Sentenza n. 25 del 2008

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SENTENZA N. 25

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-   Franco               BILE                                       Presidente

-   Giovanni Maria  FLICK                                      Giudice

-   Francesco          AMIRANTE                                   ”

-   Ugo                  DE SIERVO                                   ”

-   Paolo                MADDALENA                               ”

-   Alfio                 FINOCCHIARO                             ”

-   Alfonso             QUARANTA                                  ”

-   Franco               GALLO                                          ”

-   Luigi                 MAZZELLA                                   ”

-   Gaetano            SILVESTRI                                    ”

-   Maria Rita         SAULLE                                        ”

-   Giuseppe           TESAURO                                      ”

-   Paolo Maria       NAPOLITANO                               ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, lettera s), e 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 28 maggio 2007, depositato in cancelleria il successivo 6 giugno ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2007.

Visto l’atto di costituzione della Regione Valle d’Aosta;

udito nell’udienza pubblica del 15 gennaio 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d’Aosta.

Ritenuto in fatto

1.— Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta del 2 maggio 2007, n. 18, è stato pubblicato il “Testo di legge di cui all’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, recante «Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale», approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 aprile 2007, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti”.

Con ricorso notificato il 28 maggio 2007, depositato il successivo 6 giugno ed iscritto al numero 28 del registro ricorsi dell’anno 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera s), e comma 2, lettera e), del suddetto testo di legge.

Successivamente è stata emanata – non essendo stata presentata alcuna richiesta di referendum – la legge regionale 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), pubblicata in data 14 agosto 2007 sul Bollettino Ufficiale n. 33.

Con il ricorso in esame lo Stato lamenta la violazione degli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, quest’ultimo anche in relazione ai princìpi della legislazione statale.

1.1.— Il ricorrente premette che i commi 1, lettera s), e 2, lettera e), dell’art. 2 della legge regionale in questione, comprendono, rispettivamente, tra coloro che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale «il Rettore dell’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste» e «i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d’Aosta». Le censure proposte derivano dal fatto che, da un lato, l’art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; dall’altro, l’art. 3 Cost. riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale e uguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione alcuna, attribuendo, altresì, alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Infine, la normativa regionale impugnata, secondo il ricorrente, lede sia l’art. 51, primo comma, Cost., per il quale tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, sia l’art. 51, terzo comma, Cost., il quale sancisce che chi è chiamato a ricoprire cariche pubbliche ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il proprio posto di lavoro.

1.2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda – richiamando, in merito, alcune pronunce – come la Corte costituzionale abbia più volte affermato che l’eleggibilità costituisce la regola, mentre l’ineleggibilità è l’eccezione ed abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose norme restrittive del diritto di elettorato passivo. Ed infatti, l’art. 51 Cost., riferendosi ai requisiti per l’accesso alle cariche elettive, sottintende il bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche. Deduce l’Avvocatura dello Stato, pertanto, che la non candidabilità non deve essere uno strumento di alterazione dei meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma deve assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare, nonché la primaria esigenza dell’autenticità della competizione elettorale. Le eccezioni, quindi, non si devono tradurre in ingiustificate discriminazioni, in quanto deroghe alla normativa vigente su tutto il territorio nazionale sono possibili solo nei limiti strettamente necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente protetto e secondo le regole della necessità e della ragionevole proporzionalità.

1.4.— Detti limiti, ad avviso del ricorrente, valgono anche per le Regioni a statuto speciale, sia in forza del princìpio fondamentale di cui all’art. 51 Cost., sia perché, per esigenze di uniformità su tutto il territorio nazionale, la disciplina regionale sui requisiti di accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai princìpi della legislazione statale.

1.5.— Conclude la difesa dello Stato che la disciplina ora sottoposta al vaglio di costituzionalità è illegittima in quanto del tutto priva di giustificazione, non ravvisandosi, a fondamento della stessa, motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un preminente interesse generale.

2.— Con memoria depositata il 15 giugno 2007 si è costituita in giudizio la Regione Valle d’Aosta, la quale ha chiesto che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile o non fondata.

2.1.— Innanzitutto, la Regione deduce che le censure proposte con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. sono prive di motivazione e pertanto inammissibili.

2.2.— La censura formulata con riguardo all’art. 51 Cost., appare, invece, non fondata in ragione di una pluralità di argomentazioni.

2.3.— La resistente, in particolare, deduce che nei propri confronti non possono operare, in ragione dell’autonomia speciale costituzionalmente garantita di cui gode, i limiti, invocati dalla difesa dello Stato, costituiti dai princìpi della legislazione statale.

 L’art. 15 dello statuto di autonomia, infatti, stabilisce che «in armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica» e con l’ osservanza di quanto disposto dallo statuto medesimo, «la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo». Alla luce della richiamata disposizione statutaria, quindi, la Regione Valle d’Aosta, nella materia in questione, incontra i limiti, da un lato, della necessaria «armonia con la Costituzione», e, dall’altro, della osservanza dei «princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica», ma non anche il limite dei princìpi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato. Diversamente, la prevista competenza legislativa piena della Regione diventerebbe di natura concorrente, ed essa resistente risulterebbe sottoposta agli stessi limiti vigenti per le Regioni a statuto ordinario.

2.4.— Per le medesime ragioni, secondo la difesa regionale, non può trovare accoglimento quanto dedotto dalla difesa dello Stato in merito ad una presunta portata derogatoria della legge in esame rispetto alla normativa primaria statale.

2.5.— Infine, ad avviso della Regione, è privo di fondamento quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla mancanza di un’adeguata e ragionevole giustificazione delle previste limitazioni del diritto di elettorato passivo. Il legislatore regionale ha inteso evitare che l’esercizio delle funzioni di governo dell’Ateneo attribuite al Rettore possa essere strumentalmente utilizzato per ottenere il consenso degli elettori, e ha inteso evitare il pericolo che la candidatura del Rettore possa alterare la competizione elettorale a vantaggio delle forze politiche appartenenti alla maggioranza consiliare in scadenza. Ciò, tenuto conto della peculiare natura dell’Università degli Studi della Valle d’Aosta.

2.6.— La resistente a questo proposito ricorda come l’istituzione in Valle d’Aosta di una Università non statale promossa e gestita da enti pubblici e da privati, è stata prevista dall’art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). Sulla base di detta disposizione la Giunta regionale ha intrapreso nel 1998 le attività istruttorie e progettuali per la costituzione del nuovo Ateneo e, con delibera del 18 settembre 2000, ha approvato l’istituzione dell’Università. Lo stesso resistente pone in luce, quindi, che l’art. 10, comma 1, del d.p.g.r. 21 settembre 2000, n. 460 (Approvazione dello statuto e del regolamento didattico dell’Università della Valle d’Aosta - Universitè de la Vallée d’Aoste) prevede che sono organi di governo: il Consiglio dell’Università, il Presidente del Consiglio dell’Università, il Rettore ed il Senato accademico. Il successivo art. 12, a sua volta, attribuisce al Consiglio dell’Università la competenza a stabilire le linee generali di sviluppo dell’Ateneo e a sovrintendere alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dello stesso, nonché a nominare, con decreto del Presidente, il Rettore, su una rosa di tre nominativi promossi dal Senato accademico. La Regione richiama, infine, significativamente, l’art. 13 che stabilisce la composizione del Consiglio dell’Università (di cui fa parte lo stesso Rettore), il quale è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, in sua assenza, dall’assessore regionale all’istruzione e alla cultura. Il suddetto breve excursus normativo evidenzia, ad avviso della difesa regionale, come la carica di Rettore e l’esercizio delle relative funzioni siano strettamente collegate a scelte operate da organi della Regione, ed in particolare dalla Giunta regionale.

In definitiva, la disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera s), della legge regionale in questione, tende a garantire l’autenticità della competizione elettorale nella Regione ed ad evitare indebite influenze sulla par conditio di tale competizione. La suddetta causa di ineleggibilità, in ogni caso, non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura.

2.7.— Analoghe ragioni giustificative sarebbero alla base della limitazione dell’elettorato passivo dettata dall’art. 2, comma 2, lettera e), della legge in esame, con riguardo ai professori, ai ricercatori di ruolo ed ai titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati nella Valle. Ferma restando la libertà di insegnamento riconosciuta dall’art. 33 Cost., secondo la resistente, si è inteso così preservare la formazione del libero convincimento elettorale degli studenti ai quali si rivolge l’attività didattica a livello universitario. Il legislatore regionale avrebbe, pertanto, effettuato un corretto bilanciamento tra il diritto dei docenti universitari all’elettorato passivo e il diritto degli studenti universitari alla formazione del loro libero convincimento elettorale. Detta limitazione sarebbe ragionevole alla luce di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della legge in questione, secondo il quale l’ineleggibilità non ha effetto «se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature».

Considerato in diritto

1.— In data 2 maggio 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 18 il “Testo di legge di cui all’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, recante «Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale», approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 aprile 2007, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti”.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel termine di trenta giorni da tale pubblicazione, ha promosso questione di legittimità costituzionale, da un lato, dell’art. 2, comma 1, lettera s); dall’altro, dell’art. 2, comma 2, lettera e), del suddetto testo.

Successivamente, sul Bollettino Ufficiale 14 agosto 2007, n. 33, è stata pubblicata, secondo quanto previsto dall’art. 5 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 4 (Disciplina del referendum previsto dall’articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale) – non essendo stata presentata alcuna richiesta di referendum – la legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), che ha recepito il suddetto testo legislativo.

1.1.— Va precisato, in proposito, che la disciplina della impugnazione della legge regionale in questione è contenuta nell’art. 15, terzo comma, dello statuto speciale, tenuto conto della possibile sottoposizione della legge stessa a referendum ai sensi del successivo quarto comma.

1.2. — Poiché il testo approvato dal Consiglio regionale il 18 aprile 2007, nei cui confronti lo Stato ha promosso le questioni di costituzionalità, è stato promulgato con la richiamata legge regionale n. 20 del 2007, è sul corrispondente art. 2, commi 1, lettera s), e 2, lettera e), di quest’ultima che la Corte deve in definitiva pronunciarsi.

1.3.— Le disposizioni impugnate prevedono, rispettivamente, che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale «il Rettore dell’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste» e «i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d’Aosta».

Il ricorrente ritiene che ciascuna delle suddette disposizioni leda gli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, quest’ultimo anche in relazione ai princìpi desumibili dalla legislazione statale. In sostanza, ad avviso della difesa dello Stato, le previste cause di ineleggibilità integrerebbero una disciplina ingiustificatamente discriminatoria, in deroga alla normativa vigente su tutto il territorio nazionale, al di fuori dei limiti strettamente necessari alla tutela di un altro interesse costituzionalmente protetto e delle regole della necessità e della ragionevole proporzionalità dell’intervento legislativo.

2.— In via preliminare, è opportuno ricapitolare il quadro normativo in cui si inseriscono le disposizioni impugnate.

2.1.— Le norme di cui si tratta sono state adottate dalla Regione Valle d’Aosta, come si è precisato, in applicazione dell’art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano).

Ai sensi di tale disposizione statutaria sussiste, infatti, la potestà legislativa primaria della Regione in materia di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, nonché di incompatibilità, da esercitarsi in armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché in conformità con quanto previsto dallo statuto stesso nel titolo recante la disciplina degli “Organi della Regione”.

In precedenza, l’art. 17, secondo comma, dello statuto speciale – ora abrogato − prevedeva che i casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità fossero stabiliti con legge dello Stato. E la relativa disciplina si rinveniva nella legge statale 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta).

3.— Pur riguardando la questione oggetto di controversia una Regione a statuto speciale, può essere utile ricordare che, quanto alle Regioni a statuto ordinario, la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), ha modificato l’art. 122 Cost., prevedendo che «i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi» (sentenza n. 2 del 2004).

In attuazione della suddetta novella costituzionale, lo Stato ha adottato la legge 2 luglio 2004 n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), la quale ha fissato i princìpi fondamentali che le Regioni a statuto ordinario devono osservare. In particolare, l’art. 2, comma 1, lettera a), della citata legge ha stabilito che le Regioni a statuto ordinario possono prevedere i casi di ineleggibilità «qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati». Tale statuizione deve essere letta in uno con la previsione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della stessa legge che stabilisce la «inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l’ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato».

4.— Sotto altro aspetto va osservato che i parametri evocati dal ricorrente sono costituiti dagli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, quest’ultimo anche in relazione ai princìpi della legislazione statale, senza che vi sia alcun riferimento alla previa inapplicabilità di parametri statutari.

In proposito, deve rilevarsi che lo Stato, lungi dal prospettare nel caso di specie un problema di delimitazione delle rispettive competenze tra Stato e Regione nella materia in esame, denuncia la non conformità delle impugnate disposizioni regionali ai princìpi direttamente desumibili dalle citate norme costituzionali.

Poiché, quindi, costituisce oggetto di censura non la titolarità della specifica potestà legislativa in capo alla Regione, ma, piuttosto, l’esercizio della stessa, che si assume in contrasto con i princìpi fissati dalla Carta fondamentale, correttamente la difesa dello Stato si è limitata a prospettare la lesione delle sole disposizioni costituzionali e non anche di quelle statutarie.

4.1.— Ancora in via preliminare, deve rilevarsi che non ha fondamento l’eccezione di inammissibilità delle questioni, proposta dalla Regione con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 2 e 3 della Cost., per difetto di motivazione delle censure.

È pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che anche nei ricorsi in via principale ogni questione di legittimità costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e deve essere adeguatamente motivata, al fine di rendere possibile la inequivoca determinazione dell’oggetto del giudizio e di consentire la verifica della eventuale pretestuosità o astrattezza dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati, nonché il vaglio, in limine litis, attraverso l’esame della motivazione e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle disposizioni impugnate (sentenze nn. 248 e 215 del 2006, nn. 450 e 360 del 2005, n. 213 del 2003); tuttavia, deve ricordarsi che questa Corte ha ricondotto il diritto di elettorato passivo di cui all’art. 51 Cost., quale diritto politico fondamentale, alla sfera dei diritti inviolabili riconosciuti dall’art. 2 Cost. (sentenze n. 141 del 1996, n. 571 del 1989, n. 235 del 1988). E, d’altro canto, l’illegittimità costituzionale è prospettata con riguardo all’art. 51 Cost., in relazione all’art. 3, quale norma costituzionale che tende ad evitare, nel caso di specie, discriminazioni fra i soggetti dell’ordinamento in ordine alla possibilità di accedere alle cariche elettive.

Sussiste, quindi, una oggettiva, intrinseca correlazione tra tutti i parametri costituzionali invocati, per cui le argomentazioni sviluppate con riguardo all’art. 51 Cost. necessariamente investono anche le altre richiamate norme costituzionali.

5.— Nel merito, le due questioni proposte con il ricorso dello Stato, pur presentando comunanza di materia e tratti, per taluni aspetti, similiari, devono essere esaminate singulatim.

Con la prima, lo Stato contesta la legittimità costituzionale della norma (art. 2, comma 1, lettera s, della legge regionale n. 20 del 2007) che sancisce la ineleggibilità alla carica di consigliere regionale del Rettore dell’Università della Valle d’Aosta.

Con la seconda, si censura la prevista ineleggibilità alla carica di consigliere regionale dei professori, dei ricercatori in ruolo e dei titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati nella Valle (art. 2, comma 2, lettera e, della medesima legge regionale).

6.— Ciò precisato, deve essere ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 51 Cost. assicura in via generale il diritto di elettorato passivo senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadini (sentenze n. 288 del 2007 e n. 235 del 1988). Come ribadito, da ultimo, nella suindicata sentenza n. 288 del 2007, «in realtà è proprio il princìpio di cui all’art. 51 della Costituzione a svolgere il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità (ex art. 2 della Costituzione)».

Pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale (così ancora la sentenza n. 288 del 2007).

Giova ricordare, altresì, che questa Corte ha più volte affermato che le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate (sentenze n. 306 del 2003, n. 132 del 2001, n. 141 del 1996).

È pur vero, infatti, che l’art. 51 Cost., riferendosi ai requisiti per l’accesso alle cariche elettive, consente che siano previsti i casi di ineleggibilità, ma proprio per tale ragione la norma costituzionale sottintende il bilanciamento di interessi, cui le legislazioni statale e regionale, per quanto di rispettiva competenza, sono direttamente chiamate dalla Costituzione; bilanciamento che deve operare tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro natura, appunto richiedono (sentenza n. 306 del 2003).

7.— Alla luce delle considerazioni che precedono la prima questione, concernente la prevista ineleggibilità del Rettore, non è fondata.

Al riguardo, deve osservarsi che la disposizione impugnata ha quale presupposto logico-giuridico le peculiarità che caratterizzano la carica di Rettore dell’Università della Valle d’Aosta ed intende evitare che le stesse possano dare luogo ad interferenze sulla consultazione elettorale regionale.

D’altro canto, concorre a garantire un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi che vengono in rilievo la circostanza che la stessa legge regionale preveda che la suddetta causa di ineleggibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura (art. 3, comma 1, legge reg. n. 20 del 2007).

8.— Il peculiare statuto giuridico del Rettore dell’Università della Valle, al quale spetta rappresentare l’Università nelle sedi accademiche e della ricerca scientifica, nonché la titolarità di altre rilevanti competenze, emerge dall’esame della disciplina della istituzione universitaria in questione.

8.1.— Questa è stata prevista dall’art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), secondo cui, «in deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l’istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta, promosse o gestite da enti e da privati». La suddetta disposizione ha avuto, poi, attuazione con la delibera della Giunta regionale 18 settembre 2000, n. 3134, e con il d.p.g.r. 21 settembre 2000, n. 460 (Approvazione dello statuto e del regolamento didattico dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste).

8.2.— L’esame della composizione degli organi dell’Università, nonché, in particolare, le modalità di nomina del Rettore evidenziano, anche tenuto conto delle rispettive funzioni, una significativa influenza dell’ente Regione, nonché, seppure in minor misura, degli enti locali, nell’organizzazione dell’Università stessa.

Oltre al Rettore, ad un dirigente del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e ad un membro nominato dalla Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura Walser, fanno parte del Consiglio dell’Università − che sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ateneo ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale − l’Assessore regionale all’istruzione e alla cultura, il Sindaco della città di Aosta o un suo delegato, il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali o un suo delegato, un membro nominato dall’Associazione dei sindaci dei comuni della Valle d’Aosta, nonché tre membri nominati ancora dalla Giunta regionale tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza gestionale-amministrativa.

Possono, altresì, fare parte del Consiglio rappresentanti di enti e soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del Consiglio, al bilancio dell’Università con l’erogazione di fondi non finalizzati. Tali membri, in numero complessivamente non superiore a tre, sono nominati dalla Giunta regionale su designazione degli enti e soggetti privati che si impegnano alla contribuzione.

Di significativo rilievo è poi la disposizione del suindicato statuto secondo cui spetta al Consiglio dell’Università nominare, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Rettore, scelto in una rosa di tre nominativi proposta dal Senato accademico.

8.3.—Tale disciplina si differenzia − in ragione della autonomia speciale della Valle d’Aosta, nonché di quanto previsto dall’art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali legalmente riconosciute), secondo cui «le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell’ambito delle norme dell’articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei princìpi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili» − da quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica), la quale, all’art. 16, comma 4, lettera a), stabilisce che gli statuti adottati dalle Università devono prevedere la nomina del Rettore su base elettiva.

8.4.— Orbene, proprio le modalità di nomina del Rettore, in relazione alla composizione del Consiglio dell’Università, di cui egli fa parte, nonché la stretta contiguità tra la carica di Rettore e la posizione del Presidente della Giunta regionale, rendono non irragionevole la disposizione impugnata, la quale è volta, attese le peculiarità della complessiva disciplina che sovrintende all’organizzazione dell’Università in questione, a garantire che la consultazione elettorale si svolga senza condizionamenti o interferenze non consentiti.

9.— La seconda ulteriore questione, concernente la legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 20 del 2007, è, invece, fondata.

Proprio le considerazioni innanzi svolte circa la posizione del Rettore, sia per le funzioni che è chiamato ad esercitare, sia per le modalità della sua nomina, nonché per le interazioni con gli altri organi dell’Università, inducono a ritenere che, per quanto concerne i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d’Aosta, proprio in ragione del ruolo e delle funzioni degli stessi, non sussistono analoghe esigenze di interesse pubblico o adeguate motivazioni che siano idonee a legittimare restrizioni al diritto di elettorato passivo dei soggetti sopra indicati.

Né, in ragione della funzione e del «valore sociale della docenza universitaria» (sentenza n. 158 del 1985), il contatto con il mondo studentesco può essere considerato idoneo a determinare, per i soggetti cui la norma censurata si riferisce, situazioni di metus publicae potestatis o di captatio benevolentiae, né può essere causa di turbative della libertà di voto degli studenti e, di riflesso, di altri elettori, con il pericolo di alterazione del risultato elettorale.

Deve essere, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale del solo art. 2, comma 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 20 del 2007, per contrasto con gli evocati parametri costituzionali.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera s), della suddetta legge regionale n. 20 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2008.