decreto-legge «sono state trasposte – con alcune modificazioni – nella successiva legge di conversione», deduce, in riferimento alle stesse, due motivi di censura analoghi a quelli già dedotti avverso l’impugnato decreto-legge.

5.1. – In particolare, la ricorrente premette che, con delibera n. 393 del 3 giugno 2008, la propria giunta regionale ha rilevato che: a) con il denunciato decreto-legge «il Governo, nello stabilire, all’art. 1, l’esenzione della corresponsione dell’ICI per la prima casa a decorrere dall’anno 2008, ha previsto, per finanziare l’abbattimento dell’imposta, la sottrazione di fondi destinati alla Regione Calabria e già devoluti […]»; b) al riguardo, «va censurato il disposto dell’art. 5 del succitato decreto-legge, il quale, al fine di assicurare la copertura finanziaria per l’eliminazione dell’ICI, ha disposto la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’elenco n. 1, allegato al decreto, e per gli importi ivi individuati, in tal modo operando la riduzione di tutti i fondi già destinati alla Regione Calabria, in specie quelli destinati alle infrastrutture ed alla difesa del suolo, nonché quelli destinati alla forestazione e riforestazione, ai salari dei forestali ed alla stabilizzazione dei lavoratori s.u, e di p.u.»; c) perciò, «i settori maggiormente colpiti in conseguenza degli interventi previsti per la copertura del minor gettito sono i seguenti: Riconversione degli interventi per opere di infrastrutture pubbliche e logistica in Sicilia e Calabria (1.365,5 ml di euro); Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del TPL (353 ml di euro nel triennio 2008-2010); Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (5 ml di euro nel triennio 2008-2010); Fondo isole minori (60 ml di euro nel triennio 2008-2010); Incentivi trasporto pesante verso trasporto marittimo (231 ml di euro nel triennio); Banda larga (50 ml di euro); Esternalizzazione servizi Asl e ospedalieri (87 ml di euro nel triennio); Recupero centri storici (30 ml di euro nel triennio); Investimenti diretti INAIL»; d) «le risorse sottratte, soprattutto quelle dirette alla realizzazione di importanti e strategiche infrastrutture, comportano gravi ripercussioni sulle programmazioni finanziarie e sul piano politico-istituzionale con effetti deleteri per lo sviluppo della compagine sociale ai fini di una significativa crescita economica dell’intera regione»; e) in una diversa ottica, «il decreto-legge è atto munito di forza di legge, che per sua natura può essere adottato dal Governo soltanto nella ricorrenza di casi straordinari di necessità ed urgenza […] e l’eventuale conversione in legge non può comunque sanare il vizio, che incide sulla separazione tra i poteri dello Stato e non esclusivamente sul rapporto politico fra Parlamento e Governo».

5.2. – La Regione ricorrente deduce, con un primo motivo di censura, la violazione dell’art. 119 Cost., lamentando, nella sostanza, l’avvenuta lesione dell’«autonomia finanziaria regionale e degli EE.LL.».

In primo luogo, per la Regione, l’«esenzione dalla imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad "abitazione principale”», determinando «l’acquisizione di una minore imposta, calcolata in un ammontare pari ad 1.700 milioni di €», comporta una «carenza di risorse finanziarie in capo ai comuni» che «si pone – di per sé – in evidente contrasto con la previsione di cui all’art. 119 Cost., commi 2 e 4».

In secondo luogo, la medesima ricorrente lamenta che la disposizione impugnata, sospendendo «il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato», risulta altresí lesiva dei commi primo, secondo e quarto dell’evocata disposizione costituzionale, perché «lo Stato non può introdurre una disciplina normativa che sia piú restrittiva dei confini di autonomia finanziaria regionale, delineati dal citato art. 119».

In terzo luogo, la Regione Calabria, riprendendo alcune delle osservazioni formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2008, deduce che la disposizione denunciata lede il medesimo parametro costituzionale perché «penalizza le regioni e gli enti locali nel giudizio delle agenzie di rating e, quindi, di riflesso», incide «sul costo dell’indebitamento futuro». Né potrebbe ritenersi – prosegue la ricorrente – che detta disposizione si sottragga ai denunciati vizi di legittimità costituzionale in quanto «contempla la misura del "rimborso” ai singoli comuni del minor gettito percepito». E ciò, secondo la medesima Regione, perché «le minori risorse finanziarie destinate agli EE.LL. sono compensate e recuperate attraverso l’eventuale storno di contributi già devoluti a favore delle regioni (cfr. comma 2-bis, art. 8, d.lgs. n. 504/1992, introdotto dal comma 5, art. 1, legge n. 244/2007)». Al riguardo, la Regione espressamente chiarisce, da un lato, che, «sotto questi profili», le modificazioni intervenute in sede di conversione non hanno «provveduto a correggere i vizi già lamentati nelle disposizioni contenute nell’originario decreto» e, dall’altro, che anzi «sembrano aggravare i termini della protestata violazione costituzionale le disposizioni di cui ai citati commi 4-bis e ter, nella parte in cui sono determinate le modalità di ripartizione ed accreditamento del (50% del) rimborso di cui al comma 4».

5.3. – Con un secondo motivo di censura, la ricorrente deduce altresí che la disposizione denunciata víola il principio di leale collaborazione sancito dall’art. 120 Cost., perché: a) è «compendiata in un provvedimento normativo (i.e. il decreto-legge) sottratto alla necessaria (in materia) dialettica istituzionale Stato-regioni»; b) persegue una ratio «pur condivisibile, nel merito», «attraverso forme che aggirano i metodi della concertazione e leale collaborazione fra livelli istituzionali».

6. – Si è costituito in giudizio, con atto depositato in data 8 ottobre 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

In particolare, la difesa erariale – richiamando integralmente gli argomenti svolti nell’atto di costituzione depositato nel giudizio iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2008 – eccepisce l’inammissibilità delle questioni sollevate con il nuovo ricorso per due ulteriori motivi: a) con riferimento a tutte le questioni, perché fondate sui medesimi motivi oggetto del giudizio di costituzionalità sul decreto-legge, «motivi che, stando alla stessa versione della Ricorrente, mantengono la loro validità anche a conversione intervenuta»; b) con riferimento alle sole questioni aventi ad oggetto gli impugnati commi 4-bis e 4-ter, perché l’aggravamento dei «termini della protestata violazione costituzionale» è «soltanto affermato, ma non argomentato».

Inoltre, l’Avvocatura generale rileva che il ricorso n. 40 è stato notificato «lo stesso giorno della pubblicazione della legge di conversione» e, pertanto, rimette a questa Corte la valutazione dell’ammissibilità di una impugnazione rivolta avverso il solo decreto-legge, essendo, nel momento della proposizione del primo ricorso, la promulgazione della legge di conversione «già nota».

7. – In data 16 luglio 2009, la Presidenza del Consiglio ha depositato una memoria «per i due ricorsi», insistendo, nella sostanza, nelle richieste già formulate.

In particolare, la ricorrente, in punto di ammissibilità, ribadisce che: a) la Regione non ha interesse a ricorrere in alcuno dei giudizi, non essendo lese, dalle impugnate fonti statali, le proprie competenze legislative ed amministrative (mentre i Comuni potranno eccepire l’illegittimità costituzionale della norma nell’ambito di giudizi eventualmente instaurati contro lo Stato); b) il ricorso avverso la legge di conversione dell’impugnato decreto-legge non ha una «forma» adeguata ad instaurare validamente il giudizio di costituzionalità, limitandosi a riprodurre genericamente le censure avanzate contro il decreto-legge medesimo; c) la questione con cui si lamenta che le minori risorse finanziarie destinate agli enti locali sono compensate e recuperate attraverso «l’eventuale storno di contributi già devoluti a favore delle regioni» fa riferimento ad una disposizione, il comma 2-bis dell’art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, che prevede una detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; d) l’asserita violazione dell’art. 120 Cost. è priva di motivazione.

Sul merito dei ricorsi, la difesa erariale ribadisce che: a) l’ICI è imposta statale che può esser liberamente modificata dallo Stato, in forza della lettera e) del comma 2 dell’art. 117 Cost., «con il solo limite di non pregiudicare la situazione finanziaria complessiva dell’ente beneficiario del gettito»; b) la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato «non è in rapporto con l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale», ma «è rivolta a salvaguardare in modo autonomo il potere di acquisto delle famiglie evitando che certi oneri tributari […] potessero essere aggravati»; c) al riguardo, «il carico fiscale esistente» è comunque «mantenuto» e, pertanto, «nessuna diminuzione di finanziamento» ovvero nessuno «squilibrio nella finanza regionale» può essere lamentato dalla ricorrente; d) gli eventuali effetti prodotti dall’«abolizione dell’ICI» sulla finanza dei Comuni sono comunque compensati dalla costituzione dell’apposito fondo presso il Ministero dell’Interno e, comunque, eventuali controversie concernenti l’ammontare, in concreto, del fondo potrebbero essere oggetto di giudizio, tra Comuni e lo Stato, nelle sedi ordinarie; e) le questioni aventi ad oggetto l’asserita insufficienza del fondo non possono essere prospettate dalla Regione – che non riceve pregiudizio, «nemmeno in via indiretta», da tale circostanza – e sono comunque sfornite di «qualsiasi prova, nemmeno presuntiva»; f) si verte in un ambito di potestà legislativa esclusiva statale e, pertanto, non vengono in rilievo esigenze di rispetto del principio di leale collaborazione; principio che comunque non si applica ai procedimenti legislativi.

8. – In prossimità dell’udienza, la Regione ha depositato una memoria illustrativa, insistendo nelle richieste già formulate e deducendo ulteriori motivi di censura.

In particolare, la ricorrente deduce che il denunciato art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, sia nel testo originario, sia nel testo risultante dalla legge di conversione, víola l’art. 77 Cost. perché: a) è «evidente», nel caso di specie, la «mancanza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza» del decreto-legge; b) la disciplina introdotta da detta fonte «si configura, invero, alla stregua di un intervento sistematico nell’ambito dei rapporti finanziari Stato-Regione, senza che gli effetti della stessa possano ricondursi nemmeno alle finalità espresse nella relativa rubrica (i.e. "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”)».

La medesima ricorrente deduce altresí che la disposizione denunciata víola l’art. 119 Cost., in combinato disposto con la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), perché è "espressiva” «di principi del tutto contraddittori e – per cosí dire – controtendenziali rispetto a quelli enucleati dalla citata legge delega – facilmente classificabile fra le leggi di grande riforma organica dell’ordinamento giuridico nonché (sebbene lato sensu) di attuazione costituzionale».

Considerato in diritto

1. – I giudizi di legittimità costituzionale indicati in epigrafe sono stati promossi dalla Regione Calabria e hanno per oggetto l’art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), nel testo originario (ricorso iscritto al numero 40 del registro ricorsi 2008) ed in quello risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 (ricorso iscritto al numero 58 del registro ricorsi 2008).

1.1. – Il testo originario dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 – censurato dalla ricorrente per violazione sia dell’art. 119 della Costituzione che del principio di leale collaborazione sancito dall’art. 120 Cost. – prevede un’articolata misura di finanza pubblica volta: a) ad escludere, a decorrere dall’anno 2008, l’imposta comunale sugli immobili (ICI) sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 1, commi 1, 2 e 3, primo periodo); b) a rimborsare ai singoli Comuni la minore imposta che deriva dalla menzionata esclusione – minore imposta quantificata in € 1.700 milioni – secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali (art. 1, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, e comma 5); c) ad abrogare, «conseguentemente», le disposizioni che prevedevano, a vario titolo, o la possibilità di determinare aliquote ridotte per l’ICI gravante sulle abitazioni principali o detrazioni d’imposta con riferimento a dette unità immobiliari o, ancora, le modalità attuative di dette riduzioni e detrazioni (art. 1, comma 3, secondo periodo, e comma 6); d) a sospendere, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatte salve le speciali disposizioni vigenti per il ripiano del disavanzo nel settore sanitario (art. 1, comma 7).

Il quarto periodo del quarto comma dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 chiarisce altresí che «Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

1.2.. – L’art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 126 del 2008, in combinato disposto con l’allegato alla medesima legge, ha convertito in legge l’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, ad eccezione del comma 5; ha modificato i commi 2, 4 e 7 dell’art. 1 del menzionato decreto-legge ed ha inserito, nel medesimo articolo 1, i commi 4-bis, 4-ter, 6-bis e 7-bis. In sintesi, la legge di conversione: a) chiarisce che l’assimilazione ad abitazione principale può essere operata dal Comune, oltre che con regolamento, anche con una delibera comunale «vigente alla data» del 29 maggio 2008 (art. 1, comma 2, del menzionato decreto-legge, come modificato); b) specifica che il decreto del Ministro dell’interno – con cui si provvede, secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, alla erogazione del rimborso ai Comuni per la minore imposta riscossa – deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione [e cioè entro il 26 agosto del 2008], «secondo princípi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni» (art. 1, comma 4, terzo periodo, del menzionato decreto-legge, come modificato); c) prevede il versamento ad opera del Ministero dell’interno, entro il 26 agosto del 2008, di un primo acconto [pari al 50 per cento del rimborso spettante] ai Comuni e alle Regioni a statuto speciale ed autorizza una deroga al limite alle anticipazioni di tesoreria vigente per gli enti locali (art. 1, commi 4-bis e 4-ter, del menzionato decreto-legge); d) prevede, con riferimento ai limiti concernenti l’assimilazione di immobili diversi all’abitazione principale, una sospensione nell’applicazione «di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell’imposta comunale sugli immobili, relativa all’anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» (art. 1, comma 6-bis, del menzionato decreto-legge); e) quanto alla sospensione del potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fa salve le disposizioni relative all’innalzamento dei tributi locali e delle addizionali nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (art. 1, comma 7, ultimi due periodi, del menzionato decreto-legge); f) stabilisce che «I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell’accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi» (comma 7-bis dell’art. 1 del menzionato decreto-legge).

2. – Secondo la ricorrente, l’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 126 del 2008, in combinato disposto con l’allegato alla medesima legge, víola l’art. 119 Cost., perché – nello stabilire una «esenzione dalla imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad "abitazione principale”» e, al contempo, una sospensione del «potere delle regioni [...] di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato» – lede l’«autonomia finanziaria regionale e degli EE.LL.», riducendo le risorse di cui tali enti possono disporre e penalizzando i medesimi enti «nel giudizio delle agenzie di rating».

Sempre secondo la Regione Calabria, l’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, nei due testi prima indicati, víola altresí il principio di leale collaborazione sancito dall’art. 120 Cost., perché detta disposizione è «compendiata in un provvedimento normativo (i.e. il decreto-legge) sottratto alla necessaria (in materia) dialettica istituzionale Stato-regioni» e approvata, quindi, «attraverso forme che aggirano i "metodi della concertazione e leale collaborazione fra livelli istituzionali”».

3. – Con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha formulato ulteriori motivi di censura. Per la Regione, l’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, sia nel testo originario, sia nel testo oggetto di modificazioni ad opera della legge di conversione n. 126 del 2008, víola l’art. 77 Cost. perché: a) è «evidente», nel caso di specie, la «mancanza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza» del decreto-legge; b) la disciplina da detta fonte introdotta «si configura, invero, alla stregua di un intervento sistematico nell’ambito dei rapporti finanziari Stato-Regione, senza che gli effetti della stessa possano ricondursi nemmeno alle finalità espresse nella relativa rubrica». La medesima disposizione violerebbe, altresí, l’art. 119 Cost., in combinato disposto con la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), perché pone principi contrastanti con tale ultima legge.

4. – In considerazione della parziale coincidenza dell’oggetto e della identità dei motivi delle questioni promosse dalla ricorrente, i ricorsi debbono essere riuniti per essere congiuntamente esaminati e decisi da questa Corte.

5. – Preliminarmente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alle questioni aventi ad oggetto l’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 93 del 2008, perché tali questioni hanno ad oggetto una disposizione che non è stata convertita in legge e che, perciò, ha perso efficacia sin dall’inizio ai sensi dell’art. 77, terzo comma, Cost. (per un caso analogo, sentenza n. 200 del 2009).

6. – Deve essere altresí dichiarata l’inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto il quarto periodo del comma 4 dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, sia nel testo originario, sia nel testo convertito dalla legge n. 126 del 2008, per carenza di interesse al ricorso.

Tale disposizione stabilisce che «Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione». Essa, dunque, applicandosi alle sole Regioni a statuto speciale e Province autonome, non esplica effetti per la ricorrente, che è una Regione a statuto ordinario, con conseguente carenza di interesse all’impugnazione in parte qua.

7. – Sempre in via preliminare, devono essere valutate le eccezioni d’inammissibilità sollevate dalla difesa erariale.

7.1. – In primo luogo, l’Avvocatura generale dello Stato afferma che tutte le questioni promosse dalla ricorrente sono inammissibili, perché, con riferimento alle singole censure, non vengono indicati i commi impugnati, né «è possibile individuarli sia perché i motivi non si attagliano a tutti sia perché come parametro costituzionale è indicato l’art. 119 Cost., senza precisare sotto quali profili».

L’eccezione è solo in parte fondata.

Diversamente da quanto sostenuto dall’Avvocatura generale dello Stato, la ricorrente ha inteso impugnare tutte le disposizioni contenute nell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008. Tuttavia essa, nel lamentare la violazione dell’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali e del principio di leale collaborazione, ha fornito un’adeguata motivazione solo con riguardo alle censure proposte in riferimento a quelle disposizioni dell’art. 1 che hanno l’effetto di incidere sulla sfera finanziaria regionale e degli enti locali e, nel medesimo ambito, sul principio di leale collaborazione.

In particolare, sono sorrette da sufficiente motivazione le questioni aventi ad oggetto: a) quanto al decreto-legge, nel testo originario, le previsioni che hanno l’effetto di: a.1.) escludere, a decorrere dall’anno 2008, l’imposta comunale sugli immobili sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (commi 1, 2 e 3, primo periodo); a.2.) rimborsare ai singoli Comuni la minore imposta che deriva dalla menzionata esclusione secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali (commi 4 e 5); a.3.) sospendere, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (comma 7); b) quanto al decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione, le ulteriori disposizioni che: b.1.) chiariscono che l’assimilazione ad abitazione principale può essere operata dal Comune, oltre che con regolamento, anche con una delibera comunale «vigente alla data» del 29 maggio 2008 (comma 2); b.2.) prevedono il versamento ad opera del Ministero dell’interno, entro il 26 agosto del 2008, di un primo acconto ai Comuni e alle Regioni a statuto speciale ed autorizzano una deroga al limite alle anticipazioni di tesoreria vigente per gli enti locali (commi 4-bis e 4-ter); b.3.) chiariscono, quanto alla sospensione del potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, che sono fatte salve le disposizioni relative all’innalzamento dei tributi locali e delle addizionali nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (ultimi due periodi del comma 7).

Parimenti, sono sorrette da sufficiente motivazione le questioni aventi ad oggetto le disposizioni che abrogano precedenti norme, le quali: a) prevedevano la possibilità di determinare aliquote ridotte per l’ICI gravante sulle abitazioni principali, b) prevedevano detrazioni d’imposta con riferimento a dette unità immobiliari, o c) attuavano dette riduzioni e detrazioni (commi 3, secondo periodo, e 6, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla legge di conversione). Tali disposizioni abrogative sono, infatti, strettamente ed inscindibilmente collegate a quelle prima considerate, che escludono l’applicazione dell’ICI in riferimento all’abitazione principale.

Non hanno ad oggetto norme incidenti sull’autonomia finanziaria regionale e degli enti locali e, pertanto, sono inammissibili per insufficienza di motivazione le questioni relative alle seguenti disposizioni dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, nel testo modificato dalla legge di conversione: a) il comma 4, nella parte in cui specifica che il decreto del Ministro dell’interno deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, «secondo princípi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni»; b) il comma 6-bis, che prevede, con riferimento ai limiti in ordine all’assimilazione di immobili diversi all’abitazione principale, una sospensione nell’applicazione «di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell’imposta comunale sugli immobili, relativa all’anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; c) il comma 7-bis, il quale stabilisce che «I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell’accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi».

7.2. – In secondo luogo, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, con riferimento ad entrambi i ricorsi, che la Regione non è legittimata ad agire, in quanto fa valere un pregiudizio dei Comuni che non incide, neppure indirettamente, sulla sfera di potestà legislativa regionale.

L’eccezione non è fondata, perché si basa su due presupposti: a) che la Regione possa far valere la lesione di attribuzioni costituzionali degli enti locali solo ove deduca quella della propria sfera di potestà legislativa; b) che l’insussistenza della competenza legislativa regionale comporti l’inammissibilità – prima ancora dell’infondatezza – della questione relativa alla lesione delle attribuzioni degli enti locali.

Il primo presupposto è erroneo, perché le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale. Questa Corte, infatti, ha piú volte affermato il principio che la suddetta legittimazione sussiste in capo alle Regioni, in quanto «la stretta connessione, in particolare [...] in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali» (sentenze n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004). Tale giurisprudenza si riferisce, in modo evidente, a tutte le attribuzioni costituzionali delle Regioni e degli enti locali e prescinde, perciò, dal titolo di competenza legislativa esclusivo, concorrente o residuale eventualmente invocabile nella fattispecie. Essa, in particolare, non richiede, quale condizione necessaria per la denuncia da parte della Regione di un vulnus delle competenze locali, che sia dedotta la violazione delle attribuzioni legislative regionali. Non incide, dunque, sulla legittimazione della ricorrente a promuovere la questione la circostanza che, nella specie, la Regione non abbia indicato la competenza legislativa alla quale ricondurre la materia cui è ascrivibile la disposizione denunciata e si sia limitata a prospettare la lesione dell’autonomia finanziaria propria e degli enti locali garantita dall’art. 119 Cost., affermando che, per gli enti locali, tale lesione deriverebbe dalla riduzione del gettito dell’ICI disposta dall’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008. Tale prospettazione è sufficiente per rendere ammissibile la questione, restando riservata all’esame di merito la valutazione della sua fondatezza.

Anche il secondo presupposto è erroneo, perché si adduce un argomento di merito al fine di sostenere l’inammissibilità, in rito, della questione. Al contrario di quanto sostenuto dalla difesa erariale, infatti, la valutazione della questione in punto di ammissibilità attiene alla prospettazione della ricorrente e deve essere tenuta distinta da quella in punto di fondatezza. La Regione deduce, come si è visto, la violazione dell’autonomia finanziaria degli enti locali e l’ammissibilità di tale questione non viene meno osservando nel merito che detta autonomia non è stata lesa, nella specie, dall’esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7.3. – In terzo luogo, la difesa erariale eccepisce l’inammissibilità della questione a suo avviso posta dal ricorso n. 40, con cui la Regione - richiamando espressamente il comma 2-bis dell’art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dal comma 5 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007 - lamenta che le minori risorse finanziarie destinate agli enti locali sono compensate e recuperate attraverso «l’eventuale storno di contributi già devoluti a favore delle regioni». Per l’Avvocatura generale dello Stato, l’inammissibilità deriverebbe dal fatto che alla suddetta disposizione «sono del tutto estranei quei "contributi già devoluti alla Regione”, che sarebbero stati stornati».

L’eccezione non è fondata, perché nessuna delle questioni proposte ha ad oggetto tale disposizione, richiamata al solo fine di argomentare ulteriormente la denunciata «carenza di risorse finanziarie in capo ai comuni». Il richiamo al comma 2-bis dell’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, attiene, cioè, al merito della questione sollevata in riferimento all’art. 119, secondo e quarto comma, Cost.

7.4. – In quarto luogo, l’Avvocatura generale rileva che il ricorso n. 40 è stato notificato «lo stesso giorno della pubblicazione della legge di conversione» e, pertanto, rimette a questa Corte la valutazione dell’ammissibilità di una impugnazione rivolta avverso il solo decreto-legge, essendo, nel momento della proposizione del primo ricorso, la promulgazione della legge di conversione «già nota».

L’eccezione d’inammissibilità è infondata sia in fatto, sia in diritto: in punto di fatto, perché la notificazione del ricorso si è perfezionata, nei confronti del notificante, con la spedizione avvenuta il 24 luglio del 2008, anteriormente, quindi, alla pubblicazione della legge di conversione, avvenuta il successivo 26 luglio; in punto di diritto, perché la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto-legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi (sentenze n. 443 del 2007, n. 417 del 2005, n. 25 del 1996; n. 192 del 1970 e n. 113 del 1967).

7.5. – La difesa erariale eccepisce, in quinto luogo, che le questioni sollevate con il ricorso iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2008, riguardanti il decreto-legge nel testo risultante dalla conversione in legge, sono inammissibili, perché fondate sui medesimi motivi prospettati nel ricorso n. 40 del registro ricorsi 2008, riguardanti il decreto-legge nel testo originario.

Anche tale eccezione non è fondata, perché, come si è appena visto, la ricorrente può impugnare sia il decreto-legge, sia la legge di conversione, sia entrambi; e, pertanto, resta nella disponibilità della parte anche la scelta della formulazione delle singole questioni, che ben possono essere identicamente formulate in riferimento alle disposizioni contenute nelle due fonti.

7.6. – La difesa erariale eccepisce, infine, l’inammissibilità delle questioni a suo avviso poste dalla ricorrente ed aventi ad oggetto gli impugnati commi 4-bis e 4-ter, perché l’aggravamento «della protestata violazione costituzionale» è «soltanto affermato, ma non argomentato».

L’eccezione non è fondata, perché la ricorrente non pone questioni, ma – nell’escludere che «la misura del "rimborso” ai singoli comuni», previsto dalla disposizione denunciata, sottragga detta disposizione ai denunciati vizi di legittimità – si limitata a chiarire, da un lato, che le modificazioni intervenute in sede di conversione non hanno «provveduto a correggere i vizi già lamentati nelle disposizioni contenute nell’originario decreto» e, dall’altro, che le disposizioni di cui ai citati commi 4-bis e 4-ter, nella parte in cui determinano le modalità di ripartizione ed accreditamento del 50% del rimborso di cui al comma 4, «sembrano aggravare i termini della protestata violazione costituzionale […] cosí ribadendosi il vulnus procurato al principio di autonomia finanziaria regionale». La ricorrente, dunque, richiama tali disposizioni solo per argomentare la dedotta lesione dell’autonomia finanziaria regionale.

8. – Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza la ricorrente ha formulato ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, sia nel testo originario, sia nel testo oggetto di modificazioni ad opera della legge di conversione n. 126 del 2008, in riferimento all’art. 77 Cost. ed al combinato disposto dell’art. 119 Cost. e della legge n. 42 del 2009.

Tali questioni sono inammissibili, perché dedotte non con il ricorso, ma solo con successiva memoria illustrativa (ex plurimis, sentenza n. 229 del 2001).

9. – Al fine di precisare ulteriormente il thema decidendum del presente giudizio, va poi rilevato che la legge n. 126 del 2008, oltre a convertire in legge i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, ha aggiunto nuove disposizioni, che lo integrano, senza però alterarne la sostanza prescrittiva. In relazione a fattispecie di tal genere, in cui vi è una sostanziale identità tra il testo del decreto-legge originario e quello risultante dalla legge di conversione, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che le censure al testo originario sono assorbite in quelle rivolte alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione (sentenze n. 443 del 2007; n. 417 del 2005). Da ciò deriva, nella specie, che: a) le questioni promosse nei confronti del testo originario del decreto-legge n. 93 del 2008 si trasferiscono sul corrispondente testo risultante dalla legge di conversione e sono, perciò, assorbite in queste; b) per l’effetto, l’oggetto del giudizio è limitato alle questioni concernenti i commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo e terzo periodo (ad eccezione, in tale terzo periodo, dell’inciso «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo princípi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni»), 4-bis, 4-ter, 6 e 7 dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, come risultante dalla legge di conversione.

10. – Nel merito, le questioni aventi ad oggetto le sopra individuate disposizioni non sono fondate.

10.1. – Secondo la ricorrente, le disposizioni denunciate – nel prevedere: a) una «esenzione dalla imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad "abitazione principale”»; b) una sospensione del «potere delle regioni [...] di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato» e c) un meccanismo di rimborso dell’imposta non percepita agli enti locali – ledono l’«autonomia finanziaria regionale e degli EE.LL.», riducendo di fatto le risorse di cui tali enti possono disporre.

10.1.1. – La disciplina dei tributi su cui hanno inciso le norme denunciate – cioè l’ICI ed i tributi, le addizionali, le aliquote e le maggiorazioni delle aliquote di tributi attribuiti alle Regioni con legge dello Stato – appartiene alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché tali tributi sono istituiti con legge dello Stato e non delle Regioni. Tale competenza legislativa, perciò, può essere esercitata dallo Stato anche per il tramite di norme di dettaglio, senza che ciò implichi violazione dell’autonomia tributaria delle Regioni destinatarie del gettito (ex plurimis: sentenze n. 168 del 2008; n. 451 del 2007 e n. 296 del 2003; con specifico riferimento all’ICI, sentenze n. 75 del 2006 e n. 37 del 2004).

10.1.2. – Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la modificazione di un tributo disposta nell’esercizio della suddetta potestà legislativa esclusiva statale e comportante un minor gettito per le Regioni e gli enti locali non esige che debba essere accompagnata da misure pienamente compensative per la finanza regionale: ciò in quanto deve «escludersi che possa essere effettuata una atomistica considerazione di isolate disposizioni modificative del tributo, senza considerare nel suo complesso la manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione, ben potendosi verificare che, per effetto di plurime disposizioni […], il gettito complessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni» (sentenze n. 155 del 2006 e n. 431 del 2004).

Del resto, questa Corte ha più volte affermato (ex plurimis, sentenze n. 381 del 2004; n. 437 del 2001, n. 507 del 2000) che, a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l’adempimento dei propri compiti (sentenze n. 145 del 2008; n. 431 e n. 381 del 2004). Tale insufficienza di mezzi finanziari non è stata né dedotta né dimostrata dalla Regione Calabria, tanto più che il denunciato art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 prevede il rimborso ai singoli Comuni (secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali) della minore imposta – quantificata dalla legge in € 1.700 milioni – conseguente all’esclusione dell’ICI sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 1, comma 4, primo periodo).

Né può allegarsi, come fa la ricorrente, che dette disposizioni ledono l’«autonomia finanziaria regionale e degli EE.LL.», in quanto penalizzano i medesimi enti «nel giudizio delle agenzie di rating». L’inconveniente lamentato dalla Regione Calabria, nei limitati casi in cui si verifica, non nasce infatti come conseguenza diretta ed immediata delle previsioni legislative censurate, ma deriva dalle plurime e svariate condizioni "fattuali” in cui può trovarsi la complessiva situazione finanziaria regionale. Quello addotto è, dunque, un inconveniente solo eventuale e di mero fatto, non rilevante ai fini del giudizio di legittimità costituzionale (sentenze n. 86 del 2008; n. 282 del 2007; n. 354 del 2006; ordinanza n. 125 del 2008).

Le promosse questioni di legittimità costituzionale vanno, dunque, dichiarate non fondate.

10.2. – La ricorrente denuncia la violazione del principio di leale collaborazione sancito dall’art. 120 Cost., perché la censurata disciplina è «compendiata in un provvedimento normativo […] sottratto alla necessaria (in materia) dialettica istituzionale Stato-regioni» e approvata, quindi, «attraverso forme che aggirano i "metodi della concertazione e leale collaborazione fra livelli istituzionali”».

Anche tale questione non è fondata.

Questa Corte ha piú volte escluso che l’esercizio dell’attività legislativa possa essere sottoposto alle procedure di leale collaborazione (ex plurimis: sentenze n. 371 e n. 159 del 2008). Tale rilievo, formulato in riferimento al procedimento legislativo ordinario, vale a maggior ragione per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza del secondo comma dell’art. 77 Cost., alla mera occorrenza di «casi straordinari di necessità e d’urgenza». La particolare celerità con cui detta fonte deve poter essere approvata ed entrare in vigore, nonché la peculiarità dei casi in cui essa può essere adottata e del procedimento di conversione in legge escludono infatti, secondo la chiara formulazione dell’evocato parametro costituzionale, che nel caso di specie sia ravvisabile una qualsivoglia necessità di previo coinvolgimento delle Regioni nella formulazione del decreto-legge (sentenza n. 196 del 2004).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), promosse, in riferimento agli artt. 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 40 del registro ricorsi del 2008;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo del comma 4 dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, sia nel testo originario, sia come convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, promosse, in riferimento agli artt. 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del terzo periodo del comma 4 – limitatamente all’inciso «secondo principi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni» –, del comma 6-bis e del comma 7-bis, dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, come convertito dalla legge n. 126 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 58 del registro ricorsi del 2008;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, sia nel testo originario, sia nel testo oggetto di modificazioni ad opera della legge di conversione n. 126 del 2008, promosse, in riferimento all’art. 77 Cost. ed al combinato disposto dell’art. 119 Cost. e della legge n. 42 del 2009, dalla Regione Calabria con la memoria illustrativa di entrambi i ricorsi indicati epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo e terzo periodo (ad eccezione, nel terzo periodo, dell’inciso «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo princípi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni»), 4-bis, 4-ter, 6 e 7 dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 126 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 119 e 120 Cost., dalla Regione Calabria con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 58 del registro ricorsi del 2008.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.