SENTENZA N. 49
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con
ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 27 maggio 1971,
depositato in cancelleria il 12 giugno successivo ed iscritto al n. 13 del
registro ricorsi 1971, per conflitto d’attribuzione sorto per effetto della
nota del Ministero delle finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971, con la quale
viene negato alla Regione siciliana il provento derivante dall'aumento
dell'addizionale, disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801.
Visto l'atto di costituzione
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi gli avvocati Antonio
Sorrentino e Pietro Virga, per la Regione, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato
in data 27 maggio 1971, il Presidente della Regione siciliana ha proposto
conflitto d’attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando la nota del
Ministro per le finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971, con cui viene negata
ogni partecipazione della Regione al gettito dell'aumento dell'addizionale
istituita dall'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976, convertito con
modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142; aumento disposto con
l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801.
Secondo il ricorrente, la nota
ministeriale dovrebbe essere annullata perché nega alla Regione il diritto ad
un’entrata tributaria che ad essa spetta in base all'art. 36 dello Statuto
speciale e agli artt. 2 e 11 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le
norme d’attuazione dello stesso Statuto per la materia tributaria.
Al riguardo alla Regione
osserva che, a differenza dell'addizionale di base, riservata all'Erario perché
diretta a sostenere gli oneri propri dello Stato inerenti agli interventi
occorsi per fronteggiare calamità naturali, l'aumento dell'addizionale ha lo
scopo di compensare le minori entrate conseguenti agli sgravi fiscali a favore
dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi a più basso reddito. E poiché
tale scopo é comune anche alla Regione, che, a causa degli sgravi ha avuto
anche essa diminuzioni di entrata, la legge non ha riservato né poteva
riservare il gettito dell'aumento all'Erario, con la conseguenza che dal
provento della nuova entrata la Regione non può essere esclusa.
2. - Si é costituita in giudizio,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato
per resistere al ricorso.
Essa sostiene che l'aumento
dell'addizionale precedente non é nuova entrata tributaria e che il gettito
relativo non può che spettare per intero allo Stato, pur senza la riserva, non
necessaria, a favore dell'Erario, trattandosi di aumento di contributo già ad
esso per intero riservato.
3. - Nella discussione orale
le parti hanno illustrato le ragioni esposte negli scritti difensivi e insistito
sulle conclusioni già assunte.
Considerato in diritto
1. - Col conflitto di
attribuzione proposto avverso la nota del Ministro delle finanze n. 1/602 U.L.
del 29 marzo 1971, la Regione siciliana chiede che venga riconosciuto di sua
spettanza il provento dell'aumento dell'addizionale, prevista dall'art. 80 del
d.l. 18 novembre 1966, n. 976, aumento disposto con l'art. 6 della legge 28
ottobre 1970, n. 801. A tale pretesa resiste il Presidente del Consiglio dei
ministri, opponendo che il provento dell'addizionale in esame spetta allo Stato
perché costituisce non un’entrata tributaria nuova, bensì l'aumento di un
tributo preesistente, già ad esso riservato e interamente devoluto.
2. - Il ricorso della
Regione é fondato.
Il d.P.R. 26 luglio 1965, n.
1074, che, in riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, ha
emanato le norme di attuazione in materia finanziaria, stabilisce, all'art. 2,
che alla Regione spettano tutte le entrate tributarie ercourier newi riscosse
nel suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito
sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare
particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle
leggi medesime.
Nel precisare l'ambito di
applicazione di tale disposizione, la Corte, in conformità alla sua precedente
giurisprudenza (sent. n. 47 del 1968),
ritiene che per nuova entrata tributaria debba intendersi non un tributo nuovo,
ma solo un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale
l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto
impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente. Se
così non fosse, gravi conseguenze deriverebbero proprio nei confronti dello
Stato, cui sarebbe vietato di riservare a se stesso, ove ricorrano i
presupposti che tale riserva rendano legittima nel quadro normativo del citato
art. 2, il gettito derivante dall'aumento di aliquote di tributi preesistenti
di spettanza regionale. Il che non può certamente essere in alcun modo
sostenuto.
3. - Posto dunque che il
gettito dell'aumento dell'addizionale di che trattasi rappresenta una nuova
entrata tributaria, per deciderne l'attribuzione occorre accertare che, nel
giudizio sottoposto all'esame della Corte, ricorrano o meno i requisiti voluti
dalla legge perché lo Stato possa farla propria, anche per la parte riscossa
nel territorio regionale.
A tale riguardo devesi porre
mente alla ragione per la quale il nuovo tributo é stato introdotto. Va in
proposito ricordato, che col d.l. 18 novembre 1966, n. 976 (convertito con
legge 23 dicembre 1966, n. 1142), contenente disposizioni per le provvidenze,
la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni e
mareggiate dell'anno 1966, veniva istituita (art. 80), per la durata dell'anno
1967, una addizionale straordinaria su varie imposte, il cui gettito era
esclusivamente riservato all'Erario per la copertura degli oneri dipendenti da
quegli eventi calamitosi. Col successivo d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132
(convertito con la legge 7 febbraio 1968, n. 27), l'addizionale in questione
veniva prorogata fino a quando, in attuazione della riforma tributaria, non
fossero applicate nuove aliquote per le imposte sul reddito. Con lo stesso
decreto, il gettito dell'addizionale così prorogata veniva riservato anch'esso
all'Erario e destinato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari
finalità di competenza esclusiva dello Stato. Infine, la legge 28 ottobre 1970,
n. 801, recante sgravi fiscali a favore dei lavoratori a più basso reddito, ha
disposto (art. 6) un aumento della stessa addizionale, della cui spettanza si
discute nel presente giudizio, senza tuttavia fornire alcuna indicazione
relativa alla riserva del tributo allo Stato e alla destinazione di esso a
determinati scopi propri dello Stato medesimo.
Ma, dalla collocazione della
norma, nonché dalla stretta connessione, risultante dall'intero testo legislativo,
tra l'aumento dell'addizionale e gli sgravi fiscali contestualmente disposti,
appare evidente che il provento derivante dalla maggiorazione delle aliquote
dell'addizionale in esame, é destinato a compensare unicamente la diminuzione
delle entrate causata dalla concessione delle agevolazioni fiscali.
4. - Così precisati gli
scopi che il nuovo tributo é destinato a soddisfare, ritiene la Corte che la
destinazione del provento in esame sia incompatibile con la riserva all'Erario,
limitata, dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, solo al caso in cui
occorra far fronte alla copertura di oneri diretti a fronteggiare particolari
finalità, contingenti o continuative, dello Stato.
Nella specie, invece, la
finalità di provvedere alla istituzione di un'entrata sostitutiva delle
agevolazioni fiscali concesse ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi
a più basso reddito, non può considerarsi esclusiva dello Stato, anche perché
le norme tributarie di favore hanno inciso, in modo rilevante, sul gettito di
tributi di sicura spettanza regionale.
Ora, se lo Stato, come ente
sovraordinato e sovrano, può disporre in merito alla imposizione o abrogazione
di tributi in piena libertà, anche se si tratti di tributi spettanti alle
Regioni, non per questo esso può attribuire a se stesso l'intero gettito di una
entrata chiaramente sostitutiva, quando il tributo sostituito non é di sua
esclusiva spettanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Regione
siciliana il provento derivante dall'aumento dell'addizionale, disposto con
l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801, e, pertanto, annulla il
provvedimento di cui alla nota del Ministro delle finanze n. 1/602 U.L. del 29
marzo 1971.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Ercole
ROCCHETTI
Depositata in cancelleria il
15 marzo 1972.