composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31
dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), e
dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni
in materia di finanza pubblica), promossi dal Tribunale di Sanremo e dal
Tribunale di Bologna con ordinanze rispettivamente dell’11 febbraio 2004
e del 18 febbraio 2004 (n. 2 ordinanze), iscritte ai n. 513, n. 1044 e n. 1045
del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,
dell’anno 2004, e n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visti gli atti di costituzione di M. B. e
dell’ENPALS, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 7
febbraio 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Federico Sorrentino per
M. B.,
Ritenuto in fatto
1.—
Nel corso di una controversia previdenziale – promossa nei confronti
dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo per ottenere il ricalcolo della pensione sulla base della
retribuzione giornaliera effettivamente percepita – il Tribunale di
Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R.
31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), sia
nel testo attualmente vigente – formulato dall’art. 1, comma 10,
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 – sia in quello
precedente, la cui validità è stata confermata in via transitoria
dall’art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Rileva
preliminarmente il giudice a quo che la medesima questione è
stata già sollevata nello stesso giudizio e dichiarata manifestamente
inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 385
del 2002.
Il
remittente precisa, quindi, che il ricorrente, già dipendente a tempo
indeterminato del Casinò municipale di Sanremo con la qualifica di
impiegato, è stato collocato a riposo in data 31 dicembre 1998
all’età di sessantaquattro anni, avendo maturato trentaquattro
anni di anzianità di servizio, pari a complessive 10.620 giornate di
contribuzione.
La
norma impugnata prevedeva nel testo previgente, confermato in via transitoria
dall’art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992, che il limite massimo della
retribuzione giornaliera pensionabile fosse quello di cui alla penultima classe
della tabella F allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n.
488, aumentata del 5 per cento, pari, in concreto, a lire 315.000; orbene anche
nella formulazione attuale detto limite è stato esplicitamente fissato
in lire 315.000, sia pure col meccanismo correttivo della rivalutazione annuale
a decorrere dal 1° gennaio 1998. Rileva il Tribunale che la domanda
formulata dal ricorrente non sarebbe allo stato accoglibile,
ma che la decisione della presente questione assume carattere pregiudiziale,
perché il giudizio in corso non può essere deciso a prescindere
dalla soluzione della medesima, donde la rilevanza della stessa.
Nel
merito, la questione pare al giudice a quo non manifestamente infondata;
mentre, infatti, per i lavoratori assicurati col regime generale gestito
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’art. 21,
comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, prevede che la retribuzione
eccedente quella fissata nel tetto pensionabile venga computata, con aliquota
decrescente, ai fini della determinazione di un’ulteriore quota di pensione
che va a costituire parte integrante di quella già erogata, la
disposizione censurata non consente analogo meccanismo per i lavoratori
assicurati presso l’ENPALS.
2.—
Si è costituito in giudizio il lavoratore ricorrente, sollecitando
l’accoglimento della prospettata questione.
Dopo
aver precisato che la medesima, ancorché già proposta nello
stesso giudizio, è certamente riproponibile in virtù
dell’ordinanza di questa Corte che ne ha dichiarato
l’inammissibilità, la parte osserva che la questione è pure
rilevante, poiché dal suo accoglimento deriverebbe anche
l’accoglimento del ricorso.
Ciò
premesso, il ricorrente rammenta che la pensione di quanti sono assicurati
presso l’ENPALS viene calcolata, in base all’art. 13 del d.lgs. n.
503 del
L’istituto
del massimale retributivo pensionabile è stato introdotto nel nostro
ordinamento dall’art. 5 del d.P.R. n. 488 del
1968 e sottoposto al vaglio di questa Corte, la quale, con la sentenza n. 173
del 1986, ne dichiarò la conformità a Costituzione con
l’auspicio che il legislatore istituisse dei meccanismi di proporzione
tra contributi, retribuzione e pensione. Ciò dà conto del
successivo passaggio costituito dall’art. 21, comma 6, della legge n. 67
del
3.—
Si è costituito in giudizio anche l’ENPALS, chiedendo che la
questione venga dichiarata non fondata.
Osserva
l’ente previdenziale che il decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l’Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo),
istituì l’ENPALS rendendolo sostitutivo dell’INPS per una
serie di categorie di lavoratori i quali, in considerazione della
peculiarità della loro attività, spesso saltuaria, ben
difficilmente avrebbero potuto raggiungere il diritto a pensione secondo le
regole fissate per la generalità degli altri lavoratori assicurati
presso l’INPS. Ne consegue che non è possibile istituire un
raffronto tra sistemi previdenziali diversi, tanto più che la normativa
dei lavoratori dello spettacolo è per molti versi più favorevole
rispetto a quella degli altri lavoratori dipendenti.
Secondo
l’ENPALS, poi, è da tener presente che l’attuale sistema
previdenziale è di carattere solidaristico e non mutualistico, il che
implica che i contributi versati sulla parte di retribuzione non pensionabile
vanno ad alimentare il sistema nella sua globalità.
4.—
E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
La
parte intervenuta evidenzia che l’apporto maggiore che i lavoratori dello
spettacolo sono tenuti a versare in favore del Fondo pensionistico gestito
dall’ENPALS trova una logica corrispondenza nel fatto che tali lavoratori
godono di requisiti ridotti (rispetto a quelli della generalità dei
lavoratori dipendenti) per l’accesso ad una serie di prestazioni
previdenziali, sicché la presenza di tali requisiti è bilanciata
dal maggiore apporto contributivo da parte dei titolari di retribuzioni
più elevate.
D’altra
parte, con l’entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 182 del
1997, il massimale contributivo è ormai il medesimo fissato per gli
altri lavoratori dipendenti, e sull’eccedenza deve essere versato il solo
contributo di solidarietà nella misura del cinque per cento. Non
sussisterebbe, perciò, alcuna violazione del principio di eguaglianza,
stante la diversa organizzazione dei due sistemi previdenziali posti a
confronto.
5.—
Nel corso di due controversie previdenziali – promosse da cantanti lirici
professionisti nei confronti dell’ENPALS per ottenere il ricalcolo della
pensione loro già erogata – il Tribunale di Bologna, con due
ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza
pubblica), che ha modificato il testo dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
Il
giudice a quo premette che identica questione era già stata
sollevata, nel corso dei medesimi giudizi, dal Pretore di Bologna, e che questa
Corte, con ordinanza
n. 369 del 1998, aveva provveduto alla restituzione degli atti al
remittente alla luce delle sopravvenute modifiche normative di cui al d.lgs. n.
182 del 1997.
Ciò
posto il Tribunale di Bologna, nel riportare integralmente il contenuto delle
due precedenti ordinanze di rimessione, ricorda che il sistema di contribuzione
fissato prima dell’entrata in vigore della disposizione censurata
prevedeva l’obbligo per il lavoratore di versare l’aliquota del
14,70 per cento fino all’ammontare massimo di lire 315.000 di compenso
giornaliero, ed il versamento di un contributo di solidarietà nella misura
del tre per cento sull’eccedenza rispetto a tale somma. La norma
impugnata, che ha modificato il terzo comma dell’art. 2 del d.P.R. n. 1420 del
6.—
Anche in questi due giudizi si è costituito l’ENPALS, con due atti
di contenuto identico ma diversi rispetto a quello depositato nel giudizio
promosso dal Tribunale di Sanremo, chiedendo che la questione venga dichiarata
non fondata.
L’ente
costituito, dopo aver osservato che la categoria degli artisti lirici, alla
quale appartengono entrambi i ricorrenti, gode di condizioni di particolare
favore nelle modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche, nota
che la stretta correlazione tra obbligazione contributiva e conseguente
erogazione di prestazioni previdenziali è ormai superata dalla moderna
concezione della previdenza sociale, non più connotata dal carattere
contrattualistico bensì da quello solidaristico. Il carattere centrale
della solidarietà, intesa come elemento che può giustificare
anche talune apparenti sperequazioni nei trattamenti previdenziali, è
stato già da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 31
e n. 173 del
1986), così com’è ormai pacifico che
l’individuazione dell’adeguatezza del trattamento previdenziale va
valutata con riferimento a criteri generali ed oggettivi, senza che possano
assumere rilievo i singoli casi concreti. Corrisponde quindi alla logica del
sistema che i contributi versati sulla parte non pensionabile della
retribuzione vadano ad alimentare la previdenza generale, seguendo lo schema
per cui i titolari dei redditi più alti partecipano alla copertura delle
prestazioni in favore dei titolari di quelli più bassi.
7.—
E’ pure intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Osserva l’Avvocatura che la previsione di un massimale
contributivo più elevato rispetto a quello fissato per la pensione
determina un maggior apporto, in termini di solidarietà, a carico dei
titolari dei redditi più alti. Ciò, peraltro, va a bilanciare la
particolarità di un sistema previdenziale – quello, appunto, dei
lavoratori dello spettacolo – in cui numerosi lavoratori godono di
condizioni di accesso alle prestazioni particolarmente vantaggiose, il che
richiede necessariamente che i redditi più elevati debbano sostenere un
onere previdenziale più pesante. Ne consegue l’infondatezza della
questione, poiché lo strumento utilizzato dal legislatore, in sé
del tutto ragionevole, serve a salvaguardare l’equilibrio generale del
sistema.
Considerato in diritto
1.— Il Tribunale di
Sanremo dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell’articolo 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di
assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti gestita dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
i lavoratori dello spettacolo), sia nel testo originario, sia in quello
vigente; disposizioni entrambe determinanti la retribuzione da porre a base del
calcolo per la pensione (c.d. retribuzione pensionabile) in misura notevolmente
inferiore alla retribuzione effettivamente percepita ed a quella su cui vengono
calcolati i contributi (c.d. retribuzione contributiva).
Secondo il remittente le
norme che stabiliscono il c.d. tetto pensionabile contrastano con
l’invocato parametro costituzionale, anzitutto, perché danno luogo
ad una disparità di trattamento rispetto agli assicurati presso
l’INPS nel regime generale dell’assicurazione per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; in secondo luogo,
perché irragionevolmente determinano la mancanza di corrispondenza tra i
contributi versati e la prestazione previdenziale ricevuta.
2.— Il Tribunale di
Bologna, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente analogo, a sua volta
sospetta di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3,
primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.,
l’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
materia di finanza pubblica), «nella parte in cui, insieme alla
introduzione di una più elevata contribuzione previdenziale sui compensi
dati agli artisti lirici – in particolare con la previsione della
contribuzione generica fino al massimo giornaliero di compenso di lire un
milione – non ha disposto un corrispondente proporzionale aumento del
massimo della retribuzione calcolabile ai fini della pensione, rimasto non
modificato nella misura di lire 315.000 giornaliere».
Il giudice a quo premette che la questione era
stata già proposta negli stessi giudizi, aventi ad oggetto le domande di
artisti lirici collocati in quiescenza prima del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 182, e che, con ordinanza di questa Corte n. 369 del
1998, era stata disposta la restituzione degli atti per un nuovo esame
della rilevanza e dei termini della questione a seguito dell’entrata in
vigore del decreto citato.
Il remittente non
soltanto conferma la rilevanza della questione, ma soggiunge che il divario tra
retribuzione contributiva e retribuzione pensionabile è destinato ad
aumentare perché diversi sono i criteri di rivalutazione dell’una
e dell’altra e tali da comportare un maggiore aumento della prima.
A sostegno della ritenuta
non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale di Bologna, con
riferimento all’art. 3 Cost., sostiene che,
mentre nell’originaria formulazione del d.P.R.
n. 1420 del 1971 la retribuzione pensionabile e la retribuzione contributiva
coincidevano, l’art. 11, comma 2, della legge n. 412 del 1991,
modificando 1’art. 2 del medesimo d.P.R. n.
Il mantenimento
dell’originario tetto pensionabile verrebbe, inoltre, a ledere i diritti
tutelati dagli artt. 36 e 38 della Costituzione.
3.— Deve essere disposta la riunione dei giudizi aventi ad
oggetto questioni analoghe o connesse, delle quali è opportuna la
trattazione unitaria.
La rilevanza delle
questioni è motivata in modo non implausibile
dai remittenti, sicché, sotto tale profilo, non si ravvisano ragioni di
inammissibilità.
4.— Le questioni
sono invece inammissibili sotto altri aspetti.
La tesi sostenuta da
entrambi i giudici a quibus,
costituente la base delle censure mosse alle disposizioni oggetto dello
scrutinio, si fonda sul presupposto – esplicito nell’ordinanza del
Tribunale di Sanremo e implicito in quelle del Tribunale di Bologna –
che, mentre per i lavoratori assicurati presso l’INPS la misura della
retribuzione pensionabile è stata elevata dall’art. 21, comma 6,
della legge n. 67 del 1988, rendendo pensionabile anche l’eccedenza sia
pure con aliquote decrescenti, il limite della retribuzione pensionabile
sarebbe rimasto invariato per i lavoratori assicurati presso l’ENPALS.
Tuttavia entrambi i
remittenti, nel prospettare le loro tesi riguardo alla non manifesta
infondatezza delle questioni sollevate, non si sono fatti carico di esaminare,
interpretare e determinare i criteri applicativi della disposizione di cui
all’art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 70. Tale disposizione – che
reca la rubrica “Interpretazione autentica” – stabilisce che
«le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21,
comma 6, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall’Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)».
La carente ricostruzione
del quadro normativo di riferimento si traduce in una inidonea proposizione
delle questioni di legittimità costituzionale sottoposte all’esame
di questa Corte, con conseguente inammissibilità delle medesime.
5.— Per quanto
concerne le ordinanze del Tribunale di Bologna, si deve anche soggiungere che
esse errano nella individuazione della norma da impugnare. In giudizi il cui
oggetto è la domanda di riliquidazione della pensione, sulla base di una
retribuzione pensionabile maggiore di quella posta a fondamento della
liquidazione praticata in via amministrativa dall’ente previdenziale
– quali sono i giudizi a quibus – le norme che il giudice adito deve
applicare, e delle quali avrebbe dovuto chiedere a questa Corte lo scrutinio,
sono quelle concernenti appunto la base di calcolo della pensione e non quelle
che – come la norma censurata – incidono sull’entità
della contribuzione senza disciplinare nuovamente la retribuzione pensionabile.
Ne consegue che la
questione sollevata dal Tribunale di Bologna va ritenuta, anche sotto tale
profilo, inammissibile.
per questi
motivi
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art.
12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n.
1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), e
dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni
in materia di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale
di Sanremo e dal Tribunale di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo
2006.
Annibale MARINI, Presidente
Depositata in