SENTENZA N. 193
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
-
- Maria
- Giuseppe TESAURO “
-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosso
con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 27 febbraio 2006,
depositato in cancelleria il 3 marzo 2006 ed iscritto al n. 39 del registro
ricorsi 2006.
Visto l’atto di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 17 aprile 2007 il Giudice relatore
uditi gli
avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per
udito nuovamente
nell’udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissata in ragione della intervenuta
modifica della composizione del collegio, il Giudice relatore
uditi nuovamente nell’udienza pubblica del 5 giugno 2007, gli avvocati
Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e
Ritenuto in fatto
1. – Con
ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il successivo 3 marzo 2006,
2. –
Nel caso di specie, si sarebbe
invece introdotto un meccanismo sanzionatorio «a carico dei contribuenti» della
Regione, «che si vedranno imporre un’addizionale massima d’imposta, senza che
il commissario ad acta possa
più intervenire per rimediare, adottando, sia pure tardivamente, i
provvedimenti necessari».
Con ciò si sarebbe altresì lesa
l’«autonomia politica e
3. – Si è costituito in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato.
L’Avvocatura eccepisce in via preliminare
l’inammissibilità del ricorso, poiché
Nel merito, si rivendica la riconducibilità della norma impugnata al sistema tributario di competenza statale e si contesta che la riduzione del “margine di discrezionalità” del legislatore regionale abbia carattere sanzionatorio a carico degli organi elettivi della Regione.
4. – In prossimità dell’udienza pubblica
l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria, argomentando che la norma
impugnata costituirebbe «ragionevole
applicazione (perché posta a valle di un percorso di accompagnamento risultato
vano) dell’art. 120 della Costituzione».
Considerato in diritto
1. –
Il presente giudizio ha per oggetto esclusivamente
l’impugnazione proposta avverso tale comma, dovendosi riservare a separata
trattazione la decisione concernente le ulteriori norme impugnate con il
medesimo ricorso.
2. – L’art. 1, comma 277, della
legge n. 266 del 2005 prevede che alla mancata adozione, entro il 31 maggio dell’anno 2006, dei provvedimenti previsti dall’art. 1,
comma 174, della legge n. 311 del 2004 ad opera del Presidente della
Regione, in veste di commissario ad acta, per il ripianamento del disavanzo
sanitario regionale, consegua
Con ciò si sarebbe altresì lesa l’«autonomia politica e la stessa dignità politica degli organi elettivi della Regione», tramite una misura oltretutto irragionevolmente rigida e non proporzionata all’obiettivo di garantire l’equilibrio economico-finanziario.
3.
– L’interesse al ricorso permane, nonostante la norma impugnata non
risulti aver avuto applicazione quanto alla Regione Emilia-Romagna, alla luce
della previsione da ultimo recata dall’art. 1, comma 796, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che ha ribadito la vigenza
del meccanismo contestato dalla ricorrente, e ne ha esteso l’applicazione anche
agli anni di imposta successivi al 2006.
La proiezione temporale del meccanismo,
originariamente configurato dal legislatore per il solo anno 2006, sulle
annualità successive (e nuovamente richiamato, in ultimo, dall’art. 1, comma 2,
del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante «disposizioni urgenti per il
ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario», convertito in
legge 17 maggio 2007, n. 64) rivitalizza, in tale prospettiva, l’interesse
della ricorrente alla decisione della questione, e consente di escludere che sia
cessata la materia del contendere.
4. – In via preliminare, va decisa l’eccezione di inammissibilità proposta
dall’Avvocatura dello Stato, in ragione della mancata enunciazione del
parametro costituzionale su cui il ricorso si fonda.
Tale eccezione
è infondata, con riguardo alla censura basata sul titolo di competenza che lo
Stato avrebbe illegittimamente attivato tramite la norma impugnata, giacché il
ricorso evoca espressamente a tale proposito la materia del “coordinamento
della finanza pubblica”, sia pure senza nominare l’art. 117, terzo comma, della
Costituzione, ove essa è ripartita tra Stato e Regioni: è nondimeno evidente
quale sia la sfera di competenza legislativa che la ricorrente ritiene lesa nel
presente giudizio.
Viceversa, è
inammissibile, a causa dell’omessa indicazione del parametro costituzionale di
competenza asseritamente violato (sentenza n. 116 del
2006) l’ulteriore doglianza
concernente la lesione
“dell’autonomia politica e della stessa dignità politica degli organi elettivi
della Regione, sottoposti a misure sanzionatorie che eccedono quanto è
necessario e proporzionato al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica”: appare, infatti, evidente che non può nemmeno ipotizzarsi la compromissione da parte della legge statale dell’autonomia
o persino della “dignità politica”
della Regione e dei suoi organi
elettivi che non si risolva
nell’invasione delle competenze costituzionali regionali, che il ricorrente è tenuto ad enunciare
espressamente quale fondamento della propria azione innanzi a questa Corte.
Il ricorso è pertanto ammissibile solo in riferimento all’affermata lesione
del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, in materia di coordinamento
della finanza pubblica.
5. – Nel merito, la questione non è
fondata.
Nel caso oggetto del presente giudizio
non viene in rilievo, infatti, la materia di tipo concorrente indicata dalla
ricorrente, bensì la competenza esclusiva statale in materia di sistema
tributario dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione. In attesa della doverosa attuazione dell’art. 119 della
Costituzione (sentenza
n. 37 del 2004) l’attribuzione alle Regioni, in tutto o in parte, del
gettito di imposte statali, non
ne altera la natura erariale (quanto all’addizionale IRPEF, sentenza n. 381 del
2004; quanto all’IRAP, sentenze n. 155 del
2006; n. 431
e n. 241 del
2004 e n.
296 del 2003), sicché compete allo Stato (e non alla Regione, se non nei
limiti previsti dalla legge statale) la disciplina del tributo, se del caso
mediante norme di dettaglio (sentenze n. 431
e n. 241 del 2004).
Per di più, nel caso di specie la
variazione automatica in aumento
delle aliquote dei due tributi statali (quali determinate dagli articoli 16 e
50, comma 3, della legge 15 dicembre 1997, n. 446, recante norme sulla «istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali», e successive
modificazioni) va a vantaggio della finanza regionale, seppure a seguito dell’inerzia degli organi
regionali competenti, e successivamente del Presidente della Regione nella
qualità di commissario ad acta,
nell’adottare i dovuti provvedimenti di
riduzione del deficit.
Come questa Corte ha più volte affermato
(per tutte, si vedano le sentenze n. 98 del
2007 e n. 36
del 2005), l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore
della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del
servizio sanitario può incontrare
limiti alla luce degli obiettivi
della finanza pubblica e del contenimento della spesa. L’art. 4, comma 3, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria) ha recepito in particolare
l’Accordo 8 agosto 2001 (Accordo tra Governo, Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi
sanciti il 3 agosto 2000 e il 22 marzo
In questo quadro di esplicita
condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario, non potrebbe neppure essere accolta,
anche qualora fosse ammissibile,
l’ulteriore censura, secondo cui la
disposizione impugnata sarebbe
«irragionevolmente rigida», poiché quanto meno vi avrebbe dovuto essere prevista la possibilità di un “intervento
«ancorché tardivo» del Presidente della Giunta regionale al fine di assicurare
il necessario equilibrio finanziario”, tramite
l’adeguamento delle aliquote in ragione delle effettive necessità di
risanamento. La misura prevista
dalla norma oggetto di ricorso sopraggiunge all’esito di una persistente
inerzia degli organi regionali e, in seguito, del Presidente della Giunta quale
commissario ad acta, che è indice
della volontà di sottrarsi ad un’attività provvedimentale pur imposta dalle
esigenze della finanza pubblica; da ciò la giustificazione del divieto
legislativo di adottare, da parte di un organo già inadempiente, ulteriori
misure correttive, rispetto al livello di imposizione fiscale raggiunto ex lege, astrattamente capaci sia di
vanificare l’obiettivo di risanamento, ove inadeguate, sia di compromettere la
certezza dei rapporti tributari, a seguito del compimento del termine del 31
maggio.
per questi motivi
riservata a
separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate con il
ricorso in epigrafe,
dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 277, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata in riferimento alla «autonomia politica» e alla «dignità
politica degli organi elettivi della Regione», dalla Regione Emilia-Romagna con
il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 277, della legge
n. 266 del 2005 sollevata, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 5 giugno 2007.
F.to:
Maria
Depositata
in