CONSULTA ONLINE
SENTENZA
N. 63
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma
853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promossi
con ricorsi delle Regioni Veneto e Lombardia, notificati il 23 e il 26 febbraio
2007, depositati in cancelleria il 1° e il 7 marzo 2007 ed iscritti ai nn. 10 e
14 del registro ricorsi 2007.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del
12 febbraio 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto,
Beniamino Caravita di Toritto
per la Regione
Lombardia e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – La Regione Veneto, con ricorso notificato il 23 febbraio 2007,
depositato in cancelleria il successivo 1° marzo (r.r.
n. 10 del 2007), ha promosso questioni di legittimità costituzionale di
numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2007), fra le quali anche quella concernente l’art. 1, comma 853, in
riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione nonché al principio
della leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, della
Costituzione e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione).
In particolare, la ricorrente sostiene che la citata norma, nella parte
in cui prevede che gli interventi del «Fondo per il finanziamento degli
interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà» sono disposti
sulla base di criteri e modalità fissati dal CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e che per
la loro attuazione il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi di
Sviluppo Italia S.p.a.: lederebbe la competenza
regionale residuale in materia di «impresa»; non potrebbe, comunque, trovare
idoneo fondamento nel principio di sussidiarietà, non essendo individuata dalla
medesima disposizione alcuna esigenza di esercizio unitario della competenza e,
in ogni caso, non essendo la disciplina in essa contenuta idonea e
proporzionata al perseguimento del fine che lo Stato abbia eventualmente inteso
perseguire (di soddisfacimento della predetta esigenza unitaria).
La ricorrente ritiene, altresì, che, ove, in subordine, si riconosca la
sussistenza della necessità di una disciplina accentrata nel settore e si
ritenga quella posta dal comma 583 idonea e
proporzionata a soddisfare tale necessità, sarebbe, comunque, violato il
principio di leale collaborazione, poiché la Regione è stata totalmente pretermessa
dalla programmazione, dalla gestione e dall’attuazione delle misure
ricollegabili al Fondo.
2. – Anche la
Regione Lombardia, con
ricorso notificato il 26 febbraio 2007, depositato in cancelleria il successivo
7 marzo (r.r. n. 14 del 2007), ha promosso questioni
di legittimità costituzionale, fra l’altro, dell’art. 1, comma 853, della legge
n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 117, 118 e
119 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione (art. 120
Cost.), buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e ragionevolezza
(art. 3 Cost.).
La
ricorrente deduce: che la norma censurata, disciplinando finanziamenti statali vincolati
nella destinazione e diretti a sostenere attività di competenza regionale,
determinerebbe una illegittima violazione della
medesima competenza regionale, essendo detti finanziamenti privi di dimensione
macroeconomica e quindi non riconducibili alla competenza statale esclusiva in
materia di tutela della concorrenza; che, ove anche si ritenesse che trovino
spazio àmbiti di competenza statale legati alla
tutela della concorrenza o si considerasse operante la cosiddetta
«sussidiarietà ascendente», sarebbe comunque violato il principio
costituzionale di leale collaborazione, in ragione del mancato coinvolgimento
delle Regioni.
3. – In entrambi i giudizi si
è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Secondo la difesa erariale
gli aiuti alle imprese sarebbero riconducibili alla competenza esclusiva
statale, riguardando, per un verso, gli obblighi internazionali dello Stato ai
sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e, per altro
verso, la materia «tutela della concorrenza» di cui all’art. 117, secondo
comma, lettera e), della
Costituzione, afferendo «a problematiche di economia
nazionale generale».
4. – All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento
delle conclusioni formulate nelle difese scritte.
Considerato in diritto
1. – La Regione
Veneto e la Regione Lombardia, con due distinti ricorsi,
hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2007).
1.1. – Le impugnazioni
aventi ad oggetto l’art. 1, comma 853, della legge n. 296 del 2006, sono qui trattate separatamente rispetto alle altre questioni
promosse nei suddetti ricorsi e, in quanto aventi ad oggetto la stessa norma e
formulate in riferimento a profili e con argomenti in parte coincidenti, vanno
riunite per essere decise con la medesima sentenza.
2. – La predetta norma è censurata in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio
della leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo
comma, della Costituzione e 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001,
ed ai principi di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e di
ragionevolezza (art. 3 Cost.).
La Regione Veneto sostiene che la disposizione, stabilendo che gli
interventi del «Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli
Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà» sono disposti sulla base di criteri e modalità
fissati dal CIPE, con propria delibera, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, e che per la loro attuazione il Ministro
dello sviluppo economico può avvalersi di Sviluppo Italia S.p.a.,
invaderebbe la competenza regionale residuale in materia di «impresa», in
violazione dell’art. 117 della Costituzione. Secondo la ricorrente, un simile
intervento del legislatore statale non potrebbe ritenersi fondato neppure
sull’attrazione in sussidiarietà allo Stato della competenza di cui all’art.
118 della Costituzione, non essendo ravvisabile alcuna esigenza di esercizio
unitario della competenza stessa e, in ogni caso, non essendo la disciplina in esso contenuta idonea e proporzionata al soddisfacimento
della predetta esigenza unitaria.
Entrambe le Regioni
ricorrenti sostengono inoltre che, anche ove si volesse
ritenere che sussista la necessità di una disciplina accentrata nel settore e
che quella posta dal comma 853 sia idonea e proporzionata a soddisfarla,
sarebbe, comunque, violato il principio di leale collaborazione, stabilito
dagli artt. 5 e 120 della Costituzione, non essendo prevista alcuna forma di
coinvolgimento delle Regioni nella programmazione, gestione e attuazione delle
misure ricollegabili al Fondo.
3. – Le questioni prospettate della Regione Lombardia in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione sono
inammissibili.
Secondo il consolidato orientamento
di questa Corte, le Regioni possono far valere il contrasto con norme
costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si
risolva in una lesione di sfere di competenza regionali (così, fra le tante, sentenze n. 401 del
2007, n. 116
del 2006, n.
383 del 2005). Nel caso di specie, le censure dedotte, oltre ad essere
generiche, non sono prospettate in maniera da far derivare dalla pretesa
violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri
delle Regioni, con conseguente inammissibilità delle stesse.
4. – Le ulteriori questioni
sollevate nei confronti dell’art. 1, comma 853, della
legge n. 296 del 2006 sono fondate nei termini di seguito precisati.
4.1. – In linea preliminare,
occorre procedere ad individuare la materia sulla quale detta norma va ad
incidere.
La norma stabilisce la
disciplina delle modalità di erogazione e gestione del «Fondo per il
finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà»,
riconducibile alla categoria dei fondi statali a destinazione vincolata. In
relazione a tali fondi, questa Corte ha costantemente affermato che la legge
statale, nelle materie di competenza regionale residuale o concorrente, non può
prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, «che possono divenire
strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell’esercizio
delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di
politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi
dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (per
tutte sentenza n. 77 del 2005
). Alla luce di siffatto principio, occorre,
pertanto, preliminarmente valutare se il Fondo in esame incida o meno in una materia di competenza regionale residuale o
concorrente.
4.2. – Il «Fondo per il finanziamento degli
interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà» è stato
istituito dall’art. 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (recante «Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80. Tale
norma si è tuttavia limitata ad istituire il predetto Fondo ed a stabilirne la
dotazione finanziaria per l’anno 2005, identificandone genericamente le
finalità negli aiuti per la ristrutturazione ed il salvataggio delle imprese in
difficoltà, in linea con le indicazioni comunitarie.
Il citato
art. 1, comma 853, ha
quindi attribuito al CIPE il compito di definire, con propria delibera, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, le
tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva nonché i
requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per
l’eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate, «in
conformità agli orientamenti comunitari in materia», sicché è appunto questa
disposizione, e la disciplina con la stessa stabilita, che è suscettibile di
determinare la lesione denunciata con i ricorsi in esame.
La norma
impugnata non identifica i settori nei quali operano le imprese in difficoltà
che, eventualmente, sono beneficiarie di detti aiuti. Gli Orientamenti
comunitari ai quali la medesima norma rinvia (Comunicazione della Commissione
2004/C244/02, adottata il 7 luglio 2004) prevedono che i finanziamenti in
questione riguardino «tutti i settori di attività, esclusi i settori del
carbone e dell’acciaio, ma compresa la pesca e l’acquacoltura» e, nel rispetto delle relative disposizioni
specifiche, l’agricoltura; contengono anche «norme specifiche per le piccole e
medie imprese e per il settore agricolo».
Pertanto,
risulta chiaro che la disposizione in esame disciplina finanziamenti riferibili
ad una pluralità di materie, in relazione ai molteplici settori nei quali le
imprese in difficoltà, cui detti finanziamenti sono destinati, si trovino ad
operare.
Contrariamente
a quanto sostenuto dalla Regione Veneto, non è, infatti, configurabile una
materia «impresa», disgiunta dai settori (riconducibili, tra l’altro, esemplificativamente, all’agricoltura, al commercio, al
turismo, all’industria) nei quali le imprese operano, non espressamente
richiamata negli elenchi dell’art. 117 della Costituzione e che, per ciò solo,
possa ritenersi attribuita alla competenza residuale delle Regioni.
Inoltre, la
disciplina dei finanziamenti in esame neppure può essere ricondotta allo
«sviluppo economico e produttivo», dato che, come questa Corte ha affermato, lo
«sviluppo economico» non è configurabile quale materia spettante alla
competenza legislativa regionale di tipo residuale, ma è piuttosto «una espressione di sintesi, meramente descrittiva, che
comprende e rinvia ad una pluralità di materie» attribuite sia alla competenza
statale che a quella regionale (sentenze n. 430 del 2007 e n. 165 del 2007).
Nella specie,
i settori nei quali operano le imprese in difficoltà, in favore delle quali
possono essere erogati i finanziamenti – come risulta dai citati Orientamenti
comunitari – sono i più vari (agricoltura, commercio, industria, pesca, turismo
etc.) e ad essi corrispondono altrettante materie,
tutte essenzialmente di competenza regionale.
4.3. – Il riferimento alla «tutela della
concorrenza» quale materia di competenza statale esclusiva, contrariamente a
quanto sostenuto dalla difesa erariale, non può giustificare l’intervento del legislatore
statale in relazione ad aiuti di Stato, i quali, quando consentiti, lo sono
normalmente in deroga alla tutela della concorrenza.
Questa Corte
ha affermato che la predetta materia comprende «le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno
ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente
sull’assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di
controllo, eventualmente anche di sanzione» e quelle «di promozione, che
mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere
all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità
imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle
modalità di esercizio delle attività economiche» (sentenza n. 430 del 2007). Dunque, detta
materia non può essere estesa fino a ricomprendere
«quelle misure statali che non intendono incidere sull’assetto concorrenziale
dei mercati o che addirittura lo riducono o lo eliminano» (sentenza n. 430 del 2007) o che, lungi dal
costituire uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la
concorrenza, contrastano con i principi comunitari e contraddicono apertamente
il fine (la tutela della concorrenza), che pur affermano di voler perseguire (sentenza n. 1 del 2008).
Inoltre,
neppure può ritenersi – come dedotto dal resistente – che la norma impugnata
costituisca adempimento di un obbligo comunitario di esclusiva competenza
statale. Infatti, tale norma si limita a disciplinare le modalità di gestione
del Fondo, già istituito in attuazione degli orientamenti comunitari sugli
aiuti alle imprese in difficoltà (contenuti nella richiamata comunicazione
della Commissione UE) dall’art. 11, comma 3, del d.l.
n. 35 del 2005, e non ha attinenza con la disciplina dei rapporti dello Stato
con l’Unione europea, evocata dalla lettera a)
del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione.
Peraltro,
tale competenza esclusiva dello Stato nella materia suddetta deve essere intesa
tenendo conto che il medesimo art. 117 della Costituzione non solo attribuisce
alla competenza regionale concorrente la «materia» dei rapporti delle Regioni
con l’Unione europea (comma terzo), ma riconosce alle
Regioni il potere di dare attuazione alla normativa comunitaria nelle materie
di loro spettanza (comma quinto); quindi, l’intervento del solo legislatore
statale per l’adempimento di un obbligo comunitario si giustifica solo nel caso
in cui esso incida su materie di competenza statale esclusiva (sentenza n. 116 del 2006).
Nella specie
non si configurano, pertanto, materie di competenza statale esclusiva sulle
quali la norma impugnata incide, in quanto quelle interessate dai finanziamenti
in esame corrispondono ai molteplici settori (ad esempio, il commercio,
l’agricoltura, il turismo, l’industria) nei quali operano le imprese in
difficoltà che siano beneficiarie dei medesimi, riconducibili a materie di
competenza regionale.
4.4. –
Occorre poi considerare che la norma impugnata, disciplinando le modalità di
gestione ed erogazione del Fondo per il finanziamento degli interventi
consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà, è
strumentale rispetto al conseguimento di obiettivi che sono quelli delineati
dalla stessa Comunicazione della Commissione UE. Siffatti obiettivi
corrispondono a «ragioni di politica sociale o regionale» connesse ai «positivi
effetti economici dell’attività delle piccole e medie imprese», o anche, in via
eccezionale, alla opportunità di «conservare una struttura di mercato
concorrenziale nel caso in cui la scomparsa di imprese possa determinare una
situazione di monopolio o di oligopolio ristretto».
Pertanto, il
Fondo in esame risulta diretto a perseguire finalità di politica economica –
costituite dal sostegno alle imprese in difficoltà, la cui scomparsa dal
mercato potrebbe danneggiare il sistema economico produttivo nazionale – che,
almeno in parte, sfuggono alla sola dimensione regionale (l’intervento tramite
Sviluppo Italia s.p.a. prefigurato dalla norma impugnata non esclude quello
analogo delle Regioni, in linea con quanto già avvenuto, come dimostrato dalla
legislazione regionale di settore: così ad es. l’art. 10 della legge della
Regione Calabria 8 luglio 2002, n. 24; l’art. 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 1999 n. 39); e che sono, perciò,
tali da giustificare la deroga al normale riparto di competenze fra lo Stato e
le Regioni e la conseguente «attrazione in sussidiarietà» allo Stato della
relativa disciplina, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza (sentenza n. 242 del 2005).
Tuttavia,
«l’attrazione in sussidiarietà» allo Stato di funzioni spettanti alle Regioni,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, comporta la necessità che
lo Stato coinvolga le Regioni stesse «poiché
l’esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla
funzione ammistrativa, anche quella legislativa, può
aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di
una disciplina che prefiguri un iter
in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento
orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al
principio di lealtà» (sentenza n.303 del 2003).
Nel caso in
esame, la norma impugnata, in violazione di detti parametri, attribuisce invece
al CIPE il potere di stabilire, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, criteri e modalità di realizzazione degli
interventi del Fondo, determinando le tipologie di aiuto concedibile, le
priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese
da ammettere ai benefici, nonché i criteri dell’eventuale coordinamento con le
altre amministrazioni interessate, senza prevedere un coinvolgimento delle
Regioni idoneo ad equilibrare le esigenze di leale collaborazione con quelle di
esercizio unitario delle funzioni attratte in sussidiarietà al livello statale.
Pertanto, va
dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non
stabilisce che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalità
di attuazione degli interventi di cui al Fondo per il finanziamento degli
interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà siano esercitati
d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione
delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi
indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2007), nella parte in cui non prevede che i poteri del CIPE
di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi
di cui al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli
Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà siano esercitati d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
2) dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 853, della legge n. 296 del 2006,
promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97, della
Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2008.