SENTENZA N. 360
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 agosto 2002, depositato in Cancelleria il 2 settembre 2002 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2002.
Visto l’atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito nell’udienza pubblica del 5 aprile 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri;
uditi
l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso notificato il 22 agosto 2002 e depositato il 2 settembre 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace).
Ad avviso del ricorrente le disposizioni impugnate indicano una serie di iniziative e di interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo – tra i quali la progettazione e la valorizzazione di proprie iniziative, la valorizzazione ed il sostegno ad iniziative degli enti locali, delle Organizzazioni non governative (ONG) e non lucrative (ONLUS) – che non si conciliano, per le materie trattate e le modalità della loro attuazione, con quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e dal d.P.R. 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome).
Tali disposizioni statali prevedono, infatti, la partecipazione delle regioni all’attività di cooperazione allo sviluppo, che è parte integrante della politica estera nazionale, entro limiti rigorosi e tassativi, attraverso la capacità di attuare iniziative di cooperazione affidate dal Ministero degli affari esteri, ovvero di proporre tali iniziative alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo.
L’Avvocatura, inoltre, ritiene che l’attività della Regione Emilia-Romagna, come descritta dall’art. 2, comma 3, della legge regionale citata, attraverso il richiamo all’art. 117, nono comma, Cost., si esplicherebbe nella stipula di accordi con Stati ed intese con enti territoriali di altri Stati, ciò che potrebbe essere consentito solo quale attività convenzionale di carattere “programmatico e di principio, limitata, quindi, al campo di azione proprio della cooperazione decentrata”.
Secondo la difesa erariale la disposizione contenuta nell’art. 2, comma 2, della legge regionale – che attribuisce alla regione l’esecuzione e l’attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea – non potrebbe essere attuata sino alla emanazione delle norme di procedura stabilite da una legge dello Stato, come previsto espressamente dall’art. 117, quinto comma, Cost., norme che sono contenute nel d.d.l. di attuazione della riforma del Titolo V, al momento della proposizione del ricorso ancora all’esame del Parlamento.
2. Con
memoria depositata il 23 settembre 2002, si è costituita in giudizio
Premesso
anzitutto un dettagliato esame delle disposizioni contenute negli articoli da
Ciò
premesso,
In secondo
luogo, la difesa della Regione ritiene infondata la censura relativa alla
pretesa violazione della competenza statale in materia di politica estera. Come
Tale conformità di massima non dovrebbe escludere, prosegue la difesa della Regione, che i singoli atti di cooperazione allo sviluppo debbano sottostare alle regole valide in relazione al loro carattere ed alla loro natura e, in particolare, che debbano essere sottoposti, qualora si tratti di atti di rilevanza internazionale, al vaglio del Governo al fine della verifica della loro conformità alle circostanze ed agli indirizzi, in concreto, della politica estera nazionale; a tal fine la legge impugnata, nei suoi primi articoli (non soggetti ad impugnazione), ha previsto il rispetto dei principî fondamentali stabiliti con legge dello Stato o da questa dedotti, il rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, così come la soggezione degli atti regionali alle disposizioni di cui ai commi quinto e nono della Costituzione. La censura sarebbe perciò erroneamente svolta, non intendendo la legge regionale discostarsi dalle procedure consolidate ed avendo la stessa richiamato sia la legislazione statale vigente che quella che venisse in futuro stabilita.
Quale
ulteriore eccezione,
Le norme citate, infatti, disciplinerebbero azioni prive di un qualsiasi rilievo internazionale, trattandosi di iniziative da svolgersi nel territorio della Regione, per materie di competenza regionale, senza alcun collegamento con attività di rilievo internazionale, ed in particolare si tratterebbe di educazione e di sensibilizzazione della comunità della Regione, di iniziative culturali, di attività di formazione di personale specializzato nella cooperazione allo sviluppo.
3. In
prossimità dell’udienza del 20 maggio 2003, l’Avvocatura generale dello Stato
presentava istanza di rinvio, dando atto di contatti tra
4. Fissata nuovamente per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 28 ottobre 2003, la difesa della Regione Emilia-Romagna ha depositato una nuova memoria difensiva con la quale, ribadite tutte le proprie precedenti difese, ha preso posizione in ordine alle modifiche del quadro normativo intervenute a seguito dell’entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
Secondo la difesa della Regione, l’art. 6 della legge n. 131 del 2003, che reca «Attuazione dell’art. 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull’attività internazionale delle regioni», ha dato pieno significato ai rinvii operati dall’art. 2, commi 2 e 3, della legge regionale impugnata, facendo venir meno ogni possibile dubbio sul totale rispetto delle regole statali concernenti le attività internazionali e di rilievo internazionale della regione. A seguito di tale sopravvenienza legislativa statale, ad avviso della Regione resistente sarebbe evidente che ogni precisazione volta ad assicurare il rispetto delle norme previste dalla legge statale per attività di rilievo internazionale sarebbe o del tutto inutile (in quanto meramente ripetitiva di regole già contenute nella legge statale di base), o, addirittura, illegittima, qualora volesse subordinare l’applicazione di tali regole statali a disposizioni della regione.
Il dato testuale fornito dall’art. 6 della legge n. 131 del 2003 costituisce ulteriore smentita alla censura secondo la quale la cooperazione allo sviluppo si esaurirebbe in attività di “politica estera” di esclusiva competenza statale, essendo previsto espressamente che le regioni, nelle materie di loro competenza, possono concludere con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
5. In
prossimità dell’udienza pubblica del 5 aprile 2005,
In primo
luogo
In relazione alla sopravvenuta legge n. 131 del 2003, la
resistente sottolinea inoltre che, la sentenza di questa Corte n. 238 del
2004, che ha giudicato la legittimità costituzionale dell’art. 6 della
legge n. 131 del 2003 (cd. legge
Ricorda
ancora
Considerato in diritto
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace).
Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate indicano una serie di iniziative e di interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo – tra i quali la progettazione e la valorizzazione di proprie iniziative, la valorizzazione ed il sostegno ad iniziative degli enti locali, delle Organizzazioni non governative (ONG) e non lucrative (ONLUS) – che ponendosi in contrasto con quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), e dal d.P.R. 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome), andrebbero a violare l’articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato.
2.
Preliminarmente, va accolto il rilievo della Regione circa l'esatta
individuazione delle norme censurate dal Governo.
Si deve osservare che il ricorso indica
quale oggetto della questione di legittimità costituzionale gli articoli da
3.
La questione, nei termini in cui è stata sollevata, è inammissibile.
Gli articoli impugnati presentano un
contenuto complesso, andando a disciplinare ambiti di intervento della Regione
tra loro eterogenei: la cooperazione per lo sviluppo, gli interventi umanitari
in caso di calamità, la educazione e formazione di tipo professionale (da
effettuare nell’ambito territoriale della Regione), la formazione di personale
destinato alla cooperazione nei Paesi interessati.
Inoltre, si tratta, in buona parte, di
attività prive di rilievo internazionale, come la formazione del personale
disciplinata dagli articoli 8 e 9, ovvero con un rilievo meramente potenziale,
come gli interventi in caso di emergenza internazionale previsti dall’articolo
7. Il ricorso avrebbe quindi dovuto specificare quali tra queste molteplici e
diverse attività sono ritenute dal Governo lesive di competenze esclusive dello
Stato.
Come questa Corte ha più volte affermato,
non solo il ricorso deve identificare esattamente la questione nei suoi termini
normativi, «deve cioè indicare dove siano poste o da
dove si possano o si debbano ricavare le norme costituzionali e ordinarie, la
definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce
l'oggetto della questione di costituzionalità», ma deve anche «contenere una
seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta
declaratoria d'incostituzionalità della legge» (ex plurimis,
sentenze n. 85
del 1990, n.
261 del 1995 e n. 213 del 2003).
La determinazione dell'oggetto del
giudizio di legittimità costituzionale deve quindi desumersi chiaramente dalla
proposizione di una questione che sia “definita nei suoi precisi termini” ed “adeguatamente motivata” (sentenza n. 261 del
1995).
Questi requisiti minimi dell'atto
introduttivo del giudizio in via principale non risultano presenti nel ricorso
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Da ciò consegue che, come rileva anche la
difesa della Regione Emilia-Romagna, il ricorso, per la genericità delle
censure mosse alla legge impugnata, non individua i termini della questione, e
pertanto è inammissibile.
per questi
motivi
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), sollevata, in riferimento agli art. 117, secondo comma, lett. a) della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI,
Presidente
Fernanda CONTRI,
Redattore
Depositata in Cancelleria
il 4 ottobre 2005.