Ordinanza n. 125 del 2012

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ORDINANZA N. 125

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                       QUARANTA                     Presidente

-           Franco                         GALLO                                Giudice

-           Luigi                            MAZZELLA                              "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                "

-           Sabino                         CASSESE                                   "

-           Giuseppe                     TESAURO                                 "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                          "

-           Giuseppe                     FRIGO                                        "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                             "

-           Paolo                           GROSSI                                     "

-           Giorgio                        LATTANZI                                "

-           Aldo                            CAROSI                                     "

-           Marta                           CARTABIA                               "

-           Sergio                          MATTARELLA                         "

-           Mario Rosario              MORELLI                                  "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1-ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) (recte: articolo 1-ter, comma 13, lettera c, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche nel procedimento vertente tra T.P.M. e il Ministero dell’interno ed altro, con ordinanza dell’11 maggio 2011, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2011.

            Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con ordinanza dell’11 maggio 2011, ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1-ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) (recte: articolo 1-ter, comma 13, lettera c, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78);

che, secondo l’ordinanza di rimessione, nel giudizio principale, T.P.M., cittadino del Senegal, ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Pesaro e Urbino in data 20 gennaio 2011, che ha annullato lo «accoglimento della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare» presentata ai sensi del citato art. 1-ter, in quanto egli è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, «per il reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lettera c)», della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), in virtù del quale «è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: (…) c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b)»;

che, ad avviso del TAR, «tale reato rientra fra quelli che il comma 13 dell’art. 1-ter considera ostativi alla c.d. regolarizzazione, ed in particolare esso, in ragione della pena edittale prevista dalla norma incriminatrice, è ricompreso fra quelli di cui all’art. 381» del codice di procedura penale e sarebbero infondate le censure proposte dal ricorrente, il quale ha eccepito che alla data di presentazione della domanda di sanatoria era trascorso il periodo minimo per ottenere la riabilitazione e, comunque, detto reato avrebbe dovuto ritenersi estinto, in quanto, successivamente alla data di adozione del provvedimento impugnato, era decorso il termine previsto dall’art. 445, comma 3, cod. proc. pen.;

che secondo il rimettente, la riabilitazione deve, infatti, essere concessa con un formale provvedimento (nella specie, insussistente) emesso dal giudice competente, all’esito dell’accertamento della sussistenza di tutti i presupposti di legge, mentre i requisiti per l’ammissione alla procedura di emersione disciplinata dal citato art. 1-ter avrebbero dovuto sussistere alla data di proposizione della domanda (da presentare entro il 30 settembre 2009), con conseguente irrilevanza della sopravvenuta decorrenza del termine previsto dall’art. 445, comma 3, c.p.p.;

che, tuttavia, il giudice a quo, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78 del 2009, inserito dalla legge di conversione n. 102 del 2009, «nella parte in cui riconnette automaticamente l’impossibilità di accedere alla c.d. sanatoria alla condanna, anche con sentenza  non definitiva, per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., senza imporre all’amministrazione di valutare in concreto la pericolosità sociale del beneficiario dell’emersione» e fa proprie le argomentazioni con le quali il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 24 febbraio 2011, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale;

che, secondo il TAR, la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost. ed i «principi di ragionevolezza e proporzionalità», poiché stabilisce la «medesima, grave conseguenza della non ammissione alla procedura di emersione» per i lavoratori extracomunitari i quali «hanno compiuto reati di rilevante gravità, e che generano allarme sociale», e per quelli di essi «incorsi in una sola azione disdicevole, di scarsissimo rilievo penale, e che abbiano successivamente seguito un percorso di riabilitazione o, avendo compreso il disvalore del proprio operato, abbiano in prosieguo tenuto una condotta di vita esente da mende»;

che detta disposizione si porrebbe, inoltre, in contrasto con il principio di parità di trattamento (art. 3 Cost.), a causa dello «automatismo» che la connota, poiché prevede un’identica disciplina per quanti «si sono (…) resi colpevoli di azioni di rilevanza penale, ma profondamente diverse per gravità e intensità del dolo», avendo questa Corte affermato che la disciplina della permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato è riservata alla discrezionalità del legislatore ordinario, il quale, tuttavia, deve rispettare «il limite della ragionevolezza e proporzionalità (sentenze n. 104 del 1969, n. 144 del 1970 e n. 62 del 1994)»;

che il giudice a quo si dichiara «ben consapevole» del fatto che questioni analoghe a quella in esame, concernenti l’automatismo del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nel caso di commissione di determinati reati, sono state dichiarate da questa Corte inammissibili o non fondate, ma, a suo avviso, soltanto perché «la giurisprudenza (in alcuni casi) aveva fornito un’interpretazione più “morbida” della norma», ovvero perché lo stesso legislatore ordinario avrebbe «mitigato il rigore» della disciplina, escludendo, in talune ipotesi, la possibilità di rigettare l’istanza proposta, a causa dell’irrogazione di una condanna penale e prevedendo la necessità di «valutare altri ed ulteriori elementi»;

che, infine, secondo il TAR, la questione sarebbe rilevante, in quanto «non è da escludere a priori che, laddove la legge consentisse una valutazione caso per caso della concreta pericolosità sociale, la competente prefettura avrebbe potuto pervenire ad una diversa conclusione del procedimento, previo accertamento dell’insussistenza di altre cause preclusive alla c.d. emersione»;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata;

che, secondo l’interveniente, questa Corte avrebbe già dichiarato inammissibili censure analoghe a quelle in esame (sentenza n. 206 del 2007 [206 del 2006? ndr]; ordinanze n. 218 del 2007, n. 44 del 2006, n. 126 del 2005), affermando che la disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri richiede il bilanciamento di una molteplicità di interessi, riservato alla discrezionalità del legislatore ordinario, e, quindi, la questione sarebbe inammissibile per difetto di motivazione della rilevanza, poiché il TAR avrebbe indicato «in modo generico e apodittico» gli elementi di differenziazione della fattispecie in esame da quelle già valutate dalla giurisprudenza costituzionale;

che la questione sarebbe, inoltre, inammissibile anche perché il rimettente non avrebbe «esplorato la possibilità di pervenire a un’interpretazione delle norme impugnate conforme a Costituzione»;

che, nel merito, secondo l’interveniente, le censure sarebbero infondate, poiché, la disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri richiede il bilanciamento di una molteplicità di interessi, riservato alla discrezionalità del legislatore ordinario (sentenza n. 62 del 1994), occorrendo garantire la valutazione della pericolosità sociale «solo per l’espulsione come misura di sicurezza» e costituendo il cosiddetto automatismo espulsivo «il riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione», che costituisce anche per gli stranieri presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa (sono richiamate la sentenza n. 129 del 1995 e l’ordinanza n. 146 del 2002), con la conseguenza che la norma censurata non sarebbe manifestamente irragionevole e non violerebbe il principio di parità di trattamento;

che, peraltro, questa Corte, con la sentenza n. 78 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni omologhe a quella in esame (art. 33, comma 7, lettera c, della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e art. 1, comma 8, lettera c, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, avente ad oggetto «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari», convertito, con modificazioni,  dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222), nella parte in cui facevano derivare il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati previsti per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, esclusivamente perché la denuncia «è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce»;

che, ad avviso dell’Avvocatura, la norma censurata, escludendo la regolarizzazione della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari non in virtù della mera denuncia per determinati reati, bensì soltanto qualora sia stata pronunciata sentenza penale di condanna, che «costituisce adeguata e ragionevole “prova riguardo alla colpevolezza e pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce”», si sottrarrebbe, invece, alle censure svolte dal TAR.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con ordinanza dell’11 maggio 2011, ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1-ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) (recte: articolo 1-ter, comma 13, lettera c, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78);

che, secondo il rimettente, la norma censurata, prevedendo che «non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista» dal citato art. 1-ter «i lavoratori extracomunitari», «c) che risultino condannati (…) per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381» del codice di procedura penale e non consentendo «all’Amministrazione che istruisce il procedimento [di] valutare la gravità del reato, l’allarme sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva tenuta» dai medesimi e «l’attuale pericolosità» violerebbe l’art. 3 Cost.;

che detta disposizione, a suo avviso, si porrebbe in contrasto con tale parametro costituzionale e con i «principi di ragionevolezza e proporzionalità», poiché prevede la «medesima, grave conseguenza della non ammissione alla procedura di emersione» per i lavoratori extracomunitari i quali «hanno compiuto reati di rilevante gravità, e che generano allarme sociale», e per quelli di essi «incorsi in una sola azione disdicevole, di scarsissimo rilievo penale, e che abbiano successivamente seguito un percorso di riabilitazione o, avendo compreso il disvalore del proprio operato, abbiano in prosieguo tenuto una condotta di vita esente da mende»;

che, inoltre, detta disposizione recherebbe vulnus ai principi di parità trattamento, di ragionevolezza e di proporzionalità, in quanto riserverebbe «la medesima sorte a soggetti che si sono resi colpevoli di azioni di rilevanza penale, ma profondamente diverse per gravità e intensità del dolo», stabilendo un automatismo che in più occasioni «è stato ritenuto costituzionalmente non corretto (sia pure con riferimento a fattispecie diverse da quella all’esame)»;

che, in linea preliminare, va osservato che l’eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, proposta dall’interveniente, sul rilievo che sarebbero state dichiarate inammissibili questioni analoghe a quella in esame, non è fondata, poiché la mancata, specifica valutazione di precedenti e di argomenti già svolti da questa Corte potrebbe comportare la manifesta infondatezza, non la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale;

che del pari non fondata è l’ulteriore eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che il giudice a quo non avrebbe verificato la «possibilità di pervenire a un’interpretazione delle norme impugnate conforme a Costituzione», poiché il TAR ha implicitamente, ma chiaramente indicato gli argomenti che impedirebbero di offrire un’interpretazione del citato art. 1-ter, comma 13, lettera c), in grado di renderlo immune dalle censure proposte;

che, peraltro, sempre in linea preliminare, occorre osservare che il ricorrente nel giudizio principale, giusta l’espressa indicazione contenuta nell’ordinanza di rimessione, ha riportato condanna per «il reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. c)» della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), il quale, ad avviso del TAR, «in ragione della pena edittale prevista dalla norma incriminatrice, è ricompreso fra quelli di cui all’art. 381 c.p.p.» e, quindi, «rientr[erebbe] fra quelli che il comma 13 dell’art. 1-ter considera ostativi alla c.d. regolarizzazione»;

che, tuttavia, il citato art. 171-ter, comma 1, lettera c), stabilisce che «è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: (…) c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b)», mentre, in virtù dell’art. 381, comma 1, cod. proc. pen. (Arresto facoltativo in flagranza), «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni», ovvero per i delitti elencati nel comma 2 di tale disposizione;

che, pertanto, alla luce della descrizione della fattispecie contenuta nell’ordinanza di rimessione, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale non risulta adeguatamente motivata, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa, dato che il reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge n. 633 del 1941 non è riconducibile né tra quelli contemplati dall’art. 381, comma 1, cod. proc. pen., né tra quelli oggetto del comma 2 di detta disposizione (e neppure, a fortiori, tra i delitti di cui all’art. 380 cod. proc. pen.), che, ai sensi del censurato art. 1-ter, comma 13, lettera c), impediscono l’ammissione del lavoratore extracomunitario alla procedura di emersione disciplinata da tale ultima norma, non avendo il TAR neanche dedotto che la condanna de qua è stata irrogata per l’ipotesi del reato più gravemente punita dal comma 2 di cui al citato art. 171-ter, ovvero che sono state ritenute sussistenti circostanze aggravanti in tesi rilevanti ai fini dell’art. 381 cod. proc. pen., secondo il combinato disposto degli articoli 278 e 379 cod. proc. pen.;

che l’unica disposizione asseritamente ostativa alla procedura di emersione in esame è stata, invece, indicata nel citato art. 1-ter, comma 13, lettera c), (è questa, infatti, la sola norma censurata dal rimettente) e, quindi, anche in virtù del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione (costantemente affermato da questa Corte, ex plurimis, sentenza n. 338 del 2001 [329 del 2001? ndr] ; ordinanza n. 307 del 2011), neppure è possibile valutare l’eventuale sussistenza di ragioni e disposizioni ulteriori che, eventualmente, avrebbero permesso di tenere conto della condanna irrogata per il reato dell’art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge n. 633 del 1941, per negare l’accoglimento della domanda di emersione, in quanto di esse l’ordinanza di rimessione non ha dato atto (omettendo, conseguentemente, anche di censurarle);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione in ordine all’ambiguità del petitum, connotato da profili di scarsa chiarezza ed indeterminatezza in ordine al contenuto dell’addizione richiesta (in tal senso, ordinanza n. 307 del 2011, che ha deciso la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR per il Friuli-Venezia Giulia con ordinanza di rimessione sostanzialmente riprodotta dal giudice a quo nel provvedimento che ha promosso il presente giudizio).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.