SENTENZA N. 202
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 12,
settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
(Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti gestita dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo), come sostituito dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, promossi, dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra
M. P. ed altro e l’ENPALS e dal Tribunale di Sanremo nel procedimento civile
vertente tra M. B. e l’ENPALS, con ordinanze del 26 agosto 2006 e del 27
novembre 2006 rispettivamente iscritte ai nn. 293 e
344 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
17 e 20, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti gli
atti di costituzione di M. P. ed altro, dell’ENPALS, di C. M. vedova di M. B.,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 1° aprile 2008 il Giudice
relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Roberto Carapelle,
Mario Mangino, Vincenzo Martino e Mario Menghini per
M. P. ed altro, Angelo Pandolfo e Rossana Cardano per l’ENPALS, Federico
Sorrentino per C. M. vedova di M. B. e l’avvocato dello Stato Francesco Lettera
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Nel corso di
una controversia previdenziale – promossa nei confronti dell’Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per ottenere il
ricalcolo della pensione sulla base della retribuzione giornaliera
effettivamente percepita – il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del
lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12,
settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
(Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti gestita dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo), sia nel testo attualmente vigente – formulato
dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 – sia in
quello precedente, la cui vigenza è stata confermata in via transitoria
dall’art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Rileva
preliminarmente il giudice a quo che la medesima questione è stata già
sollevata nello stesso giudizio e che questa Corte l’ha dichiarata
inammissibile – con la sentenza n. 120 del
2006 – per mancanza di adeguata considerazione del quadro normativo
complessivo e, più specificamente, dell’art. 5 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70;
ciò premesso, il Tribunale ritiene che tali vizi siano emendabili e che la
questione possa essere quindi riproposta.
L’ordinanza di
remissione precisa perciò che il ricorrente, già dipendente a tempo
indeterminato del Casinò municipale di Sanremo con la qualifica di impiegato, è
stato collocato a riposo in data 31 dicembre 1998 all’età di sessantaquattro
anni, avendo maturato trentaquattro anni di anzianità di servizio, pari a
complessive 10.620 giornate di contribuzione. La pensione erogata in suo favore
dall’ENPALS a decorrere dal 1° gennaio 1999 è stata calcolata – sia per la
quota a) sia per la quota b) – assumendo come massimale di
retribuzione giornaliera pensionabile una somma inferiore a quella realmente
percepita, con la conseguenza che il trattamento pensionistico globale è
risultato inferiore rispetto a quello che il ricorrente avrebbe ottenuto ove il
criterio di calcolo fosse stato quello della retribuzione effettiva.
La norma censurata
prevedeva, nel testo previgente confermato in via transitoria dall’art. 13 del
d.lgs. n. 503 del 1992, che il limite massimo della retribuzione giornaliera
pensionabile fosse quello di cui alla penultima classe della tabella “F”
allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, aumentata
del 5 per cento, ossia pari in concreto a lire 315.000 (euro 162,68); mentre
nella formulazione vigente detto limite è stato esplicitamente fissato in lire
315.000, sia pure col meccanismo correttivo della rivalutazione annuale a
decorrere dal 1° gennaio 1998. Ai fini della rilevanza, il Tribunale osserva
che la domanda formulata dal ricorrente non sarebbe, allo stato, accoglibile, ma che la decisione della presente questione
assume carattere pregiudiziale, perché il giudizio in
corso non può essere deciso a prescindere dalla soluzione della medesima.
Nel merito, la
questione pare al giudice a quo non manifestamente infondata. Per i
lavoratori assicurati col regime generale gestito dall’Istituto nazionale della
previdenza sociale, infatti, l’art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n.
67, prevede che la retribuzione eccedente quella fissata nel tetto pensionabile
venga computata, con aliquota decrescente, ai fini
della determinazione di una quota aggiuntiva di pensione che va a costituire
parte integrante di quella già erogata. L’art. 5 del d.l. n. 11 del 1993,
dettando una norma di interpretazione autentica, estende anche ai lavoratori
assicurati presso l’ENPALS l’applicazione del citato art. 21, comma 6; senonché – a parere del giudice a quo – mentre per i lavoratori assicurati presso l’INPS
quest’ultima disposizione riceve «applicazione piena, senza limitazioni di
sorta», per i dipendenti in regime ENPALS il medesimo effetto è impedito dalla
disposizione censurata, la quale consente che le quote aggiuntive di pensione
vengano riconosciute «soltanto fino al raggiungimento del massimale di
retribuzione pensionabile giornaliera rivalutato in base all’indice ISTAT». E
ciò costituisce violazione del principio di eguaglianza in quanto l’art. 2,
terzo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 stabilisce
che le retribuzioni fino alla soglia di un milione di lire siano soggette a
prelievo contributivo in favore del Fondo pensioni gestito dall’ENPALS, creando
un’evidente ingiustificata discriminazione tra retribuzione sottoposta a
contribuzione piena e retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione. Il
prelievo contributivo eccedente la soglia della retribuzione pensionabile,
secondo il remittente, «si traduce integralmente
in contributo di solidarietà».
Da tanto consegue
una violazione dell’art. 3 Cost. per la disparità di trattamento tra le due
categorie di lavoratori dipendenti sopra confrontate, tanto più evidente in
relazione al profilo professionale cui appartiene il ricorrente (dipendente di
una casa da gioco), disparità che si è andata ancora più accentuando con
l’entrata in vigore della disposizione (art. 11 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412) che ha elevato la soglia di retribuzione soggetta a prelievo
contributivo; da ciò conseguirebbe un secondo profilo di illegittimità
costituzionale, «relativo all’irragionevolezza di una disciplina che rende
pensionabile soltanto meno di un terzo della retribuzione assoggettata a
contribuzione piena».
2.— Si è
costituita in giudizio la vedova del lavoratore ricorrente, nella qualità di
unica erede, sollecitando l’accoglimento della prospettata questione.
Dopo aver
precisato che la medesima, ancorché già proposta per due volte nello stesso
giudizio, è certamente riproponibile, poiché questa Corte ne ha dichiarato in
entrambi i casi l’inammissibilità (ordinanza n. 385
del 2002 e sentenza
n. 120 del 2006), la parte osserva che la questione è pure rilevante,
poiché dal suo accoglimento deriva anche l’accoglimento del ricorso.
La ricorrente rammenta
che la pensione dei dipendenti dell’ENPALS viene
calcolata, in base all’art. 13 del d. lgs. n. 503 del
Il Tribunale di
Sanremo ha ravvisato nelle disposizioni censurate due possibili ragioni di
illegittimità costituzionale, l’una relativa alla disparità di trattamento tra
pensionati assicurati presso enti previdenziali diversi e l’altra interna al
regime ENPALS, conseguente alla sproporzione tra contributi, retribuzione e
pensione. Quanto al primo profilo di incostituzionalità, pare alla parte
privata evidente la disparità di trattamento conseguente al fatto che il
meccanismo correttivo rappresentato dalle quote aggiuntive di pensione è
limitato, per i dipendenti ENPALS, dal tetto fissato dal contestato art. 12, settimo comma, del d.P.R. n.
1420 del 1971; in altre parole, la norma estensiva di cui all’art. 5 del d.l.
n. 11 del 1993 non potrebbe in concreto operare in considerazione della soglia
legislativa fissata a lire 315.000. D’altra parte, la giurisprudenza di questa
Corte ha sempre affermato che non è possibile fare raffronti tra sistemi
previdenziali diversi, purché rimanga fermo il limite della «evidente
irragionevolezza» (sentenza n. 83 del
2006); limite che sarebbe violato nella fattispecie in esame. Il defunto
coniuge dell’odierna ricorrente, infatti, inquadrato al n. 21) dell’art. 3 del
d.lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, ossia nella
categoria degli impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco – e non in
una di quelle di cui ai numeri da 1) a 14) del citato articolo, che comprendono
categorie di lavoratori “particolari” quali cantanti, artisti, attori,
ballerini etc. – non fruisce del minor numero di contributi versati (rispetto
ai normali 312 annui) per ottenere il requisito dell’annualità della contribuzione
e neppure di quello della minore età pensionabile, con la conseguenza che
l’inserimento nell’ambito del regime speciale ENPALS comporta un’ingiusta
disparità di trattamento rispetto ad un lavoratore iscritto all’INPS, «in virtù
della sostanziale omogeneità che contraddistingue le due posizioni».
Quanto al secondo
profilo di illegittimità costituzionale ravvisato dal giudice a quo, poi, la parte costituita conferma
l’inaccettabilità di un sistema che consente un simile divario tra retribuzione
assoggettata a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile, aggiungendo
che sarebbe improprio il richiamo al principio della solidarietà in una
situazione come quella in esame, perché tale principio «non può essere sospinto
ad un livello di intensità e di incidenza redistributiva così alta», tale da
vanificare il rispetto di quello di uguaglianza.
3.— Nell’ambito di
una controversia promossa nei confronti dell’ENPALS da due ex impiegati del Casinò di Saint Vincent, con qualifica di croupier, per il ricalcolo delle
rispettive pensioni, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro,
ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 nel testo attualmente vigente,
formulato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997.
Il Tribunale
precisa che i due ricorrenti sono stati dipendenti a tempo indeterminato
rispettivamente fino alle date del 31 agosto 2001 e del 30 giugno 2003,
maturando una pensione inferiore a quella spettante se l’ente previdenziale avesse tenuto conto delle retribuzioni effettive da loro
percepite e soggette a prelievo contributivo.
Ciò premesso, il
giudice torinese dichiara di essere a conoscenza delle due precedenti questioni
sollevate dal Tribunale di Sanremo e dal Tribunale di Bologna oggetto della sentenza
costituzionale n. 120 del 2006; e ribadisce, inoltre, che la disposizione
censurata è di ostacolo all’accoglimento dei ricorsi presentati, il che dà
conto della rilevanza della presente questione. Sulla base di tali premesse, il
giudice a quo specifica che fino alla
data di entrata in vigore dell’art. 11, comma 2, della
legge n. 412 del 1991 vi era coincidenza tra retribuzione pensionabile e
retribuzione soggetta a contribuzione, in virtù della previsione di cui
all’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 1420 del 1971,
sicché non è possibile, fino a tale momento, evidenziare alcuna
irragionevolezza della normativa.
La situazione
muta, invece, a decorrere dal 1° gennaio 1992, momento in cui la retribuzione
pensionabile resta ferma a lire 315.000, mentre quella soggetta a contribuzione
viene innalzata fino alla soglia di un milione di
lire. Le considerazioni svolte dal Tribunale di Torino circa una presunta
violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza sono, a questo punto,
assai simili a quelle compiute dal Tribunale di Sanremo; quanto all’effettiva
valenza dell’art. 5 del d.l. n. 11 del 1993, il giudice rileva che l’estensione
disposta da tale norma «non sembra possa aver portato ad eliminare la
irragionevole discrasia» esposta in precedenza. Rimarrebbe sempre, infatti, «un
evidente, elevatissimo squilibrio» tra le due soglie più volte riportate,
destinato ad aumentare col trascorrere del tempo.
4.— Si sono costituiti
nel giudizio davanti a questa Corte i due ricorrenti, chiedendo l’accoglimento
della prospettata questione.
Osservano le due
parti private che, in conseguenza della censurata disposizione, essi hanno
ricevuto un trattamento pensionistico inferiore a quello che sarebbe spettato
loro tenendo conto dell’effettiva retribuzione giornaliera percepita. Quanto al
merito della questione, i due ricorrenti notano che il principio vigente è
quello per cui tutta la retribuzione imponibile è
valida ai fini del computo del rateo di pensione, «sia pure con le correzioni
rese necessarie (in punto rendimento) per coniugare il principio di
proporzionalità con quello di solidarietà»; alla luce di simili criteri, appare
del tutto irragionevole un sistema che impone il prelievo contributivo fino
alla soglia retributiva di un milione di lire ed eroga la pensione su di una
retribuzione massima giornaliera di lire 315.000.
5.— Si è
costituito in entrambi i giudizi anche l’ENPALS, con due diverse memorie di
analogo contenuto – depositando fuori termine quella relativa al giudizio
promosso dal Tribunale di Sanremo – chiedendo che la questione venga respinta, in quanto inammissibile ovvero non fondata.
Osserva l’ente
previdenziale che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, istituì l’ENPALS rendendolo sostitutivo dell’INPS per una
serie di categorie di lavoratori, con una normativa per molti versi più
favorevole rispetto a quella degli altri lavoratori dipendenti.
Questa Corte, già
con l’importante sentenza
n. 173 del 1986, si pronunciò favorevolmente in ordine ai cosiddetti “tetti
pensionistici”, evidenziando come il passaggio da un sistema di tipo
mutualistico ad un sistema di tipo solidaristico dia ragione del fatto che le
prestazioni versate dal singolo lavoratore non vanno a
vantaggio automatico del singolo contribuente, bensì dell’intera categoria, con
particolare attenzione verso i soggetti più deboli.
In riferimento alle questioni prospettate dai giudici a quibus, la
difesa dell’ente rileva, innanzitutto, la mancanza di chiarezza in ordine al petitum, poiché
non sarebbe evidente se si intenda perseguire l’obiettivo della completa
eliminazione del tetto pensionabile o, viceversa, della parificazione tra
retribuzione soggetta a contribuzione e retribuzione pensionabile; il tutto
tenendo presente che la fissazione di un simile tetto spetta alla
discrezionalità del legislatore. D’altra parte, i lavoratori ricorrenti hanno
versato contributi con aliquote assai basse e non va dimenticato che l’ENPALS
assicura anche molte categorie di lavoratori strutturalmente esposte – in
considerazione del tipo di attività – alla discontinuità lavorativa. Rammenta
inoltre l’ente costituito che le prestazioni previdenziali rispondono
all’interesse pubblico e la loro funzione si attenua, se non si esaurisce del tutto, una volta raggiunto un livello adeguato ai sensi
dell’art. 38, secondo comma, della Costituzione.
L’ENPALS, infine,
evidenzia anche il carattere «dirompente» che avrebbe, dal punto di vista finanziario,
l’accoglimento della presente questione.
6.— In entrambi i
giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con due memorie di contenuto
pressoché identico, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata.
Rileva
l’interveniente che entrambe le ordinanze di remissione si fonderebbero su
presupposti non dimostrati, ossia quello della parità tra retribuzione soggetta
a contribuzione e retribuzione pensionabile e quello della ragionevole
proporzionalità tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e pensione.
Il legislatore, in realtà, con il sistema oggi contestato «ha inteso
salvaguardare l’equilibrio finanziario della gestione», creando un sistema di
calcolo delle pensioni nel quale il trattamento meno favorevole delle
retribuzioni più elevate «risponde ad un criterio di perequazione tra il
sistema a capitalizzazione dei contributi, da porre a base della rendita
pensionistica, ed il sistema di trarre la base pensionistica dall’ultima, o
dalle ultime retribuzioni». D’altra parte – come più volte questa Corte ha
ribadito – l’obiettivo indicato dall’art. 38 Cost. di consentire la conduzione
di un’esistenza libera e dignitosa «non vincola il legislatore a garantire una
coincidenza tra la pensione e l’ultima retribuzione».
Richiamando anche
la sentenza
costituzionale n. 402 del 1999, l’interveniente evidenzia che l’apporto
maggiore che i lavoratori dello spettacolo sono tenuti a versare in favore del
Fondo pensionistico gestito dall’ENPALS trova una logica corrispondenza nel
fatto che tali lavoratori godono di requisiti ridotti (rispetto a quelli della
generalità dei lavoratori dipendenti) per l’accesso ad una serie di prestazioni
previdenziali, sicché la presenza di tali requisiti si bilancia col maggiore
apporto contributivo da parte dei titolari di retribuzioni più elevate.
D’altra parte, con
l’entrata in vigore della riforma di cui al d. lgs.
n. 182 del 1997 il massimale contributivo è ormai il medesimo fissato per gli
altri lavoratori dipendenti, e sull’eccedenza deve essere versato il solo
contributo di solidarietà nella misura del cinque per cento. Non sussisterebbe,
perciò, alcuna violazione del principio di eguaglianza, stante la diversa
organizzazione dei due sistemi previdenziali posti a confronto.
Considerato in diritto
1.— Il Tribunale
di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R.
31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), sia nel testo
attualmente vigente – formulato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 182 – sia in quello precedente, la cui vigenza è stata
confermata in via transitoria dall’art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
Il Tribunale di
Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in
riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art.
12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 nel
testo attualmente vigente, formulato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182
del 1997.
I giudizi,
concernenti la stessa disposizione e questioni analoghe o connesse, devono
essere riuniti e decisi con unico provvedimento.
2.— Le questioni
sollevate dal Tribunale di Sanremo, sotto il profilo dell’intrinseca irragionevolezza
della disposizione censurata, e dal Tribunale di Torino, con accentuazioni
diverse, ma con argomentazioni sostanzialmente analoghe, sono inammissibili.
Entrambi i
remittenti, infatti, non contestano la legittimità costituzionale della
disciplina del cosiddetto “tetto pensionabile” – cioè della determinazione di
una misura della retribuzione, inferiore a quella effettiva percepita dal
lavoratore, da porre a base del calcolo della pensione – della quale più volte
questa Corte ha avuto modo di occuparsi (ex
plurimis, sentenze n. 173 del
1986, n. 72
del 1990 e n.
296 del 1995). Neppure è in discussione, in linea di principio generale, la
legittimità di una normativa che comporti un divario tra misura della
retribuzione su cui vengono versati i contributi e
tetto pensionabile, purché una certa proporzionalità venga assicurata e,
soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui
all’art. 38 della Costituzione. Evenienza, quest’ultima, sulla quale
Le censure
concernono, piuttosto, lo squilibrio di notevole entità che esisterebbe tra la
misura del tetto pensionabile e quella, all’incirca tripla, della retribuzione
assoggettata a contribuzione. La correzione di siffatto squilibrio esigerebbe
da parte della Corte una pronuncia manipolativa incidente sull’uno o sull’altro
dei termini del rapporto, oppure su entrambi, mentre resterebbe comunque
opinabile la misura dell’intervento. La razionalizzazione dei sistemi
previdenziali esige, come
In riferimento all’art. 38 Cost., si è affermato che «il
precetto costituzionale esige che il trattamento previdenziale sia sufficiente
ad assicurare le esigenze di vita del lavoratore pensionato; ma nell’attuazione
di tale principio al legislatore deve riconoscersi un margine di
discrezionalità, anche in relazione alle risorse disponibili, almeno quando non
sia in gioco la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 180 del
2001, nonché, fra le altre, sentenza n. 457 del
1998). Evenienza quest’ultima estranea ai termini delle presenti questioni.
3.— Infondata è,
invece, l’altra questione, prospettata dal solo Tribunale di Sanremo per
violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della
disparità di trattamento rispetto agli assicurati presso l’INPS riguardo al
rapporto tra retribuzione pensionabile e retribuzione soggetta a prelievo
contributivo.
L’incomparabilità
dei sistemi previdenziali è principio cui
Il remittente
assume che, in considerazione della qualità di impiegato a tempo indeterminato
ricoperta dal ricorrente, questi non si sarebbe trovato
nelle condizioni di fruire dei benefici del regime previdenziale dei lavoratori
dello spettacolo, subendo in tal modo, con riguardo alla disciplina della
retribuzione pensionabile, un trattamento deteriore rispetto a quello della
generalità dei lavoratori. Tali argomentazioni, tuttavia, per un verso si
risolvono nell’addurre inconvenienti di fatto – i quali,
di per sé, non possono giustificare una pronuncia di illegittimità
costituzionale – mentre per altro verso sembrano accennare alla illogicità
dell’iscrizione all’ENPALS di chi svolge a tempo indeterminato funzioni
impiegatizie, aspetto quest’ultimo certamente estraneo alla presente questione
di legittimità costituzionale.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R.
31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), nel testo
originario e in quello sostituito dall’art. 1, comma 10, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost.,
sotto il profilo della ragionevolezza, e all’art. 38 Cost., dal Tribunale di
Sanremo, in funzione di giudice del lavoro con l’ordinanza indicata in
epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R.
n. 1420 del 1971, nel testo attualmente vigente, sollevata, in riferimento
all’art. 3 Cost., dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro,
con l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, settimo
comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, nel testo originario
e in quello sostituito dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997,
sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di
trattamento, dal Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, con
la suddetta ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Depositata
in