SENTENZA N.
83
ANNO 2006
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha
pronunciato la seguente
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, quarto comma, della legge
26 luglio 1965 n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse
per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche
agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza del 7 ottobre 2003
dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per
Visti l’atto di
costituzione di Enrichetta Felicia D’Aleo, nonché l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza
pubblica del 24 gennaio 2006 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi l’avvocato
Salvatore Greco per Enrichetta Felicia D’Aleo e l’avvocato dello Stato Gianni
De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Il Giudice unico delle pensioni
presso
L’ordinanza è stata resa nel giudizio
promosso nei confronti dell’INPDAP da una dipendente di un ente locale,
dispensata dal servizio per inabilità, al fine di ottenere, in esecuzione di
una precedente sentenza, la liquidazione della pensione privilegiata diretta
con decorrenza dalla data del collocamento a riposo.
Il rimettente rileva che – mentre la norma
impugnata, ai fini del calcolo della pensione diretta di privilegio dei
dipendenti degli enti locali, prevede che l'aliquota indicata alla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo sia
maggiorata di un decimo e in nessun caso possa essere inferiore a 0,66667 –
l’art. 65 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), attribuisce invece ai
dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima
categoria della tabella A
annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, una pensione
privilegiata pari a otto decimi della base pensionabile.
E ritiene che tale ingiustificata
disparità di trattamento si risolve in una violazione del principio di eguaglianza e non può trovare
giustificazione in un sistema diversificato di ritenute contributive a carico
del lavoratore, che anzi è più gravoso per i dipendenti già assicurati (come
nel caso di specie) alla CPDEL.
2. – Si è costituita la parte privata
aderendo alle censure di incostituzionalità espresse dal giudice rimettente.
3. – E’ intervenuto il Presidente del
Consiglio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l’infondatezza della questione ed in particolare rilevando come
in materia pensionistica
Considerato
in diritto
1. –
2. – La questione non è fondata.
3. – L’art. 3, quarto comma, della legge
n. 965 del 1965 disciplina la pensione privilegiata dei dipendenti degli enti
locali, modulandola su quella della loro pensione ordinaria.
Il trattamento ordinario, ai sensi del
primo comma dello stesso articolo, è costituito da due voci, contraddistinte
dalle lettere a) e b), la prima delle quali concerne una
quota di pensione determinata applicando sulla parte della retribuzione annua
contributiva, di cui all’art. 1, lettera a),
della medesima legge, l’aliquota indicata nell’allegata tabella A, in
corrispondenza degli anni e dei mesi di servizio utili.
Per la pensione diretta di privilegio, la
norma impugnata prevede che l’aliquota citata è maggiorata di un decimo e in
nessun caso può essere inferiore a 0,66667 (e l’ultimo comma dello stesso
articolo soggiunge che non può essere superiore ad 1).
4. – Il giudice rimettente pone a
confronto il trattamento pensionistico privilegiato dei dipendenti degli enti
locali e quello dei dipendenti statali. All’uopo richiama il primo comma
dell’art. 65 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che garantisce ai dipendenti civili
dello Stato (per le infermità e le lesioni più gravi, ascrivibili alla prima
categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313) una
pensione privilegiata pari ad otto decimi (0,80) dell’ordinaria base
pensionabile. E da tale disposizione estrae l’indicata percentuale dello 0,80
per contrapporla a quella meno favorevole dello 0,66667 prevista dalla norma
impugnata per i dipendenti degli enti locali.
I due termini non sono, però, comparabili.
Per i dipendenti degli enti locali la percentuale dello 0,66667 assicura una
soglia minima di quantificazione del trattamento privilegiato. Per i dipendenti statali, invece, la percentuale dello 0,80 prevista per
il calcolo della pensione di privilegio
nei casi in cui ricorrano le infermità citate – lungi dall’introdurre una
soglia siffatta – costituisce l’unica aliquota
applicabile.
Pertanto la
sentenza additiva chiesta dal giudice rimettente alla Corte – che, nel sistema
di calcolo della pensione di privilegio dei dipendenti degli enti locali,
dovrebbe sostituire alla percentuale dello 0,66667 quella dello 0,80 prevista
per la corrispondente pensione dei dipendenti statali affetti dalle ricordate
infermità – non parificherebbe le due discipline; essa invece avrebbe l’unico
effetto di elevare il limite minimo della pensione privilegiata dei dipendenti
degli enti locali, mediante l’applicazione ad essa di una fra le plurime
aliquote utilizzate per il calcolo delle pensioni privilegiate delle varie
categorie di dipendenti statali (artt. 65, 66 e 67 del citato d.P.R. n. 1092
del 1973).
La dedotta
violazione del principio di eguaglianza deve quindi essere esclusa.
5. – Del resto
questa Corte – proprio con riferimento ad una prospettata comparazione tra
dipendenti degli enti locali e dipendenti statali – ha affermato che «i diversi
sistemi pensionistici hanno una loro specificità, e la circostanza che le
discipline in essi previste non siano uniformi non lede di per sé il principio
di eguaglianza, salvo il caso […] di un’evidente irragionevolezza della
differenza di disciplina» (sentenza n. 345 del
1999).
Si deve quindi
ribadire che in termini generali non è possibile istituire confronti – sotto il
profilo del rispetto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) – tra sistemi
previdenziali diversi, salvo il
limite dell’evidente irragionevolezza (sentenze n. 297 del
1999 e n.
454 del 1993, nonché da ultimo sentenza n. 433 del
2005). E l’evidenziata diversità di funzione cui assolve l’aliquota
prevista dalla norma censurata rispetto a quella evocata come tertium comparationis esclude che nella
specie il limite sia stato superato.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3, comma quarto, della legge 26 luglio
1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le
pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli
ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro) sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dal Giudice unico delle pensioni presso
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2006.