SENTENZA N. 73
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2002, recante
«Approvazione del nuovo bollettino di conto corrente postale per il versamento
in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari», e della
risoluzione dell’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Gestione Tributi, n.
60/E del 27 febbraio 2002, recante «Contributo unificato per le spese degli
atti giudiziari di cui all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 448.
Modalità di versamento disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2001, n. 126», promosso con ricorso della Regione Siciliana,
notificato il 15 aprile 2002, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed
iscritto al n. 16 del registro conflitti
2002.
Visto
l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2004 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi
l’Avvocato Giovanni Carapezza Figlia per
Ritenuto in fatto
1. – Con
ricorso notificato il 15 aprile 2002 e depositato il 19 aprile 2002,
1.1 – La ricorrente premette che: a) il
Direttore dell’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 19 febbraio
1.2
– La ricorrente sostiene, in via preliminare,
l’ammissibilità del sollevato conflitto, ancorché l’Agenzia delle entrate sia
ente dotato di propria personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia
regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria, trattandosi di
organizzazione creata dallo Stato per l’esercizio di proprie funzioni e
potestà.
1.3
– Nel merito,
Infine,
2. – Nel giudizio si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa erariale invoca l’autorità
della sentenza della Corte
costituzionale n. 49 del 1972, sotto il profilo che, ai fini dell’esclusiva
spettanza allo Stato del gettito del contributo unificato, non sarebbe stata
necessaria alcuna apposizione di clausole di riserva all’erario statale, sia
perché il contributo unificato sarebbe per sua stessa natura destinato a
soddisfare finalità continuative dello Stato, legate alle spese per gli atti
giudiziari, sia perché esso non avrebbe natura sostitutiva di tributi
preesistenti.
Considerato in diritto
1.
–
2.
– Si deve preliminarmente rilevare l’ammissibilità di un conflitto
costituzionale di attribuzione avente ad oggetto atti dell’Agenzia delle
entrate, emessi nell’esercizio delle fondamentali funzioni pubbliche
concernenti le entrate tributarie erariali in precedenza attribuite al
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e connessi uffici.
Questa Corte, infatti, con le sentenze n. 288 del
2004 e n. 72
del 2005, ha ritenuto ammissibile tale tipo di conflitto, in ragione della
peculiarità delle indicate funzioni e della speciale natura giuridica
dell’Agenzia delle entrate, quale configurata dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3.
–
Sempre in via preliminare ed ai fini della valutazione
dell’ammissibilità del conflitto di attribuzione, va rilevato che la ricorrente
muove dalla premessa che il contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari, oggetto degli atti impugnati, abbia la natura di “entrata
tributaria erariale” indicata tra le condizioni richieste per attribuirne il
gettito alla Regione Siciliana dall’art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del
1965, secondo cui «spettano alla Regione siciliana … tutte le entrate
tributarie erariali riscosse nell’àmbito del suo territorio, dirette o
indirette, comunque denominate». Tale premessa – non contestata dalla difesa
erariale – deve essere condivisa, con conseguente ammissibilità del conflitto.
La natura di “entrata tributaria
erariale” del predetto contributo unificato si desume infatti,
indipendentemente dal nomen iuris
utilizzato dalla normativa che lo disciplina: a) dalla circostanza che esso è stato
istituito in forza di legge a fini di semplificazione e in sostituzione di
tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti giurisdizionali, quali
l’imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di
cancelleria e di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario (art. 9, commi 1
e 2, della legge n. 488 del 1999); b) dalla conseguente applicazione al
contributo unificato delle stesse esenzioni previste dalla precedente
legislazione per i tributi sostituiti e per l’imposta di registro sui medesimi
procedimenti giurisdizionali (comma 8 dello stesso art. 9); c) dalla sua
espressa configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle
«spese degli atti giudiziari» (rubrica del citato art. 9); d) dal fatto,
infine, che esso, ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è
commisurato forfetariamente al valore dei processi (comma 2 dell’art. 9 e
tabella 1 allegata alla legge) e non al costo del servizio reso od al valore
della prestazione erogata. Il contributo ha, pertanto, le caratteristiche
essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento
di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario
(analogamente si sono espresse, quanto alle caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 26 del
1982, n. 63
del 1990, n.
2 del 1995, n.
11 del 1995 e n.
37 del 1997), con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.
4.
– Il conflitto è invece
inammissibile sotto altro profilo.
Per aversi materia di un conflitto di
attribuzione tra Regione e Stato, è necessario che l’atto impugnato sia idoneo
a ledere la sfera di competenza costituzionale dell’ente confliggente. Gli atti
oggetto del conflitto non possiedono questa caratteristica. Essi si limitano a
regolare le modalità di versamento del contributo unificato, senza incidere
sull’assegnazione della quota spettante alla Regione Siciliana del gettito
correlativo, e a disciplinare un aspetto esecutivo del procedimento di
riscossione del contributo, con efficacia esterna solo nei confronti dei
contribuenti e dei soggetti abilitati a riceverne i versamenti. Nei confronti
dell’amministrazione statale, l’indicazione del conto corrente postale su cui
versare il contributo e l’imputazione delle somme riscosse ad un determinato
capitolo del bilancio statale hanno effetti meramente organizzativi, interni
all’amministrazione, che non si estendono alla successiva fase procedimentale
dell’attribuzione del gettito. L’inidoneità degli atti impugnati a ledere le
prerogative costituzionali della Regione Siciliana in materia finanziaria
lascia, conseguentemente, impregiudicate le pretese regionali in ordine alla
titolarità del gettito suddetto ed all’eventuale mancato rispetto degli evocati
parametri costituzionali da parte dello Stato (vedi, in termini analoghi, ex plurimis, le sentenze n. 92
e n. 97 del 2003,
nonché le ordinanze
n. 30 e n.
79 del 2003).
per
questi motivi
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla
Regione Siciliana nei confronti dello Stato – in relazione al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate in data 19 febbraio 2002, recante
«Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il
versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari», ed in relazione alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate,
“Direzione Centrale Gestione Tributi”, n. 60/E del 27 febbraio 2002,
concernente il «Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui
all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 448. Modalità di versamento
disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126»
– con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2005.