ORDINANZA N. 126
composta dai signori:
- Guido NEPPI
MODONA Presidente
- Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8,
lettera a), del decreto-legge 9
settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella
legge 9 ottobre 2002, n. 222, promossi dal Tribunale amministrativo regionale
per
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che nel
corso di diciannove giudizi promossi da lavoratori extracomunitari e da loro
datori di lavoro avverso i provvedimenti di rigetto delle rispettive istanze di regolarizzazione e gli altri atti amministrativi
connessi, i Tribunali amministrativi regionali per
che i giudici
remittenti osservano che la norma censurata – della quale i provvedimenti
impugnati costituiscono mera applicazione – nell’escludere dalla
regolarizzazione i lavoratori extracomunitari che siano stati destinatari di
provvedimenti di espulsione da eseguire mediante accompagnamento coattivo alla
frontiera, si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., in primo luogo sotto il
profilo del principio di eguaglianza – che vieta di trattare in modo uguale
situazioni soggettive profondamente differenti – in quanto, «precludendo la
possibilità di attribuire rilievo all’esistenza di circostanze obiettive
attestanti l’avvenuto inserimento sociale dello straniero», pone sullo stesso
piano il soggetto che sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ovvero perché ritenuto
socialmente pericoloso e il lavoratore extracomunitario che si sia
semplicemente trattenuto nel territorio dello Stato oltre il termine di
quindici giorni fissato nell’intimazione scritta di espulsione o che sia
entrato clandestinamente nel territorio dello Stato privo di un valido
documento di identità;
che la
disposizione censurata appare ai remittenti altresì in contrasto con il
principio di ragionevolezza sia perché, «impedendo la valorizzazione dei
profili di inserimento sociale dello straniero, esclude la possibilità di
raggiungere gli obiettivi di favorire le relazioni familiari, l’inserimento
sociale e l’integrazione culturale degli stranieri che sono previsti dalla
legge» sia, in particolare, in quanto finisce col concedere il beneficio di cui
si tratta a coloro che, per motivi casuali, non abbiano subito controlli e non
siano stati pertanto destinatari di provvedimenti di espulsione;
che, quanto
alla rilevanza, i giudici a quibus – che hanno temporaneamente accolto tutti, ad
eccezione del TAR per
che, nel corso
di due giudizi avverso i provvedimenti di rigetto delle domande di
regolarizzazione dei rapporti di lavoro di due cittadini extracomunitari, anche
il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige,
sede di Trento, ha sollevato, con due ordinanze di contenuto identico del 13
maggio 2004 (r.o. numeri 686 e 687 del 2004),
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 195 del 2002,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 222 del 2002;
che il giudice
remittente, dopo aver precisato di aver disposto con separate ordinanze la
sospensione temporanea degli atti impugnati, rivolge alla disposizione in
oggetto censure analoghe a quelle degli altri remittenti con riferimento
all’art. 3 Cost. e ad esse aggiunge quella relativa alla ipotizzata violazione
dell’art. 35, primo comma, Cost., sotto il profilo che la regolarizzazione dei
lavoratori extracomunitari sarebbe una manifestazione del diritto al lavoro e
concorrerebbe in maniera determinante a quell’inserimento sociale che il
parametro costituzionale invocato vuole tutelare;
che, in punto
di rilevanza, il giudice a quo si
limita ad affermare la pregiudizialità della soluzione della sollevata
questione ai fini della decisione della fattispecie in esame;
che, nel corso
di un giudizio avverso il provvedimento prefettizio di diniego della
regolarizzazione del rapporto di lavoro di una cittadina extracomunitaria, il
Tribunale amministrativo regionale per
che il giudice
remittente afferma che la rilevanza della questione deriva dalla circostanza
che il provvedimento impugnato ha fatto automatica applicazione della
disposizione censurata, disponendo la reiezione dell’istanza di
regolarizzazione in base al mero accertamento dell’esistenza di due espulsioni
con accompagnamento alla frontiera nei confronti della lavoratrice
extracomunitaria di cui si tratta;
che, quanto al
merito della questione, il giudice a quo svolge
considerazioni analoghe a quelle degli altri remittenti per quel che riguarda
la censura riferita all’art. 3 Cost., mentre, per quel che riguarda gli altri
parametri costituzionali invocati, osserva che il controllo di costituzionalità
della norma in oggetto comporta la verifica della ragionevolezza e
proporzionalità del sacrificio dei diritti fondamentali da essa imposto (quali,
in particolare, il diritto al lavoro, il diritto alla libera circolazione e
all’unità familiare e quello alla libertà personale) rispetto alla effettiva
realizzazione di altri valori costituzionali;
che nei
giudizi davanti alla Corte introdotti dalle ordinanze del TAR per
che alla prima
conclusione si perverrebbe sul principale rilievo che le ordinanze di rimessione
non contengono un’adeguata descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei
giudizi a quibus;
che, quanto
all’infondatezza, l’Avvocatura sottolinea, in particolare, che le norme
impugnate sono il frutto di ragionevoli scelte discrezionali del legislatore e
che, comunque, le situazioni poste a raffronto dai giudici remittenti «sono
tutte assimilate nel provvedimento di espulsione emesso a carico del cittadino
extracomunitario», sicché l’equiparazione ai fini del diniego di
regolarizzazione ha la sua ragion d’essere nell’intervenuto provvedimento di
espulsione e non nelle ragioni poste a fondamento di tale provvedimento, mentre
il richiamo all’art. 35, primo comma, Cost. effettuato dal TRGA per il
Trentino-Alto Adige appare inconferente, essendo il
parametro invocato destinato a tutelare il lavoro lecito e regolare.
Considerato che
che, pur essendo diverse le disposizioni censurate, le questioni
si pongono per entrambe negli stessi termini, sicché deve essere disposta la
riunione dei procedimenti;
che i TAR remittenti, aditi per l’annullamento dei provvedimenti
di rigetto delle istanze di emersione, evocano tutti l’art. 3 Cost. e
sostengono la illegittimità delle suindicate disposizioni in quanto riservano,
ai fini della regolarizzazione, lo stesso trattamento a soggetti che si trovano
in posizioni diverse, accomunando lavoratori colpiti da ordinanze di espulsione
con accompagnamento alla frontiera per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato o perché ritenuti socialmente pericolosi ad altri destinatari dei
medesimi provvedimenti per essersi trattenuti nel territorio dello Stato oltre
il termine di quindici giorni dall’intimazione di espulsione, oppure per essere
entrati clandestinamente in Italia privi di un valido documento di identità, ma
senza essersi resi colpevoli di alcun reato o essere concretamente pericolosi
per la sicurezza pubblica;
che alcuni remittenti sollevano la questione anche in
riferimento agli artt. 2, 4, 13, 16, 27, secondo comma, 29 e 35, primo comma,
Cost., sostenendo, con riguardo a quest’ultimo, che il procedimento di
emersione e il provvedimento di regolarizzazione favoriscono l’inserimento
sociale dei lavoratori extracomunitari;
che nessuno dei remittenti riferisce compiutamente sulla
fattispecie oggetto del giudizio davanti a lui pendente e tutti omettono – in
particolare – di precisare le motivazioni dei provvedimenti di espulsione,
sicché non è possibile stabilire quale sia la concreta situazione in cui versa
ciascuno dei lavoratori interessati ai giudizi a quibus;
che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 189
del 2002, l’espulsione mediante intimazione a lasciare il territorio dello
Stato è riservata a coloro i quali si trattengono nel territorio italiano con permesso
di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni (con la possibilità però che il
prefetto, laddove ravvisi pericolo di sottrazione alla esecuzione, disponga
anche in questo caso l’accompagnamento), mentre è divenuta di generale
applicazione l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, salva
restando l’ipotesi di cui all’art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (v. sentenza n. 222 del
2004, n. 4 del Considerato in diritto);
che le suindicate carenze di motivazione privano questa Corte
della possibilità di ogni controllo sulla rilevanza della questione nei giudizi
di merito;
che il riferimento ai parametri costituzionali diversi dall’art.
3, evocati in alcune delle ordinanze di rimessione, non è sorretto da congrua
motivazione;
che le questioni sono pertanto manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
riuniti i giudizi,
dichiara la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 8, lettera a), del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con
modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, e dell’art. 33, comma 7,
lettera a), della legge 30 luglio
2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo),
sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, 27, secondo comma, 29 e
35, primo comma, della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 21 marzo 2005.
Guido NEPPI MODONA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 25
marzo 2005.