SENTENZA N.306
ANNO
2003
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
Riccardo CHIEPPA Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
Valerio ONIDA
“
Carlo MEZZANOTTE
“
Fernanda CONTRI “
Guido NEPPI MODONA “
Piero Alberto CAPOTOSTI
“
Annibale MARINI
“
Franco BILE
“
Giovanni Maria FLICK “
Francesco AMIRANTE
“
Ugo DE SIERVO
“
Romano VACCARELLA
“
Paolo MADDALENA
“
Alfio FINOCCHIARO
“
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 8, comma 2, n. 7, della legge Regione Siciliana 20
marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale Siciliana),
promosso con ordinanza del 6 marzo 2003 dalla Corte di cassazione sul ricorso
proposto da Gennuso Giuseppe contro Sbona Sebastiano ed altri, iscritta al n. 291 del registro
ordinanze e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno
2003.
Visti gli atti di costituzione
di Gennuso Giuseppe e di Sbona Sebastiano;
udito nell’udienza pubblica del 1° luglio
2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Girolamo Rubino e Filippo
Lubrano per Gennuso Giuseppe
e Giovanni Pitruzzella per Sbona Sebastiano.
1. – La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza 24
gennaio 2003, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 2003, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo
comma, n. 7, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29
(Elezione dei Deputati all’Assemblea
regionale Siciliana) nella parte in cui prevede l’ineleggibilità alla
carica di deputato regionale dei “capi servizio … degli uffici statali che
svolgono attività nella regione” per contrasto con l’art. 51, primo comma della
Costituzione.
Premette la rimettente
che Giuseppe Gennuso, primo dei non eletti nella lista avente il
contrassegno “CDU” alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale
Siciliana del 24 giugno 2001, aveva proposto ricorso al Tribunale di Palermo per
la dichiarazione di
ineleggibilità a deputato regionale di Sebastiano Sbona (dichiarato eletto), in quanto questi, sia prima che
durante la candidatura, aveva ricoperto la carica di capo area della Sicilia sud
orientale del settore Medicina
legale dell’I.N.A.I.L., nonché svolto funzioni di
direttore sanitario dello stesso istituto presso la sede di Siracusa.
Il Gennuso, a fondamento del ricorso, aveva dedotto
l’ineleggibilità sotto tre profili: ai sensi dell’art. 3, comma 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (applicabile per effetto del
rinvio di cui all’art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222 all’art. 47 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833); ai sensi dell’art. 8, n. 7 della legge Regione
Siciliana 20 marzo 1951, n. 29; ai sensi dell’art. 10, n. 4 della medesima
legge
regionale.
Il Tribunale di Palermo aveva rigettato il ricorso e tale decisione era
stata confermata, con sentenza del 28 giugno 2002, dalla Corte d’Appello che
aveva ritenuto non applicabile nella fattispecie la causa di
ineleggibilità di cui all’art. 3, comma 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevista per i dirigenti
delle aziende unità sanitarie
locali in quanto l’estensione, operata dall’art. 13 della legge n. 222 del 1984
ai medici degli enti previdenziali della disciplina dettata per i medici delle
AA.UU.SS.LL. dall’art. 47
della legge n. 833 del 1978, si riferirebbe solo al trattamento giuridico ed economico e non potrebbe intendersi
riferita anche alle cause di ineleggibilità. Il giudice d’appello aveva inoltre
escluso l’applicabilità dell’art. 10, n. 4 della legge Regione Siciliana n. 29
del 1951, trattandosi di norma non più in vigore ai sensi dell’art. 13 della
legge Regione Siciliana 20 giugno 1997, n. 19. Infine aveva ritenuto non
applicabile la causa di ineleggibilità di cui all’art.
8, n. 7, legge Regione Siciliana n. 29 del 1951, sia perché sostanzialmente abrogata
dalla legge Regione Siciliana n. 19 del 1997, sia in considerazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1972
che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 108 del 1968, contenente una
previsione analoga a quella dell’art. 8 della legge della Regione
Siciliana.
Avverso tale decisione Gennuso aveva proposto ricorso per Cassazione ed aveva
eccepito la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, n. 7,
legge regionale n. 29 del 1951, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost..
Ad avviso del giudice remittente, dei motivi di
ricorso proposti sarebbe accoglibile solo quello fondato sulla causa di
ineleggibilità prevista dall’art. 8, comma 2, n. 7, della legge regionale n. 29
del 1951. A questo proposito la Cassazione, richiamando una propria precedente
decisione, afferma che l’art. 3 della
legge regionale n. 19 del 1997, nello stabilire che le condizioni di ineleggibilità previste dagli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale n. 29 del 1951
“rimangono regolate” dagli artt. 2, 3 e 4 della legge
n. 154 del 1981, avrebbe inteso “disporre che le condizioni di
ineleggibilità previste dalla legge regionale restano ferme, ossia
permangono (“rimangono”), ma sono regolate secondo la legge statale”.
Conseguentemente le fattispecie di ineleggibilità,
“rimangono quelle previste dalla legge regionale (sia pure, in alcuni casi
trasformate in fattispecie di incompatibilità), ivi compresa” quella prevista dall’art. 8, comma 2, n. 7,
“che resta causa di ineleggibilità”.
Dunque, ad avviso del remittente, tale norma sarebbe applicabile nel giudizio a quo.
La rilevanza della questione di costituzionalità discenderebbe inoltre,
ad avviso della Cassazione, dalla circostanza che di tale norma non sarebbe
possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata sulla base della
sentenza della Corte n. 166 del 1972
in quanto tale pronuncia faceva riferimento unicamente
alla norma statale che, benché di analogo contenuto, tuttavia era diversa dalla
norma regionale.
La rilevanza della questione discenderebbe infine dal fatto che, l’art.
8, nello stabilire la
ineleggibilità dei “capi servizio … degli uffici statali che
svolgono attività nella regione”, si riferirebbe anche agli uffici dell’INAIL, poiché il
termine “statali” andrebbe inteso in senso lato, così da comprendere anche gli
uffici di enti diversi dallo stato che, pur dotati di personalità giuridica,
“sono definibili ‘statali’ o ‘parastatali’ in quanto completano l’organizzazione dello Stato, rispetto
al quale sono direttamente strumentali, con un’organizzazione a carattere
nazionale, per la realizzazione dei fini fondamentali che la Costituzione
assegna alla Repubblica”.
Venendo al merito della questione
di costituzionalità, la Cassazione afferma la manifesta infondatezza
della questione con riferimento all’art. 3 Cost., in quanto, come chiarito dalla Corte costituzionale fin
dalla sentenza n.
134 del 1975, nelle regioni a statuto speciale sarebbero possibili
regolamentazioni differenziate anche nei casi di
ineleggibilità.
Con riferimento al parametro dell’art. 51 Cost., il rimettente ritiene invece la
questione non manifestamente infondata. Infatti la
Corte costituzionale nella sent. n. 166 del 1972 con cui ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale l’art. 5, n. 7, della legge n. 108 del 1968, perché conteneva una causa di
ineleggibilità “dai confini estremamente generici ed elastici”, in quanto né
nella legge censurata, né in altro testo legislativo poteva essere rinvenuta la
definizione di “ufficio” o “capo di un ufficio”, ha affermato che la legge della
Regione Siciliana n. 29 del 1951
conteneva previsione “sostanzialmente analoga” a quella
censurata.
Il giudice a quo peraltro
ricorda che successivamente a tale pronuncia è stata
approvata la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 che, nel disciplinare i
servizi sanitari, definisce il “servizio” come l’unità organizzativa
fondamentale per il conseguimento degli obiettivi dell’unità sanitaria locale, e
regola le sue articolazioni e le sue funzioni.
2. – Il Gennuso, intervenuto in giudizio, ha
chiesto che la questione venga dichiarata non
fondata.
Anzitutto ribadisce la perdurante vigenza della
norma regionale censurata, sia in quanto il legislatore regionale non avrebbe voluto una piena
uniformità con la legislazione nazionale, sia in quanto la legislazione
regionale in materia elettorale sarebbe prevalente rispetto a quella nazionale,
stante il carattere primario della potestà legislativa riconosciuta dallo
Statuto alla Regione Siciliana (come confermato anche nel parere reso dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 239 del
2001).
Afferma la parte privata che né sotto il profilo oggettivo, né sotto
quello soggettivo ricorrerebbero le condizioni poste
dalla Corte a base della pronuncia n. 166 del 1972.
Quanto al primo aspetto, la causa di ineleggibilità
contenuta nella legislazione Siciliana si riferirebbe non alla nozione di
“ufficio”, bensì a quella di “servizio”, appropriatamente definita dalla legge
Regione Siciliana n. 6 del 1981.
Quanto al profilo soggettivo, concernente la
definizione del ruolo e della responsabilità del capo del servizio, il d.lgs. n. 502 del 1992 definisce la nozione di struttura complessa e assegna
al dirigente medico di secondo livello funzioni di direzione ed organizzazione
della medesima (tale ruolo è stato ricoperto dallo Sbona, il quale rivestiva la qualifica di dirigente medico
di secondo livello). Né potrebbe estendersi alla norma regionale censurata la
dichiarazione di incostituzionalità della analoga
previsione di cui all’art. 5 della legge n. 108 del 1968, contenuta nella sentenza n. 166 del
1962, dal momento che il nostro ordinamento non conosce l’ipotesi della
dichiarazione di incostituzionalità derivata, o “addirittura analogica, di norme
appartenenti a diversi plessi di legislazione”.
L’art. 8, n. 7, legge regionale n. 29 del 1951, inoltre, sarebbe
applicabile anche ai capi servizio degli uffici dell’INAL, dal momento che tale ente, poiché persegue fini propri dello Stato rispetto
al quale ha funzione strumentale, dovrebbe qualificarsi come ente statale,
appartenente all’organizzazione amministrativa dello
Stato.
3. – Lo Sbona, intervenuto in
giudizio, a chiesto preliminarmente che la questione sollevata sia dichiarata
manifestamente inammissibile o infondata, dal momento che il rinvio operato
dall’art. 13 della legge regionale n. 19 del 1997 alla disciplina contenuta
negli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 154 del
1981, non sarebbe limitato ai soli effetti procedurali della normativa
nazionali, ma comprenderebbe anche quelli sostanziali. In altri termini il legislatore regionale del
1997 avrebbe sostituito le cause di ineleggibilità
previste dagli artt. 8, 9 e 10 della
legge regionale n. 29 del 1951 con quelle previste dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 154 del 1981. Dunque la
questione sarebbe inammissibile “per mancanza dell’oggetto del giudizio”, poiché
la norma censurata sarebbe stata abrogata. Sarebbe
comunque infondata, in quanto gli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 154 del 1981 non prevedono
nessuna causa di ineleggibilità per i dipendenti
dell’INAIL.
Secondo questa parte privata, la questione sarebbe inoltre inammissibile
o comunque infondata in base ad una lettura
costituzionalmente orientata della norma
censurata, alla luce della sentenza n. 166 del
1972. In base a tale lettura la norma impugnata
sarebbe abrogata “e comunque non più operante nell’ordinamento siciliano”.
Ove la Corte dovesse ritenere l’attuale vigenza dell’ipotesi di ineleggibilità prevista dagli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale n. 29 del 1951, la
questione sarebbe manifestamente inammissibile o infondata, dal momento che a
differenza di quanto ritenuto dal rimettente l’INAIL non rientra tra gli uffici
statali cui si riferisce l’art. 8
impugnato.
Nel merito, afferma la difesa dello Sbona che,
ove si ritenesse che le ipotesi di ineleggibilità in
Sicilia siano tuttora regolate dagli artt. 8, 9 e 10
della legge regionale n. 29 del 1951, l’art. 8, secondo comma, n. 7, dovrebbe
ritenersi incostituzionale in riferimento all’art. 51
Cost., dal momento che pone una causa di
ineleggibilità dai confini generici ed elastici, così come quella prevista dal
legislatore nazionale nella legge n. 108 del 1968, dichiarata incostituzionale
con la sent. n. 166 del
1972.
Le parti costituite hanno insistito nel corso della discussione orale
sulle argomentazioni svolte nelle
memorie scritte.
1. - La questione di
legittimità costituzionale sollevata dalla prima sezione civile della Corte di
cassazione con l’ordinanza in epigrafe riguarda l’art. 8, secondo comma, n. 7,
della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati
all’Assemblea regionale Siciliana), nella parte in cui prevede la ineleggibilità alla carica di deputato dell’Assemblea
regionale dei “capi servizio … degli uffici statali che svolgono attività nella
regione” per contrasto con l’art. 51, primo comma, Cost.
Questa norma, infatti, a
giudizio del giudice remittente, non determinerebbe in
modo adeguato e preciso l’eccezione “al principio generale e fondamentale del
libero accesso di tutti i cittadini, in condizione di
eguaglianza, alle cariche elettive, sancito dall’art. 51, primo comma,
Cost.”. Ciò, in particolare, con riferimento al
precedente costituito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1972
che, esponendo i motivi che la inducevano a dichiarare l’illegittimità
costituzionale dell’art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
consistenti nella inammissibilità dell’esistenza di “una causa di ineleggibilità
dai confini estremamente generici ed elastici, suscettibile di essere dilatata
in sede interpretativa sino a ricomprendere le
situazioni più diverse”, aggiungeva incidentalmente che norme del genere non
sussistevano nella legislazione elettorale allora vigente, “se si prescinde da
una disposizione, sostanzialmente analoga, della legge Regione Siciliana del 20
marzo 1951, n. 29”.
Il giudice remittente appare consapevole che in realtà la disposizione impugnata si
riferisce ai “capi servizio” e non ai “capi degli uffici”, come la norma statale
a suo tempo dichiarata illegittima costituzionalmente, e si pone quindi il
problema, che peraltro non risolve ma sembra rinviare alla valutazione di questa
Corte, se una sua adeguata specificazione, con riferimento al caso oggetto del
giudizio, non possa essere derivata dalla successiva
legislazione siciliana che ha determinato l’ordinamento interno dei servizi
sanitari, ivi compresi i servizi dell’unità sanitaria
locale.
2. - In via logicamente
preliminare si pone anzitutto il problema se la disposizione impugnata sia tuttora vigente, come afferma il giudice remittente, o se essa sia stata invece abrogata ad opera del
primo comma dell’art. 13 della
legge 20 giugno 1997, n.19, (Criteri per le nomine e
designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale
28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43
dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23
ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di
indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20
marzo 1951, n. 29), come sostenuto dalla sentenza appellata e dal resistente nel
processo di merito, non essendo stata riprodotta questa clausola di ineleggibilità nella legge statale 23 aprile 1981, n. 154
cui appunto rinvierebbe il suddetto art. 13 della legge 20 giugno 1997, n. 19,
allorché afferma che “le condizioni di eleggibilità previste nell’art. 8 della
legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni,
rimangono regolate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n.
154”.
Il giudice remittente sostiene invece, esplicitamente condividendo
quanto motivatamente argomentato dalla prima sezione della Corte di cassazione
nella sentenza 6 luglio 2002, n. 9831, che – pur dandosi “atto della imperfetta tecnica normativa seguita dal legislatore
regionale” – quest’ultimo “ha inteso disporre che le
condizioni di ineleggibilità previste dalla legge regionale restano ferme, ossia
permangono (“rimangono”), ma sono regolate secondo la legge statale”. Ciò in
particolare significa, ove vi sia una coincidenza fra le fattispecie della legge
regionale e quelle della legge statale relative a situazioni di incompatibilità, “ la trasformazione di cause di
ineleggibilità , previste dalla legge regionale n. 29 del 1951 (e successive
modificazioni) in cause di incompatibilità”, ma anche la permanente vigenza
delle residue clausole di ineleggibilità previste dalla legge regionale, “come,
tra le altre, quella prevista dall’ art. 8, secondo comma, n. 7, della stessa
legge”.
Questa interpretazione non
è implausibile, così come, d’altra parte, le
argomentazioni svolte dalla Sezione consultiva del Consiglio di giustizia per la
Regione Siciliana nel parere n. 239/01 del 10 aprile 2001 a proposito della
perdurante vigenza dell’intero titolo della legge n. 29 del 1951 (e successive
modificazioni) in tema di eleggibilità anche dopo la
legge costituzionale n. 2 del 2001.
3. - Un ulteriore profilo preliminare attiene alla riconducibilità del caso che ha originato la vicenda
processuale alla fattispecie contemplata dalla norma della cui legittimità
costituzionale si dubita, poiché altrimenti non sussisterebbe la necessaria
rilevanza della questione.
L’art. 8, secondo comma,
n. 7, della legge 20 marzo 1951, n.29, infatti, si
riferisce ai “capi servizio degli uffici statali che svolgono attività nella
regione”, allorché la vicenda processuale si riferisce ad un dirigente delle
strutture periferiche dell’INAIL e non dell’amministrazione periferica dello
Stato: da ciò la tesi sostenuta dal
resistente nel processo di merito secondo cui questa norma sarebbe
inapplicabile, poiché l’INAL costituirebbe un soggetto distinto dallo Stato e
inoltre svolgerebbe un’attività diversa rispetto a quella delle AA.UU.SS.LL. con le quali non
avrebbe alcun collegamento funzionale.
Il giudice remittente motiva in modo non implausibile la opposta opinione
che “tenuto conto della evoluzione storica dell’Istituto ed anche dei compiti e
delle attribuzioni... il termine “statali” di cui all’art. 8 della legge
regionale possa riferirsi anche all’I.N.A.I.L. e vada, cioè, in questo caso,
inteso in senso lato”: a questo esito interpretativo di tipo estensivo
contribuisce la considerazione della particolare natura degli enti cosiddetti
parastatali, dei penetranti poteri di ingerenza dello Stato sulla loro
organizzazione e gestione, del trasferimento intervenuto di alcune delle loro
precedenti funzioni al servizio sanitario nazionale ed alle stesse
regioni.
4. - Si pone dunque il
problema del merito, relativo alla
sufficiente determinatezza della fattispecie di
ineleggibilità prevista dall’ art. 8, secondo comma, n. 7, della legge 20
marzo 1951, n. 29.
Rilevano, a questo
proposito, non solo le ricorrenti affermazioni di questa Corte relative al fatto che le cause di ineleggibilità, per essere
conformi al principio dell’art. 51 Cost., devono
considerarsi di stretta interpretazione e comunque contenute entro i limiti
rigorosamente necessari per il soddisfacimento delle esigenze di pubblico
interesse (cfr. sent. n. 132 del 2001, sent. n. 141 del 1996, sent. n. 344 del 1993, sent. n. 388 del 1991), ma
anche le affermazioni contenute nella sentenza n. 166 del
1972, relative all’incostituzionalità di una causa di ineleggibilità che sia
fonte di “situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni,
soluzioni giurisprudenziali contradditorie, che
finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacità
elettorale passiva dei cittadini”, in quanto “dai confini estremamente generici
ed elastici, suscettibile di essere dilatata in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni più
diverse”.
In quest’ultima sentenza, in particolare, si rinviene un riferimento incidentale al fatto che unica
disposizione analoga a quella in tale occasione dichiarata incostituzionale era
allora proprio la disposizione oggi sottoposta a scrutinio di costituzionalità;
da ciò in particolare la tesi sostenuta dalla parte resistente nel processo di
merito secondo la quale l’art. 8, secondo comma, n. 7, della legge della Regione
Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, sarebbe sicuramente incostituzionale e che
addirittura la norma impugnata sarebbe abrogata “e comunque non più operante
nell’ordinamento regionale siciliano”.
A parte la palese infondatezza di quest’ultima tesi, che sembra prescindere dalla disciplina dell’illegittimità consequenziale di cui all’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dalla relativa giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 169 del 2003
; sent. n. 322 del 2000; sent. n. 422 del 1995), il punto fondamentale è che, mentre la sentenza n. 166 del 1972 sottolineava, a sostegno della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione statale, l’inesistenza di “norme che definiscano “l’ufficio” e specifichino che cosa debba intendersi per tale, o che definiscano la nozione di “capo” di un ufficio”, la diversa nozione di “capo servizio … degli uffici statali”, contenuta nella norma siciliana, già corrispondeva nei lavori preparatori della legge n. 29 del 1951 alla nozione di “alti funzionari” (si veda Atti dell’Assemblea regionale siciliana, seduta del 12 febbraio 1951, pag. 6795). Inoltre tale nozione è stata successivamente integrata, specie nel periodo più recente, da una ampia produzione normativa che ha definito analiticamente i poteri e le responsabilità della dirigenza amministrativa nella pubblica amministrazione statale ed in molti enti pubblici statali.In effetti, il termine
servizio, nell’ambito del quadro normativo a cui ci si riferisce, indica una
struttura amministrativa articolata, affidata alla responsabilità di una figura
dotata di poteri dirigenziali. Ai fini di cui sopra occorre tener conto delle
normative organizzative che configurano le maggiori
strutture amministrative. A questo riguardo, non rilevano soltanto le norme
organizzative che denominano come “servizi” alcune strutture amministrative o
che addirittura così definiscono le unità organizzative fondamentali, come fa il
richiamato (ma inapplicabile al caso di specie) art. 5 della legge regionale
Siciliana 6 gennaio 1981, n. 6 (Ordinamento interno dei servizi sanitari e
attuazione del sistema informativo sanitario e dell’osservatorio epidemiologico
regionale. Modifiche alla legge Regionale Siciliana 12 agosto 1980, n. 87,
riguardante la istituzione delle unità sanitarie
locali). Analogamente rilevano le norme che ormai in molti settori
amministrativi ed in molti enti pubblici definiscono le principali strutture
amministrative e la preposizione ad esse di dirigenti
(ciò anche in riferimento agli enti pubblici, fra cui l’I.N.A.I.L., il cui regolamento di organizzazione è stato
adottato il 1° luglio 1999 sulla base di quanto previsto dall’art. 27-bis, comma 2, del d.lgs. 23 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni).
Normazioni del genere
possono quindi permettere un’applicazione di disposizioni come quella di cui
l’art. 8, secondo comma, n.7, della legge della
Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 in conformità alla necessità che
disposizioni concernenti le cause di ineleggibilità
siano riferite o riferibili a
categorie precisamente circoscritte.
Ovviamente la valutazione
della applicabilità nel caso singolo della causa di
ineleggibilità, è riservata all’apprezzamento dell’organo giudicante.
Quanto all’ambito di
discrezionalità del legislatore regionale in materia, questa Corte – nella sua
ampia giurisprudenza relativa alle legislazioni delle
Regioni ad autonomia particolare in tema di ineleggibilità – ha costantemente
ammesso la possibilità di discipline differenziate da quelle previste a livello
nazionale, pur richiamando la necessità della sussistenza di motivi adeguati e
ragionevoli finalizzati alla tutela di interessi generali (fra le molte si
vedano le sentenze n. 571 del
1989, n. 438
del 1994 e n.
162 del 1995).
Inoltre, per ciò che
riguarda in particolare la Regione Siciliana, va ribadito che la sua competenza legislativa in materia,
prevista dall’art. 3 dello Statuto, ha natura primaria ed è quindi sottoposta al
solo “rispetto dei principi ricavabili dalla costituzione stessa in materia
elettorale” (sent. n. 276 del 1997). Anzi,
con specifico riferimento ad altra fattispecie di cui all’art. 8 della legge
regionale Siciliana n. 29 del 1951, questa Corte ha già richiamato l’attenzione
sul fatto che l’art. 51 Cost., riferendosi “ai “requisiti” per l’accesso alle cariche
elettive, sottintende il bilanciamento di interessi, cui la relativa
legislazione primaria è direttamente chiamata dalla Costituzione; bilanciamento tra il diritto individuale
di elettorato passivo, da un lato, e, dall’altro lato, la tutela delle cariche
pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle
condizioni che tali cariche, per loro natura, appunto “richiedono”. Tra tali
condizioni richieste all’aspirante candidato possono ben essere comprese non solo l’inesistenza di incarichi tali da determinare indebite influenze sulla par condicio
della competizione elettorale, ma anche l’inesistenza di incarichi la cui
titolarità sia ritenuta incompatibile con la candidatura in questione” (sent. n. 287 del
1997).
Queste
considerazioni rendono evidente che anche sotto il particolare profilo dei
limiti imposti al
legislatore della Regione Siciliana deve escludersi il
contrasto tra la norma oggetto del presente giudizio e l’art. 51 della
Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, n. 7, della legge
della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati
all'Assemblea regionale Siciliana) e successive modificazioni, sollevata dalla
Corte di cassazione, prima Sezione
civile, in riferimento all’art. 51 della Costituzione, con l’ordinanza indicata
in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'1 ottobre
2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA,
Presidente
Ugo DE SIERVO,
Redattore
Depositata in Cancelleria
il 3 ottobre 2003.