SENTENZA N. 454
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Presidente
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Avv.
Mauro FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof.
Enzo CHELI
Dott.
Renato GRANATA
Prof.
Francesco GUIZZI
Prof.
Cesare MIRABELLI
Avv.
Massimo VARI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimitā costituzionale dell'art. 37 del r.d.l.
3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni
agli impiegati degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre
1992 dalla Corte dei conti - sezione III giurisdizionale sul ricorso proposto
da Fasano Rocco contro il Ministero del Tesoro - Direzione Generale Istituti di
Previdenza, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno
1993.
Udito
nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto in fatto
l. Nel
corso del giudizio promosso da Rocco Fasano contro il Ministero del tesoro -
Direzione Generale Istituti di Previdenza (Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli enti locali) per ottenere la continuazione della pensione orfanile dopo
il compimento del ventunesimo anno di etā, la Corte dei conti, con ordinanza
del 16 ottobre 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 25 maggio 1993, ha
sollevato nuovamente, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimitā costituzionale dell'art. 37 del r.d.l.
3 marzo 1938, n. 680, "nella parte in cui esclude il diritto alla pensione
C.P.D.E.L. di riversibilitā degli orfani maggiorenni in caso di frequenza da
parte loro di un corso universitario, per tutta la durata del corso legale e,
comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di etā".
2. Il
giudice remittente osserva che il ius superveniens rappresentato dall'art. 17 della legge 8
agosto 1991, n. 274 - in considerazione della quale questa Corte, con ordinanza n.227 del
1992, aveva disposto la restituzione degli atti - non consente di ritenere
superata la sollevata questione di costituzionalitā. La nuova legge ha uniformato
il trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilitā degli orfani dei
dipendenti degli enti locali alla disciplina prevista dall'art. 82 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per gli orfani dei
dipendenti statali ma, essendo priva di efficacia retroattiva, non ha posto
rimedio alla discriminazione tra le due categorie di orfani per il periodo
soggetto alla legge previgente.
Permane
perciō la rilevanza della questione.
Considerato in diritto
l. La
Corte dei conti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimitā costituzionale dell'art. 37 (recte:
38, secondo comma) del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680,
"nella parte in cui esclude il diritto alla pensione C.P.D.E.L. di
riversibilitā degli orfani maggiorenni in caso di frequenza da parte loro di un
corso di studi universitario per tutta la durata del corso legale e, comunque,
non oltre il ventiseiesimo anno di etā".
Tale
conclusione č denunciata come evidentemente lesiva del principio di eguaglianza
in rapporto all'art. 82, secondo comma, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, aggiunto dalla legge 21 luglio 1984, n. 391, che
prevede il detto beneficio in favore degli orfani maggiorenni dei dipendenti
statali.
La
discriminazione č stata rimossa dall'art. 17, secondo comma, della legge 8
agosto 1991, n. 274, ma rimane operante per il periodo anteriore all'entrata in
vigore della legge medesima.
2. La
questione č fondata.
Essa č
perfettamente analoga alla questione decisa con sentenza n. 366 del
1988, che, in relazione al periodo anteriore all'entrata in vigore della
legge n. 391 del 1984, ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale parziale
dell'art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del
1973 con un dispositivo formulato in termini identici a quelli con cui č
proposto l'odierno incidente di costituzionalitā.
Sebbene
gestite entrambe dal Ministero del tesoro, la previdenza dei dipendenti degli
enti locali e la previdenza dei dipendenti statali sono due sistemi distinti,
tra i quali vale la regola generale della non confrontabilitā ai fini dell'art.
3 Cost. Ma, secondo la giurisprudenza costante di
questa Corte, tale regola incontra un limite nei casi in cui dal confronto
emerga una evidente irragionevolezza. Valutata nel quadro dei valori
costituzionali, la norma impugnata appare oggi manifestamente irragionevole in
quanto, diversamente dalle leggi pių recenti sopra richiamate, non ammette tra
le funzioni dell'istituto della riversibilitā la tutela del diritto allo studio
degli orfani maggiorenni del lavoratore impegnati in corsi legali universitari.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimitā costituzionale dell'art. 38, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in
cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilitā, non equipara ai
minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universitā o ad istituti superiori
pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il
ventiseiesimo anno di etā.
Cosė
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 15/12/93.
Francesco
Paolo CASAVOLA, Presidente
Luigi
MENGONI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 23/12/93.