SENTENZA N. 450
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 12 ottobre 2004, n. 35 (Sanatoria contributiva ai fini previdenziali del personale immesso nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976, n. 64), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 gennaio 2005, depositato in cancelleria l’11 gennaio 2005 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto di costituzione della Regione
Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi l’avvocato dello Stato Gabriele
D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Sandro
Pasquali per
Ritenuto in fatto
1. ¾ Con ricorso notificato il 4 gennaio 2005 e depositato
il successivo 11 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la
legge della Regione Abruzzo 12 ottobre 2004, n. 35 (Sanatoria contributiva ai
fini previdenziali del personale immesso nei ruoli regionali ai sensi della
legge regionale 25 novembre 1976, n. 64), denunciandone il contrasto con l’art.
117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, della Costituzione.
Il ricorrente
premette che la legge regionale 25 novembre 1976, n. 64 (Inquadramento nel
ruolo regionale di personale in servizio presso gli Uffici regionali alla data
del 30 aprile 1975) provvide ad inquadrare nel ruolo regionale, a domanda e in
presenza di determinati requisiti, il personale che era in servizio, con
contratto a termine, presso gli uffici regionali alla data del 30 aprile 1975;
successivamente, con la legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 58 del
1978, recante norme in materia di trattamento di quiescenza del personale
regionale), vennero posti a carico del bilancio della Regione gli oneri
derivanti dalla valutazione, agli effetti pensionistici, dei servizi prestati
dal predetto personale alle dipendenze della Regione medesima.
Con la presente legge, osserva ancora il Governo, si è inteso sanare la posizione contributiva «ai fini previdenziali» in favore dello stesso personale inquadrato in ruolo in forza della legge regionale n. 64 del 1976, stabilendo che, a tale scopo, gli interessati presentino domanda entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e che i relativi oneri siano carico della Regione.
Ad avviso del
ricorrente, la legge impugnata, che consta di un solo articolo, contrasterebbe
innanzitutto con l’art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza
esclusiva in materia di previdenza sociale, giacché, nel sanare la posizione
contributiva del personale che ha beneficiato degli effetti della legge regionale
n. 64 del
Peraltro, soggiunge la difesa erariale, la legge denunciata contrasterebbe anche con il terzo comma dell’art. 117 Cost., che attribuisce alle Regioni una competenza concorrente in materia di “previdenza complementare e integrativa”; competenza «che peraltro non attiene all’ipotesi in questione e che comunque deve essere esercitata pur sempre entro i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali».
2. ¾ Si è costituita in giudizio
Ad avviso della resistente, la legge denunciata, «di
natura prettamente provvedimentale», è volta a sanare la posizione
contributiva, per il trattamento previdenziale, «di alcune unità di personale
che erano rimaste escluse da analoghe sanatorie già adottate in passato per
dipendenti immessi nei ruoli regionali sempre con provvedimenti adottati dalla
Regione stessa» e, in tal senso, deporrebbe pure l’esiguo ammontare delle
risorse necessarie a soddisfare l’onere derivante dalla disposizione, pari a
soli Euro 1.100,00.
Sicché, non vi sarebbe, secondo
Peraltro,
conclude la difesa regionale, nessuna censura ha sollevato lo Stato per
violazione della sua potestà legislativa in materia di previdenza sociale
allorché, in passato,
3. ¾ In prossimità dell’udienza, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato memoria con la quale, nel ribadire le
argomentazioni spese nel ricorso, insiste per la declaratoria di illegittimità
costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 35 del 2004.
Considerato in diritto
1. ¾
Viene all’esame di
questa Corte la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal
Presidente del Consiglio dei ministri, della legge della Regione Abruzzo 12
ottobre 2004, n. 35 (Sanatoria contributiva ai fini previdenziali del personale
immesso nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976, n.
64).
L’art. 1, e unico, della predetta legge
regionale dispone, al comma 1, che ai dipendenti
immessi nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976, n.
64 (Norme in materia di inquadramento nel ruolo regionale di personale in
servizio presso gli uffici regionali alla data del 30 aprile 1975) «è
riconosciuto, previo versamento dei corrispondenti contributi, il diritto alla
sanatoria della posizione contributiva ai fini previdenziali per i periodi di
servizio prestati presso
Ad avviso del
ricorrente, la legge impugnata violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione – che riserva
allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale – giacché,
nel sanare la posizione contributiva del personale che ha beneficiato degli
effetti della legge regionale n. 64 del
Sarebbe,
inoltre, leso l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto nella
materia concorrente della “previdenza complementare e integrativa” – che
peraltro, come si precisa in ricorso, «non attiene all’ipotesi in questione» –
la potestà legislativa regionale «deve essere esercitata pur sempre entro i
principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali».
2. ¾ La questione, così come prospettata, è inammissibile.
E’ principio
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il ricorso in
via principale non solo «deve identificare esattamente la questione nei suoi
termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la
definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce
l’oggetto della questione di costituzionalità» (ex plurimis, sentenze n. 360 del
2005, n. 213
del 2003 e n.
384 del 1999), ma deve, altresì, «contenere una seppur sintetica
argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria
d’incostituzionalità della legge» (si vedano, oltre alle pronunce già citate,
anche le sentenze
n. 261 del 1995 e n. 85 del 1990).
Ed invero, l’esigenza di una adeguata motivazione a sostegno della impugnativa
si pone – come precisato dalla sentenza n. 384 del
1999 – «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli
incidentali, nei quali il giudice rimettente non assume propriamente il ruolo
di un ricorrente e al quale si richiede, quanto al merito della questione di
costituzionalità che esso solleva, una valutazione limitata alla “non manifesta
infondatezza”».
2.1. ¾ Nella specie, il ricorso introduttivo del presente
giudizio, sebbene identifichi le disposizioni della legge regionale impugnata e
le norme costituzionali presuntivamente vulnerate, è generico nel motivare le
ragioni per cui si chiede la declaratoria di incostituzionalità, tralasciando,
segnatamente, ogni considerazione sul complessivo quadro normativo di
riferimento in cui si inscrive la legge impugnata.
Il ricorrente,
infatti, nel lamentare la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, che attribuisce
allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, si limita
ad addurre che la legge della Regione Abruzzo n. 35 del 2004, per sanare la
posizione contributiva del personale beneficiario degli effetti della legge
regionale n. 64 del
Tuttavia, anche
a voler prescindere dal rilievo che la suddetta competenza statale è
rivendicata in modo del tutto assertivo, il ricorso non menziona affatto quali
siano le disposizioni della legge statale violate in riferimento alla
valutazione dei «periodi lavorativi non utili», incorrendo in un’omissione
tanto più grave giacché non si fornisce alcuna spiegazione di come il
prospettato vulnus possa realizzarsi
a fronte della circostanza che è proprio la legge statale 8 marzo 1968, n. 152
(Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) a
stabilire, in linea di principio e a decorrere dalla sua entrata in vigore, che
anche il personale non di ruolo sia obbligatoriamente iscritto all’INADEL
(attualmente INPDAP) «ai fini del trattamento di previdenza» (art. 1).
Parimenti,
risulta priva di ogni supporto argomentativo anche la deduzione che lamenta
l’incidenza pregiudizievole della legge denunciata «sugli ordinamenti
previdenziali dell’INPDAP». Invero, la censura non tiene in alcuna
considerazione che le prestazioni previdenziali dei dipendenti regionali di ruolo e non di ruolo vengono, non
solo assunte in “gestione diretta” dalla Regione stessa, nel rispetto delle
«disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’ordinamento e
l’attività» dell’INADEL (art. 4 della legge della Regione Abruzzo 31 agosto 1978, n. 57, recante
”Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti”), ma anche erogate
da un fondo di previdenza appositamente istituito, il quale è alimentato «dai
contributi a carico dell’amministrazione e dei dipendenti, il cui importo è
determinato in analogia alle norme vigenti per il personale iscritto
all’I.N.A.D.E.L.» (art. 4 della
legge della Regione Abruzzo 8 novembre
1988, n. 90, recante “Indennità di buonuscita del personale regionale”). E nel
ricorso si tace del tutto su tale complessivo assetto normativo,
non assumendosi quindi alcuna posizione sul fatto che è appunto in esso che si
inserisce ed opera la sanatoria contributiva a fini previdenziali disposta
dalla legge regionale n. 35 del 2004.
Infine, analoga
genericità vizia anche l’ulteriore censura statale che evoca, senza nessuna
indicazione, «i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali» nella
materia, di potestà concorrente, della “previdenza complementare e integrativa”
(art. 117, terzo comma, Cost.). In ogni caso, la denuncia è sorretta da una
prospettazione del tutto ipotetica, se non proprio contraddittoria, giacché
nello stesso ricorso si afferma che la suddetta materia «non attiene
all’ipotesi in questione».
Alla luce delle
evidenziate carenze strutturali del ricorso, deve quindi dichiararsi
l’inammissibilità della questione sollevata con il medesimo atto.
per
questi motivi
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Abruzzo 12 ottobre 2004, n. 35
(Sanatoria contributiva ai fini previdenziali del personale immesso nei ruoli
regionali ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976, n. 64), sollevata,
in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2005.
Annibale
MARINI, Presidente
Paolo
MADDALENA, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 15 dicembre 2005.