ORDINANZA N. 325
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Presidente
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott.
Francesco GRECO
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Avv.
Mauro FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof.
Enzo CHELI
Dott.
Renato GRANATA
Prof.
Francesco GUIZZI
Prof.
Cesare MIRABELLI
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimitā costituzionale dell'art. 10 della legge 15 aprile 1985,
n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento
della pensione sociale), dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni)
e dell'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n.409 (Disposizioni urgenti
in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e
pubblico), convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991, n.59,
promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1992 dal Pretore di Torino nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Tallia
Luciana ed altri e l'E.N.P.A.L.S., iscritta al n. 803 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie
speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto
che il Pretore di Torino, con ordinanza del 16 novembre 1992, ha sollevato, con
riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimitā
costituzionale dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985 n.140, dell'articolo
4 della legge 29 dicembre 1988 n. 544, nonchč,
"in stretto subordine", del- l'articolo 1 del decreto-legge 22
dicembre 1990 n.409, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991
n. 59, in quanto tali norme escludono che alle pensioni erogate
dall'E.N.P.A.L.S. in favore dei lavoratori dello spettacolo si applichino i
meccanismi di rivalutazione delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1o
luglio 1982 introdotti dall'articolo 5 della predetta legge 15 aprile 1985 n.
140, prevedendo invece, per le pensioni a carico delle forme di previdenza
sostitutive ed esonerative del regime generale nonchč
a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriali, meccanismi di rivalutazione
diversi, da stabilire con separati provvedimenti che, peraltro, per
l'E.N.P.A.L.S. non sono stati mai emanati;
che,
secondo il giudice a quo, la norma impugnata viola il principio di uguaglianza
in quanto assoggetta a differente trattamento situazioni del tutto uguali, tali
dovendosi considerare il sistema normativo regolante l'assicurazione
obbligatoria dei lavoratori dello spettacolo e quello che disciplina il regime
generale;
che č
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata e richiamando, a tal fine,
le precedenti pronunzie rese in argomento da questa Corte con le ordinanze nn. 112 del 1992, 160 e 76 del 199l.
Considerato che non sussiste l'affermata identitā tra le situazioni poste in
comparazione, dato che il trattamento pensionistico dei lavoratori dello
spettacolo viene determinato, fin dall'entrata in vigore dell'articolo 12 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, con modalitā diverse - e,
per alcuni pro fili, pių favorevoli - rispetto a quelle previste dal regime
generale;
che
pertanto la questione in esame, volta a rendere applicabile alle pensioni
erogate dall'E.N.P.A.L.S. gli stessi meccanismi di rivalutazione introdotti
dall'articolo 5 della legge 15 aprile 1985 n. 140 per le pensioni c.d. d'annata
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, č,
per come proposta, manifestamente infondata, mentre esula dall'ambito
dell'eccezione l'esame della evoluzione normativa intervenuta in ordine ai
criteri di determinazione e di rivalutazione dei vari trattamenti pensionistici
al fine di vagliarne, anche comparativamente, l'adeguatezza e l'omogeneitā.
Visti gli
articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale
dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985 n.140 (Miglioramento e perequazione
di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'articolo 4
della legge 29 dicembre 1988 n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti
sociali e miglioramenti delle pensioni) e dell'articolo 1 del decreto-legge 22
dicembre 1990 n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei
trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991 n. 59, sollevata, in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con ordinanza del 16
novembre 1992.
Cosė
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 07/07/93.
Francesco
Paolo CASAVOLA, Presidente
Ugo
SPAGNOLI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 21/07/93.